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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 636 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
AL e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via dei Sette Metri n. 11/E Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Michele Sordillo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
in persona del Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pt_2
AL IL e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 103 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1824/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/02/2024 e notificata in data 15/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto in data 25/08/2023 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9075806551 000, riferita tra l'altro alla cartella di pagamento n. 097 2003 0051505221 000 asseritamente notificata in data 03/06/2003, ha agito in giudizio contro l' e l' , CP_1 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “… annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9075806551 000, nonché la cartella di pagamento n. 097 2003 0051505221 000, atti emessi dall , per tutti gli importi ivi pretesi per Controparte_2 conto della sede di Roma Tuscolano in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 pro- tempore contro il ricorrente ed opponente, per la somma complessiva di € 136.995,65, nonché tutti gli atti ai predetti presupposti, in quanto la cartella di pagamento indicata non è mai stata validamente notificata, né è stata ricevuta dall'opponente, dichiarando che i crediti pretesi sono prescritti e che comunque nulla è dovuto dal ricorrente, per tutte le causali indicate negli atti qui impugnati”.
1.1. Nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di CP_1 Controparte_3
Roma ha così statuito: “Rigetta l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4500 spese generali nella misura del 15, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di notifica della cartella n. 097 2003 0051505221 000, avendo l' fornito la prova di aver CP_3 notificato detta cartella in data 03/06/2003; b) infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' alla stregua sia della notifica degli atti interruttivi CP_1
(intimazione di pagamento n. 097 2008 9026053749 000 notificata il 17/04/2008; intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000 notificata il 09/01/2013; intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000 notificata il 14/03/2018 e precedente vano tentativo del 06/11/2017), sia della normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini prescrizionali di cui al d.l. n. 18/2020 e ss. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, pur avendo affermato la natura quinquennale del termine di prescrizione, ha considerato come un valido atto interruttivo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000, nonché nella parte in cui ha compensato (rectius liquidato) le spese di lite, insistendo per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Si è costituita in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_2
e chiedendone il rigetto.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
2 3. In via preliminare, osserva la Corte che il ricorso in appello non censura in alcun modo le autonome statuizioni della gravata sentenza attinenti la regolarità della notifica in data 03/06/2003 della cartella n. 097 2003 0051505221 000, nonché la regolarità della notifica, rispettivamente in data 17/04/2008 ed in data 09/01/2013, degli atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 097 2008 9026053749 000 e intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000), ragion per cui tali statuizioni non sono suscettibili di essere poste nuovamente in discussione in questa sede, mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione relativa alla efficacia di atto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000, invero non recapitata al destinatario in quanto sconosciuto all'indirizzo e notificata soltanto in data 14/03/2018 all'indirizzo di via di Capannelle che non risulta pertinente alla residenza o domicilio dell'appellante medesimo, tanto che tutti gli altri atti precedenti e successivi sono stati recapitati e ritirati da lui presso l'indirizzo di via Statilio Ottato, dove egli risiede dal 02/05/2000. 4.1. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare, ai fini dell'accoglimento dell'appello, rendendosi ultroneo l'esame degli altri motivi di impugnazione, che, in ogni caso, nel momento in cui la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000 si è perfezionata, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000, ossia rispetto al 09/01/2013. 4.2. Va in premessa precisato che, ai fini del computo della prescrizione, va applicato il termine quinquennale e non il termine decennale. Difatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti 3 l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i CP_1 quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5784 del 04/03/2008). Già in precedenza era stato affermato il seguente principio:
“In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 46 del 07/01/2004).
4.2.1. Tuttavia, nel caso che occupa, pur trattandosi di titoli afferenti contributi pacificamente riferiti al periodo 1992/1995, l' non ha allegato, né tantomeno ha CP_1 dimostrato, che siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il 31/12/1995, ragion per cui il termine di prescrizione è divenuto quinquennale dal 01/01/1996. 4.3. Ciò posto, l' ha depositato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 CP_1
2017 9049563374 000, perfezionatasi tramite deposito nella casa comunale a seguito di un primo accesso presso l'indirizzo di via Capannelle n. 112 Roma con esito
“sconosciuto visura” (06/11/2017) e successiva verifica di irreperibilità assoluta (15/11/2017).
4.4. Orbene, anche a voler ipotizzare che a quell'indirizzo corrispondesse il domicilio fiscale di – ma di ciò non è stata fornita alcuna prova –, il deposito nella Parte_1 casa comunale si è perfezionato in data 14/03/2018, con la conseguenza che il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario si è verificato soltanto “nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità previste dall'art. 143, primo e secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11929 del 22/05/2006).
4.5. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha affermato in epoca recentissima che la notificazione di un avviso di addebito, effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., è inidonea ai fini di cui all'art. 2943, comma 3, c.c., poiché, anche in ipotesi di validità della notifica, l'atto non è giunto a conoscenza effettiva del destinatario causa la sua
“irreperibilità” all'indirizzo, che, in ogni caso, non può risultare unicamente delle certificazioni anagrafiche, presupponendo invece la norma che, nel luogo di ultima 4 residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6219 del 2025), circostanza che non emerge nel caso che occupa.
4.6. Da quanto esposto consegue, pertanto, che, alla data del 09/01/2018 – quando, cioè, erano decorsi 5 anni dalla precedente notifica di atto interruttivo –, alcuna ulteriore notificazione di atto di costituzione in mora (in questo caso intimazione di pagamento) risulta perfezionata.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: l'importo di € 136.995,65 di cui alla cartella esattoriale n. 09720030051505221000 notificata in data 03/06/2003 ed oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720239075806551000 notificata in data 25/08/2023 non può ritenersi, difatti, dovuto da causa l'intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria dell' CP_1
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara non dovuto da l'importo di € 136.995,65 di cui alla cartella esattoriale Parte_1
n. 09720030051505221000 notificata in data 03/06/2003 ed oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720239075806551000 notificata in data 25/08/2023. Condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo come ivi determinate, e per il secondo in € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 636 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
AL e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via dei Sette Metri n. 11/E Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Michele Sordillo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
in persona del Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pt_2
AL IL e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 103 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1824/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/02/2024 e notificata in data 15/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto in data 25/08/2023 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9075806551 000, riferita tra l'altro alla cartella di pagamento n. 097 2003 0051505221 000 asseritamente notificata in data 03/06/2003, ha agito in giudizio contro l' e l' , CP_1 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “… annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9075806551 000, nonché la cartella di pagamento n. 097 2003 0051505221 000, atti emessi dall , per tutti gli importi ivi pretesi per Controparte_2 conto della sede di Roma Tuscolano in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 pro- tempore contro il ricorrente ed opponente, per la somma complessiva di € 136.995,65, nonché tutti gli atti ai predetti presupposti, in quanto la cartella di pagamento indicata non è mai stata validamente notificata, né è stata ricevuta dall'opponente, dichiarando che i crediti pretesi sono prescritti e che comunque nulla è dovuto dal ricorrente, per tutte le causali indicate negli atti qui impugnati”.
1.1. Nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di CP_1 Controparte_3
Roma ha così statuito: “Rigetta l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4500 spese generali nella misura del 15, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di notifica della cartella n. 097 2003 0051505221 000, avendo l' fornito la prova di aver CP_3 notificato detta cartella in data 03/06/2003; b) infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' alla stregua sia della notifica degli atti interruttivi CP_1
(intimazione di pagamento n. 097 2008 9026053749 000 notificata il 17/04/2008; intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000 notificata il 09/01/2013; intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000 notificata il 14/03/2018 e precedente vano tentativo del 06/11/2017), sia della normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini prescrizionali di cui al d.l. n. 18/2020 e ss. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, pur avendo affermato la natura quinquennale del termine di prescrizione, ha considerato come un valido atto interruttivo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000, nonché nella parte in cui ha compensato (rectius liquidato) le spese di lite, insistendo per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Si è costituita in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_2
e chiedendone il rigetto.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
2 3. In via preliminare, osserva la Corte che il ricorso in appello non censura in alcun modo le autonome statuizioni della gravata sentenza attinenti la regolarità della notifica in data 03/06/2003 della cartella n. 097 2003 0051505221 000, nonché la regolarità della notifica, rispettivamente in data 17/04/2008 ed in data 09/01/2013, degli atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 097 2008 9026053749 000 e intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000), ragion per cui tali statuizioni non sono suscettibili di essere poste nuovamente in discussione in questa sede, mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione relativa alla efficacia di atto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000, invero non recapitata al destinatario in quanto sconosciuto all'indirizzo e notificata soltanto in data 14/03/2018 all'indirizzo di via di Capannelle che non risulta pertinente alla residenza o domicilio dell'appellante medesimo, tanto che tutti gli altri atti precedenti e successivi sono stati recapitati e ritirati da lui presso l'indirizzo di via Statilio Ottato, dove egli risiede dal 02/05/2000. 4.1. In applicazione dell'ormai riconosciuto principio della c.d. ragione più liquida (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è sufficiente rilevare, ai fini dell'accoglimento dell'appello, rendendosi ultroneo l'esame degli altri motivi di impugnazione, che, in ogni caso, nel momento in cui la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9049563374 000 si è perfezionata, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2012 9173154609 000, ossia rispetto al 09/01/2013. 4.2. Va in premessa precisato che, ai fini del computo della prescrizione, va applicato il termine quinquennale e non il termine decennale. Difatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti 3 l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i CP_1 quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5784 del 04/03/2008). Già in precedenza era stato affermato il seguente principio:
“In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 46 del 07/01/2004).
4.2.1. Tuttavia, nel caso che occupa, pur trattandosi di titoli afferenti contributi pacificamente riferiti al periodo 1992/1995, l' non ha allegato, né tantomeno ha CP_1 dimostrato, che siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il 31/12/1995, ragion per cui il termine di prescrizione è divenuto quinquennale dal 01/01/1996. 4.3. Ciò posto, l' ha depositato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 CP_1
2017 9049563374 000, perfezionatasi tramite deposito nella casa comunale a seguito di un primo accesso presso l'indirizzo di via Capannelle n. 112 Roma con esito
“sconosciuto visura” (06/11/2017) e successiva verifica di irreperibilità assoluta (15/11/2017).
4.4. Orbene, anche a voler ipotizzare che a quell'indirizzo corrispondesse il domicilio fiscale di – ma di ciò non è stata fornita alcuna prova –, il deposito nella Parte_1 casa comunale si è perfezionato in data 14/03/2018, con la conseguenza che il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario si è verificato soltanto “nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità previste dall'art. 143, primo e secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11929 del 22/05/2006).
4.5. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha affermato in epoca recentissima che la notificazione di un avviso di addebito, effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., è inidonea ai fini di cui all'art. 2943, comma 3, c.c., poiché, anche in ipotesi di validità della notifica, l'atto non è giunto a conoscenza effettiva del destinatario causa la sua
“irreperibilità” all'indirizzo, che, in ogni caso, non può risultare unicamente delle certificazioni anagrafiche, presupponendo invece la norma che, nel luogo di ultima 4 residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6219 del 2025), circostanza che non emerge nel caso che occupa.
4.6. Da quanto esposto consegue, pertanto, che, alla data del 09/01/2018 – quando, cioè, erano decorsi 5 anni dalla precedente notifica di atto interruttivo –, alcuna ulteriore notificazione di atto di costituzione in mora (in questo caso intimazione di pagamento) risulta perfezionata.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: l'importo di € 136.995,65 di cui alla cartella esattoriale n. 09720030051505221000 notificata in data 03/06/2003 ed oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720239075806551000 notificata in data 25/08/2023 non può ritenersi, difatti, dovuto da causa l'intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria dell' CP_1
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara non dovuto da l'importo di € 136.995,65 di cui alla cartella esattoriale Parte_1
n. 09720030051505221000 notificata in data 03/06/2003 ed oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720239075806551000 notificata in data 25/08/2023. Condanna le parti appellate, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo come ivi determinate, e per il secondo in € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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