Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1760/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1760/2021 r.g., vertente tra:
, C.F. , residente a [...], cap Parte_1 C.F._1
48018, in Via Naviglio 25, il quale si difende in proprio e con l'Avv. Roberto Pezzi del foro di Ravenna giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in via Mariani n. 22/E presso e nello studio dell'Avv.
Eugenio Macherozzi, che li rappresenta ed assiste in virtù di procura alle liti per atto
Notaio dott. di Faenza, unitamente e disgiuntamente all'avv. Persona_1
Elena Conti C.F. come da procura;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., fase di merito;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come alla udienza 25.9.2024, che si intendono in questa sede ritrascritte ad ogni effetto di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
L'espropriazione presso terzi era stata avviata in forza della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 3614/2019 e pedissequo atto di precetto notificati in data
21.9.2020 per la somma di € 5.539,11 (doc. 4 convenuti).
I medesimi creditori procedenti, nel corso della suddetta procedura sono poi intervenuti per un ulteriore credito di € 807,92.
Il debitore, con ricorso 10.2.2021 contestava il diritto dei procedenti, sulla base di tre motivi, che merita in questa sede ritrascrivere.
Il primo motivo (pag. 7 ricorso):
“1° SI CONTESTA IL QUANTUM DELLA PRETESA, in quanto come minimo andrebbe decurtata dalla somma derivante dalle 15 sentenze di questo Tribunale intercorse in questi ultimi 10 anni che hanno stabilito la compensazione tra le parti, per cui questa parte deve ricevere ex sentenza il 50% delle spese di avvio della causa, CU, spese di notifica, spese di registrazione, se sopportata ed interessi legali dal tempo di maturazione. Questo principio è stato chiaramente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione vedi sentenza allegata, (DOC. N. 5) e questa parte aveva segnalato alla controparte tramite l'attuale difensore tale pendenza, chiedendo di decurtare tale somma, ma essa ha risposto evasivamente. Ha risollevato la questione con la proposta Terza, ma la controparte ha risposto evasivamente vedi (DOC. N. 6). La pretesa è contestata anche come importo nota spese da liquidare, in quanto vi è stata la ripetuta mancata compensazione con ciò che controparte doveva direttamente corrispondere ed inoltre trattandosi del 3 o 4 pignoramento presso lo stesso terzo, , si ritiene che le spese siano da Pt_2 dimezzare rispetto al normale ristoro. “
Il secondo motivo (pag. 8 ricorso):
“2° ONERE OBBLIGATORIO STABILITO DA UNA SENTENZA, si ritiene che tale si debba intendere, per cui il debito decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, senza nessun obbligo di messa in mora. Quindi la controparte è venuta meno ad un suo preciso dovere, tanto più che ha proceduto ad espropriazioni in danno del creditore senza tenerne conto, sottraendo al debitore denaro corrispondente ingiustificato, danneggiandolo gravemente. Per tale comportamento si ritiene che la controparte sia venuta meno al suo dovere di lealtà e di probità imposto dall'art. 88 c.p.c. e che debba essere condannata a rifondere adeguata somma ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che si chiede in € 30.000, considerando il lungo tempo di decorrenza dell'inadempienza e l'importo del credito di ben più di € 15.000, rimettendosi all'equa decisione del Sig. Giudice”.
Il terzo motivo (pag. 8 ricorso):
3° L'ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO A FRONTE DEGLI ONERI FISCALI da lasciare al proprietario si ritiene che debba essere adeguato e si insiste nel sollevare QLC dell'attuale art. 514 c.p.c. e seguenti, in rapporto all'art. 3 (principio di uguaglianza, tra creditore, ente stato collettivo, cittadino debitore e
pagina 2 di 7 contribuente dello stato), art. 53 (obbligo di contribuire alle spese pubbliche), tenuto conto che automaticamente il proprietario per il fatto di tale status è soggetto agli obblighi impositivi previsti dalla legislazione tributaria, che richiedono solo il compiersi della procedura di accertamento. Tali articoli non prevedono che il credito spettante al creditore debba essere soddisfatto dopo la soddisfazione degli oneri fiscali a cui è sottoposta la proprietà del debitore. Infatti gli oneri fiscali sono oneri esistenti ex ante, dal momento che sussiste un rapporto giuridico sottoposto a tassazione, nel caso l'affitto di un locale ad uso terziario. La mancata previsione di una simile norma che ad esempio si formula, vedi allegato (DOC. N. 7). Infatti l'attuale formulazione degli articoli interessati del c.p.c. determina una gravissima disparità di trattamento tra lo stato e quindi anche il cittadino che concorre alle spese dello stato ex art. 53 cost. (dovere di concorrere alle spese pubbliche) ed il cittadino creditore procedente ad espropriazione forzata, assicurando solo al primo la soddisfazione del suo credito a scapito dello stato e penalizzando il cittadino che concorre alla spesa pubblica aggravandolo indirettamente di oneri fiscali maggiori per i ritardi o le omissioni di pagamento fiscale del cittadino-debitore espropriando. Tutto ciò in violazione del principio di uguaglianza, art. 3 cost., dello stesso art. 53 cost. per una legislazione che privilegia il creditore a scapito dello stesso stato e del cittadino contribuente.”
Il Giudice della esecuzione, con ordinanza 11.3.2021, assegnava ai procedenti il credito periodico dovuto al debitore esecutato da parte del terzo a titolo di canoni di locazione;
disponeva in particolare una assegnazione integrale delle somme sino al
30.4.2021; consentiva, da quel momento in poi, la corresponsione di una minore somma “con restituzione della residua somma mensile di € 360,00 al debitore”.
Concedeva il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito allo specifico fine di approfondire la contestazione relativa al quantum del dovuto.
L'opponente introduceva tempestivamente il presente giudizio di merito, nell'ambito del quale riproponeva diffusamente i motivi di doglianza.
Si costituivano i creditori, chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa giunge oggi in decisione sulla base dei documenti depositati.
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L'opposizione è infondata.
Prendendo le mosse dal terzo motivo sopra ritrascritto, esso è inammissibile in questa sede, poiché le doglianze del debitore sono state accolte in prima battuta dal
Giudice della esecuzione: a pagina 2 in incipit, infatti, il GE ha espressamente ritenuto accoglibile l'istanza del debitore volta alla “riduzione” della somma mensilmente assegnata ai creditori.
Ciò basta per privare di interesse ad agire, in parte qua, l'opposizione, in disparte ogni rilievo circa la ritualità della trafila sin qui snodatasi.
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pagina 3 di 7 Con l'opposizione il sembra pure dolersi (pag. 3 della citazione Parte_1 priva di numeri di pagina) della legittimità dell'intervento dei medesimi creditori nella espropriazione pendente.
Il motivo è infondato, come rilevato dai convenuti con richiamo del dictum di Cass.
3656/2013, che non risulta superato, secondo cui in tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. cod. proc. civ., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.
L'opponente ha in questa sede contestato la astratta possibilità di intervento del creditore procedente, non la mancanza dei presupposti specifici di esso;
ha lamentato inoltre un presunto abuso del processo esecutivo, ma non lo ha dimostrato (e l'assunto è smentito dall'ordinanza del GE, che non reca nessuna duplicazione di spese di lite).
Con il che, il motivo va rigettato.
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I primi due motivi coinvolgono invece il tema del quantum portato ad esecuzione, ed integrano, in buona sostanza, una eccezione di compensazione.
L'opponente, in particolare, lamenta l'esistenza di ingenti controcrediti nei confronti dei procedenti, i quali ridurrebbero, sino ad annullarla, la pretesa economica azionata in executiviis.
I controcrediti deriverebbero da una serie di pronunce giurisdizionali rese negli anni dal 1996 al 2013 tra l'odierno opponente ed il dante causa (jure succesionis) dei convenuti;
in tali pronunce, le spese di lite sarebbero sempre state oggetto di compensazione, con la conseguenza che ambo le parti sarebbero state tenute (nella percentuale di compensazione disposta concretamente dal Giudice) al pagamento degli esborsi connessi, tra cui contributo unificato, spese di registrazione, imposte e quant'altro.
L'opponente produceva tutte le sentenze de quibus ed allegava sub doc. 5° uno schema riepilogativo del quantum a suo dire dovuto (oltre € 15.000,00):
pagina 4 di 7 L'eccezione è destituita di fondamento.
In primo luogo, va chiarito in diritto che (nell'ottica della distribuzione del peso degli esborsi connessi alle cause civili) la compensazione delle spese di lite è concetto naturalmente slegato dalla soccombenza o dalla vittoria in giudizio.
E con riferimento all'obbligo di pagamento di determinate spese, sono questi ultimi concetti, e non il primo, a venire in rilievo.
La Cassazione, nella unica pronuncia specifica nota, relativa al contributo unificato nel procedimento civile, ha affermato che “dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, emerge che […] il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice in sede di quantificazione della condanna alle spese, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato […] restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. 29681/2017).
Tale principio, nel processo amministrativo, è oggi addirittura codificato (art. 13, comma 6-bis1 TUSG, secondo il quale “L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”),
pagina 5 di 7 e ciò rappresenta sicuro appiglio analogico per predicare l'operatività di tale principio anche nel processo civile.
La tesi del ricorrente è quindi in radice fallace, poiché si limita a postulare la debenza di somme in capo alle controparti solo sulla base della avvenuta compensazione delle spese, senza allegare e precisare l'esito concreto delle singole liti, e le ricadute di tali esiti sulle pretese di rimborso.
Ma non solo: l'opponente invoca in compensazione un “diritto di rimborso” che non prova, avendo del tutto omesso di produrre le ricevute di pagamento degli oneri e delle spese connesse ai predetti procedimenti;
tale documentazione, come spiegato dalla pronuncia della Corte sopra riportata, dovendosi saldare al contenuto della pronuncia giurisdizionale, si appalesa indispensabile nell'ottica di dimostrare e quantificare la pretesa.
Fermo quanto detto, è ancora a monte assorbente il rilievo per cui la (indimostrata) pretesa eccepita in compensazione avrebbe dovuto essere veicolata ben prima della opposizione alla esecuzione oggi in esame.
Il titolo che ha avviato l'espropriazione, come detto, è la sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 3614/2019 (in particolare, le spese di lite ivi comminate).
Analizzando il titolo esecutivo, è dato evincere come la questione sottesa a tale giudizio fosse una pretesa creditoria azionata dal dante causa degli odierni convenuti ai danni dell'odierno attore, che aveva opposto un precetto inoltratogli dal primo, risultando soccombente in primo grado.
Ebbene, la gran parte delle pretese oggi opposte in compensazione – ed in particolare tutte quelle asseritamente maturate nell'ambito dei giudizi “degli anni '90”, che sono quelle economicamente maggiori - avrebbero potuto e dovuto essere veicolate a fondamento di una eccezione da sollevarsi innanzi al Giudice investito di quella risalente opposizione a precetto;
anzi, in parte ciò è effettivamente avvenuto, e la relativa eccezione è stata rigettata dalla Corte d'appello (vedi pagg. 7 della sentenza), per motivi analoghi a quelli qui ribaditi, ossia la mancata dimostrazione degli esborsi.
pagina 6 di 7 La formazione di tutte le pretese dell'opponente è, in ogni caso, immancabilmente anteriore alla formazione del titolo esecutivo da cui ha preso le mosse l'odierna esecuzione, con ogni conseguenza in punto di inammissibilità della opposizione.
I motivi meritano quindi reiezione.
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L'opposizione deve conclusivamente essere respinta.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00 (art. 5 DM e 17 c.p.c.), per ogni fase e con liquidazione a valori tra i minimi ed i medi in ragione della assenza di istruttoria e dell'importanza contenuta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta;
liquida le spese in € 3.000,00, per compensi oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti
Così deciso in Ravenna, il 31.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
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