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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 416/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6/02/2022
d a
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DE GRAZIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 10 26013 CREMA presso il difensore avv. DE GRAZIA ANTONIO
APPELLANTE
c o n t r o
e , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2 VALERIA CASAROTTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE, 21 26013 CREMA presso il difensore avv. CASAROTTI VALERIA APPELLATI e c o n t r o pagina 1 di 22 dott. , con il patrocinio degli avvocati. CP_3 CP_4 [...]
e elettivamente domiciliato in Parte_2 Parte_3 VIA BOLDORI 18 26013 CREMA presso il difensore avv. Parte_2
[...] E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero rappresentato dalla PROCURA GENERALE della Repubblica presso la CORTE APPELLO BRESCIA,.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/10/2025 avente ad oggetto:
Querela di falso
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
07/04/2022 con il n. 129/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, e in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
nel merito:
a) dato atto della proposizione della querela di falso, ed ammissibilità della medesima, avverso l'atto di compravendita 13 maggio 2003, a ministero
Notaio rep. n. 1623/Racc. n. 910, accertare e dichiarare la Persona_1
falsità del predetto documento, in relazione alle sottoscrizioni della “de cuius”
con ogni conseguenza del caso e di legge;
Persona_2
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di compravendita 13 maggio 2003, la cui giuridica consistenza attiene alla forma scritta “ad substantiam actus”, con diritto di , erede della “de cuius” Parte_1
pagina 2 di 22 , di disporre dei beni “de quibus”; Persona_2
c) e, per l'effetto, condannare i sigg.ri e CP_2 Controparte_5
alla restituzione dei seguenti beni immobili, siti in Castelleone, Via
[...]
Bressanoro n. 66, così descritti:
a) foglio 15, mappale 88 sub 503, Via Bressanoro n. 66, piano terreno,
categoria A/2, vani 3,5, mq. 77;
b) foglio 15, mappale 502, Via Bressanoro n. 66, piano terreno, categoria C/6,
mq. 16.
d) con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale del doppio grado del giudizio, e con distrazione dell'odierno difensore;
in via istruttoria:
e) ammettersi C.T.U. grafologica sulle sottoscrizioni di nell'atto Persona_2
notarile 13.5.2003, ai fini dell'accertamento del falso materiale ed ideologico,
e previa acquisizione dell'originale presso il Notaio date Persona_1
le scritture di comparazione offerte ed indicate nell'atto di citazione originario cui deve aggiungersi l'atto notarile 16.11.1999 Notaio Persona_3
(documenti i cui originali, salvo l'atto notarile, la difesa appellante mette a disposizione del Collegio);
f) ammettersi prove, per testi, sul seguente capitolo:
1) “Vero che il fratello dell'istante, confidava a Controparte_6 [...]
che l'atto di vendita del 13 maggio 2003 non era stato Parte_4
pagina 3 di 22 sottoscritto dalla madre ?” Persona_2
Si indica a teste: di Castelleone. Parte_4
Con espressa riserva di richiedere i danni, per godimento ed occupazione senza titolo, in separato giudizio”
Nel contempo e qui di seguito, viene formulata istanza per la discussione orale,
in base alla vecchia formulazione dell'art. 352 cod. proc. civ., applicabile ai procedimenti di impugnazione “ante” 28 febbraio 2023.
Degli appellati e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate Parte_1
nella comparsa di costituzione.
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la sentenza n. 129/2022 Tribunale di Cremona, Parte_1
oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni ivi contenute.
In ogni caso ai fini e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.
In via principale, rigettare la querela di falso proposta dalla sig.ra per i Parte_1
motivi precisati nella comparsa di costituzione e comunque respingere le domande tutte formulate dalla medesima sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_1
pagina 4 di 22 Con vittoria di spese.
Dell'appellato Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c..
Dichiarare inammissibile l'intera produzione documentale dell'appellante –
documenti da 1 a 5 dell'atto di impugnazione – perché tardiva, con tutte le conseguenze di legge.
Condannare l'attrice-appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via principale: respingere tutte le domande svolte dall'appellante ivi comprese quelle istruttorie in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Cremona n. 129/2022 anche in ordine alle spese processuali.
Condannare l'attrice-appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Del Procuratore Generale
Chiede dichiararsi ammissibile l'atto di appello e, non risultando obiettivamente comprovato – se non in virtù di mere presunzioni – il dato dell'assenza di novità delle prove dedotte dall'appellante in sede di impugnazione (ulteriori scritture di comparazione), chiede in via principale l'esperimento di perizia grafologica sulla pagina 5 di 22 scrittura che si asserisce falsa, mediante l'utilizzo del complesso delle scritture di comparazione messo a disposizione dell' nel precedente e nell'attuale grado di CP_8
giudizio.
Laddove Codesta Corte ritenesse di non accedere al supplemento istruttorio, si chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, figlia ed erede legittima di nata il [...] e Parte_1 Persona_2
deceduta in Crema il 14/09/2004, precedentemente affetta – secondo quanto esposto dall'attrice - da una forma grave di demenza vascolare arteriosclerotica, con evidente e marcato deficit cognitivo, episodi confusionali e disorientamenti spazio temporali, fenomeni allucinatori, poliartrosi e grave difficoltà di deambulazione, e ricoverata presso l'Istituto Geriatrico di
Riabilitazione G. Brunenghi, Casa per Anziani di Castelleone, sostenendo che l'atto di compravendita ivi stipulato in data 13/05/2003 presso una stanza dell'istituto alla presenza del Notaio ed avente ad oggetto Persona_1
la vendita al prezzo di € 18.000,00 di un immobile in Castelleone via
Bressanoro n.61, non sarebbe stato sottoscritto dalla madre, come accertato da perizia grafologica redatta su incarico dell'attrice dalla dott.ssa Persona_4
[...] 1 Così descritto:
[...] a) Foglio 15 mapp 88 sub 503 via Bressanoro n.66, piano terra, categoria A/2, vani 3,5, mq 77; b) Foglio 15, mapp 501, via Bressanoro n.66, piano terra, categoria C/6, mq 16
pagina 6 di 22 di ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona i Pt_5 Pt_6
signori e , che nell'atto figuravano CP_9 Controparte_5
quali compratori, ed il notaio, dott. proponendo querela Persona_1
di falso avverso l'atto di compravendita 13/05/2003 rep. n.1623 / racc. n. 910 e per l'effetto chiedendo dichiararsi invalido l'atto traslativo disponendo la condanna dei convenuti e alla CP_9 Controparte_5
restituzione dei beni oggetto di compravendita.
I convenuti, costituendosi, previa formulazione di eccezioni a carattere preliminare, hanno chiesto respingersi le domande attoree.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti da parte convenuta, nonché con la relativa assunzione, per esser poi decisa con sentenza n.129/2022 con la quale il Tribunale di Cremona ha respinto la querela di falso e rigettato tutte le ulteriori domande ad essa conseguenti, disponendo la condanna dell'attrice alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione Parte_1
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Gli appellati si sono costituiti chiedendo respingersi il gravame, previa pagina 7 di 22 declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi degli articoli 342 e 348 bis cpc e di inammissibilità dell'ulteriore produzione documentale offerta con l'atto d'appello.
Il Procuratore Generale ha concluso ritenendo validamente formulato l'atto d'appello ed instando per l'ammissione dei documenti offerti da intendersi quali scritture di comparazione in funzione del richiesto approfondimento istruttorio a mezzo di CTU grafologica;
in caso di mancata ammissione di quest'ultima ha concluso per il rigetto del gravame.
La causa è stata infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 con termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica. All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte appellante ha chiesto disporsi la discussione orale della causa ai sensi dell'art.352 cpc vecchio testo. Non ha tuttavia formulato nel termine di legge (quello stabilito per il deposito della memoria di replica) istanza al presidente del collegio per la fissazione di apposita udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la decadenza dalla facoltà di procedere alla discussione orale della causa, ai sensi dell'art.352 cpc, vecchio testo, non avendo l'appellante riproposto la relativa richiesta al presidente della corte alla pagina 8 di 22 scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, come stabilito dal secondo comma, ultima parte, di tale articolo.
***
La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Cremona, premesso essere onere esclusivo a carico di parte attrice quello della dimostrazione, con sufficiente certezza, del carattere apocrifo delle tre sottoscrizioni apposte, a nome , sull'atto pubblico di vendita Persona_2
del 13.05.2003, ha concluso ritenendo che detto onere non fosse stato soddisfatto, ed ha perciò respinto la querela di falso.
Ha rilevato, a tale riguardo, che l'unico elemento istruttorio addotto dalla querelante a sostegno della prospettata falsità era consistito nella consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa Pt_5
Pur riconoscendo completezza e accuratezza dell'indagine grafotecnica, il Tribunale
ha ritenuto che tale elemento istruttorio non fosse sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.
Ciò sia per obiezioni relative all'intrinseca valenza di tale atto al fine della dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni della cedente sia in relazione alla valutazione degli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Sotto il primo profilo il giudice di prime cure ha sottolineato:
1) che l'indagine peritale si fondava su scritture comparative risalenti ad epoca
(compresa tra gli anni 1970 – 1988), cronologicamente lontana rispetto all'atto pagina 9 di 22 pubblico (del 13.05.2003);
2) che l'unica sottoscrizione collocabile nell'anno 2003, e quindi prossima al menzionato atto pubblico, era stata analizzata solo in fotocopia ed era di provenienza incerta e contestata dalle controparti;
3) che negli anni precedenti al 2003 si era manifestato a carico della sig.ra Per_2
un significativo aggravamento dei sintomi di decadimento (rilevati già in
[...]
occasione della visita neurologica del 24.11.2000), con verosimile alterazione del tratto grafico.
Sotto il secondo profilo il Tribunale ha da un lato confermato il giudizio di inammissibilità e/o irrilevanza dei mezzi istruttori di prova orale dedotti da parte querelante, dall'altro lato ha fatto leva sul testimoniale assunto per inferirne la chiara dimostrazione del fatto che ad apporre le firme sull'atto di compravendita era stata proprio la signora Persona_2
a) Il Tribunale, quanto al primo profilo, ha dichiarato inammissibili e/o irrilevanti i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che soffriva di grave demenza senile, con deficit cognitivo e Persona_2
poliartrosi e difficoltà di deambulazione ?”
2) “Vero che nell'anno 2001 le condizioni patologiche di si Persona_2
aggravarono?”
Ciò perché si trattava di circostanze in parte non contestate o già risultanti dai documenti in atti ( aveva difficoltà motorie e presentava sintomi di Persona_2
decadimento cognitivo) e perché erano formulati in modo da chiedere al teste di pagina 10 di 22 esprimere una propria valutazione (in merito alla gravità ed all'evoluzione delle patologie di cui soffriva l'anziana donna).
3) “Vero che il fratello dell'attrice, confidava all'amico Controparte_6 [...]
dopo la stipula dell'atto notarile di compravendita, che l'atto di vendita Parte_4
13 maggio 2003 non era stato sottoscritto dalla madre ” Persona_2
Ciò perché con tale capitolo si mirava a chiedere ad un teste, che non aveva personalmente assistito alla sottoscrizione dell'atto pubblico, di riferire di una dichiarazione resa da altri.
b) Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha dato conto della deposizione del teste interrogato sui seguenti capitoli di prova, ammessi in quanto Testimone_1
rilevanti e ritualmente formulati:
capitoli di prova n. 1 e n. 5 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma
6°, n 2 cpc della parte convenuta;
Controparte_10
1) Vero che la sottoscrizione dell'atto di vendita 13.05.2003 avvenne nella sala mensa della Casa di Riposo alla presenza del Notaio Dott. e del Geom. Persona_1
del sig. , del Sig. della Sig.ra Tes_1 Persona_5 Persona_6 Per_2
dei signori e
[...] Controparte_5 CP_2
5) Vero che la sig.ra sottoscriveva di suo pugno l'atto di compravendita Per_2
13.05.2003 con il quale vendeva ai sig.ri e parte del piano terra CP_2 CP_5
dell'immobile sito in Castelleone, Via Bressanoro, 66;
capitolo di prova n. 2 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n 2
pagina 11 di 22 cpc della parte convenuta CP_3
2) “Vero che in data 13.05.2003 alla presenza del figlio del Per_6 Persona_6
geometra degli acquirenti e Testimone_1 Controparte_5
e del notaio la signora apponeva la CP_2 Persona_1 Persona_2
propria firma sull'atto di compravendita avente ad oggetto l'abitazione sita in
Castelleone, via Bressanoro n. 66”.
All'udienza istruttoria dell'11 febbraio 2020 il teste ha Testimone_2
dichiarato quanto segue:
"sono e mi chiamo nato il [...], a [...], residente in [...]
Castelleone (CR), alla via Emilio Tomé n. 22; non parente indifferente."
A.D.R. – All'epoca dei fatti, nel 2003, assistevo il Sig. figlio della Controparte_6
Sig.ra , poi deceduta, per le sue pratiche edilizie. Per tale Persona_2
motivo il Sig. si rivolse a me per vendere la porzione al piano terra della casa Pt_1
ove risiedeva in Castelleone alla Via Bressanoro n. 66. In esecuzione dell'incarico
ricevuto ho assistito il Sig. nelle fasi della vendita della porzione di immobile Pt_1
all'acquirente che era stato individuato nel sig. Vendita che con la mia CP_5
assistenza è stata portata a termine.
ADR sul cap. 1 di parte convenuta: Si confermo. Ricordo che la Sig.ra fu Per_2
accompagnata nella sala della Casa di Riposo ove la stessa risiedeva da una
infermiera al tavolo dove erano seduti in sua attesa il Notaio il sig. Persona_1 [...]
il Sig. ed un'altra signora che poi ho saputo essere la moglie del Per_7 CP_5
pagina 12 di 22 Sig. CP_5
ADR sul cap. 5 Confermo il capitolo. Dopo la lettura degli atti da parte del notaio
presente tutte le parti della compravendita hanno firmato gli atti. Ricordo che la
sig.ra ha apposto la propria firma sull'atto lentamente. Per_2
ADR sul cap. 2 del convenuto Confermo come sopra” Persona_1
Il Tribunale ha attribuito grande rilevanza a tale deposizione, ritenendola assolutamente attendibile. A tale proposito ha anzitutto osservato che l'unica prova orale ammessa e regolarmente espletata aveva dato esito chiaro e privo di ambiguità: il teste aveva riferito con precisione che la sig.ra “…fu Tes_1 Per_2
accompagnata nella sala…da una infermiera al tavolo dove erano seduti in sua attesa il Notaio ” e che aveva quindi “…apposto la propria firma sull'atto Persona_8
lentamente…”. Il giudice di prime cure ha osservato che le dichiarazioni rese dal dovevano considerarsi attendibili in quanto prive di contraddizioni e non Tes_1
smentite da alcun altro elemento istruttorio dotato di oggettiva certezza;
ha inoltre osservato che si trattava di persona estranea alla famiglia ed indifferente Pt_1
rispetto agli interessi economici coinvolti nella compravendita.
Il Tribunale ha concluso affermando che la chiarezza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal avrebbero resa del tutto superflua l'escussione Tes_1
dell'ulteriore teste (anche in ragione dell'avanzata età del medesimo).
Rilevando quindi che la prova orale aveva sostanzialmente attestato l'infondatezza della prospettazione attorea, ha contestualmente ritenuto di respingere l'istanza, reiterata dalla parte attrice, di procedere a CTU grafotecnica pagina 13 di 22 sulle tre firme in contestazione in ragione della mancanza di scritture di comparazione (che avrebbero dovuto essere prodotte o indicate dalla parte attrice)
idonee, per sicura riferibilità alla e per vicinanza cronologica al rogito del 2003, Per_2
all'analisi comparativa con le sottoscrizioni oggetto di querela.
***
Sintesi dei motivi di gravame.
Col primo motivo di gravame l'appellante, sul presupposto della rilevanza, ai fini della dimostrazione della falsità dell'atto, del ricorso alla prova presuntiva,
fa a tale proposito riferimento alla consulenza tecnica di parte grafologica o grafotecnica prodotta, sostenendo che le analisi e gli accertamenti scientifici del consulente possono configurare una sequenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Col secondo motivo di gravame lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie (atto pubblico notarile redatto senza l'assistenza di testimoni ed assunzione di prove orali), facendo richiamo alla legge notarile (legge 16 febbraio
1913 n. 89), ed al relativo regolamento approvato dal Regio Decreto 10 settembre
1914 n. 1326. Pone in evidenza, in particolare, il disposto di cui all'art.47 della legge notarile, per il quale il “Notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria
direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto”, per poi accertare la ricevibilità dell'atto ex art. 28 L.N. ed infine passare alla fase finale del procedimento: la riproduzione-documentazione. Risultando l'atto rogato nullo ex art.58 LN ove non venga osservata la disposizione dell'art. 47 L.N. (l'indagine sulla pagina 14 di 22 volontà delle parti). Pur nelle gravi condizioni di salute della signora Persona_2
ottantanovenne ed affetta, tra l'altro, da una forma grave di demenza vascolare arteriosclerotica, il Notaio aveva dichiarato di stipulare l'atto “senza testimoni per
concorde rinuncia delle parti con il mio consenso”, salvo poi chiedere l'ammissione di prova orale contraria a tale fatto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie (la presunta insufficienza delle scritture di comparazione;
incompatibilità logica fra la deposizione del teste e il tracciato fluido delle Tes_1
firme verificande).
Sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore sulla datazione delle scritture di comparazione certamente autentiche: il documento n. 9 – allegato all'atto di citazione
12.10.2018 – era la firma sulla carta d'identità n. , rilasciata il 7 aprile 1989 Numer_1
dal Comune di Castelleone;
il documento n. 10 è una firma su una relazione di notifica n. 776 del 15 luglio 1995, ad opera del messo Comunale di Castelleone
Col quarto motivo di gravame l'appellante ripropone la propria tesi secondo cui sussisterebbero presunzioni gravi, precise e concordanti sull'apocrifia delle sottoscrizioni contestate (il parere tecnico-grafologico 2016 della dr.ssa Persona_9
metodologia; le scritture comparative;
descrizione ed esame delle firme di verifica;
confronto fra verificande e comparative;
esame e descrizione delle firme in verifica;
conclusioni). Riporta di seguito plurimi passaggi dell'elaborato peritale per pervenire all'esclusione dell'autografia in quanto le tre firme in verificazione non recherebbero i segni d'involuzione grafica dovuta all'età.
pagina 15 di 22 Col quinto motivo di gravame propone le medesime considerazioni sulla base del reperimento dell'atto notarile 19.11.199 e della conseguente integrazione
2.4.2022 del parere grafo tecnico della dr.ssa Persona_9
Col sesto motivo di gravame si duole dell'omessa ammissione dei mezzi di prova orale dedotti in prime cure.
***
La valutazione del collegio.
Sul primo motivo di gravame.
E' vero che ai fini dell'accertamento circa la provenienza della sottoscrizione dalla mano del soggetto che appare quale autore della scrittura disconosciuta
(nel nostro caso dell'atto pubblico oggetto di querela di falso) è possibile utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di prova, potendone derivare l'acquisizione di elementi utili di conoscenza, certamente valevoli come elementi indiziari nel quadro di un procedimento deduttivo-inferenziale quale quello di cui agli articoli 2727-2729 c.c.
Non è invece vero che all'accertamento positivo circa il carattere autentico oppure apocrifo della sottoscrizione di un atto si possa pervenire soltanto per mezzo di verifica a mezzo di CTU grafologica.
E' ben possibile, invece, pervenire a tale risultato anche mediante il ricorso a prova diretta, quale quella testimoniale.
pagina 16 di 22 Come è stato fatto dal giudice di prime cure.
Sul secondo motivo di gravame.
Le considerazioni espresse in atto d'appello a proposito della capacità naturale dell'alienante e della verifica circa il rispetto della disciplina di cui all'art.47
LN non sono pertinenti: qui non è in discussione la validità o meno dell'atto giusta il combinato disposto degli articoli 47 e 58 LN ma soltanto se a firmare l'atto sia stata o no la madre dell'appellante, signora Persona_2
La formazione dell'atto con rinuncia alla presenza (e quindi alla sottoscrizione)
di due testimoni fidefacienti è dato meramente formale dal quale nulla può
inferirsi quanto a presenza effettiva di terze persone nel luogo ed al momento in cui l'atto traslativo venne stipulato.
Da tale circostanza non può pertanto trarsi quale deduzione quella dell'inattendibilità della deposizione Tes_1
Sul terzo motivo di gravame.
Non vi è in esso alcuna sostanziale critica avverso le seguenti considerazioni di cui all'impugnata sentenza:
- che l'unica sottoscrizione collocabile nell'anno 2003, e quindi prossima all'atto pubblico oggetto di querela di falso, era stata analizzata solo in fotocopia ed era di provenienza incerta e contestata dalle controparti;
- che negli anni precedenti al 2003 si era manifestato a carico della sig.ra Persona_2
pagina 17 di 22 un significativo aggravamento dei sintomi di decadimento (rilevati già in occasione della visita neurologica del 24.11.2000), con verosimile alterazione del tratto grafico.
L'unica contestazione significativa riguarda l'altra affermazione, quella secondo cui l'indagine peritale si sarebbe fondata su scritture comparative risalenti ad epoca (compresa tra gli anni 1970 – 1988), cronologicamente lontana rispetto all'atto pubblico (del 13.05.2003); l'appellante fa al riguardo richiamo a scritture comparative cronologicamente collocabili tra il 1995 ed il 1989.
Ma è la stessa appellante a sottolineare che l'aggravamento delle condizioni di salute della si era determinata a partire dal 2001. Il che torna a conferma della scarsa Per_2
attendibilità degli esiti di una comparazione tra le sottoscrizioni proposte, rese in precedenza, e quelle del 2003, apposte sull'atto pubblico impugnato.
In ogni caso, permane la considerazione espressa in sentenza circa la sufficienza ai fini della ricostruzione della vicenda delle risultanze della prova orale assunta.
Considerazione che non viene confutata col richiamo alle sopra indicate scritture comparative del 1995 e del 1998.
Sul quarto motivo di gravame.
E' sufficiente sul punto far riferimento a quanto sopra esposto con riguardo al primo motivo di gravame. Il giudice di prime cure ha ritenuto di pervenire alla ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa attribuendo maggior rilievo alla prova diretta testimoniale piuttosto che a quella indiretta, a carattere presuntivo, ricavabile dall'accertamento del carattere autentico o apocrifo delle pagina 18 di 22 firme apposte sull'atto a mezzo CTU grafologica. Si tratta di una scelta libera e che questo collegio ritiene assolutamente condivisibile, a fronte degli esiti chiarissimi ed inequivoci della deposizione testimoniale assunta.
Sul quinto motivo di gravame.
Tale considerazione vale di per sé anche a privare di qualsiasi rilevanza l'offerta di nuova prova introdotta col quinto motivo di gravame (a prescindere dall'ammissibilità o meno della produzione documentale aggiuntiva, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc). Anche ammessa l'introduzione della scrittura comparativa ivi indicata ed anche ammessa l'acquisizione agli atti del supplemento di relazione tecnica di parte, resta che la prova dell'apposizione delle firme da parte della signora è stata raggiunta grazie alla Persona_2
deposizione del teste Come ha ritenuto il Tribunale di Cremona, con Tes_1
valutazione qui condivisa e confermata.
Sul sesto motivo di gravame.
L'appellante ripropone le deduzioni istruttorie di prova orale non ammesse dal giudice di prime cure, ma con ciò non riesce a scalfire la persuasività delle considerazioni espresse a fondamento del rigetto di tale prova, costituite dall'assoluta irrilevanza dell'eventuale confermazione da parte di un teste di una dichiarazione attribuita ad altra persona della cui personale presenza nel luogo ed al momento della stipulazione dell'atto impugnato nulla è dato pagina 19 di 22 sapere.
***
Per le ragioni di cui sopra la corte ritiene di dover integralmente confermare la sentenza impugnata n.129/2022 del Tribunale di Cremona.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati e , nonché all'appellato CP_2 Controparte_5
le spese di lite del presente grado, alla cui liquidazione, di Persona_1
cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01
sino ad euro26.000 ,00), con liquidazione come di seguito e : Controparte_11 Controparte_5
fase di studio della controversia, valore medio € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
fase decisionale, valore medio € 1.911,00
compenso tabellare € 4.888,00
aumento del 30% ex art.4, comma 2 € 1.466,40
compenso comprensivo degli aumenti € 6.354,40
pagina 20 di 22 Per : Persona_1
fase di studio della controversia, valore medio € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
fase decisionale, valore minimo € 956,00
compenso tabellare € 3.933,00
oltre in ambedue i casi a rimborso forfettario spese generali (15% sul compenso finale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti
***
Atteso il rigetto integrale del gravame, ritiene la corte sussistere i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.129/2022 del Tribunale di
Cremona. pagina 21 di 22 Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate coma in parte motiva.
Con duplicazione del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/12/2025
IL PRESIDENTE
GI AG
pagina 22 di 22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 416/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6/02/2022
d a
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DE GRAZIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 10 26013 CREMA presso il difensore avv. DE GRAZIA ANTONIO
APPELLANTE
c o n t r o
e , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2 VALERIA CASAROTTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE, 21 26013 CREMA presso il difensore avv. CASAROTTI VALERIA APPELLATI e c o n t r o pagina 1 di 22 dott. , con il patrocinio degli avvocati. CP_3 CP_4 [...]
e elettivamente domiciliato in Parte_2 Parte_3 VIA BOLDORI 18 26013 CREMA presso il difensore avv. Parte_2
[...] E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero rappresentato dalla PROCURA GENERALE della Repubblica presso la CORTE APPELLO BRESCIA,.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/10/2025 avente ad oggetto:
Querela di falso
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
07/04/2022 con il n. 129/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, e in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
nel merito:
a) dato atto della proposizione della querela di falso, ed ammissibilità della medesima, avverso l'atto di compravendita 13 maggio 2003, a ministero
Notaio rep. n. 1623/Racc. n. 910, accertare e dichiarare la Persona_1
falsità del predetto documento, in relazione alle sottoscrizioni della “de cuius”
con ogni conseguenza del caso e di legge;
Persona_2
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di compravendita 13 maggio 2003, la cui giuridica consistenza attiene alla forma scritta “ad substantiam actus”, con diritto di , erede della “de cuius” Parte_1
pagina 2 di 22 , di disporre dei beni “de quibus”; Persona_2
c) e, per l'effetto, condannare i sigg.ri e CP_2 Controparte_5
alla restituzione dei seguenti beni immobili, siti in Castelleone, Via
[...]
Bressanoro n. 66, così descritti:
a) foglio 15, mappale 88 sub 503, Via Bressanoro n. 66, piano terreno,
categoria A/2, vani 3,5, mq. 77;
b) foglio 15, mappale 502, Via Bressanoro n. 66, piano terreno, categoria C/6,
mq. 16.
d) con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale del doppio grado del giudizio, e con distrazione dell'odierno difensore;
in via istruttoria:
e) ammettersi C.T.U. grafologica sulle sottoscrizioni di nell'atto Persona_2
notarile 13.5.2003, ai fini dell'accertamento del falso materiale ed ideologico,
e previa acquisizione dell'originale presso il Notaio date Persona_1
le scritture di comparazione offerte ed indicate nell'atto di citazione originario cui deve aggiungersi l'atto notarile 16.11.1999 Notaio Persona_3
(documenti i cui originali, salvo l'atto notarile, la difesa appellante mette a disposizione del Collegio);
f) ammettersi prove, per testi, sul seguente capitolo:
1) “Vero che il fratello dell'istante, confidava a Controparte_6 [...]
che l'atto di vendita del 13 maggio 2003 non era stato Parte_4
pagina 3 di 22 sottoscritto dalla madre ?” Persona_2
Si indica a teste: di Castelleone. Parte_4
Con espressa riserva di richiedere i danni, per godimento ed occupazione senza titolo, in separato giudizio”
Nel contempo e qui di seguito, viene formulata istanza per la discussione orale,
in base alla vecchia formulazione dell'art. 352 cod. proc. civ., applicabile ai procedimenti di impugnazione “ante” 28 febbraio 2023.
Degli appellati e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate Parte_1
nella comparsa di costituzione.
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la sentenza n. 129/2022 Tribunale di Cremona, Parte_1
oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni ivi contenute.
In ogni caso ai fini e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.
In via principale, rigettare la querela di falso proposta dalla sig.ra per i Parte_1
motivi precisati nella comparsa di costituzione e comunque respingere le domande tutte formulate dalla medesima sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_1
pagina 4 di 22 Con vittoria di spese.
Dell'appellato Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c..
Dichiarare inammissibile l'intera produzione documentale dell'appellante –
documenti da 1 a 5 dell'atto di impugnazione – perché tardiva, con tutte le conseguenze di legge.
Condannare l'attrice-appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via principale: respingere tutte le domande svolte dall'appellante ivi comprese quelle istruttorie in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Cremona n. 129/2022 anche in ordine alle spese processuali.
Condannare l'attrice-appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Del Procuratore Generale
Chiede dichiararsi ammissibile l'atto di appello e, non risultando obiettivamente comprovato – se non in virtù di mere presunzioni – il dato dell'assenza di novità delle prove dedotte dall'appellante in sede di impugnazione (ulteriori scritture di comparazione), chiede in via principale l'esperimento di perizia grafologica sulla pagina 5 di 22 scrittura che si asserisce falsa, mediante l'utilizzo del complesso delle scritture di comparazione messo a disposizione dell' nel precedente e nell'attuale grado di CP_8
giudizio.
Laddove Codesta Corte ritenesse di non accedere al supplemento istruttorio, si chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, figlia ed erede legittima di nata il [...] e Parte_1 Persona_2
deceduta in Crema il 14/09/2004, precedentemente affetta – secondo quanto esposto dall'attrice - da una forma grave di demenza vascolare arteriosclerotica, con evidente e marcato deficit cognitivo, episodi confusionali e disorientamenti spazio temporali, fenomeni allucinatori, poliartrosi e grave difficoltà di deambulazione, e ricoverata presso l'Istituto Geriatrico di
Riabilitazione G. Brunenghi, Casa per Anziani di Castelleone, sostenendo che l'atto di compravendita ivi stipulato in data 13/05/2003 presso una stanza dell'istituto alla presenza del Notaio ed avente ad oggetto Persona_1
la vendita al prezzo di € 18.000,00 di un immobile in Castelleone via
Bressanoro n.61, non sarebbe stato sottoscritto dalla madre, come accertato da perizia grafologica redatta su incarico dell'attrice dalla dott.ssa Persona_4
[...] 1 Così descritto:
[...] a) Foglio 15 mapp 88 sub 503 via Bressanoro n.66, piano terra, categoria A/2, vani 3,5, mq 77; b) Foglio 15, mapp 501, via Bressanoro n.66, piano terra, categoria C/6, mq 16
pagina 6 di 22 di ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona i Pt_5 Pt_6
signori e , che nell'atto figuravano CP_9 Controparte_5
quali compratori, ed il notaio, dott. proponendo querela Persona_1
di falso avverso l'atto di compravendita 13/05/2003 rep. n.1623 / racc. n. 910 e per l'effetto chiedendo dichiararsi invalido l'atto traslativo disponendo la condanna dei convenuti e alla CP_9 Controparte_5
restituzione dei beni oggetto di compravendita.
I convenuti, costituendosi, previa formulazione di eccezioni a carattere preliminare, hanno chiesto respingersi le domande attoree.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti da parte convenuta, nonché con la relativa assunzione, per esser poi decisa con sentenza n.129/2022 con la quale il Tribunale di Cremona ha respinto la querela di falso e rigettato tutte le ulteriori domande ad essa conseguenti, disponendo la condanna dell'attrice alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione Parte_1
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Gli appellati si sono costituiti chiedendo respingersi il gravame, previa pagina 7 di 22 declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi degli articoli 342 e 348 bis cpc e di inammissibilità dell'ulteriore produzione documentale offerta con l'atto d'appello.
Il Procuratore Generale ha concluso ritenendo validamente formulato l'atto d'appello ed instando per l'ammissione dei documenti offerti da intendersi quali scritture di comparazione in funzione del richiesto approfondimento istruttorio a mezzo di CTU grafologica;
in caso di mancata ammissione di quest'ultima ha concluso per il rigetto del gravame.
La causa è stata infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 con termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica. All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte appellante ha chiesto disporsi la discussione orale della causa ai sensi dell'art.352 cpc vecchio testo. Non ha tuttavia formulato nel termine di legge (quello stabilito per il deposito della memoria di replica) istanza al presidente del collegio per la fissazione di apposita udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la decadenza dalla facoltà di procedere alla discussione orale della causa, ai sensi dell'art.352 cpc, vecchio testo, non avendo l'appellante riproposto la relativa richiesta al presidente della corte alla pagina 8 di 22 scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, come stabilito dal secondo comma, ultima parte, di tale articolo.
***
La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Cremona, premesso essere onere esclusivo a carico di parte attrice quello della dimostrazione, con sufficiente certezza, del carattere apocrifo delle tre sottoscrizioni apposte, a nome , sull'atto pubblico di vendita Persona_2
del 13.05.2003, ha concluso ritenendo che detto onere non fosse stato soddisfatto, ed ha perciò respinto la querela di falso.
Ha rilevato, a tale riguardo, che l'unico elemento istruttorio addotto dalla querelante a sostegno della prospettata falsità era consistito nella consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa Pt_5
Pur riconoscendo completezza e accuratezza dell'indagine grafotecnica, il Tribunale
ha ritenuto che tale elemento istruttorio non fosse sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.
Ciò sia per obiezioni relative all'intrinseca valenza di tale atto al fine della dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni della cedente sia in relazione alla valutazione degli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Sotto il primo profilo il giudice di prime cure ha sottolineato:
1) che l'indagine peritale si fondava su scritture comparative risalenti ad epoca
(compresa tra gli anni 1970 – 1988), cronologicamente lontana rispetto all'atto pagina 9 di 22 pubblico (del 13.05.2003);
2) che l'unica sottoscrizione collocabile nell'anno 2003, e quindi prossima al menzionato atto pubblico, era stata analizzata solo in fotocopia ed era di provenienza incerta e contestata dalle controparti;
3) che negli anni precedenti al 2003 si era manifestato a carico della sig.ra Per_2
un significativo aggravamento dei sintomi di decadimento (rilevati già in
[...]
occasione della visita neurologica del 24.11.2000), con verosimile alterazione del tratto grafico.
Sotto il secondo profilo il Tribunale ha da un lato confermato il giudizio di inammissibilità e/o irrilevanza dei mezzi istruttori di prova orale dedotti da parte querelante, dall'altro lato ha fatto leva sul testimoniale assunto per inferirne la chiara dimostrazione del fatto che ad apporre le firme sull'atto di compravendita era stata proprio la signora Persona_2
a) Il Tribunale, quanto al primo profilo, ha dichiarato inammissibili e/o irrilevanti i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che soffriva di grave demenza senile, con deficit cognitivo e Persona_2
poliartrosi e difficoltà di deambulazione ?”
2) “Vero che nell'anno 2001 le condizioni patologiche di si Persona_2
aggravarono?”
Ciò perché si trattava di circostanze in parte non contestate o già risultanti dai documenti in atti ( aveva difficoltà motorie e presentava sintomi di Persona_2
decadimento cognitivo) e perché erano formulati in modo da chiedere al teste di pagina 10 di 22 esprimere una propria valutazione (in merito alla gravità ed all'evoluzione delle patologie di cui soffriva l'anziana donna).
3) “Vero che il fratello dell'attrice, confidava all'amico Controparte_6 [...]
dopo la stipula dell'atto notarile di compravendita, che l'atto di vendita Parte_4
13 maggio 2003 non era stato sottoscritto dalla madre ” Persona_2
Ciò perché con tale capitolo si mirava a chiedere ad un teste, che non aveva personalmente assistito alla sottoscrizione dell'atto pubblico, di riferire di una dichiarazione resa da altri.
b) Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha dato conto della deposizione del teste interrogato sui seguenti capitoli di prova, ammessi in quanto Testimone_1
rilevanti e ritualmente formulati:
capitoli di prova n. 1 e n. 5 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma
6°, n 2 cpc della parte convenuta;
Controparte_10
1) Vero che la sottoscrizione dell'atto di vendita 13.05.2003 avvenne nella sala mensa della Casa di Riposo alla presenza del Notaio Dott. e del Geom. Persona_1
del sig. , del Sig. della Sig.ra Tes_1 Persona_5 Persona_6 Per_2
dei signori e
[...] Controparte_5 CP_2
5) Vero che la sig.ra sottoscriveva di suo pugno l'atto di compravendita Per_2
13.05.2003 con il quale vendeva ai sig.ri e parte del piano terra CP_2 CP_5
dell'immobile sito in Castelleone, Via Bressanoro, 66;
capitolo di prova n. 2 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n 2
pagina 11 di 22 cpc della parte convenuta CP_3
2) “Vero che in data 13.05.2003 alla presenza del figlio del Per_6 Persona_6
geometra degli acquirenti e Testimone_1 Controparte_5
e del notaio la signora apponeva la CP_2 Persona_1 Persona_2
propria firma sull'atto di compravendita avente ad oggetto l'abitazione sita in
Castelleone, via Bressanoro n. 66”.
All'udienza istruttoria dell'11 febbraio 2020 il teste ha Testimone_2
dichiarato quanto segue:
"sono e mi chiamo nato il [...], a [...], residente in [...]
Castelleone (CR), alla via Emilio Tomé n. 22; non parente indifferente."
A.D.R. – All'epoca dei fatti, nel 2003, assistevo il Sig. figlio della Controparte_6
Sig.ra , poi deceduta, per le sue pratiche edilizie. Per tale Persona_2
motivo il Sig. si rivolse a me per vendere la porzione al piano terra della casa Pt_1
ove risiedeva in Castelleone alla Via Bressanoro n. 66. In esecuzione dell'incarico
ricevuto ho assistito il Sig. nelle fasi della vendita della porzione di immobile Pt_1
all'acquirente che era stato individuato nel sig. Vendita che con la mia CP_5
assistenza è stata portata a termine.
ADR sul cap. 1 di parte convenuta: Si confermo. Ricordo che la Sig.ra fu Per_2
accompagnata nella sala della Casa di Riposo ove la stessa risiedeva da una
infermiera al tavolo dove erano seduti in sua attesa il Notaio il sig. Persona_1 [...]
il Sig. ed un'altra signora che poi ho saputo essere la moglie del Per_7 CP_5
pagina 12 di 22 Sig. CP_5
ADR sul cap. 5 Confermo il capitolo. Dopo la lettura degli atti da parte del notaio
presente tutte le parti della compravendita hanno firmato gli atti. Ricordo che la
sig.ra ha apposto la propria firma sull'atto lentamente. Per_2
ADR sul cap. 2 del convenuto Confermo come sopra” Persona_1
Il Tribunale ha attribuito grande rilevanza a tale deposizione, ritenendola assolutamente attendibile. A tale proposito ha anzitutto osservato che l'unica prova orale ammessa e regolarmente espletata aveva dato esito chiaro e privo di ambiguità: il teste aveva riferito con precisione che la sig.ra “…fu Tes_1 Per_2
accompagnata nella sala…da una infermiera al tavolo dove erano seduti in sua attesa il Notaio ” e che aveva quindi “…apposto la propria firma sull'atto Persona_8
lentamente…”. Il giudice di prime cure ha osservato che le dichiarazioni rese dal dovevano considerarsi attendibili in quanto prive di contraddizioni e non Tes_1
smentite da alcun altro elemento istruttorio dotato di oggettiva certezza;
ha inoltre osservato che si trattava di persona estranea alla famiglia ed indifferente Pt_1
rispetto agli interessi economici coinvolti nella compravendita.
Il Tribunale ha concluso affermando che la chiarezza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal avrebbero resa del tutto superflua l'escussione Tes_1
dell'ulteriore teste (anche in ragione dell'avanzata età del medesimo).
Rilevando quindi che la prova orale aveva sostanzialmente attestato l'infondatezza della prospettazione attorea, ha contestualmente ritenuto di respingere l'istanza, reiterata dalla parte attrice, di procedere a CTU grafotecnica pagina 13 di 22 sulle tre firme in contestazione in ragione della mancanza di scritture di comparazione (che avrebbero dovuto essere prodotte o indicate dalla parte attrice)
idonee, per sicura riferibilità alla e per vicinanza cronologica al rogito del 2003, Per_2
all'analisi comparativa con le sottoscrizioni oggetto di querela.
***
Sintesi dei motivi di gravame.
Col primo motivo di gravame l'appellante, sul presupposto della rilevanza, ai fini della dimostrazione della falsità dell'atto, del ricorso alla prova presuntiva,
fa a tale proposito riferimento alla consulenza tecnica di parte grafologica o grafotecnica prodotta, sostenendo che le analisi e gli accertamenti scientifici del consulente possono configurare una sequenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Col secondo motivo di gravame lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie (atto pubblico notarile redatto senza l'assistenza di testimoni ed assunzione di prove orali), facendo richiamo alla legge notarile (legge 16 febbraio
1913 n. 89), ed al relativo regolamento approvato dal Regio Decreto 10 settembre
1914 n. 1326. Pone in evidenza, in particolare, il disposto di cui all'art.47 della legge notarile, per il quale il “Notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria
direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto”, per poi accertare la ricevibilità dell'atto ex art. 28 L.N. ed infine passare alla fase finale del procedimento: la riproduzione-documentazione. Risultando l'atto rogato nullo ex art.58 LN ove non venga osservata la disposizione dell'art. 47 L.N. (l'indagine sulla pagina 14 di 22 volontà delle parti). Pur nelle gravi condizioni di salute della signora Persona_2
ottantanovenne ed affetta, tra l'altro, da una forma grave di demenza vascolare arteriosclerotica, il Notaio aveva dichiarato di stipulare l'atto “senza testimoni per
concorde rinuncia delle parti con il mio consenso”, salvo poi chiedere l'ammissione di prova orale contraria a tale fatto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie (la presunta insufficienza delle scritture di comparazione;
incompatibilità logica fra la deposizione del teste e il tracciato fluido delle Tes_1
firme verificande).
Sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore sulla datazione delle scritture di comparazione certamente autentiche: il documento n. 9 – allegato all'atto di citazione
12.10.2018 – era la firma sulla carta d'identità n. , rilasciata il 7 aprile 1989 Numer_1
dal Comune di Castelleone;
il documento n. 10 è una firma su una relazione di notifica n. 776 del 15 luglio 1995, ad opera del messo Comunale di Castelleone
Col quarto motivo di gravame l'appellante ripropone la propria tesi secondo cui sussisterebbero presunzioni gravi, precise e concordanti sull'apocrifia delle sottoscrizioni contestate (il parere tecnico-grafologico 2016 della dr.ssa Persona_9
metodologia; le scritture comparative;
descrizione ed esame delle firme di verifica;
confronto fra verificande e comparative;
esame e descrizione delle firme in verifica;
conclusioni). Riporta di seguito plurimi passaggi dell'elaborato peritale per pervenire all'esclusione dell'autografia in quanto le tre firme in verificazione non recherebbero i segni d'involuzione grafica dovuta all'età.
pagina 15 di 22 Col quinto motivo di gravame propone le medesime considerazioni sulla base del reperimento dell'atto notarile 19.11.199 e della conseguente integrazione
2.4.2022 del parere grafo tecnico della dr.ssa Persona_9
Col sesto motivo di gravame si duole dell'omessa ammissione dei mezzi di prova orale dedotti in prime cure.
***
La valutazione del collegio.
Sul primo motivo di gravame.
E' vero che ai fini dell'accertamento circa la provenienza della sottoscrizione dalla mano del soggetto che appare quale autore della scrittura disconosciuta
(nel nostro caso dell'atto pubblico oggetto di querela di falso) è possibile utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di prova, potendone derivare l'acquisizione di elementi utili di conoscenza, certamente valevoli come elementi indiziari nel quadro di un procedimento deduttivo-inferenziale quale quello di cui agli articoli 2727-2729 c.c.
Non è invece vero che all'accertamento positivo circa il carattere autentico oppure apocrifo della sottoscrizione di un atto si possa pervenire soltanto per mezzo di verifica a mezzo di CTU grafologica.
E' ben possibile, invece, pervenire a tale risultato anche mediante il ricorso a prova diretta, quale quella testimoniale.
pagina 16 di 22 Come è stato fatto dal giudice di prime cure.
Sul secondo motivo di gravame.
Le considerazioni espresse in atto d'appello a proposito della capacità naturale dell'alienante e della verifica circa il rispetto della disciplina di cui all'art.47
LN non sono pertinenti: qui non è in discussione la validità o meno dell'atto giusta il combinato disposto degli articoli 47 e 58 LN ma soltanto se a firmare l'atto sia stata o no la madre dell'appellante, signora Persona_2
La formazione dell'atto con rinuncia alla presenza (e quindi alla sottoscrizione)
di due testimoni fidefacienti è dato meramente formale dal quale nulla può
inferirsi quanto a presenza effettiva di terze persone nel luogo ed al momento in cui l'atto traslativo venne stipulato.
Da tale circostanza non può pertanto trarsi quale deduzione quella dell'inattendibilità della deposizione Tes_1
Sul terzo motivo di gravame.
Non vi è in esso alcuna sostanziale critica avverso le seguenti considerazioni di cui all'impugnata sentenza:
- che l'unica sottoscrizione collocabile nell'anno 2003, e quindi prossima all'atto pubblico oggetto di querela di falso, era stata analizzata solo in fotocopia ed era di provenienza incerta e contestata dalle controparti;
- che negli anni precedenti al 2003 si era manifestato a carico della sig.ra Persona_2
pagina 17 di 22 un significativo aggravamento dei sintomi di decadimento (rilevati già in occasione della visita neurologica del 24.11.2000), con verosimile alterazione del tratto grafico.
L'unica contestazione significativa riguarda l'altra affermazione, quella secondo cui l'indagine peritale si sarebbe fondata su scritture comparative risalenti ad epoca (compresa tra gli anni 1970 – 1988), cronologicamente lontana rispetto all'atto pubblico (del 13.05.2003); l'appellante fa al riguardo richiamo a scritture comparative cronologicamente collocabili tra il 1995 ed il 1989.
Ma è la stessa appellante a sottolineare che l'aggravamento delle condizioni di salute della si era determinata a partire dal 2001. Il che torna a conferma della scarsa Per_2
attendibilità degli esiti di una comparazione tra le sottoscrizioni proposte, rese in precedenza, e quelle del 2003, apposte sull'atto pubblico impugnato.
In ogni caso, permane la considerazione espressa in sentenza circa la sufficienza ai fini della ricostruzione della vicenda delle risultanze della prova orale assunta.
Considerazione che non viene confutata col richiamo alle sopra indicate scritture comparative del 1995 e del 1998.
Sul quarto motivo di gravame.
E' sufficiente sul punto far riferimento a quanto sopra esposto con riguardo al primo motivo di gravame. Il giudice di prime cure ha ritenuto di pervenire alla ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa attribuendo maggior rilievo alla prova diretta testimoniale piuttosto che a quella indiretta, a carattere presuntivo, ricavabile dall'accertamento del carattere autentico o apocrifo delle pagina 18 di 22 firme apposte sull'atto a mezzo CTU grafologica. Si tratta di una scelta libera e che questo collegio ritiene assolutamente condivisibile, a fronte degli esiti chiarissimi ed inequivoci della deposizione testimoniale assunta.
Sul quinto motivo di gravame.
Tale considerazione vale di per sé anche a privare di qualsiasi rilevanza l'offerta di nuova prova introdotta col quinto motivo di gravame (a prescindere dall'ammissibilità o meno della produzione documentale aggiuntiva, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc). Anche ammessa l'introduzione della scrittura comparativa ivi indicata ed anche ammessa l'acquisizione agli atti del supplemento di relazione tecnica di parte, resta che la prova dell'apposizione delle firme da parte della signora è stata raggiunta grazie alla Persona_2
deposizione del teste Come ha ritenuto il Tribunale di Cremona, con Tes_1
valutazione qui condivisa e confermata.
Sul sesto motivo di gravame.
L'appellante ripropone le deduzioni istruttorie di prova orale non ammesse dal giudice di prime cure, ma con ciò non riesce a scalfire la persuasività delle considerazioni espresse a fondamento del rigetto di tale prova, costituite dall'assoluta irrilevanza dell'eventuale confermazione da parte di un teste di una dichiarazione attribuita ad altra persona della cui personale presenza nel luogo ed al momento della stipulazione dell'atto impugnato nulla è dato pagina 19 di 22 sapere.
***
Per le ragioni di cui sopra la corte ritiene di dover integralmente confermare la sentenza impugnata n.129/2022 del Tribunale di Cremona.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati e , nonché all'appellato CP_2 Controparte_5
le spese di lite del presente grado, alla cui liquidazione, di Persona_1
cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01
sino ad euro26.000 ,00), con liquidazione come di seguito e : Controparte_11 Controparte_5
fase di studio della controversia, valore medio € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
fase decisionale, valore medio € 1.911,00
compenso tabellare € 4.888,00
aumento del 30% ex art.4, comma 2 € 1.466,40
compenso comprensivo degli aumenti € 6.354,40
pagina 20 di 22 Per : Persona_1
fase di studio della controversia, valore medio € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
fase decisionale, valore minimo € 956,00
compenso tabellare € 3.933,00
oltre in ambedue i casi a rimborso forfettario spese generali (15% sul compenso finale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti
***
Atteso il rigetto integrale del gravame, ritiene la corte sussistere i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.129/2022 del Tribunale di
Cremona. pagina 21 di 22 Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate coma in parte motiva.
Con duplicazione del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/12/2025
IL PRESIDENTE
GI AG
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