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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8115/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale di BA, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. UC NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I Grado iscritto al n. 8115/2016 R.G. vertente
tra
“ , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EP NI
OPPONENTE e ATTORE in via RICONVENZIONALE
e
avv. MASTRODONATO MARIO, in proprio
OPPOSTO e CONVENUTO in via RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con decreto n. 1534 del 7.4.2016 il giudice del TRunale di BA ingiungeva alla
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) di Parte_1 Parte_1
pagare all'avv. AR TR la somma complessiva di € 24.396,52, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività professionale svolta dall'ingiungente in favore di . Parte_1
1 Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato il 17.5.2016, quest'ultima ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente la “inesistenza e, comunque, nullità della notifica del
ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, per illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis, nel testo
vigente, della legge n. 53/1994, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982
ovvero anche dell'art. 140 del codice di procedura civile”. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda di corresponsione degli onorari afferenti ai giudizi n. 9923/11 R.G. e n.
97000968/2011 R.G., deducendo l'eccessività e la non congruità degli importi richiesti rispetto all'attività effettivamente svolta, stante, peraltro, l'avvenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv.
TR, cui è seguita la nomina di nuovo difensore nel prosieguo del giudizio suddetto. Ha,
altresì, spiegato domanda riconvenzionale al fine di “accertare il comportamento negligente tenuto
dall'avv. TR AR nell'ambito del giudizio R.G. n. 9923/11 celebrato davanti al TRunale
di BA, per aver omesso di produrre la necessaria documentazione a sostegno della domanda
riconvenzionale e quantificare il corrispondente danno in Euro 2.808,99 ovvero nella diversa misura,
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, compensando, in tale modo, la corrispondente
pretesa introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo”.
Instaurato il contraddittorio, TR si è costituito in giudizio, istando per la reiezione dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 31.1.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato rilevato (i) “che non sussistono i presupposti per un positivo vaglio della questione
di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente in relazione all'art. 3 bis, l. n. 53/94, per difetto
assoluto di rilevanza, in quanto risulta dagli atti che l'opponente ha preso tempestivamente
conoscenza non solo della notifica, ma anche del contenuto degli atti processuali notificati e
dell'intero fascicolo della fase monitoria (il giorno stesso della notifica del d.i., come si evince
dall'estratto del e dall'atto di richiesta visibilità fascicolo monitorio dell'Avv. NI, Pt_2
2 prodotto in atti dall'opposto e non disconosciuto specificamente dall'opponente), come testimoniato,
del resto, dalla circostanza della tempestiva proposizione dell'opposizione (dal che deve pure
desumersi che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era preordinata, senza alcun effettivo
pregiudizio per il diritto di difesa dell'opponente)” e (ii) “che non sussiste alcuna ragione giuridica
per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di uno dei giudizi cui fa
riferimento la richiesta di pagamento dei compensi (peraltro l'incarico professionale dell'Avv.
TR è inequivocabilmente cessato, con definitiva cristallizzazione delle attività svolte e
dunque delle competenze spettanti)”.
Il processo è stato istruito con produzione documentale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che costituisce circostanza documentalmente provata e incontestata quella per cui l'avv. TR ha espletato attività
difensiva giudiziale nell'interesse di . Parte_1
Per l'effetto, ha diritto a vedersi riconosciuti i compensi spettanti per l'opera professionale svolta negli anzidetti giudizi iscritti ai numeri di RG 9923/2011 e 97000968/2011 – TR. BA.
Sul punto, peraltro, sempre nella citata ordinanza del 31.1.2017, questo TRunale ha rilevato che “l'opposto ha adeguatamente comprovato, producendo la relativa documentazione, lo
svolgimento dell'incarico professionale” e che “il conteggio delle spettanze appare correttamente
formulato ed i criteri di calcolo non sono stati minimamente contestati dall'opponente”; donde la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'odierna opponente, infatti, non ha contestato l'avvenuta prestazione dell'attività
professionale, essendosi limitata – nell'atto di opposizione a d.i., come già evidenziato – a contestare:
1) l'espletamento del mandato professionale, nella causa avente R.G. n. 9923/11, “senza la necessaria
diligenza, a motivo della mancata produzione, in giudizio, della documentazione probatoria per le
spese di gestione dovute dal socio , come rilevato dal TRunale con la sentenza che Persona_1
3 ha definito il giudizio”; 2) relativamente all'altro procedimento, la quantificazione delle somme richieste dall'ingiungente, la cui pretesa “si rivela del tutto incongrua sia rispetto al contenuto
dell'atto introduttivo del giudizio e dell'attività istruttoria svolta sia, soprattutto, in relazione
all'incerto esito del giudizio”.
2.2 – Tanto chiarito, s'impone in secondo luogo di puntualizzare che: - le richieste, formulate dal professionista, di corresponsione dei compensi per ciascuna delle attività espletate sono state sempre corredate da apposite note specifiche;
- l'istante ha correttamente determinato gli onorari in ragione del momento in cui si è conclusa l'attività difensiva prestata in favore del cliente.
In aggiunta, va rimarcato che – in linea generale – l'atto di opposizione si mostra estremamente vago e generico, connotato dall'inserimento di asserzioni non circostanziate e non sorretto da alcun supporto documentale e probatorio.
“Domus Urbana”, cioè, (i) non ha contestato puntualmente le singole voci richieste dal professionista a titolo di diritti e onorari, (ii) non ha fornito la prova che l'avv. TR abbia svolto l'attività defensionale affidatagli con imperizia o, comunque, con impegno inferiore alla diligenza esigibile dal professionista, (iii) non ha illustrato i motivi per cui gli importi delle note specifiche in atti sarebbero “eccessivi” e “non congrui”, (iv) a fronte delle difese articolate dall'opposto, nulla ha dedotto nel corso dell'udienza di prima comparizione delle parti, allorché si è
limitato a riportarsi ai propri scritti difensivi e a opporsi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, (v) non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
(nella quale è consentito all'attore di precisare e/o modificare le domande già proposte, nei limiti dei fatti già allegati e dedotti), (vi) ha tardivamente contestato, e in particolare solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'applicazione -con esclusivo riferimento al procedimento iscritto al n. 97000968/2011 RG- dello scaglione di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00.
Giova, in punto di diritto, rammentare che sussiste in capo al convenuto (in questo caso,
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale considerato che si è nell'ambito di giudizio di opposizione a d.i.) l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione
4 costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
In buona sostanza, un conto è lamentare genericamente la duplicazione o l'eccessività/non congruità dei compensi richiesti, altro è contestare, in maniera specifica e puntuale, le singole voci richieste a titolo di compensi professionali.
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore (in questo caso, il creditore ingiungente) sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva.
Onere che, al di là dell'art. 167 c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), e che oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge
18 giugno 2009, n. 69), si fonda su tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
2.3 – Tanto chiarito, in merito alla quantificazione delle spettanze maturate dal professionista,
s'impone di evidenziare quanto segue.
5 Ai fini della liquidazione dei compensi, è corretta l'applicazione del Dm n. 55/2014, nella formulazione vigente all'epoca in cui l'attività difensiva prestata dall'avv. TR si è
conclusa, ossia, per il giudizio n. 9923/2011, il 29.10.2015, data di deposito e pubblicazione della sentenza n. 4668/2015, conclusiva del suddetto procedimento, e, per il giudizio n. 97000968/2011,
l'11.1.2016, allorché l'odierno opposto ha rinunciato al mandato difensivo precedentemente conferitogli (cfr. pec inviata e ricevuta in data 11.1.2016 – all. n. 12 al fascicolo di parte opposta).
Infatti, è al momento di conclusione dell'attività difensiva e del rapporto professionale con il cliente che occorre fare riferimento ai fini della determinazione degli onorari spettanti all'avvocato.
Parte opponente, relativamente al secondo dei suddetti giudizi, non ha spiegato la ragione per cui la quantificazione ex adverso operata sarebbe “del tutto incongrua” rispetto al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e all'attività istruttoria espletata.
Talché, come già stigmatizzato dal TRunale nell'ordinanza del 31.1.2017 e alla luce dei principi di diritto poc'anzi enunciati, non avendo i criteri di calcolo dei compensi richiesti costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione nell'atto di citazione in opposizione, non essendo stata depositata la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e dovendo considerarsi tardiva ogni contestazione eventualmente operata in scritti difensivi depositati successivamente, vanno riconosciuti all'originario ingiungente gli importi invocati.
Il fatto, poi, che l'opera professionale si sia conclusa in epoca antecedente alla definizione del procedimento è, a tal proposito, senza dubbio irrilevante, atteso che: a) la rinuncia al mandato da parte dell'avv. TR risulta senza dubbio rituale, essendo stata motivata e comunicata con un congruo preavviso (in data 11 gennaio) rispetto alla successiva udienza (del 13 ottobre) alla quale il giudizio era chiamato, atteso, peraltro, che l'odierno opposto si è anche reso disponibile a chiedere,
alla predetta udienza, un rinvio della causa per consentire a di procedere alla Parte_1
nomina di nuovo difensore (“in assenza di nomina da parte Vostra di un collega in mia sostituzione”);
b) il professionista istante ha circoscritto le proprie richieste ai compensi afferenti alle fasi di studio,
introduttiva e istruttoria, nulla avendo, pertanto, domandato con riguardo alla fase decisionale
6 (durante la quale, come visto, non ha rappresentato e difeso , stante l'intervenuta Parte_1
rinuncia al mandato al momento della precisazione delle conclusioni); c) sicché, l'importo invocato
è stato commisurato all'attività difensiva concretamente ed effettivamente espletata.
Peraltro, sulla scorta di quanto anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione (cfr. ord. n.
7180/2023), appare utile rammentare quanto segue.
L'attività dell'avvocato è regolamentata da una disciplina particolare, in deroga alle previsioni di carattere generale in tema di responsabilità del debitore e recesso per giusta causa.
Nel rapporto in esame, il diritto al compenso non è mai escluso per mancanza di una giusta causa di recesso del professionista.
Il contratto di patrocinio - con cui il professionista assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio - non è interamente riconducibile allo schema delineato dal codice civile, negli articoli dal
2229 a 2238, per il contratto d'opera intellettuale, proprio in quanto trova la sua disciplina speciale negli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile e dalle norme speciali in materia di professione di avvocato e dei suoi compensi.
In particolare, l'art. 85 c.p.c. prevede esplicitamente che "la procura può essere sempre
revocata e il difensore può sempre rinunciarvi", seppure preveda anche che la revoca e la rinuncia non abbiano "effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del
difensore": dalla formulazione della norma risulta allora evidente che, in deroga agli art. 2119 e 2237
c.c., il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile senza necessità della ricorrenza di una giusta causa, seppure, per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli all'assistito per la perdita della difesa tecnica e alla controparte per la mancanza di un titolare di ius postulandi,
l'attività mandata della rappresentanza in giudizio prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore.
In corrispondenza, è ugualmente e chiaramente assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario.
7 Per quel che in questa sede rileva, nello stesso senso della norma del codice di procedura, la
L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 7, come tenuto in vigore dal D.lgs. n. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1,
comma 1, prevede che "per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura
o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata",
senza alcun riferimento alla necessità della giusta causa: con ciò, evidentemente, è al contempo assicurato all'avvocato il diritto di recesso e il conseguente diritto al compenso senza necessità di stabilire causa e imputabilità dell'interruzione del rapporto professionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 13329/2000).
Unico limite resta dunque posto dalla peculiare disciplina speciale come dettata dall'art. 85
c.p.c. non all'esercizio del recesso in sé, ma alle modalità di questo esercizio: come detto, il difensore,
nell'esercitare il suo diritto alla libera rinuncia al mandato, deve infatti assicurare ogni attività
implicata dalla rappresentanza in giudizio fino alla sua sostituzione;
la violazione di questo dovere -
nel caso di specie né allegata né, s'intende, provata né, infine, sussistente - è sanzionata disciplinarmente (art. 32 del Codice disciplinare) e può essere fonte di risarcimento dei danni.
Quest'ultima evenienza, si ribadisce, non ricorre, come visto, nella fattispecie in rassegna.
2.4 – Infine, parimenti priva di pregio appare la doglianza, pure articolata in maniera estremamente generica, concernente l'assenza di “necessaria diligenza” ascritta al TR con riguardo al giudizio avente n. di RG 9923/11, “a motivo della mancata produzione, in giudizio, della
documentazione probatoria per le spese di gestione dovute dal socio , come rilevato Persona_1
dal TRunale con la sentenza che ha definito il giudizio”.
Sul punto, va preliminarmente rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare
il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui
adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità
professionale” (Cass., Sez.
3 - Ordinanza n. 15271 del 30/05/2023).
8 Orbene, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l'avv. TR ha pienamente adempiuto a tale obbligo professionale.
In particolare, nella comunicazione inviata a mezzo pec in data 6.10.2011 dall'odierno opposto alla cliente odierna opponente, il difensore cha chiesto, tra l'altro, di consegnargli “copia
della lettera (che dovrebbe essere del 1/10/09) con cui comunicavi al le spese di gestione a Per_1
lui addebitate per il triennio precedente” (cfr. altresì pec dell'11.1.2016, già citata).
L'opponente – dal canto suo – non ha mai affermato di aver consegnato la suddetta documentazione all'allora procuratore.
Va, poi, rammentato che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Senonché nell'adempimento dell'incarico professionale conferito, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti,
ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello
"jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del
9 cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Conf. Cass. N. 8312/2011; 5683/2021).
Va, altresì, rimarcato, sotto altro profilo, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento di dette obbligazioni o di quelle proprie dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ. sez. II 22/07/2014 n. 16690).
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità
implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. sez. II n. 11901 del 07/08/2002).
Se ne deduce che l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
10 Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Ebbene, con riguardo al caso di specie, esaminata l'attività svolta dal professionista e tenuto conto delle risultanze documentali, va evidenziato che: - il giudizio iscritto al n. 9923/2011 RG –
TR. BA (in relazione al quale è stata dedotta la violazione del dovere di diligenza professionale) si
è concluso in senso favorevole a , essendo stata accolta l'opposizione a d.i. da Parte_1
quest'ultima spiegata (con il patrocinio, appunto, dell'avv. TR), con conseguente revoca dell'ingiunzione avversata (per complessivi € 31.000,00), ed essendo stata rigettata esclusivamente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (peraltro, di valore alquanto ridotto, di poco superiore ad € 2.000,00); - non v'è prova del fatto che abbia interposto appello Parte_1
avverso tale capo (unico ad essa sfavorevole) della pronuncia di primo grado;
- l'attrice in riconvenzionale non ha provato di aver sofferto alcun pregiudizio in conseguenza delle condotte tenute dall'avv. TR;
- in generale, non emergono ex actis profili di responsabilità
dell'odierno opposto.
Dai suesposti rilievi discendono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria (in ragione dell'istruzione meramente documentale della presente controversia) e alla fase decisionale (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da
[...]
nei confronti di TR AR con atto di citazione notificato il Parte_1
17.5.2016, così provvede:
11 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.386,50, oltre Cpa e Rsf 15% (per effetto della difesa personale dell'opposto, viene in rilievo un'ipotesi di autoconsumo di servizi di professionista, come tale fuori campo IV ai sensi dell'art. 3 co. 3 Dpr n.
633/1972), per compenso professionale.
Così deciso in BA il 7 ottobre 2025
Il Giudice
UC NT
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale di BA, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. UC NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I Grado iscritto al n. 8115/2016 R.G. vertente
tra
“ , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EP NI
OPPONENTE e ATTORE in via RICONVENZIONALE
e
avv. MASTRODONATO MARIO, in proprio
OPPOSTO e CONVENUTO in via RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con decreto n. 1534 del 7.4.2016 il giudice del TRunale di BA ingiungeva alla
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) di Parte_1 Parte_1
pagare all'avv. AR TR la somma complessiva di € 24.396,52, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività professionale svolta dall'ingiungente in favore di . Parte_1
1 Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato il 17.5.2016, quest'ultima ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente la “inesistenza e, comunque, nullità della notifica del
ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, per illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis, nel testo
vigente, della legge n. 53/1994, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982
ovvero anche dell'art. 140 del codice di procedura civile”. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda di corresponsione degli onorari afferenti ai giudizi n. 9923/11 R.G. e n.
97000968/2011 R.G., deducendo l'eccessività e la non congruità degli importi richiesti rispetto all'attività effettivamente svolta, stante, peraltro, l'avvenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv.
TR, cui è seguita la nomina di nuovo difensore nel prosieguo del giudizio suddetto. Ha,
altresì, spiegato domanda riconvenzionale al fine di “accertare il comportamento negligente tenuto
dall'avv. TR AR nell'ambito del giudizio R.G. n. 9923/11 celebrato davanti al TRunale
di BA, per aver omesso di produrre la necessaria documentazione a sostegno della domanda
riconvenzionale e quantificare il corrispondente danno in Euro 2.808,99 ovvero nella diversa misura,
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, compensando, in tale modo, la corrispondente
pretesa introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo”.
Instaurato il contraddittorio, TR si è costituito in giudizio, istando per la reiezione dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 31.1.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato rilevato (i) “che non sussistono i presupposti per un positivo vaglio della questione
di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente in relazione all'art. 3 bis, l. n. 53/94, per difetto
assoluto di rilevanza, in quanto risulta dagli atti che l'opponente ha preso tempestivamente
conoscenza non solo della notifica, ma anche del contenuto degli atti processuali notificati e
dell'intero fascicolo della fase monitoria (il giorno stesso della notifica del d.i., come si evince
dall'estratto del e dall'atto di richiesta visibilità fascicolo monitorio dell'Avv. NI, Pt_2
2 prodotto in atti dall'opposto e non disconosciuto specificamente dall'opponente), come testimoniato,
del resto, dalla circostanza della tempestiva proposizione dell'opposizione (dal che deve pure
desumersi che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era preordinata, senza alcun effettivo
pregiudizio per il diritto di difesa dell'opponente)” e (ii) “che non sussiste alcuna ragione giuridica
per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di uno dei giudizi cui fa
riferimento la richiesta di pagamento dei compensi (peraltro l'incarico professionale dell'Avv.
TR è inequivocabilmente cessato, con definitiva cristallizzazione delle attività svolte e
dunque delle competenze spettanti)”.
Il processo è stato istruito con produzione documentale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che costituisce circostanza documentalmente provata e incontestata quella per cui l'avv. TR ha espletato attività
difensiva giudiziale nell'interesse di . Parte_1
Per l'effetto, ha diritto a vedersi riconosciuti i compensi spettanti per l'opera professionale svolta negli anzidetti giudizi iscritti ai numeri di RG 9923/2011 e 97000968/2011 – TR. BA.
Sul punto, peraltro, sempre nella citata ordinanza del 31.1.2017, questo TRunale ha rilevato che “l'opposto ha adeguatamente comprovato, producendo la relativa documentazione, lo
svolgimento dell'incarico professionale” e che “il conteggio delle spettanze appare correttamente
formulato ed i criteri di calcolo non sono stati minimamente contestati dall'opponente”; donde la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'odierna opponente, infatti, non ha contestato l'avvenuta prestazione dell'attività
professionale, essendosi limitata – nell'atto di opposizione a d.i., come già evidenziato – a contestare:
1) l'espletamento del mandato professionale, nella causa avente R.G. n. 9923/11, “senza la necessaria
diligenza, a motivo della mancata produzione, in giudizio, della documentazione probatoria per le
spese di gestione dovute dal socio , come rilevato dal TRunale con la sentenza che Persona_1
3 ha definito il giudizio”; 2) relativamente all'altro procedimento, la quantificazione delle somme richieste dall'ingiungente, la cui pretesa “si rivela del tutto incongrua sia rispetto al contenuto
dell'atto introduttivo del giudizio e dell'attività istruttoria svolta sia, soprattutto, in relazione
all'incerto esito del giudizio”.
2.2 – Tanto chiarito, s'impone in secondo luogo di puntualizzare che: - le richieste, formulate dal professionista, di corresponsione dei compensi per ciascuna delle attività espletate sono state sempre corredate da apposite note specifiche;
- l'istante ha correttamente determinato gli onorari in ragione del momento in cui si è conclusa l'attività difensiva prestata in favore del cliente.
In aggiunta, va rimarcato che – in linea generale – l'atto di opposizione si mostra estremamente vago e generico, connotato dall'inserimento di asserzioni non circostanziate e non sorretto da alcun supporto documentale e probatorio.
“Domus Urbana”, cioè, (i) non ha contestato puntualmente le singole voci richieste dal professionista a titolo di diritti e onorari, (ii) non ha fornito la prova che l'avv. TR abbia svolto l'attività defensionale affidatagli con imperizia o, comunque, con impegno inferiore alla diligenza esigibile dal professionista, (iii) non ha illustrato i motivi per cui gli importi delle note specifiche in atti sarebbero “eccessivi” e “non congrui”, (iv) a fronte delle difese articolate dall'opposto, nulla ha dedotto nel corso dell'udienza di prima comparizione delle parti, allorché si è
limitato a riportarsi ai propri scritti difensivi e a opporsi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, (v) non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
(nella quale è consentito all'attore di precisare e/o modificare le domande già proposte, nei limiti dei fatti già allegati e dedotti), (vi) ha tardivamente contestato, e in particolare solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'applicazione -con esclusivo riferimento al procedimento iscritto al n. 97000968/2011 RG- dello scaglione di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00.
Giova, in punto di diritto, rammentare che sussiste in capo al convenuto (in questo caso,
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale considerato che si è nell'ambito di giudizio di opposizione a d.i.) l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione
4 costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
In buona sostanza, un conto è lamentare genericamente la duplicazione o l'eccessività/non congruità dei compensi richiesti, altro è contestare, in maniera specifica e puntuale, le singole voci richieste a titolo di compensi professionali.
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore (in questo caso, il creditore ingiungente) sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva.
Onere che, al di là dell'art. 167 c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), e che oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge
18 giugno 2009, n. 69), si fonda su tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
2.3 – Tanto chiarito, in merito alla quantificazione delle spettanze maturate dal professionista,
s'impone di evidenziare quanto segue.
5 Ai fini della liquidazione dei compensi, è corretta l'applicazione del Dm n. 55/2014, nella formulazione vigente all'epoca in cui l'attività difensiva prestata dall'avv. TR si è
conclusa, ossia, per il giudizio n. 9923/2011, il 29.10.2015, data di deposito e pubblicazione della sentenza n. 4668/2015, conclusiva del suddetto procedimento, e, per il giudizio n. 97000968/2011,
l'11.1.2016, allorché l'odierno opposto ha rinunciato al mandato difensivo precedentemente conferitogli (cfr. pec inviata e ricevuta in data 11.1.2016 – all. n. 12 al fascicolo di parte opposta).
Infatti, è al momento di conclusione dell'attività difensiva e del rapporto professionale con il cliente che occorre fare riferimento ai fini della determinazione degli onorari spettanti all'avvocato.
Parte opponente, relativamente al secondo dei suddetti giudizi, non ha spiegato la ragione per cui la quantificazione ex adverso operata sarebbe “del tutto incongrua” rispetto al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e all'attività istruttoria espletata.
Talché, come già stigmatizzato dal TRunale nell'ordinanza del 31.1.2017 e alla luce dei principi di diritto poc'anzi enunciati, non avendo i criteri di calcolo dei compensi richiesti costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione nell'atto di citazione in opposizione, non essendo stata depositata la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e dovendo considerarsi tardiva ogni contestazione eventualmente operata in scritti difensivi depositati successivamente, vanno riconosciuti all'originario ingiungente gli importi invocati.
Il fatto, poi, che l'opera professionale si sia conclusa in epoca antecedente alla definizione del procedimento è, a tal proposito, senza dubbio irrilevante, atteso che: a) la rinuncia al mandato da parte dell'avv. TR risulta senza dubbio rituale, essendo stata motivata e comunicata con un congruo preavviso (in data 11 gennaio) rispetto alla successiva udienza (del 13 ottobre) alla quale il giudizio era chiamato, atteso, peraltro, che l'odierno opposto si è anche reso disponibile a chiedere,
alla predetta udienza, un rinvio della causa per consentire a di procedere alla Parte_1
nomina di nuovo difensore (“in assenza di nomina da parte Vostra di un collega in mia sostituzione”);
b) il professionista istante ha circoscritto le proprie richieste ai compensi afferenti alle fasi di studio,
introduttiva e istruttoria, nulla avendo, pertanto, domandato con riguardo alla fase decisionale
6 (durante la quale, come visto, non ha rappresentato e difeso , stante l'intervenuta Parte_1
rinuncia al mandato al momento della precisazione delle conclusioni); c) sicché, l'importo invocato
è stato commisurato all'attività difensiva concretamente ed effettivamente espletata.
Peraltro, sulla scorta di quanto anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione (cfr. ord. n.
7180/2023), appare utile rammentare quanto segue.
L'attività dell'avvocato è regolamentata da una disciplina particolare, in deroga alle previsioni di carattere generale in tema di responsabilità del debitore e recesso per giusta causa.
Nel rapporto in esame, il diritto al compenso non è mai escluso per mancanza di una giusta causa di recesso del professionista.
Il contratto di patrocinio - con cui il professionista assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio - non è interamente riconducibile allo schema delineato dal codice civile, negli articoli dal
2229 a 2238, per il contratto d'opera intellettuale, proprio in quanto trova la sua disciplina speciale negli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile e dalle norme speciali in materia di professione di avvocato e dei suoi compensi.
In particolare, l'art. 85 c.p.c. prevede esplicitamente che "la procura può essere sempre
revocata e il difensore può sempre rinunciarvi", seppure preveda anche che la revoca e la rinuncia non abbiano "effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del
difensore": dalla formulazione della norma risulta allora evidente che, in deroga agli art. 2119 e 2237
c.c., il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile senza necessità della ricorrenza di una giusta causa, seppure, per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli all'assistito per la perdita della difesa tecnica e alla controparte per la mancanza di un titolare di ius postulandi,
l'attività mandata della rappresentanza in giudizio prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore.
In corrispondenza, è ugualmente e chiaramente assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario.
7 Per quel che in questa sede rileva, nello stesso senso della norma del codice di procedura, la
L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 7, come tenuto in vigore dal D.lgs. n. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1,
comma 1, prevede che "per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura
o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata",
senza alcun riferimento alla necessità della giusta causa: con ciò, evidentemente, è al contempo assicurato all'avvocato il diritto di recesso e il conseguente diritto al compenso senza necessità di stabilire causa e imputabilità dell'interruzione del rapporto professionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 13329/2000).
Unico limite resta dunque posto dalla peculiare disciplina speciale come dettata dall'art. 85
c.p.c. non all'esercizio del recesso in sé, ma alle modalità di questo esercizio: come detto, il difensore,
nell'esercitare il suo diritto alla libera rinuncia al mandato, deve infatti assicurare ogni attività
implicata dalla rappresentanza in giudizio fino alla sua sostituzione;
la violazione di questo dovere -
nel caso di specie né allegata né, s'intende, provata né, infine, sussistente - è sanzionata disciplinarmente (art. 32 del Codice disciplinare) e può essere fonte di risarcimento dei danni.
Quest'ultima evenienza, si ribadisce, non ricorre, come visto, nella fattispecie in rassegna.
2.4 – Infine, parimenti priva di pregio appare la doglianza, pure articolata in maniera estremamente generica, concernente l'assenza di “necessaria diligenza” ascritta al TR con riguardo al giudizio avente n. di RG 9923/11, “a motivo della mancata produzione, in giudizio, della
documentazione probatoria per le spese di gestione dovute dal socio , come rilevato Persona_1
dal TRunale con la sentenza che ha definito il giudizio”.
Sul punto, va preliminarmente rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare
il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui
adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità
professionale” (Cass., Sez.
3 - Ordinanza n. 15271 del 30/05/2023).
8 Orbene, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l'avv. TR ha pienamente adempiuto a tale obbligo professionale.
In particolare, nella comunicazione inviata a mezzo pec in data 6.10.2011 dall'odierno opposto alla cliente odierna opponente, il difensore cha chiesto, tra l'altro, di consegnargli “copia
della lettera (che dovrebbe essere del 1/10/09) con cui comunicavi al le spese di gestione a Per_1
lui addebitate per il triennio precedente” (cfr. altresì pec dell'11.1.2016, già citata).
L'opponente – dal canto suo – non ha mai affermato di aver consegnato la suddetta documentazione all'allora procuratore.
Va, poi, rammentato che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Senonché nell'adempimento dell'incarico professionale conferito, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti,
ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello
"jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del
9 cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Conf. Cass. N. 8312/2011; 5683/2021).
Va, altresì, rimarcato, sotto altro profilo, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento di dette obbligazioni o di quelle proprie dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ. sez. II 22/07/2014 n. 16690).
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità
implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. sez. II n. 11901 del 07/08/2002).
Se ne deduce che l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
10 Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Ebbene, con riguardo al caso di specie, esaminata l'attività svolta dal professionista e tenuto conto delle risultanze documentali, va evidenziato che: - il giudizio iscritto al n. 9923/2011 RG –
TR. BA (in relazione al quale è stata dedotta la violazione del dovere di diligenza professionale) si
è concluso in senso favorevole a , essendo stata accolta l'opposizione a d.i. da Parte_1
quest'ultima spiegata (con il patrocinio, appunto, dell'avv. TR), con conseguente revoca dell'ingiunzione avversata (per complessivi € 31.000,00), ed essendo stata rigettata esclusivamente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (peraltro, di valore alquanto ridotto, di poco superiore ad € 2.000,00); - non v'è prova del fatto che abbia interposto appello Parte_1
avverso tale capo (unico ad essa sfavorevole) della pronuncia di primo grado;
- l'attrice in riconvenzionale non ha provato di aver sofferto alcun pregiudizio in conseguenza delle condotte tenute dall'avv. TR;
- in generale, non emergono ex actis profili di responsabilità
dell'odierno opposto.
Dai suesposti rilievi discendono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria (in ragione dell'istruzione meramente documentale della presente controversia) e alla fase decisionale (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da
[...]
nei confronti di TR AR con atto di citazione notificato il Parte_1
17.5.2016, così provvede:
11 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.386,50, oltre Cpa e Rsf 15% (per effetto della difesa personale dell'opposto, viene in rilievo un'ipotesi di autoconsumo di servizi di professionista, come tale fuori campo IV ai sensi dell'art. 3 co. 3 Dpr n.
633/1972), per compenso professionale.
Così deciso in BA il 7 ottobre 2025
Il Giudice
UC NT
12