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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr. Luisa Bettio - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I Grado, iscritta al n. 2846/2025 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione e divorzio
CONCLUSIONI congiunte delle parti in ordine alla separazione:
“il marito verserà a titolo di mantenimento della moglie, entro il giorno 13 di ogni mese, dal prossimo mese di dicembre, la somma mensile di euro 450, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
il marito acconsente a che la moglie possa recarsi presso la sua abitazione a prelevare i cani e poi riportarli;
il marito acconsente a che la moglie prelevi dall'abitazione familiare, oltre ai suoi effetti personali, ciò che vuole;
la moglie si impegna a rilasciare l'abitazione familiare entro 60 gg dalla data odierna”. IN FATTO E IN DIRITTO Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto comulativamente la pronuncia di separazione e di divorzio dal marito, chiedendo il riconoscimento di un contributo economico a carico di questi, attesa la disparità reddituale e dovendosi ella procurare una nuova abitazione (essendo quella familiare di esclusiva proprietà del marito).
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alle domande sullo status, mentre ha contestato l'avversa pretesa economica ritenendo la moglie autosufficiente.
All'udienza di comparizione delle parti il GD proponeva un accordo transattivo sulla separazione cui entrambe le parti aderivano, chiedendone la ricezione da parte del collegio.
Conseguentemente il GD, autorizzati i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, ha rimesso la causa in decisione immediata sulle conformi conclusioni delle parti come in epigrafe.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, risultando evidente dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. per la separazione tra i coniugi.
L'accordo raggiunto in ordine al contributo economico in favore della moglie, appare conforme ai redditi delle parti ed alla necessità per la moglie di lasciare l'abitazione familiare .
La causa dovrà proseguire per la domanda di divorzio.
Spese al definitivo
Pqm
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni riportate Parte_1 Controparte_1
in epigrafe;
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Solesino di annotare la presente sentenza nei registri atti di matrimonio, anno 1996, al n 13, parte II, serie A. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo. Padova, il 19.11.25
Il Presidente rel
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi