Decreto cautelare 14 settembre 2024
Decreto presidenziale 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4223 del 2024, proposto da
Istituti Santa Maria S.r.l.S., Centro Formativo Portici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione:
per A) del Decreto prot. n. AOODRCA 48262 del 9/08/2024 (doc.1), a firma del Direttore Generale dell''''Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale è stata disposta la revoca, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dello status di scuola paritaria relativamente agli indirizzi: 1) Istituto Tecnico – settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing NATD3V500N; 2) Istituto Tecnico - settore Economico - indirizzo Turismo NATNCE5004; 3) Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica, Meccatronica ed Energia - NATF545002; 4) Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti E Logistica – Articolazione Costruzione Del Mezzo – Opzione Costruzioni Aeronautiche - NATBQG5001; 5) Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica E Meccatronica ed Energia - NATFVB500S; 6) Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate -NAPSAV500Q; 7) Liceo Linguistico NAPL7N500U;
B) della Relazione ispettiva prot. n. AOODRCA 025651 del 6/05/2024, atto del quale si ignora il contenuto e per il quale ci si riserva sin d’ora la proposizione di motivi aggiunti, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, recante presunta sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento legittimanti la disposta revoca;
C) della nota prot. n. AOODRCA n. 34353 del 13 giugno 2024 (doc.2), con la quale, sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nella relazione ispettiva di cui al precedente punto B), sono state elevate contestazioni sulla regolarità dell’attività didattica;
D) di tutti i verbali contenenti le risultanze di cui alla disposta attività ispettiva, redatti all’esito delle attuate visite;
F) del Decreto del 29/11/2007 n. 267, recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell''''art.1bis, comma 2, del decreto -legge 5/12/05 n.250, convertito con modificazioni, dalla l. n. 27/06”, nella parte in cui ha determinato la revoca adottata;
G) del Decreto Ministeriale n. 83 del 10/10/2008, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, quale atto preordinato alla disposta revoca;
H) di tutti gli ulteriori atti istruttori preordinati, connessi e consequenziali a quello gravato sub A);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che, con memoria depositata il 25.11.2025, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del ricorso avendo comunicato la cessazione dell’attività, con rinuncia alla posseduta parità a decorrere dall’a.s. 2025/2026;
Ritenuto che tale dichiarazione, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che l’esito processuale della lite e la peculiare fattispecie oggetto di controversia giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
IT LU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | LO RI |
IL SEGRETARIO