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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
40/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 40/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Faranda (c.f.: ) dall'avv. C.F._2
QU AR UP (c.f.: e dall‟Avv. C.F._3 Parte_2
(cf: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._4
RICORRENTE CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._5 del Teatro 17 Colonna (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Nitolli del Foro di
Velletri C.F. , giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._6
RESISTENTE
E nata a [...] il [...], CF e Controparte_2 C.F._7
nata a [...], il 08..08.1981, CF , entrambi Controparte_3 C.F._8 residenti in [...], rapp.te e difese dall'avv. Emanuela Battistelli, del foro di Velletri, CF
giusta procura allegata alla memoria di costituzione. C.F._9
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 8/1/2020, chiedeva al Tribunale adito Parte_1 di:
“1) accertare e dichiarare la esistenza di un unico rapporto subordinato tra le parti a tempo indeterminato e full-time dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 codice civile;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nelle mansioni di operaio qualificato del Ccnl settore Agricoltura-Area Operai effettivamente svolte durante
l'intero periodo lavorativo o per il periodo riconosciuto di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le due ore di lavoro straordinario svolte giornalmente limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio 1984 al
31.12.2000, ovvero per il periodo riconosciuto di giustizia;
per l'effetto:
4) condannare: (titolare della omonima azienda agricola) ex art. 2112 c.c. CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad € 417.994,53 di cui €
72.708,56 giusto conteggio in atti (e/o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia);
5) condannare comunque e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 nella qualità di eredi di ognuno pro quota fra loro al pagamento, in Persona_1
2 favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad € 417.994,53 di cui € 72.708,56 giusto conteggio in atti (e/o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia);
6) condannare parte resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali all‟Ente previdenziale relativi al periodo lavorativo o al periodo riconosciuto di CP_4 giustizia;
7) con sentenza esecutiva ex art. 431c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Con memoria del 17/2/2021 si costituiva in giudizio in proprio e n.q. di CP_1 erede di per chiedere al Tribunale adito: “In via preliminare per tutti i motivi Persona_1 esposti in narrativa, dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso, per l'assoluta erroneità dei conteggi approntati.
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere dal ricorrente, compresi nell'arco temporale 1983 – 16 maggio 2014 essendo trascorso invano il termine cui è sottoposto il diritto, senza che il ricorrente abbia mai interrotto il termine prescrizionale.
In via preliminare gradata: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra , relativamente ai contratti a tempo determinato intervenuti tra CP_1
e . Parte_1 Controparte_3
Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig.
, riguardo alla domanda sui contributi previdenziali, potendo egli solo Parte_1 sollecitare l'ente previdenziale.
Nel merito, si chiede di rigettare le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
3. Con memoria del 17/2/2021 si costituivano in giudizio nella qualità di eredi di Persona_1
, e , per chiedere al Tribunale adito: “In via
[...] Controparte_2 Controparte_3 preliminare per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione
3 passiva della resistenti e , attesa l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 prescrizione del diritto azionato, nei loro confronti nonché la totale estraneità delle stesse al rapporto di lavoro intercorso da Maggio 2012 a Dicembre 2018, alle dipendenze della sig.ra
. CP_1
Nel merito, si chiede di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 28/1/2020 per il giorno 4/3/2021; seguivano le udienze del 16/11/2021 in cui venivano sentiti i testi e Seguiva l'udienza del 12/4/2022 Testimone_1 Testimone_2 che veniva differita alle udienze del 16/11/2022, del 21/6/2023 e del 12/1/2024. A tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, a seguito di riassegnazione del ruolo avvenuta in data 4/7/2023. All'udienza del 12/1/2024 il Giudice dichiarava la nullità del verbale d'udienza del 16/11/2021 per mancata indicazione dei capitoli di prova ammessi e per parziale incomprensibilità del testo, atteso che il verbale era stato redatto in forma cartacea con scrittura a mano parzialmente incomprensibile. Alla medesima udienza innanzi a questo decidente venivano sentiti i testi ( di parte ricorrente) e Tes_3
(di parte resistente). Alla successiva udienza del 28/11/2024 Testimone_4 venivano sentiti i testi (di parte ricorrente), di parte Testimone_1 Testimone_5 ricorrente ed di parte resistente. Controparte_5
Seguiva l'ordinanza istruttoria del 2/12/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile con nomina dell'esperto dott.ssa (dottore commercialista) e con formulazione Persona_2 del seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute per retribuzioni e TFR da quale titolare dell'omonima ditta individuale, nonché quale erede di CP_1
e e quali eredi di per il Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 periodo di lavoro dall'1/6/1983 al 31.12.2018 - tenuto conto che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav., n. 26246/2022) – tenuto conto dell'avvenuto inquadramento come operaio agricolo giornaliero e del corretto inquadramento come operaio qualificato del CCNL settore Agricoltura- operai, per sette ore lavorative dal lunedì al sabato e con due ore di straordinario al giorno da gennaio 1984 a
4 dicembre 2000, tenuto conto delle somme percepite (v. buste paga e CUD allegati 4 e 6 al ricorso), con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
Seguiva l'udienza del 28/1/2025 per il conferimento dell'incarico al CTU nominato, il quale depositava nei termini la relazione peritale in data 7/10/2025. Seguiva l'udienza del
27/11/2025, celebrata con modalità telematiche, all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti – nei limiti di quella ammessa - nell'assunzione della testimonianza resa dai testi Tes_3
e ( di parte ricorrente) e ed Testimone_1 Testimone_5 Testimone_4
(di parte resistente), nonché nell'espletamento di consulenza tecnica Controparte_5
d'ufficio contabile espletata dalla dott.ssa (dottore commercialista). Persona_2
Inammissibile è la documentazione versata in atti da e in Controparte_2 Controparte_3 allegato alle note autorizzate in data 24/11/2025, per tardività.
6. Le note autorizzate delle parti resistenti sono state depositate oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione concesso dal giudice (il 22/11/2025 per e il CP_1
24/11/2025 per e ). Il termine è perentorio poiché è la Controparte_3 Controparte_2 stessa norma che impone il deposito delle note difensive entro un termine non superiore a 10 giorni;
ne consegue l'inammissibilità delle note difensive – autorizzate ex art 429 comma 2 cpc – depositate dalle parti resistenti per tardività.
2. In fatto e in diritto
7. Nel merito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che ha Parte_1 lavorato come operaio presso l'azienda agricola di , sita in Colonna via del Persona_1
Teatro n. 17 dall'1/6/1983 al all'11 maggio 2012, data del decesso di;
negli Persona_1 anni 2001-2003 ha lavorato formalmente alle dipendenze di (v. Parte_1 Controparte_3 documento n. 1 allegato alla memoria di costituzione e ), Controparte_3 Controparte_6 ma di fatto alle dipendenze di . Dopo la sua morte la gestione dell'azienda Persona_1 agricola veniva proseguita dalla moglie , che diveniva titolare dell'azienda ma CP_1
5 con un nuovo numero di partita IVA. proseguiva dunque – dopo maggio Controparte_7
2012 – la sua attività lavorativa alle dipendenze di sino al 31.12.2018. CP_1
8. Non vi è dubbio che tra e è intervenuta una successione Persona_1 CP_1 nell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con mantenimento dei diritti maturati dai lavoratori nei confronti del primo datore di lavoro, anche nei confronti del subentrante. Non vi è dubbio che ha una responsabilità nei confronti del lavoratore ricorrente sia in proprio ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c. sia come erede di . Le figlie di quest'ultimo, Persona_1
e sono invece legittimate passive nei confronti del Controparte_3 Controparte_2 ricorrente a titolo di eredi di . Persona_1
9. Risulta documentalmente provato che l'azienda agricola di iniziò Persona_1 formalmente il il 6/9/1988 (v. doc. 13 allegato alla memoria;
tuttavia, il teste CP_1 Tes_5
di parte ricorrente ha dichiarato in giudizio di aver lavorato assieme a
[...] Parte_1
sin dal 1983 (v. verbale udienza 28/11/2024). Ciò posto ne consegue che seppure la
[...] formalizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente con contratto a termine è avvenuta nel
1988 per la prima volta, risulta provato che l'inizio del rapporto di lavoro non regolarizzato è avvenuto in data anteriore alla formalizzazione nel 1983, con cessazione al 31.12.2018.
10. Come emerso dagli atti e in particolare dalla CTU contabile, questione dirimente è
l'accertamento giurisdizionale della tipologia di lavoro effettivamente prestata dal ricorrente ossia se egli abbia svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità con un unico rapporto di lavoro di fatto dal 1983 al 31.12.2018 ovvero se il lavoro del ricorrente sia stato stagionale e quindi se tra le parti siano intercorsi effettivi – e non solo formali - plurimi contratti a termine.
11. Le prove documentali consentono di ritenere accertato che tra le parti sono intercorsi plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per almeno 102 giornate lavorative all'anno a tempo pieno (v. doc. 13 allegato alla memoria . Ancorchè non vi sia prova CP_1 documentale dei contratti di lavoro, sussiste prova documentale del certificato UNILAV allegato al doc. n. 13 della memoria con riferimento a quelli riferiti alla sua titolarità CP_1 aziendale. Risulta altresì accertato - e non è contestato - che il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola dall' . CP_4
6 12. Le prove orali sulla circostanza se il ricorrente abbia lavorato stagionalmente presso l'azienda agricola di Colonna della famiglia ovvero senza soluzione di continuità Per_3 quotidianamente non sono state univoche.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato senza Tes_3 soluzione di continuità dal 1/6/1983 al 31/12/2018 (v. verbale udienza 12/1/2024).
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato senza Testimone_1 soluzione di continuità dal 1/6/1983 al 31/12/2018, però poi ha precisato che lei, come il ricorrente, lavoravano stagionalmente da fine marzo a novembre di ogni anno, poi stavano fermi e lavoravano da gennaio a febbraio, poi restavano fermi e ricominciavano a lavorare a marzo (v. verbale udienza 28/11/2024).
Il teste di parte ricorrente con risposta al capitolo 12 del ricorso- sia pur per Testimone_5 il periodo dal 1983 al 1989 per il quale il teste ha potuto riferire – ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente senza soluzione di continuità (v. verbale udienza
28/11/2024).
Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente non lavorava tutti i Controparte_5 giorni (v. verbale udienza 28/11/2024).
Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente lavorava Testimone_4 stagionalmente e non quotidianamente e che percepiva l'indennità di disoccupazione agricola
(v. verbale udienza 12/1/2024).
Ciò posto, atteso che sussiste prova documentale della sussistenza di contratti a termine tra e per il periodo 2013-2018 attraverso il modello Parte_1 CP_1 Pt_3
(doc. 13 memoria , nonché per il periodo anteriore dei contratti degli anni 2001-2003 CP_1 tra il ricorrente e (v. doc. n. 1 allegato alla memoria e Controparte_3 Controparte_3
), per superare detta priva documentale occorre una prova orale certa ed Controparte_2 univoca dell'unicità del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in giudizio che nel caso di specie non sussiste;
la contraddittorietà della prova sulla circostanza – come sopra illustrato, atteso che il teste smentisce che il ricorrente abbia lavorato Tes_4 ininterrottamente per tutti gli anni dedotti in giudizio- esclude che possa ritenersi provata l'unicità del rapporto di lavoro dall'1/6/1983 al 31/12/2018. Risulta quindi accertato in giudizio che il ricorrente ha lavorato anche in nero presso l'azienda agricola della famiglia dal 1983 al 2012 alle dipendenze di e dal 2013 al 2018 alle Per_1 Persona_1 dipendenze di ma con contratti a tempo determinato stagionali. Ciò non solo CP_1 risulta accertato per l'esito delle prove orali, tenuto conto della loro valutazione
7 giurisdizionale complessiva, ma anche perché il ricorrente ha percepito la disoccupazione agricola.
13. Si precisa ulteriormente che non sussiste nullità dei contratti a termine stipulati oltre il limite dei 36 mesi, poiché nel settore agricolo, detto limite non si applica quando l'attività lavorativa sia solo stagionale, come è avvenuto nel caso di specie;
infatti non è emerso dall'istruttoria che il ricorrente abbia svolto attività di custodia o riparazione o manutenzione degli impianti durante tutto l'anno. Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di legittimità con l'ordinanza della sezione lavoro del 22 maggio 2024, n. 14236 secondo cui:
“la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, D. Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, D. Lgs
n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali indicate dalla predette disposizioni.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nei suo complesso, abbia carattere stagionale.”
14. Ciò posto, poiché la prescrizione quinquennale per crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. sez. lav., sent. 6/9/2022 n. 26246/2022), intervenuta nel caso di specie da ultimo il 31/12/2018, i crediti per differenze retributive risultano prescritti per i rapporti di lavoro decorrenti dal 1983 sino al 31/7/2013, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è la lettera raccomandata del 14/5/2019 pervenuta il
17/5/2019 (v. doc. n. 11 allegato al ricorso); ne consegue che le differenze retributive devono essere calcolate a partire dai contratti decorrenti dall'1/10/2013 sino al 31/12/2018.
8 15. In ordine all'orario di lavoro, i testi concordemente hanno dichiarato che il ricorrente lavorava per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due ore almeno di straordinario al giorno nel periodo da gennaio 1984 a dicembre 2000 perché con l'automezzo aziendale prelevava le colleghe presso il comune di Colle di Fuori la mattina e la sera le riportava a casa;
durante il tragitto impiegava circa un'ora la mattina e un'ora la sera (v. testi
[...]
e , ed verbale ud. 28/11/2024). Le Tes_1 Testimone_5 Tes_3 Testimone_6 differenze retributive per straordinario risultano tuttavia prescritte, essendo state maturate solo sino all'anno 2000.
16. Tutto ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente, tenuto conto del lavoro svolto stagionalmente a decorrere dall'1/10/2013 sino al 31/12/2018, dell'inquadramento come operaio qualificato del CCNL agricoltura, per 7 ore al giorno ha maturato un credito complessivo di € 11.151,28 di cui € 5122,47 per differenze retributive e € 6028,81 per TFR.
Le differenze retributive maturate dal lavoratore nei confronti di sono Persona_1 prescritte, essendo intervenuto il suo decesso l'11/5/2012 ed essendo il primo atto interruttivo della prescrizione la lettera raccomandata del 14/5/2019 pervenuta il 17/5/2019 (v. doc. n. 11 allegato al ricorso); ne deriva che non risulta integrata la successione iure ereditatis del debito di nei confronti della moglie e nei confronti delle Persona_1 CP_1 figlie e . Controparte_3 Controparte_2
Ne consegue che la responsabilità del debito accertato in giudizio per differenze retributive in favore del ricorrente, calcolato per il periodo non coperto da prescrizione decorrente dall'1/10/2013 al 31/12/2018, è solo di in proprio come titolare dell'azienda CP_1 agricola in detto periodo.
Per l'effetto condanna in proprio al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di differenze retributive della somma pari ad € 11.151,28, di cui € 6028,81 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
Per i motivi sin qui spiegati rigetta nel resto il ricorso.
3. Le spese di lite.
9 17. Le spese di lite seguono la soccombenza, che nel caso di specie è stata reciproca. Ne consegue che sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente nei confronti di alle CP_1 differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/10/2013 sino al
31/12/2018, con contratti a termine stagionali a tempo pieno con inquadramento come operaio qualificato del CCNL agricoltura, pari ad € 11.151,28 di cui € 6028,81 per
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in proprio al pagamento in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di differenze retributive della somma pari ad € 11.151,28, di cui € 6028,81 per
T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 40/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Faranda (c.f.: ) dall'avv. C.F._2
QU AR UP (c.f.: e dall‟Avv. C.F._3 Parte_2
(cf: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._4
RICORRENTE CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._5 del Teatro 17 Colonna (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Nitolli del Foro di
Velletri C.F. , giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._6
RESISTENTE
E nata a [...] il [...], CF e Controparte_2 C.F._7
nata a [...], il 08..08.1981, CF , entrambi Controparte_3 C.F._8 residenti in [...], rapp.te e difese dall'avv. Emanuela Battistelli, del foro di Velletri, CF
giusta procura allegata alla memoria di costituzione. C.F._9
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 8/1/2020, chiedeva al Tribunale adito Parte_1 di:
“1) accertare e dichiarare la esistenza di un unico rapporto subordinato tra le parti a tempo indeterminato e full-time dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 codice civile;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nelle mansioni di operaio qualificato del Ccnl settore Agricoltura-Area Operai effettivamente svolte durante
l'intero periodo lavorativo o per il periodo riconosciuto di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le due ore di lavoro straordinario svolte giornalmente limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio 1984 al
31.12.2000, ovvero per il periodo riconosciuto di giustizia;
per l'effetto:
4) condannare: (titolare della omonima azienda agricola) ex art. 2112 c.c. CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad € 417.994,53 di cui €
72.708,56 giusto conteggio in atti (e/o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia);
5) condannare comunque e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 nella qualità di eredi di ognuno pro quota fra loro al pagamento, in Persona_1
2 favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad € 417.994,53 di cui € 72.708,56 giusto conteggio in atti (e/o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia);
6) condannare parte resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali all‟Ente previdenziale relativi al periodo lavorativo o al periodo riconosciuto di CP_4 giustizia;
7) con sentenza esecutiva ex art. 431c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. Con memoria del 17/2/2021 si costituiva in giudizio in proprio e n.q. di CP_1 erede di per chiedere al Tribunale adito: “In via preliminare per tutti i motivi Persona_1 esposti in narrativa, dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso, per l'assoluta erroneità dei conteggi approntati.
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere dal ricorrente, compresi nell'arco temporale 1983 – 16 maggio 2014 essendo trascorso invano il termine cui è sottoposto il diritto, senza che il ricorrente abbia mai interrotto il termine prescrizionale.
In via preliminare gradata: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra , relativamente ai contratti a tempo determinato intervenuti tra CP_1
e . Parte_1 Controparte_3
Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig.
, riguardo alla domanda sui contributi previdenziali, potendo egli solo Parte_1 sollecitare l'ente previdenziale.
Nel merito, si chiede di rigettare le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
3. Con memoria del 17/2/2021 si costituivano in giudizio nella qualità di eredi di Persona_1
, e , per chiedere al Tribunale adito: “In via
[...] Controparte_2 Controparte_3 preliminare per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione
3 passiva della resistenti e , attesa l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 prescrizione del diritto azionato, nei loro confronti nonché la totale estraneità delle stesse al rapporto di lavoro intercorso da Maggio 2012 a Dicembre 2018, alle dipendenze della sig.ra
. CP_1
Nel merito, si chiede di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 28/1/2020 per il giorno 4/3/2021; seguivano le udienze del 16/11/2021 in cui venivano sentiti i testi e Seguiva l'udienza del 12/4/2022 Testimone_1 Testimone_2 che veniva differita alle udienze del 16/11/2022, del 21/6/2023 e del 12/1/2024. A tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, a seguito di riassegnazione del ruolo avvenuta in data 4/7/2023. All'udienza del 12/1/2024 il Giudice dichiarava la nullità del verbale d'udienza del 16/11/2021 per mancata indicazione dei capitoli di prova ammessi e per parziale incomprensibilità del testo, atteso che il verbale era stato redatto in forma cartacea con scrittura a mano parzialmente incomprensibile. Alla medesima udienza innanzi a questo decidente venivano sentiti i testi ( di parte ricorrente) e Tes_3
(di parte resistente). Alla successiva udienza del 28/11/2024 Testimone_4 venivano sentiti i testi (di parte ricorrente), di parte Testimone_1 Testimone_5 ricorrente ed di parte resistente. Controparte_5
Seguiva l'ordinanza istruttoria del 2/12/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile con nomina dell'esperto dott.ssa (dottore commercialista) e con formulazione Persona_2 del seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute per retribuzioni e TFR da quale titolare dell'omonima ditta individuale, nonché quale erede di CP_1
e e quali eredi di per il Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 periodo di lavoro dall'1/6/1983 al 31.12.2018 - tenuto conto che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav., n. 26246/2022) – tenuto conto dell'avvenuto inquadramento come operaio agricolo giornaliero e del corretto inquadramento come operaio qualificato del CCNL settore Agricoltura- operai, per sette ore lavorative dal lunedì al sabato e con due ore di straordinario al giorno da gennaio 1984 a
4 dicembre 2000, tenuto conto delle somme percepite (v. buste paga e CUD allegati 4 e 6 al ricorso), con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
Seguiva l'udienza del 28/1/2025 per il conferimento dell'incarico al CTU nominato, il quale depositava nei termini la relazione peritale in data 7/10/2025. Seguiva l'udienza del
27/11/2025, celebrata con modalità telematiche, all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti – nei limiti di quella ammessa - nell'assunzione della testimonianza resa dai testi Tes_3
e ( di parte ricorrente) e ed Testimone_1 Testimone_5 Testimone_4
(di parte resistente), nonché nell'espletamento di consulenza tecnica Controparte_5
d'ufficio contabile espletata dalla dott.ssa (dottore commercialista). Persona_2
Inammissibile è la documentazione versata in atti da e in Controparte_2 Controparte_3 allegato alle note autorizzate in data 24/11/2025, per tardività.
6. Le note autorizzate delle parti resistenti sono state depositate oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione concesso dal giudice (il 22/11/2025 per e il CP_1
24/11/2025 per e ). Il termine è perentorio poiché è la Controparte_3 Controparte_2 stessa norma che impone il deposito delle note difensive entro un termine non superiore a 10 giorni;
ne consegue l'inammissibilità delle note difensive – autorizzate ex art 429 comma 2 cpc – depositate dalle parti resistenti per tardività.
2. In fatto e in diritto
7. Nel merito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che ha Parte_1 lavorato come operaio presso l'azienda agricola di , sita in Colonna via del Persona_1
Teatro n. 17 dall'1/6/1983 al all'11 maggio 2012, data del decesso di;
negli Persona_1 anni 2001-2003 ha lavorato formalmente alle dipendenze di (v. Parte_1 Controparte_3 documento n. 1 allegato alla memoria di costituzione e ), Controparte_3 Controparte_6 ma di fatto alle dipendenze di . Dopo la sua morte la gestione dell'azienda Persona_1 agricola veniva proseguita dalla moglie , che diveniva titolare dell'azienda ma CP_1
5 con un nuovo numero di partita IVA. proseguiva dunque – dopo maggio Controparte_7
2012 – la sua attività lavorativa alle dipendenze di sino al 31.12.2018. CP_1
8. Non vi è dubbio che tra e è intervenuta una successione Persona_1 CP_1 nell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con mantenimento dei diritti maturati dai lavoratori nei confronti del primo datore di lavoro, anche nei confronti del subentrante. Non vi è dubbio che ha una responsabilità nei confronti del lavoratore ricorrente sia in proprio ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c. sia come erede di . Le figlie di quest'ultimo, Persona_1
e sono invece legittimate passive nei confronti del Controparte_3 Controparte_2 ricorrente a titolo di eredi di . Persona_1
9. Risulta documentalmente provato che l'azienda agricola di iniziò Persona_1 formalmente il il 6/9/1988 (v. doc. 13 allegato alla memoria;
tuttavia, il teste CP_1 Tes_5
di parte ricorrente ha dichiarato in giudizio di aver lavorato assieme a
[...] Parte_1
sin dal 1983 (v. verbale udienza 28/11/2024). Ciò posto ne consegue che seppure la
[...] formalizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente con contratto a termine è avvenuta nel
1988 per la prima volta, risulta provato che l'inizio del rapporto di lavoro non regolarizzato è avvenuto in data anteriore alla formalizzazione nel 1983, con cessazione al 31.12.2018.
10. Come emerso dagli atti e in particolare dalla CTU contabile, questione dirimente è
l'accertamento giurisdizionale della tipologia di lavoro effettivamente prestata dal ricorrente ossia se egli abbia svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità con un unico rapporto di lavoro di fatto dal 1983 al 31.12.2018 ovvero se il lavoro del ricorrente sia stato stagionale e quindi se tra le parti siano intercorsi effettivi – e non solo formali - plurimi contratti a termine.
11. Le prove documentali consentono di ritenere accertato che tra le parti sono intercorsi plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per almeno 102 giornate lavorative all'anno a tempo pieno (v. doc. 13 allegato alla memoria . Ancorchè non vi sia prova CP_1 documentale dei contratti di lavoro, sussiste prova documentale del certificato UNILAV allegato al doc. n. 13 della memoria con riferimento a quelli riferiti alla sua titolarità CP_1 aziendale. Risulta altresì accertato - e non è contestato - che il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola dall' . CP_4
6 12. Le prove orali sulla circostanza se il ricorrente abbia lavorato stagionalmente presso l'azienda agricola di Colonna della famiglia ovvero senza soluzione di continuità Per_3 quotidianamente non sono state univoche.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato senza Tes_3 soluzione di continuità dal 1/6/1983 al 31/12/2018 (v. verbale udienza 12/1/2024).
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato senza Testimone_1 soluzione di continuità dal 1/6/1983 al 31/12/2018, però poi ha precisato che lei, come il ricorrente, lavoravano stagionalmente da fine marzo a novembre di ogni anno, poi stavano fermi e lavoravano da gennaio a febbraio, poi restavano fermi e ricominciavano a lavorare a marzo (v. verbale udienza 28/11/2024).
Il teste di parte ricorrente con risposta al capitolo 12 del ricorso- sia pur per Testimone_5 il periodo dal 1983 al 1989 per il quale il teste ha potuto riferire – ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente senza soluzione di continuità (v. verbale udienza
28/11/2024).
Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente non lavorava tutti i Controparte_5 giorni (v. verbale udienza 28/11/2024).
Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente lavorava Testimone_4 stagionalmente e non quotidianamente e che percepiva l'indennità di disoccupazione agricola
(v. verbale udienza 12/1/2024).
Ciò posto, atteso che sussiste prova documentale della sussistenza di contratti a termine tra e per il periodo 2013-2018 attraverso il modello Parte_1 CP_1 Pt_3
(doc. 13 memoria , nonché per il periodo anteriore dei contratti degli anni 2001-2003 CP_1 tra il ricorrente e (v. doc. n. 1 allegato alla memoria e Controparte_3 Controparte_3
), per superare detta priva documentale occorre una prova orale certa ed Controparte_2 univoca dell'unicità del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in giudizio che nel caso di specie non sussiste;
la contraddittorietà della prova sulla circostanza – come sopra illustrato, atteso che il teste smentisce che il ricorrente abbia lavorato Tes_4 ininterrottamente per tutti gli anni dedotti in giudizio- esclude che possa ritenersi provata l'unicità del rapporto di lavoro dall'1/6/1983 al 31/12/2018. Risulta quindi accertato in giudizio che il ricorrente ha lavorato anche in nero presso l'azienda agricola della famiglia dal 1983 al 2012 alle dipendenze di e dal 2013 al 2018 alle Per_1 Persona_1 dipendenze di ma con contratti a tempo determinato stagionali. Ciò non solo CP_1 risulta accertato per l'esito delle prove orali, tenuto conto della loro valutazione
7 giurisdizionale complessiva, ma anche perché il ricorrente ha percepito la disoccupazione agricola.
13. Si precisa ulteriormente che non sussiste nullità dei contratti a termine stipulati oltre il limite dei 36 mesi, poiché nel settore agricolo, detto limite non si applica quando l'attività lavorativa sia solo stagionale, come è avvenuto nel caso di specie;
infatti non è emerso dall'istruttoria che il ricorrente abbia svolto attività di custodia o riparazione o manutenzione degli impianti durante tutto l'anno. Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di legittimità con l'ordinanza della sezione lavoro del 22 maggio 2024, n. 14236 secondo cui:
“la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, D. Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, D. Lgs
n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali indicate dalla predette disposizioni.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nei suo complesso, abbia carattere stagionale.”
14. Ciò posto, poiché la prescrizione quinquennale per crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. sez. lav., sent. 6/9/2022 n. 26246/2022), intervenuta nel caso di specie da ultimo il 31/12/2018, i crediti per differenze retributive risultano prescritti per i rapporti di lavoro decorrenti dal 1983 sino al 31/7/2013, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è la lettera raccomandata del 14/5/2019 pervenuta il
17/5/2019 (v. doc. n. 11 allegato al ricorso); ne consegue che le differenze retributive devono essere calcolate a partire dai contratti decorrenti dall'1/10/2013 sino al 31/12/2018.
8 15. In ordine all'orario di lavoro, i testi concordemente hanno dichiarato che il ricorrente lavorava per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due ore almeno di straordinario al giorno nel periodo da gennaio 1984 a dicembre 2000 perché con l'automezzo aziendale prelevava le colleghe presso il comune di Colle di Fuori la mattina e la sera le riportava a casa;
durante il tragitto impiegava circa un'ora la mattina e un'ora la sera (v. testi
[...]
e , ed verbale ud. 28/11/2024). Le Tes_1 Testimone_5 Tes_3 Testimone_6 differenze retributive per straordinario risultano tuttavia prescritte, essendo state maturate solo sino all'anno 2000.
16. Tutto ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente, tenuto conto del lavoro svolto stagionalmente a decorrere dall'1/10/2013 sino al 31/12/2018, dell'inquadramento come operaio qualificato del CCNL agricoltura, per 7 ore al giorno ha maturato un credito complessivo di € 11.151,28 di cui € 5122,47 per differenze retributive e € 6028,81 per TFR.
Le differenze retributive maturate dal lavoratore nei confronti di sono Persona_1 prescritte, essendo intervenuto il suo decesso l'11/5/2012 ed essendo il primo atto interruttivo della prescrizione la lettera raccomandata del 14/5/2019 pervenuta il 17/5/2019 (v. doc. n. 11 allegato al ricorso); ne deriva che non risulta integrata la successione iure ereditatis del debito di nei confronti della moglie e nei confronti delle Persona_1 CP_1 figlie e . Controparte_3 Controparte_2
Ne consegue che la responsabilità del debito accertato in giudizio per differenze retributive in favore del ricorrente, calcolato per il periodo non coperto da prescrizione decorrente dall'1/10/2013 al 31/12/2018, è solo di in proprio come titolare dell'azienda CP_1 agricola in detto periodo.
Per l'effetto condanna in proprio al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di differenze retributive della somma pari ad € 11.151,28, di cui € 6028,81 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
Per i motivi sin qui spiegati rigetta nel resto il ricorso.
3. Le spese di lite.
9 17. Le spese di lite seguono la soccombenza, che nel caso di specie è stata reciproca. Ne consegue che sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente nei confronti di alle CP_1 differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/10/2013 sino al
31/12/2018, con contratti a termine stagionali a tempo pieno con inquadramento come operaio qualificato del CCNL agricoltura, pari ad € 11.151,28 di cui € 6028,81 per
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in proprio al pagamento in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di differenze retributive della somma pari ad € 11.151,28, di cui € 6028,81 per
T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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