Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2870
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata presentazione denuncia e omesso pagamento per duplicazione di pretesa

    Il giudice rileva che la ricorrente ha parzialmente contestato la pretesa, riconoscendo un errore nella metratura indicata per gli anni ancora pendenti. Roma Capitale ha annullato l'accertamento per una delle unità immobiliari. La corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Soccombenza virtuale

    La richiesta di rimborso delle spese di lite non può essere accolta, stante la tempestività dell'autoannullamento da parte dell'amministrazione e la parziale fondatezza dell'originario avviso. Le spese vengono compensate per intero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2870
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2870
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo