TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 287/2024 pu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 287/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'avv. Tiziana Miani Calabrese Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 15.10.2024 (ed integrato in data 2.12.24) da per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di
Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o in allegato alla relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all'art 39 CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Vera Valvassori in data 27.9.21 (successivamente integrata, a seguito di chiarimenti e precisazioni chieste dal Giudice relatore, in data 2.12.24, 13.12.24 e 14.1.25) la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda
(documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del
1 ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione integrativa del 2.12.24, inoltre, il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) e la stessa contiene anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il è agente di commercio mono mandatario per conto della Pt_1
Gen.art srl nel settore dei ricambi per auto e, come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi in atti e dalle verifiche svolte da gestore della crisi, nei tre anni anteriori al deposito del ricorso non ha mai presentato un fatturato (e quindi ricavi lordi) per importo superiore ad euro 200.000,00. Lo stesso, inoltre, è unicamente proprietario del diritto di usufrutto per ½ dell'abitazione in cui risiede con la famiglia, della quota di nuda proprietà per ½ (unitamente al fratello) su altro immobile e di una bicicletta da corsa (come emerso in corso di procedura: cfr in particolare la integrazione della relazione del gestore del 14.1.25), beni di valore senz'altro inferiore ad euro 300.000,00 (tenuto conto del fatto che la quota di nuda proprietà è stata valutata euro 31.200,00 e che la bicicletta è stata acquistata nel 2021 al prezzo di euro 2.600,00). Infine,
l'ammontare dei debiti (senza considerare il compenso per l'OCC), come verificato dal gestore della crisi, è pari ad euro 419.292,90, quindi inferiore alla soglia di euro 500.000,00. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, il è legittimato a richiedere l'apertura della Pt_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il è gravato da debiti (verso l'Erario per omesso pagamenti di imposte sul reddito, iva e Pt_1
Irap; verso l'Inps per contributi;
verso la Regione Veneto per bolli auto;
verso il Comune per CP_1
Tari; verso CCIAA per diritti camerali;
verso Agos per un finanziamento) per complessivi euro 419.292,90, essendo solo proprietario dei beni sopra indicati (diritti reali parziali su immobili;
biciclette) e del reddito derivante dall'attività di agente di commercio, con il quale non è in grado di far fronte agli ingenti debiti pregressi da cui è gravato (come comprovato anche dal fatto che il sia decaduto dalla Pt_1 rateizzazione del debito erariale chiesta ed accolta nel 2018 ed abbia poi patito in data 17.12.2021 il pignoramento del quinto delle provvigioni ad opera di Agenzia delle Entrate – riscossione). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con la liquidazione dei suoi beni e con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento proprie e del nucleo familiare) non sia in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come è stato infine possibile accertare a seguito delle verifiche e degli approfondimenti del gestore della crisi (su sollecitazione del giudice relatore: cfr in particolare quanto indicato a verbale dell'udienza del 20.12.24 e quanto precisato dal gestore nella integrazione del 14.1.25), il
2 nei primi undici mesi dell'anno 2024 ha maturato e fatturato provvigioni lorde per complessivi Pt_1 euro 63.519,00, ha sostenuto costi per l'esercizio dell'attività (canoni di leasing dell'autovettura; carburante, pedaggi, canone PEC e Wi-fi; commercialista;
pranzi di lavoro) verificati dal gestore (sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente e delle risultanze degli estratti conto) per euro 9.223,50, ha versato contributi ad ed Inps per euro 8.261,00 e dovrà pagare imposte sul reddito per euro CP_2
4.668,00. Pertanto, al netto di tutti tali costi, il reddito effettivo del da gennaio a novembre 2024 è Pt_1 stato pari a complessivi euro 41.367,00, corrispondenti ad un'entrata netta mensile di euro 3.760,00.
Pertanto, tenuto conto del fatto che le spese familiari indicate dal ricorrente (senza considerare quelle per noleggio auto e carburante, in quanto già scomputate dal reddito lordo per quantificare il reddito netto) ammontano ad euro 812,00, che alle stesse deve far fronte anche la moglie del ricorrente (in quanto percettrice di reddito da lavoro dipendente di euro 2.100,00 mensili) e che (come sopra evidenziato) dovranno essere oggetto di liquidazione anche i diritti reali su immobili e la bicicletta di proprietà del ricorrente, deve ritenersi che mediante la liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente e la messa a disposizione della procedura della quota parte di reddito eccedente quanto necessario per il mantenimento
(quota che sarà stabilita dal Giudice delegato con separato provvedimento) per il periodo di almeno tre anni di durata minima della procedura, residueranno somme da destinare alla soddisfazione dei creditori concorsuali;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) alla preponente Gen- art srl non dovrà più essere operata la trattenuta di 1/5 sulle provvigioni maturate dal , Pt_1 conseguente a pignoramento presso terzi con intimazione di pagamento diretta a favore di Agenzia delle
Entrate – riscossione.
Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio (o di provvigioni) o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio (o provvigioni) o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio (o provvigioni) o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio (o provvigioni) o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora),
3 ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n.
3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio (o provvigione) o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) va ordinato alla preponente Gen-art srl di stornare dalle provvigioni mensili maturate e fatturate dal l'importo di euro 1.500,00, versandolo sul conto corrente della procedura (mentre il
Pt_1 residuo importo dovuto al potrà essere versato a favore di questi). Ciò a partire al mese successivo
Pt_1 alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di agenzia con altro soggetto preponente, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura); 3) va ordinato al di trasmettere ogni mese al liquidatore tutte le fatture emesse a
Pt_1 titolo di provvigioni, nonché il dettaglio dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con relativi documenti giustificativi delle spese. Il liquidatore, ogni sei mesi, provvederà quindi ad accertare quale sia stato il reddito netto percepito dal nel semestre, sottraendo dall'importo lordo delle
Pt_1 provvigioni tutti i costi per la produzione del reddito inerenti ed effettivamente documentati, i contributi previdenziali e le imposte. Nel caso in cui, all'esito di tali calcoli e tenuto conto della trattenuta mensile di euro 1.500,00 già corrisposta da Gen-art srl alla procedura, dovesse emergere che il ha trattenuto
Pt_1 per sé un importo superiore alla quota di reddito stabilita dal GD con separato provvedimento, il debitore
4 dovrà corrispondere alla procedura la differenza a debito entro 30 giorni dalla verifica da parte del liquidatore (il quale comunicherà al l'importo esatto dovuto a saldo ed il termine per il Pt_1 pagamento);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alla liquidazione dei beni del , ivi compresa la bicicletta) Pt_1
l'apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché
5 costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(cod.fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) liquidatore l'avv. Vera Valvassori; CP_3
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
in particolare, il ricorrente dovrà mettere sin da subito a disposizione del liquidatore le biciclette acquistate nel 2021, senza possibilità di ulteriore utilizzo, affinché si possa provvedere subito alla loro vendita senza pericolo di danneggiamento;
6 6) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal
Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
8) ordina alla preponente Gen-Art srl di stornare dalle provvigioni mensili maturate e fatturate dal l'importo di euro 1.500,00, versandolo sul conto corrente della procedura (mentre il Pt_1 residuo importo dovuto al potrà essere versato direttamente a favore di questi). Ciò a Pt_1 partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore
(con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di agenzia con altro soggetto preponente, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
9) ordina al di trasmettere ogni mese al liquidatore tutte le fatture emesse a titolo di
Pt_1 provvigioni, nonché il dettaglio dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con relativi documenti giustificativi delle spese. Il liquidatore, ogni sei mesi, provvederà quindi ad accertare quale sia stato il reddito netto percepito dal nel semestre, sottraendo
Pt_1 dall'importo lordo delle provvigioni fatturate tutti i costi per la produzione del reddito inerenti ed effettivamente documentati, i contributi previdenziali e le imposte. Nel caso in cui, all'esito di tali calcoli e tenuto conto della trattenuta mensile di euro 1.500,00 già corrisposta da Gen-art srl alla procedura, dovesse emergere che il ha trattenuto per sé un importo superiore alla quota
Pt_1 di reddito che il debitore può trattenere per sé (come stabilita dal GD con separato provvedimento), il debitore dovrà versare sul conto corrente della procedura la differenza a debito entro 30 giorni dalla verifica da parte del liquidatore (il quale comunicherà al l'importo
Pt_1 esatto dovuto a saldo ed il termine per il pagamento);
10) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e della denominazione della società preponente
(Gen-art srl). L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- provveda all'immediata trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari in relazione ai beni immobili rispetto ai quali il vanta diritti reali di godimento. L'esecuzione del suddetto Pt_1 adempimento dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se
7 questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte (ivi comprese quelle di verifica semestrale delle somme che il debitore deve versare a saldo a favore della procedura), accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 Pt_1
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
8 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 24.1.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 287/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'avv. Tiziana Miani Calabrese Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 15.10.2024 (ed integrato in data 2.12.24) da per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di
Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o in allegato alla relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all'art 39 CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Vera Valvassori in data 27.9.21 (successivamente integrata, a seguito di chiarimenti e precisazioni chieste dal Giudice relatore, in data 2.12.24, 13.12.24 e 14.1.25) la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda
(documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del
1 ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione integrativa del 2.12.24, inoltre, il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) e la stessa contiene anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il è agente di commercio mono mandatario per conto della Pt_1
Gen.art srl nel settore dei ricambi per auto e, come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi in atti e dalle verifiche svolte da gestore della crisi, nei tre anni anteriori al deposito del ricorso non ha mai presentato un fatturato (e quindi ricavi lordi) per importo superiore ad euro 200.000,00. Lo stesso, inoltre, è unicamente proprietario del diritto di usufrutto per ½ dell'abitazione in cui risiede con la famiglia, della quota di nuda proprietà per ½ (unitamente al fratello) su altro immobile e di una bicicletta da corsa (come emerso in corso di procedura: cfr in particolare la integrazione della relazione del gestore del 14.1.25), beni di valore senz'altro inferiore ad euro 300.000,00 (tenuto conto del fatto che la quota di nuda proprietà è stata valutata euro 31.200,00 e che la bicicletta è stata acquistata nel 2021 al prezzo di euro 2.600,00). Infine,
l'ammontare dei debiti (senza considerare il compenso per l'OCC), come verificato dal gestore della crisi, è pari ad euro 419.292,90, quindi inferiore alla soglia di euro 500.000,00. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, il è legittimato a richiedere l'apertura della Pt_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il è gravato da debiti (verso l'Erario per omesso pagamenti di imposte sul reddito, iva e Pt_1
Irap; verso l'Inps per contributi;
verso la Regione Veneto per bolli auto;
verso il Comune per CP_1
Tari; verso CCIAA per diritti camerali;
verso Agos per un finanziamento) per complessivi euro 419.292,90, essendo solo proprietario dei beni sopra indicati (diritti reali parziali su immobili;
biciclette) e del reddito derivante dall'attività di agente di commercio, con il quale non è in grado di far fronte agli ingenti debiti pregressi da cui è gravato (come comprovato anche dal fatto che il sia decaduto dalla Pt_1 rateizzazione del debito erariale chiesta ed accolta nel 2018 ed abbia poi patito in data 17.12.2021 il pignoramento del quinto delle provvigioni ad opera di Agenzia delle Entrate – riscossione). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con la liquidazione dei suoi beni e con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento proprie e del nucleo familiare) non sia in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come è stato infine possibile accertare a seguito delle verifiche e degli approfondimenti del gestore della crisi (su sollecitazione del giudice relatore: cfr in particolare quanto indicato a verbale dell'udienza del 20.12.24 e quanto precisato dal gestore nella integrazione del 14.1.25), il
2 nei primi undici mesi dell'anno 2024 ha maturato e fatturato provvigioni lorde per complessivi Pt_1 euro 63.519,00, ha sostenuto costi per l'esercizio dell'attività (canoni di leasing dell'autovettura; carburante, pedaggi, canone PEC e Wi-fi; commercialista;
pranzi di lavoro) verificati dal gestore (sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente e delle risultanze degli estratti conto) per euro 9.223,50, ha versato contributi ad ed Inps per euro 8.261,00 e dovrà pagare imposte sul reddito per euro CP_2
4.668,00. Pertanto, al netto di tutti tali costi, il reddito effettivo del da gennaio a novembre 2024 è Pt_1 stato pari a complessivi euro 41.367,00, corrispondenti ad un'entrata netta mensile di euro 3.760,00.
Pertanto, tenuto conto del fatto che le spese familiari indicate dal ricorrente (senza considerare quelle per noleggio auto e carburante, in quanto già scomputate dal reddito lordo per quantificare il reddito netto) ammontano ad euro 812,00, che alle stesse deve far fronte anche la moglie del ricorrente (in quanto percettrice di reddito da lavoro dipendente di euro 2.100,00 mensili) e che (come sopra evidenziato) dovranno essere oggetto di liquidazione anche i diritti reali su immobili e la bicicletta di proprietà del ricorrente, deve ritenersi che mediante la liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente e la messa a disposizione della procedura della quota parte di reddito eccedente quanto necessario per il mantenimento
(quota che sarà stabilita dal Giudice delegato con separato provvedimento) per il periodo di almeno tre anni di durata minima della procedura, residueranno somme da destinare alla soddisfazione dei creditori concorsuali;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) alla preponente Gen- art srl non dovrà più essere operata la trattenuta di 1/5 sulle provvigioni maturate dal , Pt_1 conseguente a pignoramento presso terzi con intimazione di pagamento diretta a favore di Agenzia delle
Entrate – riscossione.
Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio (o di provvigioni) o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio (o provvigioni) o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio (o provvigioni) o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio (o provvigioni) o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora),
3 ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n.
3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio (o provvigione) o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) va ordinato alla preponente Gen-art srl di stornare dalle provvigioni mensili maturate e fatturate dal l'importo di euro 1.500,00, versandolo sul conto corrente della procedura (mentre il
Pt_1 residuo importo dovuto al potrà essere versato a favore di questi). Ciò a partire al mese successivo
Pt_1 alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di agenzia con altro soggetto preponente, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura); 3) va ordinato al di trasmettere ogni mese al liquidatore tutte le fatture emesse a
Pt_1 titolo di provvigioni, nonché il dettaglio dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con relativi documenti giustificativi delle spese. Il liquidatore, ogni sei mesi, provvederà quindi ad accertare quale sia stato il reddito netto percepito dal nel semestre, sottraendo dall'importo lordo delle
Pt_1 provvigioni tutti i costi per la produzione del reddito inerenti ed effettivamente documentati, i contributi previdenziali e le imposte. Nel caso in cui, all'esito di tali calcoli e tenuto conto della trattenuta mensile di euro 1.500,00 già corrisposta da Gen-art srl alla procedura, dovesse emergere che il ha trattenuto
Pt_1 per sé un importo superiore alla quota di reddito stabilita dal GD con separato provvedimento, il debitore
4 dovrà corrispondere alla procedura la differenza a debito entro 30 giorni dalla verifica da parte del liquidatore (il quale comunicherà al l'importo esatto dovuto a saldo ed il termine per il Pt_1 pagamento);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alla liquidazione dei beni del , ivi compresa la bicicletta) Pt_1
l'apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché
5 costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(cod.fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) liquidatore l'avv. Vera Valvassori; CP_3
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
in particolare, il ricorrente dovrà mettere sin da subito a disposizione del liquidatore le biciclette acquistate nel 2021, senza possibilità di ulteriore utilizzo, affinché si possa provvedere subito alla loro vendita senza pericolo di danneggiamento;
6 6) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal
Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
8) ordina alla preponente Gen-Art srl di stornare dalle provvigioni mensili maturate e fatturate dal l'importo di euro 1.500,00, versandolo sul conto corrente della procedura (mentre il Pt_1 residuo importo dovuto al potrà essere versato direttamente a favore di questi). Ciò a Pt_1 partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore
(con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di agenzia con altro soggetto preponente, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
9) ordina al di trasmettere ogni mese al liquidatore tutte le fatture emesse a titolo di
Pt_1 provvigioni, nonché il dettaglio dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con relativi documenti giustificativi delle spese. Il liquidatore, ogni sei mesi, provvederà quindi ad accertare quale sia stato il reddito netto percepito dal nel semestre, sottraendo
Pt_1 dall'importo lordo delle provvigioni fatturate tutti i costi per la produzione del reddito inerenti ed effettivamente documentati, i contributi previdenziali e le imposte. Nel caso in cui, all'esito di tali calcoli e tenuto conto della trattenuta mensile di euro 1.500,00 già corrisposta da Gen-art srl alla procedura, dovesse emergere che il ha trattenuto per sé un importo superiore alla quota
Pt_1 di reddito che il debitore può trattenere per sé (come stabilita dal GD con separato provvedimento), il debitore dovrà versare sul conto corrente della procedura la differenza a debito entro 30 giorni dalla verifica da parte del liquidatore (il quale comunicherà al l'importo
Pt_1 esatto dovuto a saldo ed il termine per il pagamento);
10) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e della denominazione della società preponente
(Gen-art srl). L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- provveda all'immediata trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari in relazione ai beni immobili rispetto ai quali il vanta diritti reali di godimento. L'esecuzione del suddetto Pt_1 adempimento dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se
7 questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte (ivi comprese quelle di verifica semestrale delle somme che il debitore deve versare a saldo a favore della procedura), accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 Pt_1
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
8 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 24.1.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
9