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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mario Nava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. . Mario Nava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caravate (VA) in data 24 luglio 2015
(anno 2015 atto n. 1 reg. - parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...] – cittadinanza italiana Persona_1
□ separati con sentenza n. 3798/2024 del 27/03- 05/04/2024 emessa nella causa rg 2665/2024 dal pagina 1 di 5 Tribunale di Milano su domanda congiunta, passata in giudicato in data 19/04/2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1. La figlia rimane affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
e rimarrà collocata prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Caravate (VA) via Monti 1/A ove è fissata la residenza della figlia e della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito Pt_1 indicati:
a settimane alterne il padre potrà tenere la minore
- dalle ore 14 del sabato pomeriggio sino alle ore 20 della domenica
- la settimana successiva dalle ore 10 del sabato sino alle ore 14 della domenica.
- nella giornata di lunedì, il padre, essendo libero da impegni lavorativi:
o durante l'anno scolastico si presenterà all'uscita dalla scuola accompagnando la figlia alla casa materna nella quale si tratterrà, lui solo, con la figlia per qualche ora, a meno che la madre non debba rimanere a casa per motivi di salute o altri motivi personali e, in ogni caso, previo consenso da lei espresso settimanalmente;
o al termine del periodo scolastico, o comunque, quando non vi fossero impegni connessi con l'attività scolastica, il padre potrà trascorrere con la figlia la giornata del lunedì accompagnandola poi alla casa della madre entro le ore 20,00 ovvero riaffidandogliela al termine della giornata lavorativa presso lo studio dentistico.
- eventuali variazioni saranno concordate tra i coniugi settimanalmente.
- le parti possano concordare anche variazioni occasionali di tale regime purché preannunciate con congruo anticipo (almeno 24 ore prima) e fissare, sempre con lo stesso preavviso, anche in base alle esigenze contingenti, giorni di visita infrasettimanali;
- per quanto attiene alle vacanze estive trascorrerà due settimane con il padre e due con la Per_1 madre, anche non consecutive, in periodi che le parti si impegnano a concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
- le vacanze di Natale e di fine anno verranno suddivise seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, nel modo seguente: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- le feste pasquali verranno suddivise tra i genitori con il principio dell'alternanza tra la domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- per Carnevale, verrà applicato il principio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Restano salvi diversi accordi tra le parti in base alle esigenze lavorative.
4. Il sig si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro il Pt_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 800,00 da rivalutarsi annualmente. pagina 2 di 5 Inoltre, il sig. verserà il 50% delle spese scolastiche, spese mediche non mutuabili nonché, Pt_1 previo accordo tra le parti, il 50 % delle spese per attività sportive, ludiche, ricreative, lezioni private, corsi extrascolastici, eventuali campus estivi, abbigliamento e regali per le festività (Natale, Pasqua e
Carnevale) e compleanni. Per quanto qui non previsto si rimanda alle linee guida adottate da questo
Tribunale.
Per le vacanze estive, ognuno dei genitori provvederà a sostenere le spese di villeggiatura e viaggi.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
Nessuna statuizione sulla ex casa coniugale.
Dichiarare compensate le spese legali;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caravate (VA) in data 24 luglio 2015 tra e (anno 2015 atto n. 1 reg. - Parte_1 Controparte_1 parte 2 serie A).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravate (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Boffalora Sopra Ticino (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente pagina 3 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mario Nava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. . Mario Nava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caravate (VA) in data 24 luglio 2015
(anno 2015 atto n. 1 reg. - parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...] – cittadinanza italiana Persona_1
□ separati con sentenza n. 3798/2024 del 27/03- 05/04/2024 emessa nella causa rg 2665/2024 dal pagina 1 di 5 Tribunale di Milano su domanda congiunta, passata in giudicato in data 19/04/2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1. La figlia rimane affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
e rimarrà collocata prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Caravate (VA) via Monti 1/A ove è fissata la residenza della figlia e della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito Pt_1 indicati:
a settimane alterne il padre potrà tenere la minore
- dalle ore 14 del sabato pomeriggio sino alle ore 20 della domenica
- la settimana successiva dalle ore 10 del sabato sino alle ore 14 della domenica.
- nella giornata di lunedì, il padre, essendo libero da impegni lavorativi:
o durante l'anno scolastico si presenterà all'uscita dalla scuola accompagnando la figlia alla casa materna nella quale si tratterrà, lui solo, con la figlia per qualche ora, a meno che la madre non debba rimanere a casa per motivi di salute o altri motivi personali e, in ogni caso, previo consenso da lei espresso settimanalmente;
o al termine del periodo scolastico, o comunque, quando non vi fossero impegni connessi con l'attività scolastica, il padre potrà trascorrere con la figlia la giornata del lunedì accompagnandola poi alla casa della madre entro le ore 20,00 ovvero riaffidandogliela al termine della giornata lavorativa presso lo studio dentistico.
- eventuali variazioni saranno concordate tra i coniugi settimanalmente.
- le parti possano concordare anche variazioni occasionali di tale regime purché preannunciate con congruo anticipo (almeno 24 ore prima) e fissare, sempre con lo stesso preavviso, anche in base alle esigenze contingenti, giorni di visita infrasettimanali;
- per quanto attiene alle vacanze estive trascorrerà due settimane con il padre e due con la Per_1 madre, anche non consecutive, in periodi che le parti si impegnano a concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
- le vacanze di Natale e di fine anno verranno suddivise seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, nel modo seguente: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- le feste pasquali verranno suddivise tra i genitori con il principio dell'alternanza tra la domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- per Carnevale, verrà applicato il principio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Restano salvi diversi accordi tra le parti in base alle esigenze lavorative.
4. Il sig si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro il Pt_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 800,00 da rivalutarsi annualmente. pagina 2 di 5 Inoltre, il sig. verserà il 50% delle spese scolastiche, spese mediche non mutuabili nonché, Pt_1 previo accordo tra le parti, il 50 % delle spese per attività sportive, ludiche, ricreative, lezioni private, corsi extrascolastici, eventuali campus estivi, abbigliamento e regali per le festività (Natale, Pasqua e
Carnevale) e compleanni. Per quanto qui non previsto si rimanda alle linee guida adottate da questo
Tribunale.
Per le vacanze estive, ognuno dei genitori provvederà a sostenere le spese di villeggiatura e viaggi.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
Nessuna statuizione sulla ex casa coniugale.
Dichiarare compensate le spese legali;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caravate (VA) in data 24 luglio 2015 tra e (anno 2015 atto n. 1 reg. - Parte_1 Controparte_1 parte 2 serie A).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravate (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Boffalora Sopra Ticino (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente pagina 3 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott. Anna Cattaneo
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