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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
SI CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 23/10/2025, nella causa avente n. 1452/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amicis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh, 17, giusta procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 208/2024 del 3/7/2024 emessa dal COA di Livorno;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Livorno, Via Cairoli 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via G. Marradi n° 14, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 19/04/2024 e notificato il 9/5/2024, con il quale le è stato ingiunto, in solido con la madre , il pagamento dell'importo di € Controparte_2
10.147,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuto come corrispettivo per il ricovero della sig.ra presso la RSA Villa del Colle, come CP_2
1 da fatture n° 475, 606, 713, 775, 939, 980 del 2023 e n° 26 del 2024 allegate al ricorso monitorio.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta, per i seguenti motivi:
- Le fatture sono state interamente saldate, anche mediante pagamenti in contanti effettuati in favore della senza che venisse rilasciata alcuna CP_3 ricevuta;
- Le fatture sono comunque errate, in quanto fanno riferimento a tariffe e a calcoli non corretti.
Alla luce di tali motivi, ha introdotto il presente giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale per i motivi indicati in atti: in via preliminare: respingersi la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. 428/2024 del 19.04.2024 Rg. 886/2024 notificato in data 9.05.2024 perché l'opposizione proposta è di pronta soluzione e/o fondata su prova scritta e risulta totalmente contestato il quantum richiesto in relazione alle somme già corrisposte;
In via principale: previe le declaratorie del caso, revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19.04.2024 per i motivi esposti e dedotti nella narrativa in atti. Con vittoria di spese, diritti e onorari. in via riconvenzionale: previe le declaratorie del caso, accertati gli inadempimenti posti in essere dalla soc. CP_1 per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la avvenuta risoluzione
[...] ex art. 1454 e 1456 c.c. del contratto di “Ingresso” sottoscritto dalle parti in data
29.06.2023 e conseguentemente condannare la stessa al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente quantificati in compressivi euro
10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT dalla domanda al saldo effettivo
o nella maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia da calcolare anche in via equitativa con eventuale compensazione ex art. 1243 c.c. tra l'eventuale e residuo credito accertato della e l'ammontare delle somme liquidate Controparte_1 per il risarcimento medesimo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e rappresentato, domandano il rigetto dell'opposizione in quanto in toto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, e l'escussione di tre testi di parte opponente.
2 All'udienza del 23/10/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una serie di fatture emesse dalla società opposta in virtù di un contratto che prevedeva l'accoglienza presso la RSA della sig.ra CP_2
3 dietro pagamento di un corrispettivo mensile, il cui pagamento Controparte_2 veniva garantito dalla odierna opponente, Parte_1
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, che la sig.ra , madre CP_2 dell'odierna opponente, sia stata ricoverata presso la dal 29/6/2023 al Controparte_1
10/1/2024.
La società opposta, a sostegno della propria domanda, ha prodotto non solo il contratto concluso con la controparte, ma anche le fatture nn. 475, 606, 713, 775,
939, 980 del 2023 e n° 26 del 202, emesse per il pagamento della retta per il ricovero, e che sarebbero rimaste parzialmente impagate, come da riepilogo allegato al ricorso monitorio.
Dal canto suo, l'opponente ha contestato la debenza del credito ingiunto, sostenendo di aver già pagato tutto quanto doveva per il ricovero della madre nella struttura sanitaria convenuta.
Merita, sul punto, di essere sottolineato che, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., mentre al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte, cosicché, ove il debitore eccepisca l'avvenuto pagamento del credito, grava esclusivamente su di lui l'onere di provare il detto pagamento con prove certe.
Prove che non sono state allegate nel caso in esame.
4 Ed infatti, l'opponente si è limitata a contestare, molto genericamente, di aver pagato in contanti tre mensilità dell'importo di € 1.900,00 ciascuna, e che la controparte avrebbe altresì errato nel calcolare l'esatto ammontare nei rapporti dare/avere in essere tra di loro in virtù del contratto suindicato e dei pagamenti effettuati.
Ma la prova di tali pagamenti non è stata fornita.
Del resto, la stessa società opposta non ha contestato la circostanza di aver ricevuto pagamenti in contanti, ma che comunque gli stessi sono stati parziali rispetto alle somme indicate nelle fatture oggetto della pretesa monitoria.
Va, inoltre, evidenziato come gli stessi testi escussi di parte opponente hanno confermato che il giorno 10 gennaio 2024 la sig.ra è stata dimessa dalla CP_2
Struttura proprio perché era sorto un problema nei pagamenti.
Alla luce di ciò, ne discende da un lato l'infondatezza dell'opposizione, non essendo riuscita l'opponente a dare la prova del fatto estintivo o modificativo del credito di cui al decreto ingiuntivo, e dall'altro lato la fondatezza della pretesa creditoria di cui al ricorso monitorio, di cui l'opposta ha fornito la prova sia nell'an che nel quantum.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, la stessa è risultata del tutto sfornita di prova. Dall'istruzione della causa non è emerso, infatti, alcun inadempimento da parte della . Controparte_1
Inoltre, la richiesta di risarcimento avanzata dall'opponente è stata formulata in maniera del tutto generica, non essendo stati nemmeno allegati i presunti danni che avrebbe subito l'opponente e che meriterebbero un ristoro.
Alla luce di ciò, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere interamente rigettate, in quanto infondate, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice risultata soccombente, anche se la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, atteso che lo Stato non può mai essere condannato a pagare gli onorari e le spese che l'assistito è tenuto a pagare alla controparte vittoriosa ma solo quelle legate alla sua assistenza legale (vedi Cassazione Civile 13/11/2020, n.
25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” E
Cass. sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30
5 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di Livorno il
19/4/2024, che dichiara definitivamente esecutivo,
• Condanna al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.553,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 21/11/2025
Il giudice
Dott.ssa SI CA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
SI CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 23/10/2025, nella causa avente n. 1452/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amicis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh, 17, giusta procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 208/2024 del 3/7/2024 emessa dal COA di Livorno;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Livorno, Via Cairoli 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via G. Marradi n° 14, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 19/04/2024 e notificato il 9/5/2024, con il quale le è stato ingiunto, in solido con la madre , il pagamento dell'importo di € Controparte_2
10.147,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuto come corrispettivo per il ricovero della sig.ra presso la RSA Villa del Colle, come CP_2
1 da fatture n° 475, 606, 713, 775, 939, 980 del 2023 e n° 26 del 2024 allegate al ricorso monitorio.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta, per i seguenti motivi:
- Le fatture sono state interamente saldate, anche mediante pagamenti in contanti effettuati in favore della senza che venisse rilasciata alcuna CP_3 ricevuta;
- Le fatture sono comunque errate, in quanto fanno riferimento a tariffe e a calcoli non corretti.
Alla luce di tali motivi, ha introdotto il presente giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale per i motivi indicati in atti: in via preliminare: respingersi la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. 428/2024 del 19.04.2024 Rg. 886/2024 notificato in data 9.05.2024 perché l'opposizione proposta è di pronta soluzione e/o fondata su prova scritta e risulta totalmente contestato il quantum richiesto in relazione alle somme già corrisposte;
In via principale: previe le declaratorie del caso, revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19.04.2024 per i motivi esposti e dedotti nella narrativa in atti. Con vittoria di spese, diritti e onorari. in via riconvenzionale: previe le declaratorie del caso, accertati gli inadempimenti posti in essere dalla soc. CP_1 per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la avvenuta risoluzione
[...] ex art. 1454 e 1456 c.c. del contratto di “Ingresso” sottoscritto dalle parti in data
29.06.2023 e conseguentemente condannare la stessa al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente quantificati in compressivi euro
10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT dalla domanda al saldo effettivo
o nella maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia da calcolare anche in via equitativa con eventuale compensazione ex art. 1243 c.c. tra l'eventuale e residuo credito accertato della e l'ammontare delle somme liquidate Controparte_1 per il risarcimento medesimo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e rappresentato, domandano il rigetto dell'opposizione in quanto in toto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, e l'escussione di tre testi di parte opponente.
2 All'udienza del 23/10/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una serie di fatture emesse dalla società opposta in virtù di un contratto che prevedeva l'accoglienza presso la RSA della sig.ra CP_2
3 dietro pagamento di un corrispettivo mensile, il cui pagamento Controparte_2 veniva garantito dalla odierna opponente, Parte_1
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, che la sig.ra , madre CP_2 dell'odierna opponente, sia stata ricoverata presso la dal 29/6/2023 al Controparte_1
10/1/2024.
La società opposta, a sostegno della propria domanda, ha prodotto non solo il contratto concluso con la controparte, ma anche le fatture nn. 475, 606, 713, 775,
939, 980 del 2023 e n° 26 del 202, emesse per il pagamento della retta per il ricovero, e che sarebbero rimaste parzialmente impagate, come da riepilogo allegato al ricorso monitorio.
Dal canto suo, l'opponente ha contestato la debenza del credito ingiunto, sostenendo di aver già pagato tutto quanto doveva per il ricovero della madre nella struttura sanitaria convenuta.
Merita, sul punto, di essere sottolineato che, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., mentre al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte, cosicché, ove il debitore eccepisca l'avvenuto pagamento del credito, grava esclusivamente su di lui l'onere di provare il detto pagamento con prove certe.
Prove che non sono state allegate nel caso in esame.
4 Ed infatti, l'opponente si è limitata a contestare, molto genericamente, di aver pagato in contanti tre mensilità dell'importo di € 1.900,00 ciascuna, e che la controparte avrebbe altresì errato nel calcolare l'esatto ammontare nei rapporti dare/avere in essere tra di loro in virtù del contratto suindicato e dei pagamenti effettuati.
Ma la prova di tali pagamenti non è stata fornita.
Del resto, la stessa società opposta non ha contestato la circostanza di aver ricevuto pagamenti in contanti, ma che comunque gli stessi sono stati parziali rispetto alle somme indicate nelle fatture oggetto della pretesa monitoria.
Va, inoltre, evidenziato come gli stessi testi escussi di parte opponente hanno confermato che il giorno 10 gennaio 2024 la sig.ra è stata dimessa dalla CP_2
Struttura proprio perché era sorto un problema nei pagamenti.
Alla luce di ciò, ne discende da un lato l'infondatezza dell'opposizione, non essendo riuscita l'opponente a dare la prova del fatto estintivo o modificativo del credito di cui al decreto ingiuntivo, e dall'altro lato la fondatezza della pretesa creditoria di cui al ricorso monitorio, di cui l'opposta ha fornito la prova sia nell'an che nel quantum.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, la stessa è risultata del tutto sfornita di prova. Dall'istruzione della causa non è emerso, infatti, alcun inadempimento da parte della . Controparte_1
Inoltre, la richiesta di risarcimento avanzata dall'opponente è stata formulata in maniera del tutto generica, non essendo stati nemmeno allegati i presunti danni che avrebbe subito l'opponente e che meriterebbero un ristoro.
Alla luce di ciò, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere interamente rigettate, in quanto infondate, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice risultata soccombente, anche se la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, atteso che lo Stato non può mai essere condannato a pagare gli onorari e le spese che l'assistito è tenuto a pagare alla controparte vittoriosa ma solo quelle legate alla sua assistenza legale (vedi Cassazione Civile 13/11/2020, n.
25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” E
Cass. sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30
5 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso dal Tribunale di Livorno il
19/4/2024, che dichiara definitivamente esecutivo,
• Condanna al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.553,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 21/11/2025
Il giudice
Dott.ssa SI CA
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