Decreto cautelare 24 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/08/2025, n. 15852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15852 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7524 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN Iaquinto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del D.M. n. 826/21 di rettifica del bando del concorso ordinario docenti 2020 per le discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2021, n. 47;
2. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34;
3. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
4. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51;
5. del decreto del Capo Dipartimento n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.04.2020;
6. del D.M. 201/2020;
7. dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione;
8. dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti la correzione dell’elaborato dei ricorrenti, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio dei ricorrenti;
9. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, notificato in data 20 luglio 2021 e depositato il successivo 23 luglio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, contestando l’illegittimità della soglia di superamento della prova scritta del concorso ordinario docenti 2020 per le discipline STEM fissata a 70/100 punti, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al fabbisogno di stabilizzazione del personale precario con oltre 36 mesi di servizio, considerandola violativa della normativa comunitaria (direttiva 1999/70/CE) e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché determina, in tesi, un’arbitraria esclusione di candidati con punteggio superiore alla sufficienza (60/100), alterando il principio meritocratico e limitando la partecipazione alle prove orali a una ristretta cerchia.
Contestano, inoltre, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297/1994, che prevede la valutazione congiunta delle prove e l’esclusione solo in caso di voto insufficiente (<6/10) in una prova, nonché la mancata predeterminazione di criteri analitici di valutazione (art. 12 D.P.R. n. 487/1994), l’assenza di trasparenza nelle correzioni, la carenza di motivazione dei voti negativi e l’uso di software obsoleto durante la prova scritta, che aveva disabilitato funzioni essenziali come "copia e incolla", asseritamente compromettendo l’equità del concorso.
Lamentano, altresì, l’illegittimità dell’imposizione del livello B2 di inglese per docenti non linguistici, ritenuto sproporzionato alle mansioni, e l’insufficienza del tempo concesso per rispondere a quesiti complessi senza calcolatrice, unitamente alla mancata validazione dei programmi per inglese e informatica e all’assenza di parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Hanno chiesto, infine, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui fissa la soglia di superamento della prova scritta a 70 punti su 100.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio solo formalmente.
3. Con ordinanza n. 4587 del 7 settembre 2021 è stata respinta l'istanza cautelare.
4. Con decreto presidenziale n. 472 del 4 febbraio 2025 è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo termine perentorio di giorni dieci dal primo adempimento.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi tramite collegamento da remoto, previo avviso della possibile improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. c), c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come anticipato in udienza, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. non avendo parte ricorrente adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con il menzionato d.p. n. 494/2025, reso peraltro in accoglimento della relativa specifica istanza presentata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe un vulnus nei soggetti inseriti nelle relative graduatorie, in quanto i ricorrenti (che non hanno superato la prova scritta) dovrebbero essere ammessi alla fase di valutazione dei titoli di cui all'art. 14 del bando di concorso (per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti) e ben potrebbero sopravanzare altri soggetti nella relativa graduatoria.
Com'è noto, l'art. 49, c. 3, c.p.a., dispone che " Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35 ".
L'art. 35, c. 1, lett. c), dispone che il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile - tra le altre ipotesi - quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, che è quanto avvenuto nel caso di specie, posto che - anche ove parte ricorrente avesse adempiuto alla notificazione per pubblici proclami - resta il fatto che è mancato il deposito della prova degli adempimenti in parola nel termine perentorio indicato nell'ordinanza in questione.
8. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della mancanza di difese scritte dell'amministrazione e del rilievo d'ufficio della dirimente eccezione di improcedibilità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non viè luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO