Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29257
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Ordinanza 13 novembre 2024

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Non è giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutelabilità in termini risarcitori dell'affidamento, nutrito dal comodante di un impianto di distribuzione di carburante, sulla validità dell'impegno assunto dal comodatario in ordine ad una durata del contratto inferiore a quella minima inderogabile di sei anni prevista dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29257
    Data del deposito : 13 novembre 2024

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