CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2870/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19471/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2038/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/12/2024 a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 4.544,00 a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovute per gli anni 2018/23 con riferimento a due unità immobiliari site in Indirizzo_1
e meglio distinte in catasto al foglio Indirizzo_1 e foglio Indirizzo_1
Ha dedotto la ricorrente di essere proprietaria di una sola abitazione, che al momento del suo acquisto (a fine 2006) era stata iscritta in catasto come ubicata al n. 57 di Indirizzo_1, che nell'anno 2008 aveva però finito, proprio in quel punto, con l'intersecare e divenire il tratto iniziale della neo istituita Indirizzo_2.
Per questo motivo aveva presentato la denuncia all'AMA indicando come indirizzo del bene Indirizzo_2
.
L'AMA ne aveva preso atto, inviandole bollettini conformi che, dal canto suo, aveva sempre regolarmente pagato.
Del tutto inaspettato, perciò, era giunto l'accertamento con cui Roma Capitale le aveva contestato la mancata presentazione della denuncia e l'omesso pagamento delle tasse dovute con riferimento a Indirizzo_1.
Trattandosi della mera duplicazione di una pretesa già soddisfatta, in quanto l'abitazione di Indirizzo_1
non era altro che quella dichiarata in Indirizzo_2, aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, ma Roma Capitale non aveva nemmeno risposto, costringendola così alla proposizione del presente ricorso, che per le ragioni sopra esposte andava sicuramente accolto con vittoria di spese ed onorari.
Roma Capitale non ha depositato controdeduzioni e la ricorrente ha dapprima prodotto comunicazione di annullamento parziale dell'avviso impugnato e, successivamente, memoria con cui ha insistito per il rimborso delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
All'udienza del 23/2/2026 sono comparse entrambe le parti e la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 ha prodotto il testo dell'e mail spedita all'AMA il 13/11/2024 e, dunque, in data successiva alla ricezione dell'accertamento impugnato (ricevuto l'8/11/2024).
Nella predetta mail, la Ricorrente_1 ha parzialmente contestato la pretesa con quest'ultimo avanzata, ricordando in proposito che aveva sempre pagato tutte le bollette a lei inviate e che per gli anni
2018/2020 le erano già stati recapitati, in data 14/3/2022, altrettanti accertamenti che, dal canto suo, aveva provveduto a saldare per intero.
Restavano pertanto solo gli anni 2021/2023, per i quali rimaneva effettivamente a suo carico una differenza a debito in dipendenza dell'errore da lei commesso al momento della sottoscrizione del contratto, in occasione del quale aveva indicato una metratura inferiore a quella reale.
Ha pertanto richiesto alla controparte di voler emettere un nuovo accertamento, escludendo le annualità già definite e rideterminando le somme dovute per quelle ancora pendenti.
Roma Capitale ha riscontrato l'istanza con lettera del 14/2/2025 (successiva alla proposizione del ricorso) con la quale ha rappresentato di aver annullato l'accertamento per quanto riguardava l'unità in Indirizzo_1, ma non per quel che concerneva l'unità in Indirizzo_1, che non risultando regolarmente censita in catasto, avrebbe formato oggetto di successivo provvedimento di rettifica per la quantificazione del tributo e degli accessori ancora dovuti.
La ricorrente ha riconosciuto in memoria che la comunicazione di controparte aveva comportato la cessazione della materia del contendere, insistendo, però, per il rimborso delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tale richiesta non può essere tuttavia accolta, stante la tempestività dell'autoannullamento e la parziale fondatezza dell'originario avviso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19471/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444538 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2038/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/12/2024 a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 4.544,00 a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovute per gli anni 2018/23 con riferimento a due unità immobiliari site in Indirizzo_1
e meglio distinte in catasto al foglio Indirizzo_1 e foglio Indirizzo_1
Ha dedotto la ricorrente di essere proprietaria di una sola abitazione, che al momento del suo acquisto (a fine 2006) era stata iscritta in catasto come ubicata al n. 57 di Indirizzo_1, che nell'anno 2008 aveva però finito, proprio in quel punto, con l'intersecare e divenire il tratto iniziale della neo istituita Indirizzo_2.
Per questo motivo aveva presentato la denuncia all'AMA indicando come indirizzo del bene Indirizzo_2
.
L'AMA ne aveva preso atto, inviandole bollettini conformi che, dal canto suo, aveva sempre regolarmente pagato.
Del tutto inaspettato, perciò, era giunto l'accertamento con cui Roma Capitale le aveva contestato la mancata presentazione della denuncia e l'omesso pagamento delle tasse dovute con riferimento a Indirizzo_1.
Trattandosi della mera duplicazione di una pretesa già soddisfatta, in quanto l'abitazione di Indirizzo_1
non era altro che quella dichiarata in Indirizzo_2, aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, ma Roma Capitale non aveva nemmeno risposto, costringendola così alla proposizione del presente ricorso, che per le ragioni sopra esposte andava sicuramente accolto con vittoria di spese ed onorari.
Roma Capitale non ha depositato controdeduzioni e la ricorrente ha dapprima prodotto comunicazione di annullamento parziale dell'avviso impugnato e, successivamente, memoria con cui ha insistito per il rimborso delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
All'udienza del 23/2/2026 sono comparse entrambe le parti e la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 ha prodotto il testo dell'e mail spedita all'AMA il 13/11/2024 e, dunque, in data successiva alla ricezione dell'accertamento impugnato (ricevuto l'8/11/2024).
Nella predetta mail, la Ricorrente_1 ha parzialmente contestato la pretesa con quest'ultimo avanzata, ricordando in proposito che aveva sempre pagato tutte le bollette a lei inviate e che per gli anni
2018/2020 le erano già stati recapitati, in data 14/3/2022, altrettanti accertamenti che, dal canto suo, aveva provveduto a saldare per intero.
Restavano pertanto solo gli anni 2021/2023, per i quali rimaneva effettivamente a suo carico una differenza a debito in dipendenza dell'errore da lei commesso al momento della sottoscrizione del contratto, in occasione del quale aveva indicato una metratura inferiore a quella reale.
Ha pertanto richiesto alla controparte di voler emettere un nuovo accertamento, escludendo le annualità già definite e rideterminando le somme dovute per quelle ancora pendenti.
Roma Capitale ha riscontrato l'istanza con lettera del 14/2/2025 (successiva alla proposizione del ricorso) con la quale ha rappresentato di aver annullato l'accertamento per quanto riguardava l'unità in Indirizzo_1, ma non per quel che concerneva l'unità in Indirizzo_1, che non risultando regolarmente censita in catasto, avrebbe formato oggetto di successivo provvedimento di rettifica per la quantificazione del tributo e degli accessori ancora dovuti.
La ricorrente ha riconosciuto in memoria che la comunicazione di controparte aveva comportato la cessazione della materia del contendere, insistendo, però, per il rimborso delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tale richiesta non può essere tuttavia accolta, stante la tempestività dell'autoannullamento e la parziale fondatezza dell'originario avviso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli