TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ER MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9904/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvana Durante
E
, CP_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Luisa Maiorano
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto nel comune di San
Marzano sul Sarno (SA) in data 27 agosto 1997.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con sentenza n. 7665/2023 emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito della procedura rubricata al n.
54906/2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere già regolato tra loro i propri rapporti economici, pertanto ognuno di loro provvederà al proprio mantenimento;
2) La casa familiare, sita in Roma, Via Sant'Arcangelo di Romagna n. 61, di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto in essa Parte_1 contenuto, rimarrà definitivamente assegnata alla stessa;
3) Per quanto riguarda i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2 ancora residenti presso l'abitazione della madre, il padre concorderà con gli stessi le modalità di visita;
4) In revoca a quanto stabilito nelle condizioni di separazione in merito al mantenimento dei figli, i sig.ri e non Parte_1 CP_1 dovranno più corrispondere alcunché a titolo di contributo di mantenimento per i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2 stante la rinuncia della parte avente diritto.
5) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27 agosto 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9904/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Marzano sul Sarno (SA) in data 27 agosto 1997 tra , nata a Parte_1
NO NF (SA) l'11 agosto 1976 e , nato a [...] CP_1 sul Sarno (SA) il 13 novembre 1971, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Marzano sul Sarno al n. 34, Parte 2, Serie A,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER MO MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ER MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9904/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvana Durante
E
, CP_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Luisa Maiorano
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto nel comune di San
Marzano sul Sarno (SA) in data 27 agosto 1997.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con sentenza n. 7665/2023 emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito della procedura rubricata al n.
54906/2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere già regolato tra loro i propri rapporti economici, pertanto ognuno di loro provvederà al proprio mantenimento;
2) La casa familiare, sita in Roma, Via Sant'Arcangelo di Romagna n. 61, di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto in essa Parte_1 contenuto, rimarrà definitivamente assegnata alla stessa;
3) Per quanto riguarda i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2 ancora residenti presso l'abitazione della madre, il padre concorderà con gli stessi le modalità di visita;
4) In revoca a quanto stabilito nelle condizioni di separazione in merito al mantenimento dei figli, i sig.ri e non Parte_1 CP_1 dovranno più corrispondere alcunché a titolo di contributo di mantenimento per i figli maggiorenni e Per_1 Persona_2 stante la rinuncia della parte avente diritto.
5) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27 agosto 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9904/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Marzano sul Sarno (SA) in data 27 agosto 1997 tra , nata a Parte_1
NO NF (SA) l'11 agosto 1976 e , nato a [...] CP_1 sul Sarno (SA) il 13 novembre 1971, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Marzano sul Sarno al n. 34, Parte 2, Serie A,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER MO MA IE