Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
549/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Calolziocorte (LC), C.so Europa n. 14, con il patrocinio degli avv.ti CARLOTTA
MARCONI e FRANCESCA SPANDRI
e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2 il 31/03/1978, residente in Calolziocorte (LC), C.so Europa n. 14, con il patrocinio dell'avv.
FABRIZIO MARIA CATERINA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La figlia maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio Persona_1 minore, saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. La casa coniugale, condotta in locazione, sita in Calolziocorte (LC), Via Corso Europa
n. 14 e relative pertinenze, con tutto l'arredo e gli accessori ivi presenti e il relativo box auto viene assegnata in godimento esclusivo alla IGnora quale genitore Parte_2 collocatario;
la IG.ra si farà carico del canone di locazione mensile nonché di Parte_2
4. Il IG. ha già lasciato la casa familiare essendosi già da tempo trasferito in altra Pt_1 dimora dove si impegna a trasferire la residenza.
5. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non hanno richieste o rivendicazioni l'una verso l'altro; gli arredi dell'abitazione familiare, così come i regali di nozze, restano di proprietà esclusiva della moglie, ad eccezione degli effetti personali e degli oggetti che il marito ha già provveduto a portare via da casa.
6. I genitori, consapevoli dell'importanza che le due figure parentali rivestono per un sereno sviluppo del figlio minore, si impegnano a collaborare nella formazione ed educazione di favorendo reciprocamente i momenti di incontro tra gli stessi e il minore. Per_2
7. Le scelte relative alla cura, all'istruzione, alla salute, alla religione e comunque tutte quelle IGnificativamente rilevanti per la crescita e l'educazione di quali in via Per_2 esemplificativa e non esaustiva, quelle relative alla frequentazione di corsi di musica o ad attività sportive e/o ludiche, così come ogni altra di natura straordinaria, salvo quelle mediche se urgenti, verranno adottate di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
8. Le decisioni ordinarie relative alla vita quotidiana del minore verranno adottate dal genitore con cui si troverà nel momento in cui la scelta si renderà necessaria.
9. Stante l'età di entrambi i figli, i genitori concordano che i momenti di permanenza con il padre verranno condivisi, oltre che tra i ricorrenti, con e In ogni caso il IG. Per_1 Per_2
compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, si impegna ad una frequentazione Pt_1 regolare dei figli. Nello specifico il IG. si impegna ad accompagnare quattro Pt_1 Per_2 pomeriggi/sere al mese presso i luoghi di interesse del ragazzo (cinema, centro commerciale etc..) e ad accompagnare con l'autovettura qualora le eIGenze della ragazza Per_1 necessitino di tale mezzo di trasporto.
10. Il padre corrisponderà mensilmente alla IGnora l'importo di € 300,00= a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia , non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, con scadenza il giorno 30 di ogni mese, con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione avanti al Presidente e così successivamente con periodicità annuale, in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente. Il sopradetto importo totale di €. 300,00= aumenterà in €. 350,00= (€ 175,00 per ciascun figlio) a partire dal mese successivo all'estinzione di uno dei tre finanziamenti esistenti a carico del IG. Neve, più precisamente del prestito ricevuto dal datore di lavoro, il cui termine di scadenza è previsto per il 01.02.2026 e di cui si dirà al punto 14.
11. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico pari ad Euro 236,00 per l'anno in corso spettante al figlio minore sarà percepito interamente dalla IG.ra , Parte_2 impegnandosi a modificare la domanda relativa alla suddivisione del beneficio presso gli uffici competenti entro il deposito del presente atto.
12. In merito il IG. si impegna a corrispondere la somma di euro 300,00, quale Pt_1 contributo al mantenimento, a partire dal mese di gennaio 2025, provvedendo inoltre alla corresponsione della quota parte, pari ad euro 118,00, relativa all'assegno unico dal medesimo percepita, sempre a decorrere dal mese di gennaio 2025, rimborsando pertanto le somme relative ai mesi di gennaio, febbraio, ovvero sino al momento in cui la IG.ra non Parte_2 percepirà direttamente l'intero importo. Il rimborso di cui sopra dovrà avvenire al momento del deposito del presente atto, tenendo conto delle somme già versate dal IG. Pt_1
13. Le spese straordinarie sostenute a favore dei figli saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) di comune accordo per la figlia.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione fiscale.
Le fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate direttamente ai figli in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di usufruire in egual misura delle detrazioni fiscali;
14. In costanza di matrimonio sono stati accesi tre finanziamenti per sostenere le spese della famiglia il cui pagamento di circa 700,00 euro mensili, ancora oggi, è ad esclusivo carico del IG. e continuerà ad esserlo sino all'estinzione. Con tali finanziamenti è stata acquisita Pt_1 anche l'autovettura Jeep Renegade targata GC302XP che resterà pertanto nell'esclusiva disponibilità del IG. La IG.ra si impegna pertanto sin d'ora alla restituzione Pt_1 Parte_2 della copia delle chiavi.
15. I coniugi sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
16. Le spese del giudizio di separazione personale dei coniugi sono integralmente compensate tra le parti.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 05/12/1998 a Ferrandina (MT), e dalla loro unione sono nati due figli:
, nata a [...] in data [...], non economicamente indipendente, ma Persona_1 maggiorenne, per la quale dunque il Tribunale non può disporre in ordine all'affido e al diritto di visita, e nato a [...] in data [...], minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Ferrandina il
[...]
05/12/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 46;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione che le disposizioni sull'affidamento e sul diritto di visita sono da considerarsi disposte soltanto in relazione al figlio minorenne
Persona_2
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Ferrandina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 03/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada