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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 414/2024 R.G. VG e vertente
TRA
, con sede in Pioltello (MI), Via 1° Maggio n. 17, C.F e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Freti del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Como, Via Mentana n. 26/A, in forza di procura da intendersi in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E on sede in Vasto Controparte_1
RECLAMATA – NON COSTITUITA
OGGETTO: reclamo ex art. 50 c.c.i.i. avverso il decreto del Tribunale di Vasto del 26.9.2024 nel proc. n. 22/2024 V.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia accogliere il reclamo e, accertata la sussistenza dello stato di insolvenza della società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede in 66054 Vasto (CH), Zona Industriale Punta Penna snc, p.iva , P.IVA_2
pec: voglia con sentenza dichiarare aperta la liquidazione Email_1
giudiziale della società debitrice e provvedere ex art. 50 CCII.>> danni a favore della resistente . Controparte_2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il sopraindicato decreto collegiale il Tribunale di Vasto, rilevata la non comparizione all'udienza del 25.9.2024 della la quale con ricorso depositato il 12.6.2024 aveva Parte_1
invocato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 sua debitrice per la somma complessiva di € 3.500,00 in forza di decreto ingiuntivo
[...]
esecutivo del Giudice di Pace di Vasto del 6.3.2024, ha rigettato il ricorso “per intervenuta desistenza
(interesse ad agire)” autorizzando la restituzione dei titoli.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la deducendo la sua manifesta Parte_1
erroneità ed illegittimità non potendo la mancata comparizione della parte creditrice istante essere intesa quale rinuncia alla domanda tanto più che, con memoria depositata in 24.9.2024 (il giorno prima dell'udienza), l'istante aveva evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice – anche a seguito delle acquisizioni della Cancelleria – ed insistito per l'accoglimento della propria domanda.
3. Non si è costituita la malgrado la regolare notificazione Controparte_1
del provvedimento di fissazione dell'udienza del Presidente di Sezione da parte della reclamante.
4. All'esito dell'udienza di comparizione dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con le quali le parti hanno concluso come riportato in epigrafe, la Corte ritiene che il reclamo vada accolto.
5. E' noto che non v'è alcun automatismo tra la mancata comparizione del creditore istante all'udienza di comparizione e la rinuncia al ricorso (v., ex multis, Cass. 7121/2020 e Cass 30445/2019 nonché, nella giurisprudenza di merito, la recente Corte Appello Potenza 297/2024 del 26.6.2024).
Nel caso di specie, era, inoltre, molto chiaro che non vi fosse alcun elemento che deponesse per la desistenza del creditore il quale, peraltro, aveva depositato una memoria difensiva per insistere per l'accoglimento del ricorso. Dunque, il provvedimento impugnato è manifestamente erroneo e, stante il carattere interamente devolutivo del reclamo, deve essere di conseguenza esaminata nel merito la domanda della creditrice, verificando la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 121 ccii.
6. Orbene, considerato:
- che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121
c.c.i.i. in quanto imprenditore commerciale esercente attività prevalente di “lavorazioni meccaniche, anche di precisione, sabbiatura, saldature anche robotiche”;
- che, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni: ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49, comma 5, c.c.i.i.; mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i.; - sussistenza dello stato di insolvenza;
- che, dalla documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria, emerge che la reclamata ha un indebitamento superiore alla sopraindicata soglia di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i. ed, infatti, oltre al debito con la per € 3.500,00=, ha debiti con l'INPS per € 33.921,14, nonché Parte_1
perlomeno quattro decreti ingiuntivi a carico, non opposti, di cui tre emessi dal Tribunale di Vasto per complessivi € 58.469,00 in sola linea capitale ed uno dal Giudice di Pace di Vasto per € 5.725,14 in sola linea capitale;
- che non è stato dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), c.c.i.i. (nell'ultimo bilancio d'esercizio al 31.11.2022 sono annotati ricavi per € 247.067,00);
- che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i. come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dandosi così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (v. tra le altre Cass. 7252/2014);
- che, nella specie, la grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice si evince dai plurimi inadempimenti oggetto di decreti ingiuntivi non opposti, dal debito verso la società istante oggetto di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonché di atto di precetto rimasto senza alcun riscontro;
elementi che inducono a ritenere l'esistenza di una oggettiva e non transitoria situazione d'incapacità della società debitrice di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, situazione che appare insuperabile nell'impossibilità di individuare risorse economiche e finanziarie sufficienti a soddisfare regolarmente ed integralmente i creditori.
11. In conclusione, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 ccii, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della reclamata con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, ccii. La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
12. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della reclamata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in totale riforma del provvedimento reclamato, così decide: 1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
con sede legale in Vasto (CH) zona industriale Punta Penna s.n.c.;
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Vasto per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, c.c.i.i. e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)