Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Torino Uff Territoriale del Governo, Questura di Torino, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Torino 11.1.2021, prot. n. -OMISSIS-/D Area I ter, notificato il 20.1.2021, che vieta al signor -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione;
- del decreto del Questore di Torino, allo stato non conosciuto, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa DR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino dell’-OMISSIS- con cui veniva vietato al ricorrente medesimo la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione. Espone in fatto di essere titolare di licenza di porto di fucile da oltre quarant'anni e che il sequestro delle armi in sua dotazione da parte dei Carabinieri era derivato da una querela per minacce sporta dal sig. -OMISSIS- nei confronti del ricorrente, di sua moglie, sig.ra -OMISSIS-, e di sua figlia a causa di un presunto alterco intervenuto tra queste ultime e il predetto sig. -OMISSIS- per questioni inerenti la manutenzione di una strada per l’accesso ad una proprietà della sig.ra -OMISSIS-.
Espone, altresì, che i carabinieri, nel sequestro, avrebbero contestato anche che le chiavi dell’armadio in cui erano detenute le armi erano posizionate sull’armadio stesso, luogo non sicuro ai fini dell’impedimento che altri soggetti potessero accedervi.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge in relazione agli artt. 39 R.D. 18.6.1931, n. 773, 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni sarebbe illegittimo in quanto nessuna delle due circostanze (la querela per minacce presentate dal signor -OMISSIS- e l'asserita omessa custodia delle armi) poste a suo fondamento del provvedimento sarebbe sussistente e idonea a fondare un giudizio di non affidabilità in capo al ricorrente. Secondo parte ricorrente, la pretesa minaccia posta alla base della querela, e sempre negata dal ricorrente medesimo, non sarebbe stata accertata in sede giudiziale né l’amministrazione avrebbe effettuato alcun ulteriore accertamento al riguardo. Per quanto riguarda l’omessa custodia delle armi, la chiave era sì posta al di sopra dell'armadio, ma occultata da alcuni scatoloni e, quindi, non visibile. Pertanto, assume parte ricorrente, che il luogo di collocazione della chiave sarebbe stato sostanzialmente equivalente a qualsiasi altro all'interno della casa. Né tra i famigliari del ricorrente vi sarebbero stati soggetti tra quelli indicati nell'art. 20-bis l. n. 110/1975 (persone di minore età, incapaci di agire, anche parzialmente, o tossicodipendenti) per cui la disponibilità delle armi avrebbe costituito un pericolo.
II. Illegittimità derivata del provvedimento del questore di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia
Il provvedimento, non conosciuto dal ricorrente, con cui il Questore avrebbe negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso di caccia al ricorrente medesimo sarebbe fondato sul solo provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e, pertanto, sarebbe affetto da illegittimità derivata.
2. Si è costituita la resistente amministrazione che ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni del Prefetto di Torino dell’11.1.2021 sia stato assunto dall’amministrazione in difetto di istruttoria e senza che fossero stati accertati elementi o condotte che avessero potuto giustificare il giudizio di non affidabilità in capo al ricorrente.
Tali censure non trovano fondamento.
2. In via preliminare occorre evidenziare che la giurisprudenza afferma che “ non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale”. (T.A.R. Aosta sez. I, 22.04.2025, n. 11)
La deroga al divieto di carattere generale di detenere armi e munizioni trova, dunque, il suo limite nella presenza di rischi, anche solo potenziali, derivanti da vicende e situazioni, anche personali, la cui esistenza va valutata in maniera oggettiva, senza che possa avere rilevanza l’atteggiamento soggettivo del destinatario del provvedimento di divieto.
Sotto questo aspetto, l'intervenuta remissione della querela non vale ad escludere l'avvenuta commissione dei fatti, poiché influisce solo sulla procedibilità del reato. Non può valere, nemmeno, ad escludere un giudizio di affidabilità del soggetto svolto dall’Amministrazione in relazione anche solo a parte dei comportamenti denunciati nella querela poi ritirata. Invero, se da un lato la querela non prova i fatti nella stessa addotti, tuttavia, una valutazione oggettiva di una situazione di conflitto, come nel caso di specie, può essere ragionevolmente tratta dall’Amministrazione confrontando i comportamenti denunciati in querela con il comportamento del ricorrente e dei suoi familiari documentato dall’autorità di P.S. nelle operazioni di sequestro delle armi e di cui è allegata documentazione in atti.
Nel caso di specie, infatti, diversamente da quanto afferma la difesa di parte ricorrente, l’Amministrazione non si è attestata solo sulla querela sporta dal sig. -OMISSIS-, ma ha svolto una ricostruzione concreta della fattispecie, alla luce dei fatti in essa denunciati ma anche della documentazione di PG pervenuta al riguardo, che l’ha condotta ad assumere il provvedimento impugnato.
Innanzitutto, dall’esame delle controdeduzioni inviate dalla parte ricorrente, è incontestato il clima teso e i dissapori con il vicino, e, in sostanza, la difesa di parte ricorrente contesta l’aspetto della mancata valutazione penale di tale condotta. Tuttavia, come già evidenziato, tale non accertata rilevanza penale non rileva ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un pericolo, anche potenziale, derivante dalla personalità del soggetto destinatario del provvedimento di divieto, se supportata da altri elementi.
A tal riguardo, dalla documentazione depositata in atti, e in particolare dalla annotazione di PG inerenti le operazioni di perquisizione e sequestro delle armi e delle munizioni al ricorrente, viene evidenziato che già in data 7.09.2020 i Carabinieri si erano recati presso la residenza del sig. -OMISSIS- (querelante) per alterchi verificatisi con la sig. -OMISSIS-.
Ancora, dai verbali di ritiro delle armi sia al sig. -OMISSIS- (querelante) che al ricorrente emerge il diverso atteggiamento degli stessi rispetto a tale operazione.
Nel verbale di sequestro dell’arma del Sig. -OMISSIS-, i Carabinieri affermano che “ veniva concretizzato ritiro cautelativo dell’arma intestata al querelante ” e null’altro viene annotato. Di talché può ragionevolmente ritenersi che il querelante abbia diligentemente consegnato l’arma dallo stesso legalmente detenuta.
Per quanto, riguarda, invece, il sequestro delle armi del ricorrente, l’annotazione di polizia giudiziaria e il verbale di sequestro danno atto di una più complessa attività di ricerca e sequestro. Viene documentato, innanzitutto, che nell’armadio sito in casa dello stesso venivano trovati solo 12 dei 14 fucili dichiarati e che di lì a poco sarebbe arrivato il figlio del ricorrente con gli altri due fucili. Al riguardo, nella predetta annotazione si legge che “ il -OMISSIS- riferiva provenire da un vicino magazzino di proprietà sito in -OMISSIS-, distante circa 500 metri dall’abitazione di residenza e detenzione delle armi. Per questo motivo, ritenendo che presso quel magazzino potessero essere rinvenute armi, stante le circostanze descritte, la giornata di silenzio venatorio e la direzione di provenienza dell’uomo, si decideva di effettuare una perquisizione ex art. 41 del T.U.L.P.S. alla ricerca di armi, parti di esse, munizioni e/o polvere da sparo, di concerto con il PM dott. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di -OMISSIS- che veniva contattato alle ore 17.32. Nel frattempo veniva chiesto rinforzo, giungendo di lì a poco personale della stazione Carabinieri Forestali di -OMISSIS-… Fatte salve le garanzie di legge si procedeva alla perquisizione …con esito positivo avendo rinvenuto munizionamento per 172 tra proiettili e cartucce oltre ad un caricatore contenente 3 proiettili (già compitati nel numero) di calibro diverso di quello delle armi detenute sia da padre che dal figlio…Si procedeva quindi al sequestro di tutte le armi denunciate dai -OMISSIS- e delle munizioni illegalmente detenute nel magazzino della fraz. Bosco, della cui paternità si è assunta il -OMISSIS-. […] Prima che terminassero le operazioni di perquisizione giungevano in loco la signora -OMISSIS- che all’indirizzo degli operanti si dimostrava sprezzante urlando a più riprese fasi offensive, augurando loro il male e mimando, chinandosi in avanti, il gesto di abbassarsi i pantaloni urlando di cercare anche lì ”.
Appare dunque evidente che il ritiro della querela da parte del sig. -OMISSIS- non elide il fatto che l’habitat familiare del ricorrente è caratterizzato da un clima di aggressività e scarsa considerazione delle regole di civile convivenza e relazione (donde l’aggressione verbale alle forze dell’ordine che collima con le condotte relazionate nella Annotazione di PG del 7.09.2020 della sig.ra -OMISSIS- nei confronti del querelante e rende plausibile quanto dichiarato dal querelante stesso in merito alle minacce rivolte dal ricorrente nei suoi confronti) nonché la detenzione illegale di munizioni da parte del figlio del ricorrente il quale, come riportato nel verbale di sequestro, pur avvertito di tale facoltà non ha voluto consegnare spontaneamente il materiale ricercato.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, a seguito della concreta valutazione della fattispecie e dall’esame di tutte le evidenze di cui alla documentazione in suo possesso ha ritenuto di emanare il provvedimento impugnato, tenuto conto che “ il detentore delle armi deve aver una condotta irreprensibile e immune da mende, anche remote, e comportamenti con adeguato autocontrollo in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati “ e che “ la contiguità che si crea in ambito famigliare o di vicinato è spesso causa i conflitti che non si sopiscono ma tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, da cui la non opportunità di lasciare ai protagonisti di tali conflitti la disponibilità di armi da sparo, ancorché l’uso improprio di esse non si sia già verificato ”.
Peraltro, il ricorrente ha dimostrato di non aver adottato adeguate cautele nella custodia dei fucili in suo possesso, in quanto, a seguito dell’accesso in casa sua dei Carabinieri, è emerso che la chiave dell’armadio in cui gli stessi erano custoditi, con serratura normale, era conservata sopra l’armadio medesimo, non avendo predisposto, dunque, una misura rafforzata per evitare che altri soggetti venissero in possesso delle armi ivi contenute.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che " non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi. Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che incorra in un "abuso il titolare della licenza di porto d'armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l'asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri ” ( T.A.R. PO, sez. V, 26.09.2024, n.5105)
Correttamente, dunque, l'Amministrazione ha valorizzato anche tale circostanza, ai fini del giudizio circa l’affidabilità del soggetto detentore delle armi, e ha valutato la condotta imprudente a tal riguardo tenuta dal ricorrente donde inferirne un ulteriore elemento ai fini dell’emanazione del provvedimento di divieto di detenzione delle stesse.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso va respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore della parte resistente nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di PO, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
DR LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LE | UG SA Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.