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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 122/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, riunita in camera di consiglio il 10/1/2025, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA iscritta al N. 122 R.G. Lav.- anno 2024
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv. N. Tana, elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Larino il 15/9/2023,
[...]
, chiedeva di: Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'invalidità di esso ricorrente e, conseguentemente, il diritto dello stesso al riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71) ed alla percezione l'assegno mensile di assistenza, sussistendo in capo al medesimo anche tutti gli altri requisiti di legge per l'elargizione di tale prestazione;
2) per l'effetto condannare l' , in persone del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente della prestazione relativa all'assegno mensile di assistenza;
3) Inoltre, condannare l , in persone del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali”.
Il esponeva in particolare: Pt_1
- di avere presentato in data 27/9/2022 domanda all' per l'accertamento della propria CP_1
invalidità civile;
- che l' – Sede Provinciale di Campobasso, con verbale sanitario della Commissione CP_1
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità-Sede di Termoli datato 17/10/2022, lo aveva riconosciuto “invalido con di riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.
2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88)” in particolare del “46%” in relazione alla seguente diagnosi
“Artrosi polidistrettuale con rigidità lombare, Ipoacusia bilaterale”;
- di aver, dopo aver acquisito una copia di tale verbale presso la sede di Termoli a fine marzo CP_1
2023, presentato in data 8/4/2023 ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio dinanzi al Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di fare accertare le condizioni sanitarie volte alla quantificazione della percentuale di invalidità civile per la quale esso ricorrente aveva diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali maggiori di quelle connesse al grado di invalidità che l' aveva riconosciuto, in misura del 46%; CP_1
2 - che con ordinanza del 12/6/2023 il GL aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, ritenendo che difettasse un interesse concreto ed attuale posto a sostegno della domanda giudiziale diverso dal generico interesse all'accertamento di uno stato sanitario diverso da quello formalmente già riconosciuto dalla Commissione Medica;
- che il giudizio espresso dall' nel citato verbale del 17/10/2022 era totalmente errato ed CP_1
estremamente riduttivo, poiché esso ricorrente era affetto da gravi e numerose patologie, tali da richiedere il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/1971), con proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza.
A fondamento della azione allegava, infine, perizia medico legale che valutava nella misura dell'80% la riduzione della propria capacità lavorativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione. Evidenziava, in CP_1 particolare, l'ente resistente che il aveva instaurato il giudizio de quo nel tentativo di colmare Pt_1
le lacune deduttive che avevano caratterizzato il ricorso ATP R.G. 281/2023, mirando ad ottenere l'accertamento del diritto completo in tutti i suoi elementi costitutivi e specificando solo in tale sede quale prestazione aveva inteso ottenere con il richiesto accertamento.
Aggiungeva, infatti, che la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno dell'azione in realtà ammetteva il giudizio ordinario solo in presenza dell'insorgenza di “elementi nuovi” che nel caso di specie non erano rinvenibili.
In via subordinata deduceva il divieto di accertare il diritto completo in tutti i suoi elementi costitutivi essendo il giudizio ordinario attivabile solo per diniego amministrativo della prestazione per asserito difetto dei requisiti socio-economici e sotto il profilo del merito l'insussistenza dei presupposti sanitari necessari ad integrare il grado di invalidità minimo richiesto dalla Legge per l'accesso alla prestazione (74%).
Con sentenza in data 26/3/2024, il Tribunale di Larino dichiarava inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite. CP_1
Premesso che il precedente giudizio ex art. 445 bis c.p.c. era stato definito con ordinanza del 12 giugno 2023, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., stante la mancanza della pretesa che si intendeva far valere in giudizio (a causa dell'omessa indicazione della prestazione cui l'accertamento era finalizzato) e del possesso dei requisiti socio-economici, il GL evidenziava che il ricorso riproponeva la stessa domanda già
3 avanzata nel precedente giudizio di ATP, ma in assenza di elementi nuovi di fatto o di diritto, come precisato dalla giurisprudenza in materia.
2. Atto di appello e difesa dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello il deducendo che erroneamente il GL aveva Pt_1
ritenuto che l'azione ordinaria fosse condizionata dalla sussistenza di elementi nuovi, da ritenersi, oltretutto, completamente estranei al concetto di ammissibilità dell'azione stessa.
Evidenziava, in particolare l'appellante, che a seguito del provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per asserita carenza di interesse ad agire a causa dell'omessa indicazione della prestazione cui l'accertamento era finalizzato e dei requisiti socio-economici, egli, sulla base di precipui principi dettati dalla Suprema Corte, aveva instaurato il giudizio ordinario ai sensi dell'art. 442 e segg.
c.p.c., indicando e precisando la prestazione previdenziale al cui ottenimento mirava, quale, appunto, l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 118/1971 nonché allegando e documentando il possesso a decorrere dalla data della domanda amministrativa, non solo del relativo requisito sanitario (la percentuale di invalidità civile superiore al 74 % ma anche dei requisti socio-economici necessari per il conseguimento di tale prestazione, in ragione del suo stato di disoccupazione e del possesso di redditi inferiori alle soglie di legge.
Spiegava le seguenti conclusioni “1) in rito, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che il ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto dal , per il quale si è Parte_1
verificata la condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di ATPO (come acclarato dallo stesso Tribunale), sia ammissibile, possedendo tutte le condizioni della relativa azione;
2) di conseguenza, nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità di esso ricorrente e, conseguentemente, il diritto dello stesso al riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71) ed alla percezione l'assegno mensile di assistenza, sussistendo in capo al medesimo anche tutti gli altri requisiti di legge per l'elargizione di tale prestazione;
3) per l'effetto, ove occorre e possa, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del
[...]
ricorrente della prestazione relativa all'assegno mensile di assistenza;
4 4) Inoltre, condannare l , in persone del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.”
L' , nel costituirsi in giudizio, contrastava il proposto appello e, reiterando le difese di primo CP_1
grado, chiedeva il rigetto dello stesso.
Deduceva, in particolare, l'appellato la legittimità e congruità della sentenza di primo grado, ribadendo che il ricorso al rito ordinario nella materia delle invalidità civili non era più ammesso dall'epoca dell'introduzione del rito ATP di cui all'art. 445 bis c.p.c., motivo per cui, secondo i pronunciamenti della Suprema Corte, allo stesso si poteva fare ricorso soltanto in casi del tutto eccezionali, come nell'ipotesi di insorgenza di elementi di novità concernenti la condizione soggettiva della parte.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella camera di consiglio del 10/1/2025, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita perciò accoglimento.
L'art. 38, comma 1 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111: “Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi", ha introdotto l'art. 445 bis del codice di procedura civile, rubricato accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP), che, nella versione applicabile ratione temporis alla vicenda in questione, il quale prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità
e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo
5 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto la Cassazione, nella sentenza n. 10753/2022 richiamata dallo stesso ha chiarito, Pt_1
senza dare adito a dubbi interpretativi, che sia il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5, che, come nel caso di specie, il provvedimento negativo (di rigetto o di inammissibilità dell'istanza) non incidono con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre
6 una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto. Ha infatti enunciato il seguente principio di diritto “il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto”.
Nel caso di specie non risulta dedotto ed allegato dal ricorrente-odierno appellante alcun elemento di novità sopravvenuto dopo l'ATP che possa fondare il diritto di riproporre in sede ordinaria la domanda di accertamento.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure si è espresso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
Di qui l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 26/3/2024, e con ricorso qui depositato il 20/8/2024, da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e cap come per legge.
-dichiara dovuto dall'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
7 Campobasso, 10/1/2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Margiolina Mastronardi
8
Il Presidente
Dott. Vincenzo Pupilella