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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/08/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 17160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della società convenuta mediante deposito di note e
“trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 17 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 17160/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), al corso Umberto I, n. 381 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricci, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato allegato al ricorso (comunicazioni al fax:
081.8855399 ed alla pec: ) Email_1
RICORRENTE
E (C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_2
con sede legale in Bacoli (NA) alla via Roma - P.zza G. Marconi n. 188,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo n. 85, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
(comunicazioni alla PEC: ) Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INQUADRAMENTO AL LIVELLO SETTIMO,
[...]
FISE ASSOAMBIENTE DEL 18.05.2022 Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello settimo, area tecnico amministrativa del CCNL Fise Assoambiente del 18.05.2022, come coordinatore del servizio di Igiene Ambientale del comune di Bacoli (Na), dalla data di conclusione della selezione o, in via subordinata, dalla data in cui alla Controparte_1
è stata comunicato, dal ricorrente, la mancanza dei requisiti alla partecipazione alla selezione di Parte_2
2) condannare, di conseguenza, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ad inquadrare al livello settimo, area tecnico amministrativa del Parte_1
Fise Assoambiente del 18.05.2022, come coordinatore del servizio di Igiene CP_3
Ambientale del Comune di Bacoli (Na), dalla data di conclusione della selezione o, al più tardi, dalla data in cui è venuta a conoscenza della mancanza dei requisiti alla partecipazione del vincitore previa disapplicazione o annullamento di Parte_2 atti ostativi, e con condanna della ad adottare tutti i provvedimenti Controparte_1 necessari per l'inquadramento del ricorrente al settimo livello;
3) accertare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio e/o contrattuale, di €. 2.313,34 a titolo di differenze retributive maturate da novembre 2023 a giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) o, in via subordinata, accertare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio e/o contrattuale, di €. 568,19 a titolo di differenze retributive maturate nei mesi di maggio e giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità); il tutto oltre le differenze maturande dal 1.07.2024 al soddisfo nonchè gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;
4) condannare, di conseguenza, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 2.313,34 a titolo di differenze retributive maturate da novembre 2023 a giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) o, in via subordinata di €.568,19 a titolo di differenze retributive maturate nei mesi di maggio e giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) oltre le differenze maturande dal 1.07.2024 al soddisfo il tutto oltre interessi legali e rivalutazione. monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione”. Parte resistente:
“rigettare la avversa domanda in quanto del tutto inammissibile, infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 il ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio la (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 esponendo quanto segue:
- di lavorare alle dipendenze della società con capitale totalmente di Controparte_1 proprietà del Comune di Bacoli (Na), dall'1.10.2004, con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, con le mansioni di operatore ecologico, inquadrato al livello 6B, del
CCNL Igiene Ambientale Fise Assoambiente del 6.12.2016 e del successivo rinnovo unificato del 18.05.2022, nell'ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Bacoli (Na);
- di svolgere attività lavorativa dal lunedì al sabato e precisamente dalle ore 6,00 alle ore
12,00, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mentre il martedì e giovedì dalle 6,00 alle 13,00;
- che, con "avviso pubblico di selezione" del 27.09.2023, la aveva Controparte_1 bandito una "selezione comparativa riservata ai lavoratori in forza presso Controparte_1
mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profili professionali
[...] mediante passaggio di livello" al fine di assegnare ad una sola unità il livello professionale di "coordinatore del servizio di igiene urbana 7° livello del CCNL Fise Nettezza Urbana Aziende Private”;
- che l'avviso pubblico di selezione, al punto d) dell'art. 1), prevedeva, tra i requisiti richiesti, indispensabili per l'ammissione alla selezione, che i candidati non dovevano "essere titolate di procedimenti penali pendenti o passati in giudicato per reati incompatibili per
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione";
- di avere presentato domanda di partecipazione alla selezione insieme a solo un altro lavoratore: nato a [...], il [...]; Parte_2
- che la prova selettiva veniva effettuata in data 13.10.2023 e la commissione di valutazione, dopo aver concluso l'esame dei candidati, procedeva a dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun candidato: conseguiva punti 94,50 e Parte_2 Parte_1 conseguiva punti 50,00, come da verbale della commissione di valutazione allegato al ricorso;
- che con determina n. 125 del 17.10.2023, la dichiarava vincitore della CP_1 CP_1 selezione cui veniva assegnato il settimo livello del CCNL di Parte_2 riferimento;
- che successivamente con sentenza del 21.02.2024 della Corte Parte_2 d'Appello di Napoli, aveva riportato una condanna penale a cinque mesi di arresto con relativa ammenda pecuniaria per attività illecite riguardanti lo smaltimento dei rifiuti;
- che, pertanto, al momento della richiesta di partecipazione alla selezione, Pt_2 aveva un procedimento penale pendente “per reati incompatibili per
[...]
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione", motivo per cui non era in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione;
- che il fatto veniva evidenziato da alla a mezzo Parte_1 Controparte_1 pec dell'11.04.2024 cui faceva riscontro un'interlocutoria e fumosa risposta del 17.04.2024;
- che successivamente, aveva revocato ad il Controparte_4 Parte_2 settimo livello, conseguito all'esito della selezione pubblica ed avviava un procedimento disciplinare a suo carico;
- che con pec del 20.05.2024 aveva diffidato la previa modifica in Controparte_1 autotutela della determina di assegnazione del posto, ad assegnargli il settimo livello essendo rimasto l'unico candidato, partecipante alla selezione, in possesso dei requisiti per ottenerlo;
- che la , ad oggi, non ha dato riscontro alla diffida;
Controparte_1
- che, quindi, ha diritto a vedersi riconosciuto il settimo livello del ccnl fise igiene ambientale;
- che la disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica è oggi contenuta nell'art. 19 T.U. n. 175/2016;
- che in tema di reclutamento di personale e le relative procedure selettive, il secondo comma dell'art. 19 T.U. impone alle società controllate di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la società partecipata ometta l'adozione dei suddetti provvedimenti trova diretta applicazione il suddetto art. 35;
- che il legislatore ha scelto di prevedere un unico sistema di reclutamento senza più distinguere tra società totalmente partecipate che gestivano servizi pubblici locali e le altre società partecipate superando, quindi, i problemi interpretativi sorti durante la vigenza della precedente disciplina.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La udienza veniva fissata dal giudice (con decreto datato 30.7.2024) per il 25.2.2025.
Con memoria tempestivamente depositata in data 6.2.2025 si costituiva Controparte_1 (C.F. e P. IVA , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore che chiedeva in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire e, comunque, nel merito, di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto.
Nella memoria difensiva la società convenuta evidenziava:
- che nel caso di specie si è era trattato di una selezione comparativa interna, riservata esclusivamente ai lavoratori in forza presso per l'acquisizione di Controparte_1 profili professionali mediante passaggio di livello;
- che, dunque, il procedimento attivato riguardava una selezione tra i dipendenti dell'azienda già in possesso del Livello 6 AREA TECNICO /AMMINISTRATIVA per il passaggio al
Livello 7 CCNL FISE NETTEZZA URBANA AZIENDE PRIVATE della medesima area, con Profilo Professionale “Coordinatore del servizio di igiene urbana”; - che, quindi, che nella specie non si verteva in tema di reclutamento di personale e delle relative procedure selettive bensì in tema di valutazione dei profili dei dipendenti interessati al fine di una corretta assegnazione del livello (ovvero di un mero passaggio di livello per un lavoratore già dipendente dell'azienda);
- che per tale motivo l'azienda non aveva alcun obbligo di ricorrere alla selezione pubblica prevista nell'art. 19 T.U. n. 175/2016;
- che, in definitiva, il riferimento alla suddetta normativa era errato;
- che alcun diritto può vantare il ricorrente alla assegnazione automatica del livello inizialmente attribuito al sig. in virtù di detta selezione e poi revocato per i fatti Pt_2 narrati.
Tanto premesso la convenuta società concludeva nel modo sopra Controparte_1 riportato.
All'odierna udienza del 25.2.2025 il giudice, su richiesta del difensore di parte ricorrente autorizzava il deposito della determina n.115 del 27.9.2023, documento depositato in replica alle difese di parte convenuta, e ritenuta irrilevante la prova testi chiesta da parte ricorrente e quindi la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione all'udienza, in presenza, dell'8.7.2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima. Al termine della discussione orale svolta all'udienza dell' 8.7.2025 la causa veniva rinviata per la sola decisione all'udienza del 17.7.2025; in tale data concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata per quanto di ragione e merita, perciò, di essere accolte per le seguenti ragioni.
società a partecipazione pubblica Controparte_1
Risulta essere pacifica tra le parti la natura di società in house ovvero di società a partecipazione pubblica della società (nello specifico trattasi di società Controparte_1 partecipata del , alla quale certamente si applicano, per effetto dell'art. 6 Controparte_5 del regolamento relativo all'avviso di selezione pubblica (che dispone che “la Commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge”) le disposizioni normative contenute nel D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che è stato parzialmente abrogato e modificato dal successivo D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo normato richiamato da entrambe le parti) rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Con riferimento al reclutamento del personale viene, poi, in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 19, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 norma che, recependo e ampliando quanto disposto del previgente art. 18 del D.L. n. 112/2008, dispone che: “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Obbligatorietà del ricorso alle procedure concorsuali e profili attinenti alla giurisdizione
Nel caso in esame trova, inoltre, diretta applicazione la norma sopra citata secondo cui è obbligatorio per le società a partecipazione pubblica come il rispetto Controparte_1 delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente. In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cc.dd. in house con l'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009 è stato, infatti, stabilito che “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3”; esse, dunque, hanno l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando in precedenza applicazione i principi, più volte affermati anche dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sia della sottoposizione delle società cd. “in house providing” alla giurisdizione del giudice ordinario che alla disciplina privatistica in tema di rapporti di lavoro (cfr., Cass. sez. un. 7759/17, Cass. sez. un. 24591/16, Cass. n. 7222/18). E', conseguentemente, innegabile che il reclutamento del personale (e solo il reclutamento del personale) di tali società (cd. “in house”), a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicchè la violazione di tali disposizioni determina violazione di norme aventi carattere imperativo (cfr. Cass. Ord. n. 21378/18, Cass. sez. un.
7759/17 nonché Cassazione civile sez. lav. - 12/03/2019, n. 7050).
Nondimeno, tuttavia, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria (e sia di merito che di legittimità) ha costantemente affermato che le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del personale da assumere nelle società in house, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 02/03/2020, n. 269; T.A.R. Sicilia sez. III - Palermo, 09/12/2019, n. 2844 Consiglio di Stato sez. V - 02/11/2017, n. 5074
Consiglio di Stato sez. IV - 29/09/2017, n. 4551).
Detto questo va ribadito – come ben evidenziato dal Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza del 28/12/2018, n. 9917 - che per le società house providing laddove esse vogliano procedere all'assunzione di personale per esse “è' obbligatorio l'esperimento di procedure concorsuali
o para-concorsuali…. a pena di nullità del contratto di lavoro concluso senza il rispetto di tali selezioni”.
Natura iure privatorum della società a partecipazione pubblica e conseguenze A parere dello scrivente, pertanto, uno dei punti centrali della controversia è quello di verificare se - pur rinvenendo tale obbligo di espletare procedure concorsuali o paraconcorsuali in fonti di legge primaria (laddove tali aziende intendano assumere personale) – la sottoposizione di tali controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, comporta (anche implicitamente) che tali società per azioni agiscano o meno iure privatorum e tanto sia nei concorsi per i passaggi di livello di coloro che sono già dipendenti sia anche nell'ambito del reclutamento del personale. Le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente – afferma il T.A.R. Sardegna sez. II - Cagliari, 01/12/2017, n. 755 - “ancorché svolte nella forma di selezione pubblica, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo svolte da società per azioni che agiscono iure privatorum”.
Invero tali società – eccezion fatta per le procedure di reclutamento del personale – mantengono pur sempre “l'adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta nondimeno l'applicazione del regime giuridico proprio degli strumenti adoperati per quanto riguarda i rapporti e le attività che fanno capo a tali aziende” ( Controparte_6
Sez. III, sent. n. 6562/2018)”.
[...]
Le società in house pur costituendo - aggiunge T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, 22/09/2017, n. 815 - “sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa) rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. Con specifico riguardo all'obbligo sancito dal citato art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di osservare i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tale norma è di diritto sostanziale e pertanto non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti”. Anche il T.A.R. Toscana sez. I – FI (nella sentenza n.745 del 29/05/2017) nel ribadire la giurisdizione del g.o. in tema di assunzione di personale da parte di società di gestione di servizi pubblici locali o a partecipazione pubblica sottolinea che “l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni”. Tale interpretazione, propugnata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
7759/2017 – continua il TAR Toscana “supera l'orientamento del Consiglio di Stato
(sentenza n. 6106/2012) secondo cui nelle procedure concorsuali in esame “ciò che viene in rilievo... è appunto un potere di stampo pubblicistico e non già espressione di capacità di diritto privato”, deponendo in questo senso “la disposizione della manovra finanziaria del 2008... la quale è chiara nell'imporre il rispetto di canoni tipici dell'agire amministrativo, di fronte ai quali la posizione del privato non può che assumere la consistenza di interesse legittimo al loro rispetto ». Non depone diversamente la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2013 secondo cui le società in house costituiscono mere articolazioni della pubblica amministrazione, dovendone perciò rispettare le regole generali di funzionamento a cominciare da quella dei pubblici concorsi, in quanto il suddetto precedente non aveva una valenza generale, essendo esso riferito alla disciplina del riparto di giurisdizione ai limitati fini dell' azione di responsabilità per danno erariale, involgente « in specifico l'utilizzazione del denaro pubblico”. Appare opportuno, a questo punto, prima di trarre le conclusioni, riportare per esteso direttamente e/o indirettamente comunque riguardanti la fattispecie in esame. Osserva lo scrivente che l'art.18, comma 1, legge 133/2008, prevede che: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (e cioè dal 21/10/2008), le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
L'art. 23 bis del medesimo decreto ( Servizi pubblici locali di rilevanza economica) prevede al comma 10 che “ Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale..”. L'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 dispone che "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l' imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".
Il D.L. n. 112 /2008, pubblicato in G.U. n. 147 del 25.6.2008, contiene disposizioni di carattere pubblicistico che hanno esteso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici (qualificabili o meno come società “ in house”), come la società convenuta, la necessaria applicazione, nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, dei medesimi criteri sulla selezione del personale da parte delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001. Tali norme mirano a garantire che settori “in sostanza pubblici” le aziende, in quanto articolazioni dell'ente pubblico che le ha costituite, “pur potendo continuare ad operare con le forme proprie del diritto privato e commerciale, non siano sottratti al rispetto di principi essenziali sia per assicurare in generale l'uso trasparente delle risorse pubbliche sia per garantire la migliore qualificazione possibile e del personale nell'interesse ultimo dei soggetti che beneficeranno dei servizi erogati” (cfr. sul punto Corte di Appello Roma sentenza n.3776 del 6.11.2019).
Dunque solo con riferimento alle procedure di reclutamento del personale vi sono delle eccezioni a tale regola essendovi disposizioni che escludono qualsiasi ipotesi di assunzione per "chiamata diretta" imponendo, invece, a tale scopo l'adozione di procedure selettive improntate a criteri di pubblicità e trasparenza.
Se questo è vero (come è vero) va detto che la previsione del legislatore - che ha esteso in modo espresso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici, la necessaria applicazione, nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, dei medesimi criteri cui sono soggette le stesse pubbliche amministrazioni - non può essere priva di conseguenze in caso di violazioni delle norme e dei principi di cui sopra ma tanto (occorre ripetersi) solo ed esclusivamente con riferimento al reclutamento del personale da assumere e non per le progressioni in carriera del personale già assunto ed alle dipendente delle società “in house”. In altri termini le società interessate sono obbligate e tenute ad adottare provvedimenti con cui “si autovincolano” a rispettare i detti medesimi criteri generali che presiedono la scelta del personale da parte delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al d.lgs. n.
165/2001; tanto solo per le modalità di accesso all'impiego nella predette Società.
Per il reperimento del personale da assumere vi devono essere necessariamente regole improntate a criteri di trasparenza delle procedure idonei a garantire e verificare - in ogni fase applicativa - il pieno rispetto dei principi e delle regole generali nonché a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire.
Con l'ulteriore conseguenza dell'applicazione, anche a tali società a totale partecipazione pubblica (che gestiscono – la , dei principi Controparte_7 ricavabili dall'art. 97 della Costituzione di imparzialità, buon andamento e trasparenza anche con riferimento alle procedure di reclutamento del personale;
ciò per le ricadute del rispetto di tali principi in termini di efficienza ed economicità della gestione degli stessi.
Con sentenza del 13.1.2006 n. 29 la Corte Costituzionale ha, peraltro, affermato che è legittimo dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, anche se formalmente privata, può essere assimilata, in quanto a capitale totalmente pubblico, agli enti pubblici, così legittimando l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie di servizio pubblico dell'obbligatorio rispetto delle procedure di evidenza pubblica, imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente.
Orbene imponendo la legge sopra richiamata l'obbligo di ricorrente, per il reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, a procedure concorsuali e selettive tipiche delle amministrazioni pubbliche, ben può sostenersi che il mancato ricorso alle procedure concorsuali determina la nullità del conseguente contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c..
Le ipotesi in cui si è pronunciata la giurisprudenza nelle quali è stata accertata la nullità del contratto di lavoro, riguardano casi di totale elusione della procedura del concorso che escludevano qualsiasi ipotesi di assunzione per "chiamata diretta" imponendo invece a tale scopo l'adozione di procedure selettive improntate a criteri di pubblicità e trasparenza (cfr. Corte appello Roma sentenza n. 3776 del 06/11/2019
Nel caso esaminato dalla Corte di Appello di Catania sentenza del 12/07/2019, n. 780) si verteva, invece, sulla legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore (in una fascia superiore) al di fuori di una procedura selettiva. Nella sentenza si precisa che “l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determini la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente”, altresì precisando che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto … Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi”. In altre parole, aggiungono i giudici siciliani, “la regola della concorsualità, imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce, parimenti, la legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore - in particolare, a una fascia superiore - al di fuori di una procedura selettiva” e tanto condiziona “la validità del contratto di lavoro”. Diversa ancora è la vicenda sottoposta alla attenzione della Corte di Appello di Bari (cfr.
28/11/2017, n. 2259) laddove si verteva in un caso di assunzione, inizialmente mediante sottoscrizione di contratto a tempo determinato, poi convertito in una assunzione a tempo indeterminato, senza il rispetto del principio della necessaria concorsualità ipotesi che certamente condiziona anche “la validità del contratto”. Tutto ciò per dire che il legislatore, nell'imporre l'adozione - per il reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale - delle procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non poteva fare altro che prevedere la nullità del contratto di lavoro , ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., nelle ipotesi in cui sia stato assunto personale senza previo concorso e tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.
Ancora più esplicita è stata, sul punto, la Corte di Cassazione nella sentenza 3621/2018 in riferimento alle conseguenze che derivano dalla violazione dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008:
l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determina “la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale”. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato – dice la Cassazione – “è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (cfr. Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724). In altre parole l'individuazione del contraente avvenuta con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore per il solo reclutamento del personale – anche per le società partecipate - “si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione”.
Appare evidente che il caso oggetto della presente disamina, si presenta diverso: va ribadito che nel caso in esame non si verte in tema di assunzione, reclutamento e/o reperimento del personale bensì di passaggio ad un livello superiore di inquadramento contrattuale di dipendente già assunti. E' ben vero che con "avviso pubblico di selezione" del 27.09.2023, la Controparte_1 aveva bandito – anche in omaggio alle norme ed ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati - una "selezione comparativa riservata ai lavoratori in forza presso
[...]
mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profili professionali CP_1 mediante passaggio di livello" al fine di assegnare ad una sola unità il livello professionale di "coordinatore del servizio di igiene urbana 7° livello del CCNL Fise Nettezza Urbana Aziende Private” ed è altresì vero che la domanda di partecipazione alla selezione era stata presentata oltre al ricorrente anche da un solo altro lavoratore: ovvero Parte_2 nato a [...], il [...]. E' infine vero che, per effetto della condanna penale – emessa dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21.02.2024 – il primo classificato aveva riportato una condanna penale a cinque mesi di arresto con relativa ammenda pecuniaria per attività illecite riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e questo evento, escludeva l' in quanto Pt_2 nell'avvisto pubblico era previsto che i candidati non dovevano "essere titolate di procedimenti penali pendenti o passati in giudicato per reati incompatibili per
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione". Ma occorre ribadire che, nella specie, si verte in tema di procedura concorsuale attivata per il passaggio di livello di un dipendente e non per un reclutamento del personale. Il medesimo ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio fa sempre esplicito riferimento alla disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica è oggi contenuta nell'art. 19 T.U. n. 175/2016 ed al fatto che in tema di reclutamento di personale e le relative procedure selettive, il secondo comma dell'art. 19 T.U. impone alle società controllate di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e che, infine, il legislatore ha scelto di prevedere un unico sistema di reclutamento senza più distinguere tra società totalmente partecipate che gestivano servizi pubblici locali e le altre società partecipate superando, quindi, i problemi interpretativi sorti durante la vigenza della precedente disciplina.
A questo punto occorre riportare quanto apprezzabilmente si legge nelle note di discussione di parte convenuta allorquando sono stati richiamati ulteriori precedenti giurisprudenziali che lo scrivente, per tutto quanto sopra detto, non può che condividere: “Invece, sul tema, la giurisprudenza - cfr. Sentenza Cassazione – Sezione Lavoro n. 35421/2022 - ha chiarito che:
“Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati … l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”. Si legge ancora in detta sentenza che: “Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'ambito di applicazione dell'art. 97, ultimo comma, Cost., un diverso orientamento è stato espresso quanto all'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno operato una distinzione fra le procedure finalizzate all'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate e quelle comportanti una progressione all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di un livello funzionale superiore, perché connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità. Solo alle prime è stata riconosciuta efficacia novativa del rapporto, con la conseguenza che alle stesse, anche ai fini della giurisdizione, è stata attribuita la medesima natura delle procedure concorsuali finalizzate all'instaurazione del rapporto (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 26270/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area. D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost., procedura alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati artt. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016.
In particolare, ha sottolineato la Corte che «con l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile …» (Corte Cost. n. 227/2020).
In altri termini fermo restando che le procedure di reclutamento … costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni …”.
Sulla stessa linea interpretativa si pone una recentissima sentenza emessa dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione civile (ci si riferisce alla sentenza del 09/07/2025, (ud. 25/06/2025, dep. 09/07/2025), n.18809) nella quale si legge: “Questa Corte ha già più volte affermato che "il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c." (Cass. 1/9/2023 n. 25590 che richiama la più ampia motivazione di Cass. 1/12/2022 n. 35421; cfr. da ultimo Cass.
14/12/2024 n. 32526). Invero, in tema di società a controllo pubblico, va rilevato che - sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass.
S.U. n. 26591/2016) - "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria"; alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica, per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
4.2. La sentenza impugnata ha, pertanto, errato sia nel configurare quale "nuova assunzione" il passaggio della lavoratrice da Co.tra.l a Met.ro (trattandosi di cessione di contratto già accertata con ordinanza passata in giudicato) sia nel ritenere applicabile alla fattispecie le norme dettate (anche tramite il richiamo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001) per il reclutamento del personale (trattandosi di progressione in carriera)”.
Condividendo lo scrivente il principio chiarissimo ed inequivocabile espresso nell'ultimissima sentenza della Corte di Cassazione del 09/07/2025 n.18809 appena riportato alcuna rilevanza può avere ai fini della decisione relativa all'oggetto del presente procedimento il documento depositato dalla parte ricorrente all'udienza del 25.2.2025 (la determina n. 115 del 27.09.2023 che non solo prevede una procedure “di indizione di selezione comparativa interna, riservata ai lavoratori attualmente in forza presso
[...]
mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profilo professionale CP_1 mediante passaggio di livello -area tecnico amministrativa livello 7 coordinatore del servizio di igiene urbana) ma fa riferimento ad alla determina n.114 del 27.09.2023 con la quale si era “approvato il nuovo organigramma aziendale”. Le società in house “sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa)” ma rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. Con specifico riguardo all'obbligo sancito dal citato art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di osservare i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tale norma è di diritto sostanziale e pertanto non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti”. Invero tali società – eccezion fatta per le procedure di reclutamento del personale – mantengono pur sempre come già sopra ricordato - “l'adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta nondimeno l'applicazione del regime giuridico proprio degli strumenti adoperati per quanto riguarda i rapporti e le attività che fanno capo a tali aziende” ( Sez. III, sent. n. 6562/2018)”. Controparte_6
Esse insomma pur avendo capitale pubblico sono società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni e tanto vale ancor più quando si verte non in tema di reclutamento del personale bensì in tema di passaggio di livello di dipendenti già assunti;
scrive, condivisibilmente parte convenuta nelle note di discussione “ il presupposto dell'approvazione del nuovo organigramma aziendale, con l'inserimento di una figura di coordinamento operativo dei servizi, da scegliere mediante selezione riservata ai lavoratori dell'azienda, cui assegnare il Livello 7°, era dovuta alla molteplicità di servizi in quel momento affidati alla e dunque all'opportunità di avere una figura Controparte_1 che coordinasse tali servizi ed i dipendenti impegnati negli stessi. Orbene, come già rilevato e documentato, la dal 14.06.2024 non si occupa più del Controparte_1 servizio manutenzione delle aree a verde pubblico;
è dunque anche venuta meno la necessità della figura professionale di raccordo tra le varie attività aziendali cui assegnare il livello 7°” Appare evidente che nella specie si chiede al giudice di incidere su scelte aziendali adottate dalla società convenuta che comunque, eccezion fatta per la fase di reclutamento del personale, sono frutto di atti di gestione del rapporto frutto di un agire jure privatorum che, per tale motivo, non possono essere sindacate da questo giudice.
Come affermato con assoluta chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione del
09/07/2025 n.18809 “alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica, per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere, quindi, interamente rigettato.
Per quanto riguarda le spese processuali, tenuto conto del numero delle questioni trattate e delle numerose pronunce giurisprudenziali sopra richiamate si ritengono che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite e tanto anche per la novità e la complessità delle questioni rimesse all'attenzione di questo giudice.
P.Q.M
a) rigetta il ricorso proposto da contro la società Parte_1 Controparte_1 b) compensa interamente le spese processuali tra le parti;
Napoli, 7.08.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della società convenuta mediante deposito di note e
“trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 17 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 17160/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), al corso Umberto I, n. 381 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricci, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato allegato al ricorso (comunicazioni al fax:
081.8855399 ed alla pec: ) Email_1
RICORRENTE
E (C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_2
con sede legale in Bacoli (NA) alla via Roma - P.zza G. Marconi n. 188,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo n. 85, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
(comunicazioni alla PEC: ) Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INQUADRAMENTO AL LIVELLO SETTIMO,
[...]
FISE ASSOAMBIENTE DEL 18.05.2022 Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello settimo, area tecnico amministrativa del CCNL Fise Assoambiente del 18.05.2022, come coordinatore del servizio di Igiene Ambientale del comune di Bacoli (Na), dalla data di conclusione della selezione o, in via subordinata, dalla data in cui alla Controparte_1
è stata comunicato, dal ricorrente, la mancanza dei requisiti alla partecipazione alla selezione di Parte_2
2) condannare, di conseguenza, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ad inquadrare al livello settimo, area tecnico amministrativa del Parte_1
Fise Assoambiente del 18.05.2022, come coordinatore del servizio di Igiene CP_3
Ambientale del Comune di Bacoli (Na), dalla data di conclusione della selezione o, al più tardi, dalla data in cui è venuta a conoscenza della mancanza dei requisiti alla partecipazione del vincitore previa disapplicazione o annullamento di Parte_2 atti ostativi, e con condanna della ad adottare tutti i provvedimenti Controparte_1 necessari per l'inquadramento del ricorrente al settimo livello;
3) accertare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio e/o contrattuale, di €. 2.313,34 a titolo di differenze retributive maturate da novembre 2023 a giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) o, in via subordinata, accertare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio e/o contrattuale, di €. 568,19 a titolo di differenze retributive maturate nei mesi di maggio e giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità); il tutto oltre le differenze maturande dal 1.07.2024 al soddisfo nonchè gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;
4) condannare, di conseguenza, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 2.313,34 a titolo di differenze retributive maturate da novembre 2023 a giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) o, in via subordinata di €.568,19 a titolo di differenze retributive maturate nei mesi di maggio e giugno 2024 (ivi comprese le differenze sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) oltre le differenze maturande dal 1.07.2024 al soddisfo il tutto oltre interessi legali e rivalutazione. monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione”. Parte resistente:
“rigettare la avversa domanda in quanto del tutto inammissibile, infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 il ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio la (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 esponendo quanto segue:
- di lavorare alle dipendenze della società con capitale totalmente di Controparte_1 proprietà del Comune di Bacoli (Na), dall'1.10.2004, con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, con le mansioni di operatore ecologico, inquadrato al livello 6B, del
CCNL Igiene Ambientale Fise Assoambiente del 6.12.2016 e del successivo rinnovo unificato del 18.05.2022, nell'ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Bacoli (Na);
- di svolgere attività lavorativa dal lunedì al sabato e precisamente dalle ore 6,00 alle ore
12,00, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mentre il martedì e giovedì dalle 6,00 alle 13,00;
- che, con "avviso pubblico di selezione" del 27.09.2023, la aveva Controparte_1 bandito una "selezione comparativa riservata ai lavoratori in forza presso Controparte_1
mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profili professionali
[...] mediante passaggio di livello" al fine di assegnare ad una sola unità il livello professionale di "coordinatore del servizio di igiene urbana 7° livello del CCNL Fise Nettezza Urbana Aziende Private”;
- che l'avviso pubblico di selezione, al punto d) dell'art. 1), prevedeva, tra i requisiti richiesti, indispensabili per l'ammissione alla selezione, che i candidati non dovevano "essere titolate di procedimenti penali pendenti o passati in giudicato per reati incompatibili per
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione";
- di avere presentato domanda di partecipazione alla selezione insieme a solo un altro lavoratore: nato a [...], il [...]; Parte_2
- che la prova selettiva veniva effettuata in data 13.10.2023 e la commissione di valutazione, dopo aver concluso l'esame dei candidati, procedeva a dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun candidato: conseguiva punti 94,50 e Parte_2 Parte_1 conseguiva punti 50,00, come da verbale della commissione di valutazione allegato al ricorso;
- che con determina n. 125 del 17.10.2023, la dichiarava vincitore della CP_1 CP_1 selezione cui veniva assegnato il settimo livello del CCNL di Parte_2 riferimento;
- che successivamente con sentenza del 21.02.2024 della Corte Parte_2 d'Appello di Napoli, aveva riportato una condanna penale a cinque mesi di arresto con relativa ammenda pecuniaria per attività illecite riguardanti lo smaltimento dei rifiuti;
- che, pertanto, al momento della richiesta di partecipazione alla selezione, Pt_2 aveva un procedimento penale pendente “per reati incompatibili per
[...]
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione", motivo per cui non era in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione;
- che il fatto veniva evidenziato da alla a mezzo Parte_1 Controparte_1 pec dell'11.04.2024 cui faceva riscontro un'interlocutoria e fumosa risposta del 17.04.2024;
- che successivamente, aveva revocato ad il Controparte_4 Parte_2 settimo livello, conseguito all'esito della selezione pubblica ed avviava un procedimento disciplinare a suo carico;
- che con pec del 20.05.2024 aveva diffidato la previa modifica in Controparte_1 autotutela della determina di assegnazione del posto, ad assegnargli il settimo livello essendo rimasto l'unico candidato, partecipante alla selezione, in possesso dei requisiti per ottenerlo;
- che la , ad oggi, non ha dato riscontro alla diffida;
Controparte_1
- che, quindi, ha diritto a vedersi riconosciuto il settimo livello del ccnl fise igiene ambientale;
- che la disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica è oggi contenuta nell'art. 19 T.U. n. 175/2016;
- che in tema di reclutamento di personale e le relative procedure selettive, il secondo comma dell'art. 19 T.U. impone alle società controllate di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la società partecipata ometta l'adozione dei suddetti provvedimenti trova diretta applicazione il suddetto art. 35;
- che il legislatore ha scelto di prevedere un unico sistema di reclutamento senza più distinguere tra società totalmente partecipate che gestivano servizi pubblici locali e le altre società partecipate superando, quindi, i problemi interpretativi sorti durante la vigenza della precedente disciplina.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La udienza veniva fissata dal giudice (con decreto datato 30.7.2024) per il 25.2.2025.
Con memoria tempestivamente depositata in data 6.2.2025 si costituiva Controparte_1 (C.F. e P. IVA , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore che chiedeva in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire e, comunque, nel merito, di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto.
Nella memoria difensiva la società convenuta evidenziava:
- che nel caso di specie si è era trattato di una selezione comparativa interna, riservata esclusivamente ai lavoratori in forza presso per l'acquisizione di Controparte_1 profili professionali mediante passaggio di livello;
- che, dunque, il procedimento attivato riguardava una selezione tra i dipendenti dell'azienda già in possesso del Livello 6 AREA TECNICO /AMMINISTRATIVA per il passaggio al
Livello 7 CCNL FISE NETTEZZA URBANA AZIENDE PRIVATE della medesima area, con Profilo Professionale “Coordinatore del servizio di igiene urbana”; - che, quindi, che nella specie non si verteva in tema di reclutamento di personale e delle relative procedure selettive bensì in tema di valutazione dei profili dei dipendenti interessati al fine di una corretta assegnazione del livello (ovvero di un mero passaggio di livello per un lavoratore già dipendente dell'azienda);
- che per tale motivo l'azienda non aveva alcun obbligo di ricorrere alla selezione pubblica prevista nell'art. 19 T.U. n. 175/2016;
- che, in definitiva, il riferimento alla suddetta normativa era errato;
- che alcun diritto può vantare il ricorrente alla assegnazione automatica del livello inizialmente attribuito al sig. in virtù di detta selezione e poi revocato per i fatti Pt_2 narrati.
Tanto premesso la convenuta società concludeva nel modo sopra Controparte_1 riportato.
All'odierna udienza del 25.2.2025 il giudice, su richiesta del difensore di parte ricorrente autorizzava il deposito della determina n.115 del 27.9.2023, documento depositato in replica alle difese di parte convenuta, e ritenuta irrilevante la prova testi chiesta da parte ricorrente e quindi la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione all'udienza, in presenza, dell'8.7.2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima. Al termine della discussione orale svolta all'udienza dell' 8.7.2025 la causa veniva rinviata per la sola decisione all'udienza del 17.7.2025; in tale data concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata per quanto di ragione e merita, perciò, di essere accolte per le seguenti ragioni.
società a partecipazione pubblica Controparte_1
Risulta essere pacifica tra le parti la natura di società in house ovvero di società a partecipazione pubblica della società (nello specifico trattasi di società Controparte_1 partecipata del , alla quale certamente si applicano, per effetto dell'art. 6 Controparte_5 del regolamento relativo all'avviso di selezione pubblica (che dispone che “la Commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge”) le disposizioni normative contenute nel D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che è stato parzialmente abrogato e modificato dal successivo D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo normato richiamato da entrambe le parti) rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Con riferimento al reclutamento del personale viene, poi, in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 19, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 norma che, recependo e ampliando quanto disposto del previgente art. 18 del D.L. n. 112/2008, dispone che: “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Obbligatorietà del ricorso alle procedure concorsuali e profili attinenti alla giurisdizione
Nel caso in esame trova, inoltre, diretta applicazione la norma sopra citata secondo cui è obbligatorio per le società a partecipazione pubblica come il rispetto Controparte_1 delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente. In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cc.dd. in house con l'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009 è stato, infatti, stabilito che “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3”; esse, dunque, hanno l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando in precedenza applicazione i principi, più volte affermati anche dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sia della sottoposizione delle società cd. “in house providing” alla giurisdizione del giudice ordinario che alla disciplina privatistica in tema di rapporti di lavoro (cfr., Cass. sez. un. 7759/17, Cass. sez. un. 24591/16, Cass. n. 7222/18). E', conseguentemente, innegabile che il reclutamento del personale (e solo il reclutamento del personale) di tali società (cd. “in house”), a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicchè la violazione di tali disposizioni determina violazione di norme aventi carattere imperativo (cfr. Cass. Ord. n. 21378/18, Cass. sez. un.
7759/17 nonché Cassazione civile sez. lav. - 12/03/2019, n. 7050).
Nondimeno, tuttavia, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria (e sia di merito che di legittimità) ha costantemente affermato che le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del personale da assumere nelle società in house, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 02/03/2020, n. 269; T.A.R. Sicilia sez. III - Palermo, 09/12/2019, n. 2844 Consiglio di Stato sez. V - 02/11/2017, n. 5074
Consiglio di Stato sez. IV - 29/09/2017, n. 4551).
Detto questo va ribadito – come ben evidenziato dal Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza del 28/12/2018, n. 9917 - che per le società house providing laddove esse vogliano procedere all'assunzione di personale per esse “è' obbligatorio l'esperimento di procedure concorsuali
o para-concorsuali…. a pena di nullità del contratto di lavoro concluso senza il rispetto di tali selezioni”.
Natura iure privatorum della società a partecipazione pubblica e conseguenze A parere dello scrivente, pertanto, uno dei punti centrali della controversia è quello di verificare se - pur rinvenendo tale obbligo di espletare procedure concorsuali o paraconcorsuali in fonti di legge primaria (laddove tali aziende intendano assumere personale) – la sottoposizione di tali controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, comporta (anche implicitamente) che tali società per azioni agiscano o meno iure privatorum e tanto sia nei concorsi per i passaggi di livello di coloro che sono già dipendenti sia anche nell'ambito del reclutamento del personale. Le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente – afferma il T.A.R. Sardegna sez. II - Cagliari, 01/12/2017, n. 755 - “ancorché svolte nella forma di selezione pubblica, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo svolte da società per azioni che agiscono iure privatorum”.
Invero tali società – eccezion fatta per le procedure di reclutamento del personale – mantengono pur sempre “l'adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta nondimeno l'applicazione del regime giuridico proprio degli strumenti adoperati per quanto riguarda i rapporti e le attività che fanno capo a tali aziende” ( Controparte_6
Sez. III, sent. n. 6562/2018)”.
[...]
Le società in house pur costituendo - aggiunge T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, 22/09/2017, n. 815 - “sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa) rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. Con specifico riguardo all'obbligo sancito dal citato art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di osservare i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tale norma è di diritto sostanziale e pertanto non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti”. Anche il T.A.R. Toscana sez. I – FI (nella sentenza n.745 del 29/05/2017) nel ribadire la giurisdizione del g.o. in tema di assunzione di personale da parte di società di gestione di servizi pubblici locali o a partecipazione pubblica sottolinea che “l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni”. Tale interpretazione, propugnata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
7759/2017 – continua il TAR Toscana “supera l'orientamento del Consiglio di Stato
(sentenza n. 6106/2012) secondo cui nelle procedure concorsuali in esame “ciò che viene in rilievo... è appunto un potere di stampo pubblicistico e non già espressione di capacità di diritto privato”, deponendo in questo senso “la disposizione della manovra finanziaria del 2008... la quale è chiara nell'imporre il rispetto di canoni tipici dell'agire amministrativo, di fronte ai quali la posizione del privato non può che assumere la consistenza di interesse legittimo al loro rispetto ». Non depone diversamente la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2013 secondo cui le società in house costituiscono mere articolazioni della pubblica amministrazione, dovendone perciò rispettare le regole generali di funzionamento a cominciare da quella dei pubblici concorsi, in quanto il suddetto precedente non aveva una valenza generale, essendo esso riferito alla disciplina del riparto di giurisdizione ai limitati fini dell' azione di responsabilità per danno erariale, involgente « in specifico l'utilizzazione del denaro pubblico”. Appare opportuno, a questo punto, prima di trarre le conclusioni, riportare per esteso direttamente e/o indirettamente comunque riguardanti la fattispecie in esame. Osserva lo scrivente che l'art.18, comma 1, legge 133/2008, prevede che: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (e cioè dal 21/10/2008), le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
L'art. 23 bis del medesimo decreto ( Servizi pubblici locali di rilevanza economica) prevede al comma 10 che “ Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale..”. L'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 dispone che "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l' imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".
Il D.L. n. 112 /2008, pubblicato in G.U. n. 147 del 25.6.2008, contiene disposizioni di carattere pubblicistico che hanno esteso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici (qualificabili o meno come società “ in house”), come la società convenuta, la necessaria applicazione, nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, dei medesimi criteri sulla selezione del personale da parte delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001. Tali norme mirano a garantire che settori “in sostanza pubblici” le aziende, in quanto articolazioni dell'ente pubblico che le ha costituite, “pur potendo continuare ad operare con le forme proprie del diritto privato e commerciale, non siano sottratti al rispetto di principi essenziali sia per assicurare in generale l'uso trasparente delle risorse pubbliche sia per garantire la migliore qualificazione possibile e del personale nell'interesse ultimo dei soggetti che beneficeranno dei servizi erogati” (cfr. sul punto Corte di Appello Roma sentenza n.3776 del 6.11.2019).
Dunque solo con riferimento alle procedure di reclutamento del personale vi sono delle eccezioni a tale regola essendovi disposizioni che escludono qualsiasi ipotesi di assunzione per "chiamata diretta" imponendo, invece, a tale scopo l'adozione di procedure selettive improntate a criteri di pubblicità e trasparenza.
Se questo è vero (come è vero) va detto che la previsione del legislatore - che ha esteso in modo espresso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici, la necessaria applicazione, nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, dei medesimi criteri cui sono soggette le stesse pubbliche amministrazioni - non può essere priva di conseguenze in caso di violazioni delle norme e dei principi di cui sopra ma tanto (occorre ripetersi) solo ed esclusivamente con riferimento al reclutamento del personale da assumere e non per le progressioni in carriera del personale già assunto ed alle dipendente delle società “in house”. In altri termini le società interessate sono obbligate e tenute ad adottare provvedimenti con cui “si autovincolano” a rispettare i detti medesimi criteri generali che presiedono la scelta del personale da parte delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al d.lgs. n.
165/2001; tanto solo per le modalità di accesso all'impiego nella predette Società.
Per il reperimento del personale da assumere vi devono essere necessariamente regole improntate a criteri di trasparenza delle procedure idonei a garantire e verificare - in ogni fase applicativa - il pieno rispetto dei principi e delle regole generali nonché a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire.
Con l'ulteriore conseguenza dell'applicazione, anche a tali società a totale partecipazione pubblica (che gestiscono – la , dei principi Controparte_7 ricavabili dall'art. 97 della Costituzione di imparzialità, buon andamento e trasparenza anche con riferimento alle procedure di reclutamento del personale;
ciò per le ricadute del rispetto di tali principi in termini di efficienza ed economicità della gestione degli stessi.
Con sentenza del 13.1.2006 n. 29 la Corte Costituzionale ha, peraltro, affermato che è legittimo dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, anche se formalmente privata, può essere assimilata, in quanto a capitale totalmente pubblico, agli enti pubblici, così legittimando l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie di servizio pubblico dell'obbligatorio rispetto delle procedure di evidenza pubblica, imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente.
Orbene imponendo la legge sopra richiamata l'obbligo di ricorrente, per il reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, a procedure concorsuali e selettive tipiche delle amministrazioni pubbliche, ben può sostenersi che il mancato ricorso alle procedure concorsuali determina la nullità del conseguente contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c..
Le ipotesi in cui si è pronunciata la giurisprudenza nelle quali è stata accertata la nullità del contratto di lavoro, riguardano casi di totale elusione della procedura del concorso che escludevano qualsiasi ipotesi di assunzione per "chiamata diretta" imponendo invece a tale scopo l'adozione di procedure selettive improntate a criteri di pubblicità e trasparenza (cfr. Corte appello Roma sentenza n. 3776 del 06/11/2019
Nel caso esaminato dalla Corte di Appello di Catania sentenza del 12/07/2019, n. 780) si verteva, invece, sulla legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore (in una fascia superiore) al di fuori di una procedura selettiva. Nella sentenza si precisa che “l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determini la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente”, altresì precisando che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto … Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi”. In altre parole, aggiungono i giudici siciliani, “la regola della concorsualità, imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce, parimenti, la legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore - in particolare, a una fascia superiore - al di fuori di una procedura selettiva” e tanto condiziona “la validità del contratto di lavoro”. Diversa ancora è la vicenda sottoposta alla attenzione della Corte di Appello di Bari (cfr.
28/11/2017, n. 2259) laddove si verteva in un caso di assunzione, inizialmente mediante sottoscrizione di contratto a tempo determinato, poi convertito in una assunzione a tempo indeterminato, senza il rispetto del principio della necessaria concorsualità ipotesi che certamente condiziona anche “la validità del contratto”. Tutto ciò per dire che il legislatore, nell'imporre l'adozione - per il reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale - delle procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non poteva fare altro che prevedere la nullità del contratto di lavoro , ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., nelle ipotesi in cui sia stato assunto personale senza previo concorso e tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.
Ancora più esplicita è stata, sul punto, la Corte di Cassazione nella sentenza 3621/2018 in riferimento alle conseguenze che derivano dalla violazione dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008:
l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determina “la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale”. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato – dice la Cassazione – “è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (cfr. Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724). In altre parole l'individuazione del contraente avvenuta con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore per il solo reclutamento del personale – anche per le società partecipate - “si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione”.
Appare evidente che il caso oggetto della presente disamina, si presenta diverso: va ribadito che nel caso in esame non si verte in tema di assunzione, reclutamento e/o reperimento del personale bensì di passaggio ad un livello superiore di inquadramento contrattuale di dipendente già assunti. E' ben vero che con "avviso pubblico di selezione" del 27.09.2023, la Controparte_1 aveva bandito – anche in omaggio alle norme ed ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati - una "selezione comparativa riservata ai lavoratori in forza presso
[...]
mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profili professionali CP_1 mediante passaggio di livello" al fine di assegnare ad una sola unità il livello professionale di "coordinatore del servizio di igiene urbana 7° livello del CCNL Fise Nettezza Urbana Aziende Private” ed è altresì vero che la domanda di partecipazione alla selezione era stata presentata oltre al ricorrente anche da un solo altro lavoratore: ovvero Parte_2 nato a [...], il [...]. E' infine vero che, per effetto della condanna penale – emessa dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21.02.2024 – il primo classificato aveva riportato una condanna penale a cinque mesi di arresto con relativa ammenda pecuniaria per attività illecite riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e questo evento, escludeva l' in quanto Pt_2 nell'avvisto pubblico era previsto che i candidati non dovevano "essere titolate di procedimenti penali pendenti o passati in giudicato per reati incompatibili per
l'assegnazione in servizio della nuova mansione oggetto della presente selezione". Ma occorre ribadire che, nella specie, si verte in tema di procedura concorsuale attivata per il passaggio di livello di un dipendente e non per un reclutamento del personale. Il medesimo ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio fa sempre esplicito riferimento alla disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica è oggi contenuta nell'art. 19 T.U. n. 175/2016 ed al fatto che in tema di reclutamento di personale e le relative procedure selettive, il secondo comma dell'art. 19 T.U. impone alle società controllate di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e che, infine, il legislatore ha scelto di prevedere un unico sistema di reclutamento senza più distinguere tra società totalmente partecipate che gestivano servizi pubblici locali e le altre società partecipate superando, quindi, i problemi interpretativi sorti durante la vigenza della precedente disciplina.
A questo punto occorre riportare quanto apprezzabilmente si legge nelle note di discussione di parte convenuta allorquando sono stati richiamati ulteriori precedenti giurisprudenziali che lo scrivente, per tutto quanto sopra detto, non può che condividere: “Invece, sul tema, la giurisprudenza - cfr. Sentenza Cassazione – Sezione Lavoro n. 35421/2022 - ha chiarito che:
“Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati … l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”. Si legge ancora in detta sentenza che: “Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'ambito di applicazione dell'art. 97, ultimo comma, Cost., un diverso orientamento è stato espresso quanto all'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno operato una distinzione fra le procedure finalizzate all'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate e quelle comportanti una progressione all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di un livello funzionale superiore, perché connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità. Solo alle prime è stata riconosciuta efficacia novativa del rapporto, con la conseguenza che alle stesse, anche ai fini della giurisdizione, è stata attribuita la medesima natura delle procedure concorsuali finalizzate all'instaurazione del rapporto (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 26270/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area. D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost., procedura alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati artt. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016.
In particolare, ha sottolineato la Corte che «con l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile …» (Corte Cost. n. 227/2020).
In altri termini fermo restando che le procedure di reclutamento … costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni …”.
Sulla stessa linea interpretativa si pone una recentissima sentenza emessa dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione civile (ci si riferisce alla sentenza del 09/07/2025, (ud. 25/06/2025, dep. 09/07/2025), n.18809) nella quale si legge: “Questa Corte ha già più volte affermato che "il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c." (Cass. 1/9/2023 n. 25590 che richiama la più ampia motivazione di Cass. 1/12/2022 n. 35421; cfr. da ultimo Cass.
14/12/2024 n. 32526). Invero, in tema di società a controllo pubblico, va rilevato che - sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass.
S.U. n. 26591/2016) - "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria"; alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica, per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
4.2. La sentenza impugnata ha, pertanto, errato sia nel configurare quale "nuova assunzione" il passaggio della lavoratrice da Co.tra.l a Met.ro (trattandosi di cessione di contratto già accertata con ordinanza passata in giudicato) sia nel ritenere applicabile alla fattispecie le norme dettate (anche tramite il richiamo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001) per il reclutamento del personale (trattandosi di progressione in carriera)”.
Condividendo lo scrivente il principio chiarissimo ed inequivocabile espresso nell'ultimissima sentenza della Corte di Cassazione del 09/07/2025 n.18809 appena riportato alcuna rilevanza può avere ai fini della decisione relativa all'oggetto del presente procedimento il documento depositato dalla parte ricorrente all'udienza del 25.2.2025 (la determina n. 115 del 27.09.2023 che non solo prevede una procedure “di indizione di selezione comparativa interna, riservata ai lavoratori attualmente in forza presso
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mediante titoli e colloquio attitudinale per l'acquisizione di profilo professionale CP_1 mediante passaggio di livello -area tecnico amministrativa livello 7 coordinatore del servizio di igiene urbana) ma fa riferimento ad alla determina n.114 del 27.09.2023 con la quale si era “approvato il nuovo organigramma aziendale”. Le società in house “sul piano sostanziale mere articolazioni della pubblica amministrazione (con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa)” ma rimangono società di diritto privato sul piano formale, per cui quando provvedono alla propria provvista di personale esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. Con specifico riguardo all'obbligo sancito dal citato art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di osservare i criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tale norma è di diritto sostanziale e pertanto non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti”. Invero tali società – eccezion fatta per le procedure di reclutamento del personale – mantengono pur sempre come già sopra ricordato - “l'adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta nondimeno l'applicazione del regime giuridico proprio degli strumenti adoperati per quanto riguarda i rapporti e le attività che fanno capo a tali aziende” ( Sez. III, sent. n. 6562/2018)”. Controparte_6
Esse insomma pur avendo capitale pubblico sono società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni e tanto vale ancor più quando si verte non in tema di reclutamento del personale bensì in tema di passaggio di livello di dipendenti già assunti;
scrive, condivisibilmente parte convenuta nelle note di discussione “ il presupposto dell'approvazione del nuovo organigramma aziendale, con l'inserimento di una figura di coordinamento operativo dei servizi, da scegliere mediante selezione riservata ai lavoratori dell'azienda, cui assegnare il Livello 7°, era dovuta alla molteplicità di servizi in quel momento affidati alla e dunque all'opportunità di avere una figura Controparte_1 che coordinasse tali servizi ed i dipendenti impegnati negli stessi. Orbene, come già rilevato e documentato, la dal 14.06.2024 non si occupa più del Controparte_1 servizio manutenzione delle aree a verde pubblico;
è dunque anche venuta meno la necessità della figura professionale di raccordo tra le varie attività aziendali cui assegnare il livello 7°” Appare evidente che nella specie si chiede al giudice di incidere su scelte aziendali adottate dalla società convenuta che comunque, eccezion fatta per la fase di reclutamento del personale, sono frutto di atti di gestione del rapporto frutto di un agire jure privatorum che, per tale motivo, non possono essere sindacate da questo giudice.
Come affermato con assoluta chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione del
09/07/2025 n.18809 “alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica, per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere, quindi, interamente rigettato.
Per quanto riguarda le spese processuali, tenuto conto del numero delle questioni trattate e delle numerose pronunce giurisprudenziali sopra richiamate si ritengono che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite e tanto anche per la novità e la complessità delle questioni rimesse all'attenzione di questo giudice.
P.Q.M
a) rigetta il ricorso proposto da contro la società Parte_1 Controparte_1 b) compensa interamente le spese processuali tra le parti;
Napoli, 7.08.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile