Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2024, proposto da
CO ET EN, LV ID, IU AG, ZI PO e DO LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Giovanna Norrito, CO Gramuglia e CO Velardi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 14 maggio 2025, i Sig.ri CO ET EN, LV ID, IU AG, ZI PO e DO LI hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, per ottenere: i) l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) mediante il riconoscimento di sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472; ii) la condanna dell’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla conseguente rideterminazione del TFS in favore dei ricorrenti, tenendo conto dei suddetti scatti stipendiali; iii) la condanna dell’ente previdenziale al pagamento degli interessi legali fino al soddisfo; iv) nonché la condanna alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) I ricorrenti hanno prestato servizio presso corpi appartenenti al comparto difesa e sicurezza dello Stato: i Sig.ri PO e LI presso la Guardia di Finanza, mentre i Sig.ri AG, ID e EN presso la Polizia di Stato. Tutti sono cessati dal servizio “a domanda”, con diritto al trattamento pensionistico liquidato dall’INPS (mod. s.m. 5007).
b) In sede di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, essi hanno riscontrato che la buonuscita loro riconosciuta dall’INPS non è stata determinata tenendo conto dei sei scatti stipendiali del 2,5% da calcolarsi sull’ultimo stipendio, come emerge dal raffronto tra i prospetti di liquidazione delle amministrazioni di appartenenza e le determinazioni INPS.
c) L’omesso riconoscimento del beneficio ha comportato un notevole pregiudizio economico in loro danno, quantificato in circa euro 10.000,00.
d) I ricorrenti hanno inviato all’INPS formali diffide e messe in mora a mezzo PEC, sollecitando il ricalcolo della buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987; tuttavia tali istanze sono rimaste prive di riscontro, rendendo necessario il ricorso al giudice amministrativo.
1.2 – In punto di diritto, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della determinazione dell’INPS nella parte in cui esclude, dal computo della buonuscita, il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, sostenendo che tale beneficio spetta anche in caso di cessazione “a domanda” qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dal comma 2 della disposizione (almeno 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile), requisiti che gli odierni ricorrenti assumono di possedere. Hanno richiamato, a sostegno, il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e del CGARS, nonché l’irrilevanza ostativa di direttive interne dell’INPS (informativa n. 280/2001).
2 – L’INPS si è costituito il 29 maggio 2024, con atto di mera forma.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica, previa discussione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell’INPS. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019), l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale, sicché correttamente i ricorrenti hanno instaurato il giudizio nei confronti dell’INPS, non assumendo rilievo esterno gli atti formati dall’amministrazione di provenienza.
4.2 – Quanto al merito, l’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, prevede al comma 1 l’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di sei scatti del 2,5% ciascuno in favore del personale di Polizia di Stato ivi indicato in caso di cessazione per età, inabilità o decesso; e al comma 2 estende il medesimo beneficio anche al medesimo personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Tale disposizione, con riguardo al personale della Guardia di Finanza, trova applicazione in virtù del rinvio espresso operato dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), il quale stabilisce che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, sicché il beneficio dei sei scatti deve ritenersi esteso anche ai predetti appartenenti al Corpo, ricorrendone i requisiti di legge.
4.3 – Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio (provvedimenti INPS mod. s.m. 5007 e atti allegati) risulta che i ricorrenti: - CO ET EN, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- (C.f. -OMISSIS-), già appartenente alla Polizia di Stato; - LV ID, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- (C.f. -OMISSIS-), già appartenente alla Polizia di Stato; - IU AG, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- (C.f. -OMISSIS-), già appartenente alla Polizia di Stato; - ZI PO, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- (C.f. -OMISSIS-), già appartenente alla Guardia di Finanza; - DO LI, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- (C.f. -OMISSIS-), già appartenente alla Guardia di Finanza,
sono stati collocati in quiescenza “a domanda” e, al momento della cessazione dal servizio, risultavano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 (compimento dei 55 anni di età e maturazione di almeno 35 anni di servizio utile), come attestato dai rispettivi modelli s.m. 5007 e dalla documentazione allegata. Ne consegue il loro diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
4.4 – Deve pertanto essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno e, per l’effetto, l’INPS va condannato alla riliquidazione del trattamento di fine servizio in favore degli odierni ricorrenti, con corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi legali fino al soddisfo.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti CO ET EN, LV ID, IU AG, ZI PO e DO LI alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472;
condanna l’INPS alla riliquidazione del TFS in favore dei ricorrenti mediante inclusione dei predetti scatti, con corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi legali fino al soddisfo;
condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, quantificate in €. 2.000,00 per compensi avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se ed in quanto versato e dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MI | AN TE |
IL SEGRETARIO