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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n 60733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2024
promossa da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma, via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83,
III comma, c.p.c.
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Riboty, 23, presso lo studio dell'avv.
Claudio Dragone, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in atti
OPPOSTA
con l'intervento di
C.F. ), e per Controparte_2 P.IVA_2 essa (C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_3 Roma, , via Augusto Riboty, 23, presso lo studio dell'avv. Claudio Dragone, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
OPPOSTA- INTERVENUTA
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, le parti concludevano come da verbale in atti: PARTE OPPONENENTE: “Piaccia a codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, così PROVVEDERE
In rito:
- previo accertamento dei fatti come dedotti e previo rigetto della esecutività del decreto ingiuntivo, ove richiesta, dichiarare inefficace, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 13476/2019 per difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente in monitorio, siccome motivata in premessa.
- In subordine, previo accertamento dei fatti come dedotti e previo rigetto della esecutività del decreto ingiuntivo, ove richiesta, dichiarare inefficace, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 13476/2019 per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma a rendere il provvedimento monitorio, essendo competente quello di Milano, luogo di residenza dell'opponente, siccome motivata in premessa.
In via principale, accertare e dichiarare che tutti i rapporti intercorsi tra l'esponente e l'Azienda di credito sono gravati da scorrettezza, slealtà, malafede, non trasparenza contrattuale e usura, elementi questi, tutti inderogabili per Legge e, per l'effetto,
1. previo accertamento dei fatti come dedotti, dichiarare inefficace, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 13476/2019 per nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, siccome motivato in premessa.
2. previo accertamento dei fatti come dedotti, dichiarata l'inefficacia delle certificazioni apposte dalla banca ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/93, dichiarare nullo, per difetto delle condizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., il D.I. n. 13476/2019, con conseguente revoca dello stesso;
3. previo accertamento dei fatti come dedotti, dichiarare la nullità e l'inefficacia, quindi la risoluzione della fideiussione apparentemente sottoscritta dal signor
, ciò tanto per l'erroneità ed illiceità dei saldi, quanto per le Parte_1 altre cause così come analiticamente indicate in premessa, nonché per l'effetto dell'exceptio doli generalis sollevata per la presenza d'usura come rilevata ed indicata in premessa, ossia per malafede e dolo posti in essere dalla Banca, con conseguente revoca dell'opposto decreto;
4. previo accertamento dei fatti come dedotti dichiarata l'erroneità della segnalazione del nominativo dell'esponente nella centrale rischi della Banca d'LI, per la spiegata domanda riconvenzionale, condannare la nella sua CP_4 qualità, alla corresponsione, in favore dell'opponente dell'importo che sarà determinato in corso di causa ovvero liquidato secondo equità del Giudicante, oltre interessi a maturare dalla data di valuta della segnalazione fino all'effettivo SO, in ogni caso con revoca dell'opposto decreto;
5. condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Istanze istruttorie.
2
Il sottoscritto Avvocato, nella qualità, esibisce, produce e deposita i documenti tutti indicati nella narrativa dell'attore chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia ammettere interrogatorio formale e prova testimoniale con i testi e sulle circostanze a dedursi nei termini di legge. Ancora si chiede ordinarsi all'istituto di credito - ai sensi dell'art.210 c.p.c. – l'esibizione di tutta la documentazione inerente il rapporto copia ovvero di copia del contratto, delle distinte/delibere di affidamento, degli estratti conto anche scalari (comprensivi del riepilogo e delle competenze trimestrali), relativi a tutto il periodo in essere e dei documenti tutti. Con riserva di integrare e modificare la domanda, di chiedere l'eventuale ammissione di CTU, il tutto in base al tenore degli atti della controparte e del suo comportamento processuale. Con istanza, sin d'ora, all'Ill.mo Giudicante di avvalersi dei suoi poteri istruttori di ufficio.”
PARTE OPPOSTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettata ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della condannando al pagamento della Controparte_5 somma della somma di €. 205.758,21 oltre interessi di mora al tasso legale, dal 26/07/2017 al SO ed alle spese ed onorari liquidate in decreto, ovvero di quella somma superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto.
Condannare, invece, il fideiussore , in solido con la Parte_1
, al pagamento della somma della minor somma di Controparte_5
€. 60.000,00 (nei limiti della fideiussione, oltre interessi di mora al tasso legale, dal 26/07/2017 al SO ed alle spese ed onorari liquidate in decreto, ovvero di quella somma superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto.
Si chiede che il decreto ingiuntivo venga dichiarato provvisoriamente esecutivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE INTERVENUTA- OPPOSTA: “SI COSTITUISCE ED INTERVIENE IN
SOSTITUZIONE della nella procedura RG 60733/19 Parte_2 pendente avanti il Tribunale di Roma”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione avverso il D.I. n.13476/2019 Parte_1
(R.G. n. 26887/2019), emesso dal Tribunale di Roma in data 2 luglio 2019, a istanza di e per essa con il quale si Controparte_1 CP_6
ingiungeva a e Controparte_5 CP_7 Pt_1
3
(fideiussori), il pagamento della somma di € 205.758,21, oltre interessi Parte_1
come da domanda e spese liquidate per la fase monitoria.
Nel ricorso monitorio era stato richiesto il pagamento di euro 122.614,05, quale saldo debitore alla data del 25/7/2017 del c/c n. 14030, oltre interessi di mora al tasso legale dal 26/7/2017 al SO, nonché € 49.965,86, quale saldo debitore alla data del 25/7/2017 derivante dal rapporto c/c n. 14465 oltre interessi di mora al tasso legale dal 26/7/2017 al SO.
Le obbligazioni della risultavano garantite da Controparte_5
fideiussione omnibus rilasciata dai sig.ri e , in CP_7 Parte_1 qualità di garanti per l'importo di euro 60.000,00.
Quali motivi di opposizione, parte opponente deduceva:
- in via preliminare, difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in monitorio, non risultando da alcun atto la titolarità del credito ed i suoi poteri, solo dichiarati;
- incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a rendere il decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, in qualità di consumatore, a favore di quello di Milano, luogo di residenza dell'opponente;
- nullità totale della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto redatta secondo lo schema ABI e contenente determinate clausole (artt. 2, 6 e
8);
- in subordine e nel merito, disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dell'autenticità della sottoscrizione della fideiussione, in quanto l'odierno opponente non aveva mai sottoscritto alcun atto prodotto da controparte, né presso filiali della banca e né in alcun altro luogo;
- altresì, violazione della disciplina di cui all'art. 1956 c.c. e del principio di buona fede e correttezza per aver la banca continuato ad erogare credito alla società garantita, pur nella consapevolezza dello stato di difficoltà finanziaria della stessa, e senza alcuna specifica autorizzazione;
successivamente a luglio 20173 veniva inviata al dichiarato genericamente garante la nota di cui al doc. n. 9 del foliario della opposta con cui gli sarebbe stato, per la prima volta e a distanza di numerosi anni dalle date delle presunte apparenti fideiussioni, richiesta la somma di €uro
122.614,04 riferita al c/c n. 14030;
4
- carenza di prova del credito vantato dall'opposta, attesa l'inidoneità del solo certificato ex art. 50 D.lgs.385/93 depositato da Parte_2
a provare la debenza del credito azionato;
[...]
- nullità del D.I. opposto atteso che il Giudicante aveva ingiunto anche a loro il pagamento dell'intera somma ingiunta alla debitrice principale, nonostante in fideiussione era indicata la previsione dell'importo garantito da fidejussione di euro
60.00,00;
- excpetio doli generalis, in quanto il fideiussore non aveva ricevuto alcuna informazione sulla situazione della società garantita, attesa la diligenza del bonus argentarius richiesto alle banche;
- risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale Rischi, atteso l'errore della banca nella quantificazione dell'indebitamento dell'utente dei servizi bancari ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'LI.
Infine, chiedeva ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione inerente il rapporto, ovvero copia del contratto, delle distinte/delibere di affidamento, degli estratti conto anche scalari relativi a tutto il periodo in essere.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
Si costitutiva in giudizio la la quale Parte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., ed esponeva in via preliminare, che la somma da escutere nei confronti dei fideiussori era quella entro i limiti della fideiussione, ovvero €. 60.000,00, e non di euro 205.758,21, deduceva:
- l'infondatezza del difetto di legittimazione attiva della Banca nel monitorio, in quanto la Banca Opposta aveva indicato oltre la persona anche i poteri a questa conferiti, ed altresì, aveva allegato la procura speciale con la quale la in CP_6
nome e per conto della aveva nominato procuratore il sig. Parte_3
nonché la procura della in favore di ed Persona_1 Parte_3 CP_6
infine la procura sottoscritta dal sig. con la quale nominava come Persona_1 procuratore l'avv. Claudio Dragone;
5
-l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, attesa la non applicabilità alla fattispecie della normativa a tutela dei Consumatori, poiché i soci della società di costruzioni, erano l'Ing. CP_5 Parte_1
, titolare del 50% delle quote, e l'Ing. per l'ulteriore 50%,
[...] CP_7
ovvero entrambi i fideiussori, avevano collegamenti patrimoniale e/o funzionali con la società debitrice principale e non potevano qualificarsi come consumatori;
- contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la documentazione depositata dalla banca in sede monitoria era idonea da dimostrazione del credito ingiunto;
il decreto ingiuntivo era stato emesso, depositando estratto conto ex art. 50
T.U. della legge bancaria, per la somma di €. 205.758,21, così determinato:
a) €. 122.614,05, quale saldo debitore alla data del 25/7/2017 del c/c n. 14030 oltre interessi di mora al tasso legale dal 26/7/2017 al SO (si veda docc.
2-3 del d.i.);
b) €. 49.965,86, quale saldo debitore alla data del 25/7/2017 derivante dal rapporto c/c n. 14465 oltre interessi di mora al tasso legale dal 26/7/2017 al SO (si veda docc.
4- del d.i.), nonché copia dei contratti di conto corrente nn.14030 e 14465, e copia della fidejussione omnibus;
altresì, in questa sede depositava gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto alla data di chiusura, ovvero: - per il c/c n. 14030 dal 30/09/2009, con saldo 00, alla data del 26/07/2017 con saldo sopraindicato;
- per il c/c n. 14465 dal 31/03/2010, dal 31/03/2010, con saldo 00; alla data del
26/07/2017, con saldo sopra indicato (doc. 6).
- escludeva la possibilità di parte opponente di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. trattandosi di contratto autonomo di garanzia,
“immediatamente a semplice richiesta”; riteneva che la garanzia non fosse stata rilasciata sul modulo ABIO sanzionato di nullità per intesa anticoncorrenziale e comunque escludeva che l'eventuale nullità delle fideiussioni predisposte con
Utilizzo moduli A.B.I., potesse riflettersi sull'intero impegno fideiussorio;
- proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle scritture disconosciute, indicando come scritture di comparazione le firme apposte a margine dell'atto di opposizione al D.I. per la delega e quelle apposte nella patente di guida e depositava l'originale della lettera di fideiussione;
- mancanza di prova in riferimento alle argomentazioni a sostegno della richiesta della cancellazione dalla Centrale dei Rischi.
6
Premesso ciò, parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e precisava le conclusioni come in epigrafe.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc, in data 20.07.2021
[...]
e per essa esponendo: Controparte_2 Controparte_3
- che dal 1°.12.2020, la si era scissa in Parte_2
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio CP_2
), in sintesi: “ • all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi Per_2
accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, • al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
avvenuto per atto notarile di scissione parziale del 25.11.2020 iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020”; Pt_2
- nel Compendio erano altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo Per_2
rivenienti a PS dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. CF: 00816350482, interamente partecipata da PS, a favore della stessa PS (atto notaio dott. di Persona_3
del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal Pt_2
26.11.2020; dell'avvenuta scissione veniva data avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- era divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_2
Compendio Scisso, incluso il credito già vantato da PS nei confronti di
, ma non era legittimata passiva in ordine ad eventuali domande Parte_1
restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che restavano di competenza di PS;
- in data 04.02.2021 Controparte_2
conferiva procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a Controparte_3
- che era l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito CP_2
originariamente vantato da relativo al Parte_2
presente procedimento.
L'intervenuta si costituiva in sostituzione della Parte_2
[...]
7
^^^^^^^
All'udienza del 16.06.2020 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e venivano concessi i termini per l'instaurazione del giudizio di mediazione;
depositato il verbale con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2021 veniva disposta la consulenza tecnica grafologica in ragione del disconoscimento del contratto di fideiussione.
All'udienza del 14.05.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass.
8
Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto Parte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 205.758,21 a titolo di saldo debitore, di cui: euro122.614,05 relativo al rapporto di conto corrente n. 14030, ed euro 49.965,86, relativo al rapporto di c/c n. 14465, intrattenuto dalla e garantito dai signori Controparte_5 CP_7
e , in qualità di fideiussori, sino alla concorrenza
[...] Parte_1 dell'importo di € 60.000,00. Il decreto ingiuntivo è stato opposto da Parte_1
e la banca ha limitato la pretesa creditoria alla somma di €60.000.
[...]
, invece, ha contestato la debenza della somma ingiunta, Parte_1
eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
il difetto di competenza territoriale del tribunale di Roma a Parte_2
rendere il D. I. nei confronti del fideiussore, a favore di quello di Milano, luogo di residenza dell'opponente; altresì, l'odierno opponente ha dedotto la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta, ovvero la mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; la violazione della disposizione di cui all'art. 1956 c.c.; inoltre, ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust, nonché il disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione;
inoltre, ha eccepito l'errore del giudicante che ha ingiunto ai fideiussori l'intera somma dovuta dalla debitrice principale, invece della somma garantita fino all'importo di euro 60.000,00.
Parte intervenuta e per Controparte_2
essa ha dedotto di essere l'unico soggetto legittimato ai fini del Controparte_3
recupero del credito originariamente vantato da nei confronti CP_8 dell'opponente, e si costituiva in sostituzione della Parte_2
[...]
^^^^^^
L'opposizione proposta dal fideiussore va parzialmente accolta Parte_1
nella misura della somma ingiunta, in quanto lo stesso provvedimento ingiuntivo nella richiesta della banca era stato richiesto nei confronti dei fideiussori per il minor
9
importo di euro 60.000,00, oltre interessi come indicati sino all'effettivo SO;
per il resto è in infondata e va rigettata.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni processuali di incompetenza territoriale del foro adito e di carenza di potere rappresentativo dell'istituto di credito ingiungente.
Sull' incompetenza territoriale del Tribunale di Roma
Parte opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, a rendere il decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, individuando la competenza del giudice di Milano, luogo di residenza dell'opponente, in quanto quest'ultimo agiva in qualità di consumatore.
L' eccezione non merita accoglimento
Orbene, occorre osservare che :"I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore." (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. VI, 19 novembre 2015,
C-74/15, DIRETTIVA CE 93/13; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass.
28162/2019; Ord. Cass. n. 8662 del 2020).
Nella disciplina contenuta nella direttiva 93/13 (art. 2 lett. b), “il consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.”
Ebbene, la giurisprudenza della Corte di giustizia, recepita dalla suprema Corte di
Cassazione demanda al giudice di merito di accertare, volta per volta, se, nel caso concreto, il fideiussore abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.
Nel caso in esame, l'odierno apponente (fideiussore) l'ing. , è Parte_1 titolare del 50% delle quote della società di costruzione e l'ing. Controparte_5
(fideiussore) per l'ulteriore 50%. CP_7
Sicché, l'odierno opponente non può essere qualificato come consumatore, poiché è emerso che la garanzia prestata è connessa allo svolgimento della sua attività
10
professionale ovvero funzionalmente collegata alla società debitrice Controparte_5
.
[...]
Pertanto, il credito dell'opposta nei confronti del , in quanto Parte_1
nascente dai saldi debitori dei contratti di conto corrente sottoscritti dalla società debitrice principale sedente in Roma e garantiti dalla fideiussione CP_5
rilasciata dal predetto opponente, e dal , con residenza in Roma, è CP_7
connesso al credito della nei confronti della società debitrice principale, ed è Pt_2
stato, appunto, azionato con il medesimo monitorio nel foro della sede legale del convenuto principale.
Pertanto, tale eccezione risulta infondata
Sul difetto di legittimazione ad agire e di rappresentanza della società ingiungente
Parte opponente lamenta che la società ricorrente, ossia la Parte_2
e per essa quale mandataria, in sede monitoria non
[...] CP_6
aveva alcun potere e che erano solo dichiarati.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Ebbene, la ricorrente già in sede monitoria ha indicato sia il rappresentante legale, sia i poteri conferiti;
altresì ha depositato procura speciale con la quale la
[...]
ha conferito i poteri alla mandataria il Parte_2 CP_6
rappresentante legale sig. e sia i poteri conferiti, ed altresì, ha allegato la Persona_1
procura speciale con la quale la in nome e per conto della CP_6 [...]
nominava procuratore il sig. nonché la Parte_2 Persona_1
procura della in favore di ed Parte_2 CP_6
infine la procura sottoscritta dal Sig. come sopra legittimato, con la Persona_1 quale si nominava come procuratore l'avv. Claudio Dragone.
Sulla legittimazione attiva della cessionaria
Parte opponente lamenta la mancata prova della titolarità della cessionaria CP_2
appresentata da Controparte_2 Controparte_3 ritenendo che non sia sufficiente il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale pe la prova della cessione del credito.
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Invero, nell'avviso pubblicato sulla GU Parte Seconda n.151 del 29-12-2020, depositato con l'atto di costituzione, si legge che Controparte_2
rende noto di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre
[...]
2020 (la "Data di Efficacia") - in forza di un atto di scissione stipulato con
[...]
in data 25 novembre 2020 innanzi al dott. Parte_2 Per_3
notaio in , rep. n. 39399, racc. n. 20019, di un compendio di attivita' e
[...] Pt_2
passivita' (il "Compendio"), come identificato nell'Atto di Scissione e del quale e' fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di
Banca d'LI nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'LI nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti
Deteriorati"). In conseguenza di quanto previsto dall'Atto di Scissione,a partire dalla Data di Efficacia, la Beneficiaria e' subentrata di pieno diritto alla Scissa nella titolarita' degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati e costituenti il Compendio, di guisa che la Beneficiaria possa continuare senza soluzione di continuita' nell'esercizio dei diritti ad essa assegnati per effetto della scissione. Viene, peraltro, posto adisposizione dei clienti un per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it e un numero telefonico informativo., senza che parte opponente abbia spiegato perchè era incerto nella posizione di creditore in sofferenza, posto che non contesta di avere ricevuto la missiva di recesso dal rapporto.
Deve, quindi, ritenersi accertata la cessione del credito di CP_2
Nel merito, le eccezioni non risultano fondate.
Sulla carenza di prova scritta del credito azionato.
L'opponente ha dedotto in maniera del tutto generica che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, essendo stato depositato soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione
(come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non
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dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso"
(Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118
TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
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In ogni caso, la già in sede monitoria, ha prodotto oltre alla certificazione Pt_2
autenticata ex art. 50 TUB, anche copia dei contratti di conto corrente nn. 14030
e14465, e copia della lettera di fideiussione omnibus, documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto alla data di chiusura, sia per il c/c n. 14030 dal 30/09/2009 alla data del 26/07/2017; sia per il c/c n. 14465 dal 31/03/2010 alla data del
26/07/2017; i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000), che in questa sede non sono state avanzate da parte dell'opponente; tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Altresì, parte opposta ha depositato l'originale lettera di fideiussione del 27.07.2009,
e dalla CTU grafologica è risultata la piena autenticità della lettera di fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo.
Orbene, la contestazione di mancanza di prova scritta è infondata.
Priva di alcuna specifica allegazione è, poi, la prospettazione di debenze indebite, sicché non può essere accolta la richiesta di una perizia contabile in quanto del tutto esplorativa.
Risultanze della CTU in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni contenute nella lettera di fideiussione
Le due sottoscrizioni in verifica attengono alla lettera fideiussione del 27.07.2009.
In relazione al disconoscimento ex art. 124 cpc delle firme apposte dal garante sig.
, si è chiesto al CTU grafologo se dette sottoscrizioni fossero o Parte_1 meno riconducibili all'odierno opponente previo esame delle scritture di comparazione acquisite presso gli Uffici pubblici ( Comune, Archivio Notarile, ecc) formate in presenza di Pubblici Ufficiali, chiedendo al CTU di descrivere anche il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia dei garanti, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali
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tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti. L'ausiliare del Giudice concludeva, affermando che:
“Le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione dedotta in giudizio sono certamente riconducibili alla mano del Sig. , esse sono autografe”. Parte_1
Merita rilevare che la consulenza grafologica è del tutto condivisibile nel metodo, risulta approfondita ed esaustiva, pervenendo a risultati che sono condivisi da questo
Giudice, risultando l'autenticità della lettera di fideiussione poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Posto che le sottoscrizioni in calce a tale fideiussione sono state riconosciute autografe, l'eccezione di disconoscimento deve essere rigettata.
Sulla natura della fideiussione e sulla nullità della fideiussione omnibus per riproduzione delle clausole ABI vietate dalla normativa antitrust
Ritenute verificate positivamente le sottoscrizioni, occorre rigettare la prospettazione di parte ingiunta che ritiene la garanzia rilasciata “un contratto autonomo di garanzia” che impedirebbe al garante di opporre le eccezioni proprie del debitore.
Invero, la garanzia personale rilasciata dall'opponente è una fideiussione omnibus a prima richiesta e tale ultima clausola - ove non si traduca in un contratto autonomo di garanzia con clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” - fa riferimento alla tempistica dell'adempimento ('immediatamente a semplice richiesta scritta') e va intesa quale clausola “solve et repete”. Infatti, in termini generali, il dato essenziale che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è l'assenza di un rapporto di accessorietà della garanzia (viceversa presente nella fideiussione in modo più o meno intenso), integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 23900/2006).
L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass. 23.06.2009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass.
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31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass. 17.06.2013, n. 15108). Nella fideiussione 'a prima richiesta', ove sia prevista la clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1 c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, dovendosi ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente. Si tratta, quindi di una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Orbene, trattasi, quindi di una fideiussione omnibus a prima richiesta, posto che non si deduce l'assenza della possibilità di opporre le eccezioni del debitore (con il limite dell'exceptio doli).
L'unico limite che ex contractu il fideiussore non può opporre è quello del momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recesso dai rapporti col debitore (art.9
Fideiussione).
Ne consegue che diviene rilevante l'eccezione di nullità che l'odierno opponente ha sollevato eccezione di nullità della fideiussione per essere conforme al modello
ABI sanzionato per violazione della normativa Antitrust dalla Determinazione della Banca di LI del 2005.
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Parte opponente chiede dichiararsi la nullità integrale della fideiussione in quanto riproduttive delle clausole sanzionate per essere riproduttive di intese violative della concorrenza secondo la pronuncia n. 29810/2017 della Corte di Cassazione, che, recependo il parere della Banca d'LI n. 55/2005 che ha accertato la lesione alla concorrenza derivante dall'utilizzo dello schema tipo predisposto dall'ABI, generalmente riprodotto nei contratti di fideiussione impiegati dagli Istituti di credito, ha riconosciuto la nullità dei contratti stipulati sulla scorta del patto restrittivo della concorrenza, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato.
Si deve, inizialmente, richiamare la normativa che dichiara la nullità delle intese anticoncorrenziali. A norma della L. n. 287 del 1990, art. 2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
Come è ben noto, il provvedimento della Banca d'LI ha disposto che gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza.
Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che
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essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Orbene, il provvedimento della Banca d'LI, in forza del parere consuntivo dell'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003.
A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass., 09/12/2002, n. 17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria (Cass., 11/06/2003, n. 9384), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al fideiussore – cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa anticoncorrenziale a monte.
Il passaggio logico della predetta estensione di tutela è basato sulla constatazione che la L. n. 287 del 1990, art. 2 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché ha sancito la nullità ad ogni effetto delle "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ma anche comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali", e quindi, a qualsiasi condotta di mercato.
In definitiva, la normativa nazionale intende sanzionare ogni fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". (Cass., 01/02/1999, n. 827).
Di tal ché imporre uniformemente clausole gravose per il fideiussore, frutto di un'intesa anticoncorrenziale, risulta censurabile di per sé anche ove non sia provata la partecipazione all'intesa dell'istituto di credito.
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Dal punto di vista dogmatico, la ricostruzione in termini di nullità del contratto a valle è stata elaborata in diversi termini (come nullità derivata, come nullità per illiceità della causa, come nullità virtuale per violazione della normativa antitrust, quale effetto di un collegamento negoziale o funzionale con l'intesa vietata).
Indubbiamente il quadro è reso complesso in quanto la stipulazione del negozio di fideiussione a valle non può recepire da entrambe le parti la volontà di distorsione del mercato che la parte debole subisce.
E' risaputo che sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc. -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del
Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
“E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.
Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2005 pienamente valide”. (Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994).
Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (...), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt.
1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da
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una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite"
(Cass., 26/09/2019, n. 24044). (Cass., 13/02/2020, n. 3556). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Ma si evidenzia come non si comprende per quale ragione il fideiussore avrebbe preferito non stipulare la fideiussione in assenza delle clausole di favore per la banca, mentre l'istituto bancario ha comunque interesse alla conservazione della garanzia. Le stesse Sezioni Unite del 2021 non hanno ignorato il possibile effetto dirompente per il sistema bancario della affermazione della nullità integrale delle fideiussioni riproduttive delle clausole incriminate.
Detto questo, la riproduzione congiunta delle tre clausole derogatorie dall'archetipo civilistico della fideiussione costituisce presunzione juris tantum della violazione anticoncorrenziale, pur potendo la banca dare prova che le dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale o che le stesse non siano più imposte in modo uniforme.
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'LI di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n.
262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito e', quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva” (Cass., 22/05/2019, n. 13846).
Come affermato in altro ambito dalla Suprema Corte, a fronte del rilievo di un'intesa anticoncorrenziale in campo RCA, “gli atti del procedimento, in esito al quale
l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa
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assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (così Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)'.
Trattandosi, quindi, di una presunzione juris tantum scaturente da una pregressa istruttoria dell'Antitrust, la stessa può essere vinta mediante idonea prova.
Si può, quindi, affermare che la Banca convenuta ben avrebbe potuto superare la presunzione, allegando e provando che le clausole derogatorie siano state oggetto di pattuizione con il fideiussore e non meramente imposte quale contrattazione uniforme ed anticoncorrenziale.
Invero, il fideiussore ha dedotto la nullità integrale del contratto e la sua liberazione dalla garanzia personale.
Tuttavia, per quanto argomentato dalla citata sentenza a S.U. n. 41994/21 della
Suprema Corte, (e confermato da Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n.34418) la nullità può essere solo parziale e riferirsi alle tre clausole incriminate effettivamente riprodotte nelle fideiussioni sottoscritte, “salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale diversa volontà delle parti non è stata neppure allegata.
Le conseguenze della nullità parziale delle fideiussioni: clausola a prima richiesta
L'espunzione delle tre clausole non fa discendere la liberazione del garante in quanto l'opponente non ha eccepito la decadenza del creditore per decorso del termine ex art. 1957 c.c. che è eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto sollevare in sede di atto di citazione in opposizione. L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (Cassazione civile sez. III, 25/03/2024, n.8023).
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Peraltro, come si è detto, la fideiussione 'a prima richiesta' importa che per evitare la decadenza – sia sufficiente la diffida stragiudiziale, diffida che è in atti e risulta datata agosto 2017 (cfr. doc. 10 per il debitore e 11 per i garanti).
Sulla liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. e sulla violazione dell'obbligo di diligenza nella gestione del rapporto
Parimenti infondato è tale motivo di opposizione.
A tale riguardo, l'opposizione richiama il disposto di cui all'art. 1956 c.c. che sancisce la liberazione del fideiussore per obbligazione futura allorché il creditore, senza la speciale autorizzazione di quest'ultimo, continui a concedere credito malgrado le condizioni patrimoniali del debitore siano "divenute tali da notevolmente rendere più difficile il soddisfacimento del credito" in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
L'applicazione del principio deve essere, tuttavia, rapportata alle allegazioni della parte che eccepisce la liberazione, tenendo presente che è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del
11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005). Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori
(Cassazione civile sez. I, 17/03/2023, n.7813).
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Orbene, nel caso in esame, l'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo sia della concessione di ulteriore credito nonostante il deterioramento delle condizioni della società sia in merito alla conoscenza da parte della banca di tale deterioramento esonera da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto. Peraltro, ai sensi dell'art. 5 delle fideiussioni in atti, gli opponenti erano tenuti ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei loro rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dagli opponenti e rivolte alla banca.
Il richiamo all' excpetio doli generalis, sollevata da parte opponente nel caso in cui si fosse ritenuta la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, viene sollevata in relazione all'assunta violazione di obbligo di informazione sulla situazione della società garantita, attesa la diligenza del bonus argentarius richiesto alle banche;
occorre osservare che la banca non assume alcun obbligo di comunicare gli estratti conto ai fideiussori che sono invece obbligati ai sensi dell'art. 5 della fideiussione a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, ad informarsi presso la banca dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca stessa.
Peraltro, posto che i fideiussori erano soci al 50% della società non risulta verosimile che gli stessi non fossero a conoscenza della situazione della società, risultando i bilanci approvati fino al 2017 (cfr. visura doc. 4 parte opposta).
Sulla domanda di risarcimento dei danni per la segnalazione alla centrale dei rischi.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt.
2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare la prova del fatto che costituisca inadempimento (segnalazione illegittima) ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito;
in secondo luogo deve allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale
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allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
Orbene, l'opponente non ha dato prova della circostanza che vi sia stata una segnalazione alla Banca d'LI e ciò preclude qualsiasi altra valutazione in ordine alla allegazione e prova del danno.
La domanda non può trovare accoglimento.
Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Parte_1
, va parzialmente accolta, e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo
[...]
opposto. Va, peraltro, disposta la condanna dell'opponente a pagare alla cessionaria del credito quanto richiesto dalla nei limiti della fideiussione pattuita oltre Pt_2
interessi di mora al tasso convenzionale dal 26/07/2017 al SO.
Invero, quanto al governo delle spese sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di lite posto che l'erronea emissione di un D.I. per il medesimo credito richiesto al debitore principale, nonostante il limite della fideiussione stipulata, ha costretto l'opponente a proporre opposizione al D.I.
Le spese della CTU grafologico sono poste a carico di parte opponente posto che la consulenza ha riconosciuto l'autografia delle sottoscrizioni.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal fideiussore Parte_1
, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.13476/2019 (R.G. n.
[...]
26887/2019), emesso dal Tribunale di Roma in data 2 luglio 2019, nei confronti dello stesso;
b) CONDANNA , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
e per essa la Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 60.000,00, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
26/07/2017 al SO.
c) dalla causa, in forza della cessione del credito;
CP_9
d) PONE definitivamente a carico di parte opponente , le spese Parte_1 della CTU grafologica, liquidate in separato provvedimento.
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Così deciso in Roma, in data 16.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
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