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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 439/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 18/11/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to SANTORO MARIA ROSARIA;
per parte resistente la dott.ssa TACUS SILVIA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Nelle note conclusive la difesa attorea precisa le conclusioni e riformula i conteggi quanto alla RDP per l'a.s. 2019/20; atteso il MIM si oppone al ricalcolo e ritiene corretto l'importo per RDP indicato in ricorso per l'a.s. 2019/20. La difesa attorea, attesa la differenza minima, chiede la somma originariamente richiesta con il ricorso introduttivo.
Le parti discutono la causa e concludono:
l'avv.to SANTORO per parte ricorrente conclude come da ricorso, spese da distrarsi in favore del difensore antistatario la dott.ssa TACUS per parte resistente conclude come da memoria di costituzione
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 439/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTORO MARIA ROSARIA Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti
Conclusioni per la ricorrente:
Nel merito in via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.; previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00= annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di € 2500,00 tramite accredito diretto sulla “Carta elettronica” o altro equipollente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, liquidandola alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
-accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nel Controparte_1 corso dell'A.S. 2019/2020 solo per i mesi di Aprile 2020 (dal 26 Aprile al 30 Aprile 2020) sino al 12
Giugno 2020, e per l'A.S. 2021/2022; -per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 1986,29= oltre alla maggior somma
[...] tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenza sino al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse, per quanto concerne la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, in forza delle argomentazioni sopra evidenziate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2025 deduceva di aver lavorato come docente Parte_1 in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Lamentava altresì la ricorrente di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva la docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_1 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Parte resistente sosteneva poi che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL
2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Con note autorizzate depositate in data 16.10.25 la difesa attorea precisava le proprie conclusioni, evidenziando in particolare di richiedere la retribuzione professionale docente anche per l'anno scolastico 2019/2020 nei limiti della prescrizione quinquennale e, quindi, a partire dal 26.04.2020, e aderiva altresì all'importo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022 indicato dal nella propria memoria difensiva. CP_1
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.11.2025.
In tale sede parte ricorrente confermava per l'a.s. 2019/20 in conteggi proposti in ricorso, conformi alle indicazioni del . CP_1 Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere accolte per i motivi che di seguito si espongono.
1.Sul riconoscimento della Carta del docente
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte CP_1 ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_1 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.
1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art.
1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche
a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_1 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che la supplenza per l'anno scolastico 2020/2021 sia stata eventualmente svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione. Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si evidenzia altresì che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Inoltre, con la Legge di bilancio 2025 è stato modificato l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, estendendo la platea dei beneficiari della Carta. Tale disposizione, infatti, prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (…) Con decreto del struzione e del merito, di concerto con il Ministro CP_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/20525 la ricorrente è stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Giova poi precisare che, quanto all'anno scolastico 2021/2022, la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi, ma alla stessa deve essere riconosciuto il bonus in commento, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali la stessa ha lavorato, ravvisandosi la medesima esigenza formativa, tanto più che nel caso di specie la stessa è stata destinataria di supplenze dal 22.09.2021 fino al 30.06.2022.
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 ha precisato che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato
… Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne consegue che, alla luce della pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_1 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine una trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
2.Sul riconoscimento della retribuzione professionale docenti
In ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, è pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria difensiva), che la ricorrente ha svolto negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 una pluralità di supplenze, rispettivamente, dal 27.11.19 al 12.06.20 e dal 22.09.21 al 30.06.22, ed è altresì pacifico che la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO AN); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea assunta per la quasi totalità degli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle degli altri docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_1 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa della ricorrente.
Con riguardo al quantum, si osserva che parte ricorrente con note del 16.10.25 ha aderito ai conteggi indicati dal quanto all'anno scolastico 2020/2021 per un totale di €. 1.718,67 lordi e ha CP_1 precisato di chiedere la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2019 nei limiti della prescrizione quinquennale, evidenziando in sede di precisazione delle conclusioni di chiedere l'importo di € 226,88 lordi, originariamente indicato in ricorso e confermato anche dal CP_1 nelle note conclusive.
Deve essere quindi accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal 26/04/20 al 12/06/20 e dal 22/09/21 al 30/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le differenze CP_1 retributive per un totale di €. 1.945,55 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_1
a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_1 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della Parte_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 26/04/20 al 12/06/20 e dal 22/09/21 al 30/06/22, e per l'effetto Controparte_1
4. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, pari ad € 1.945,55 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 18.11.2025
Il Giudice dott. AO MI
Sezione Lavoro
R.L. n. 439/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 18/11/2025 davanti al Giudice AO MI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to SANTORO MARIA ROSARIA;
per parte resistente la dott.ssa TACUS SILVIA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Nelle note conclusive la difesa attorea precisa le conclusioni e riformula i conteggi quanto alla RDP per l'a.s. 2019/20; atteso il MIM si oppone al ricalcolo e ritiene corretto l'importo per RDP indicato in ricorso per l'a.s. 2019/20. La difesa attorea, attesa la differenza minima, chiede la somma originariamente richiesta con il ricorso introduttivo.
Le parti discutono la causa e concludono:
l'avv.to SANTORO per parte ricorrente conclude come da ricorso, spese da distrarsi in favore del difensore antistatario la dott.ssa TACUS per parte resistente conclude come da memoria di costituzione
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.
Il Giudice
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 439/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTORO MARIA ROSARIA Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente e retribuzione professionale docenti
Conclusioni per la ricorrente:
Nel merito in via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.; previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00= annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di € 2500,00 tramite accredito diretto sulla “Carta elettronica” o altro equipollente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, liquidandola alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
-accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nel Controparte_1 corso dell'A.S. 2019/2020 solo per i mesi di Aprile 2020 (dal 26 Aprile al 30 Aprile 2020) sino al 12
Giugno 2020, e per l'A.S. 2021/2022; -per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 1986,29= oltre alla maggior somma
[...] tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenza sino al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse, per quanto concerne la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, in forza delle argomentazioni sopra evidenziate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2025 deduceva di aver lavorato come docente Parte_1 in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Lamentava altresì la ricorrente di non avere percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva la docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_1 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Parte resistente sosteneva poi che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL
2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Con note autorizzate depositate in data 16.10.25 la difesa attorea precisava le proprie conclusioni, evidenziando in particolare di richiedere la retribuzione professionale docente anche per l'anno scolastico 2019/2020 nei limiti della prescrizione quinquennale e, quindi, a partire dal 26.04.2020, e aderiva altresì all'importo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022 indicato dal nella propria memoria difensiva. CP_1
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.11.2025.
In tale sede parte ricorrente confermava per l'a.s. 2019/20 in conteggi proposti in ricorso, conformi alle indicazioni del . CP_1 Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere accolte per i motivi che di seguito si espongono.
1.Sul riconoscimento della Carta del docente
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte CP_1 ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_1 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.
1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art.
1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche
a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_1 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che la supplenza per l'anno scolastico 2020/2021 sia stata eventualmente svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione. Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si evidenzia altresì che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Inoltre, con la Legge di bilancio 2025 è stato modificato l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, estendendo la platea dei beneficiari della Carta. Tale disposizione, infatti, prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (…) Con decreto del struzione e del merito, di concerto con il Ministro CP_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/20525 la ricorrente è stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Giova poi precisare che, quanto all'anno scolastico 2021/2022, la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi, ma alla stessa deve essere riconosciuto il bonus in commento, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali la stessa ha lavorato, ravvisandosi la medesima esigenza formativa, tanto più che nel caso di specie la stessa è stata destinataria di supplenze dal 22.09.2021 fino al 30.06.2022.
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 ha precisato che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato
… Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Ne consegue che, alla luce della pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_1 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine una trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
2.Sul riconoscimento della retribuzione professionale docenti
In ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, è pacifico, in quanto provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria difensiva), che la ricorrente ha svolto negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 una pluralità di supplenze, rispettivamente, dal 27.11.19 al 12.06.20 e dal 22.09.21 al 30.06.22, ed è altresì pacifico che la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO AN); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea assunta per la quasi totalità degli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle degli altri docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_1 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa della ricorrente.
Con riguardo al quantum, si osserva che parte ricorrente con note del 16.10.25 ha aderito ai conteggi indicati dal quanto all'anno scolastico 2020/2021 per un totale di €. 1.718,67 lordi e ha CP_1 precisato di chiedere la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2019 nei limiti della prescrizione quinquennale, evidenziando in sede di precisazione delle conclusioni di chiedere l'importo di € 226,88 lordi, originariamente indicato in ricorso e confermato anche dal CP_1 nelle note conclusive.
Deve essere quindi accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal 26/04/20 al 12/06/20 e dal 22/09/21 al 30/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le differenze CP_1 retributive per un totale di €. 1.945,55 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_1
a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO
MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_1 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della Parte_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 26/04/20 al 12/06/20 e dal 22/09/21 al 30/06/22, e per l'effetto Controparte_1
4. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, pari ad € 1.945,55 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 18.11.2025
Il Giudice dott. AO MI