Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE V
IL TRIBUNALE
Composto dai Sigg magistrati:
dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente dott. Elena Fulgenzi Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice relatore riunitosi nella camera di consiglio tenutasi in data 8.1.25, sciogliendo la riserva che precede (relativamente al proc. n. 23431/24)
ha emesso il seguente
DECRETO
pronunciando sul reclamo ex artt 2674 bis cc e 113 ter disp.att.cc proposto da avverso la trascrizione con riserva -registro generale n Parte_1
54172 e registro particolare n 41212 del 7.5.24- dell'atto di citazione del 1.3.24 da parte della Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1
OSSERVA
La ha chiesto alla Conservatoria la trascrizione dell'atto Parte_1 di citazione (all. 2 c.r.) con cui domandato alla di ultimare le opere di Pt_2 urbanizzazione primarie e secondarie come da Convenzioni, in adempimento del contratto concluso tra le parti in data 4.4.06 e successiva transazione di acquisto un'area edificabile “Parco Talenti”; invero in mancanza di esse era stata costretta- al fine di ottenere il titolo edilizio- a sostenere oneri di costruzione ed a sottoscrivere polizza fideiussoria;
ha dunque allegato come la domanda giudiziale rientrasse nelle ipotesi di cui agli art 2652 cc punti 2- avendo richiesto alla MP di ultimare le opere di Urbanizzazione e dunque un esecuzione specifica dell'obbligo di fare- e punto 3 contenendo altresì una richiesta di accertamento di sottoscrizioni di scritture private;
inoltre ha dedotto come la trascrivibilità della domanda- rendendola opponibile ai terzi- ai fini di evitare la vanificazione della esecuzione in forma specifica, potendo in caso contrario la cedere parte del proprio patrimonio Pt_2 immobiliare oggetto della trascrizione, frustrando il diritto edificatorio di essa istante;
l' costituendosi ha ribadito i suoi dubbi sulla trascrivibilità della domanda - CP_1 qualificata erroneamente dal richiedente come domanda di esecuzione in forma specifica- in quanto tesa al risarcimento del danno e solo in alternativa a vincolare
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ulteriormente volumi edificabili senza alcun riferimento a diritti reali ovvero a diritti previsti ex art 2643 cc, ed in quanto assente nel petitum la domanda di accertamento di sottoscrizione di scritture private;
la a sua volta ha dedotto come nessuna delle conclusioni del Parte_3 richiamato atto di citazione rientrasse nell'elenco tassativo di cui agli artt 2652 e 2653 cc, come la finalità di assicurare gli effetti della pronuncia di accoglimento delle domande avanzate (sul comparto Z7) non sussisterebbe in assenza di alcuna relazione tra esse e gli immobili su cui grava la trascrizione, come la domanda dell'obbligo di facere fosse ben diversa dall'obbligo di contrarre ex art 2932 cc richiamato dall'art. 2652 n 2, come la domanda di adempimento aveva peraltro ad oggetto impegni assunti tra ed il Comune di Roma ovvero soggetto Pt_2 terzo, come la domanda di accertamento della sottoscrizione di scritture private fosse diversa dalla fattispecie di cui all'art 2652 n 3 volta ad ottenere l'autentica di firma rispetto scritture private semplici che comportino la costituzione o il trasferimento dei diritti d indicati nell'articolo 2643 cc.
Ciò premesso la domanda è infondata nei termini che seguono.
Invero gli art 2652 e 2653 cc contengono un elenco specifico di domande giudiziali soggette a trascrizione, da intendersi evidentemente come tassativo stante il carattere di pubblicità prenotativa dell'efficacia della eventuale sentenza di accoglimento, in grado di prevalere su eventuale trascrizione di atti successivi.
Ne deriva come -avendo la immobiliare invocato precipuamente Pt_1 l'applicabilità del punto 2 e 3 dell'art 2652 cc riguardante rispettivamente le dire le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (2932 cc) ovvero le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene nato soggetta trascrizione a iscrizione (2702 cc)- debba valutarsi se la domanda giudiziale avanzata nei confronti della MP e per cui ottenuta trascrizione con riserva contenga effettivamente nel petitum le richieste di cui sopra.
Ora già l'oggetto della domanda giudiziale (all.
2.c.r) riguarda inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno come da parole chiave esplicitate in epigrafe prima delle premesse.
Invero secondo l'assunto attoreo la MP - venditrice del lotto edificabile (comparto Z/7) del “Parco Talenti”- si era resa inadempiente al contratto stipulato con la nel 2006 ed a seguire alla transazione dell'11 febbraio 2019, Pt_1 essendosi ivi impegnata a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo la convenzione stipulata con il Comune di Roma senza tuttavia darvi corso, costringendo così essa acquirente a sostenere dei costi non dovuti al fine di ottenere il permesso di costruzione.
In particolare le parti avevano convenuto che gli oneri per il costo di costruzione, le spese per scavi, recinzioni e studi archeologici restassero a carico della tuttavia a fronte della liquidazione degli stessi richiesta dal Comune di Pt_2
Roma la convenuta non aveva preceduto al relativo pagamento seppure sollecitata
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in tal senso, obbligando essa attrice al pagamento degli stessi al fine di ottenere il rilascio del titolo edilizio.
Pertanto la ha domandato -allegando un credito maturato di €1.532 Pt_1
188,57- il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art 1218 cc, sia sotto forma di danno emergente per le spese indebitamente sostenute in luogo del debitore che sotto forma di lucro cessante per il mancato guadagno derivante dalla vendita degli immobili laddove realizzati tempestivamente ovvero per perdita di chance.
Rebus sic stantibus- indipendentemente dalla meritevolezza della domanda giudiziale come da accertarsi nel giudizio di cognizione pendente a tal fine- non vi
è dubbio che la domanda così come formulata sia volta ad accertare l'inadempimento della ai suoi obblighi contrattuali, eventualmente Pt_2 modificati dalla transazione- e per l'effetto ottenere la condanna al risarcimento al risarcimento dei danni patiti.
Non vi è dunque traccia di alcuna domanda volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre di cui al richiamato articolo 2932 c.c.: al riguardo detta norma prevede l'ipotesi specifica di richiesta del creditore di una pronuncia giudiziale che si sostituisca al debitore nella conclusione di un contratto promesso (es preliminare non seguito dal definitivo), ovvero una fattispecie completamente diversa da quella in cui il creditore agisce per l'adempimento di un contratto già concluso come nel caso di specie, ma rimasto inadempiuto nelle prestazioni previste. Né può essere sussunta in tale ipotesi la richiesta contenuta in via subordinata nelle conclusioni della citazione (sub B) di vincolare ulteriormente i volumi ammessi sul comparto Z4 se capiente al fine di svincolare immediatamente la cubatura necessaria all'ottenimento dei permessi di costruzione: perché in tal caso la richiesta è finalizzata ad ottenere una condanna ad un facere, ovvero ad un diverso adempimento contrattuale, e non ancora alla conclusione di un nuovo contratto (2932 c.c.).
Infine nelle conclusioni non vi è alcuna traccia della richiesta di accertamento di sottoscrizione di scritture private, sicchè il richiamo alla trascrivibilità ex art 2652 c.c. punto 3 risulta inconferente.
Né la domanda è volta alla rivendica di diritti reali di godimento su beni immobili ex art. 2653 c.c., trattandosi piuttosto di domanda volta all'accertamento dell'inadempimento del venditore del lotto edificabile alle condizioni previste dal contratto.
Per quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.
Ritiene il Tribunale -stante la peculiarità giuridica della questione trattata, avendo la parte inteso la domanda di condanna ad un facere contrattuale come esecuzione in forma specifica dell'obbligo di modificare il contratto per inadempimento del debitore- di compensare integralmente le spese del presente giudizio.
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PQM
Il Tribunale pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
-respinge il reclamo
-compensa le spese.
Roma 8.1.25
Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo
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