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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1228/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1228 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. con l'Avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
LA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. MONTIN EDOARDO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
nel merito
1. dichiarare la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
[...]
2. affidare in via esclusiva e/o in via super esclusiva alla signora
[...]
i figli minori e;
Pt_2 Per_1 Per_2
3. incaricare i Servizi Sociali di valutare se le visite con il padre sono corrispondenti al benessere dei minori, ed in caso positivo, disporre comunque che esse avvengano in ambiente protetto;
4. disporre che il padre contribuisca nel mantenimento dei minori con la corresponsione dell'importo mensile di € 300,00 per ciascuno dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente;
5. disporre che il sig. versi alla moglie un assegno di mantenimento di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabili annualmente;
6. disporre l'assegno unico in favore della signora nella misura Parte_1 del 100%;
7. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Con conseguente allontanamento anche degli altri abitanti, ospiti del sig. CP_1
.
[...]
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia disporre: - l'affido condiviso dei minori
e con tempi di permanenza paritari, o in subordine, disporre la Per_1 Per_2 permanenza per almeno due giorni settimanali presso l'abitazione del padre dalle 18.00 sino alle 7.00 del giorno successivo con accompagno a scuola, la permanenza nel fine settimana dal pomeriggio del venerdì alle 18.00 sino alla
Pag. 2 di 15 mattina del lunedì alle ore 7.00 disponendo week end alternati, disporre la permanenza per almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, 5 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di
Pasqua prevedendo ad anni alternati la possibilità di passare il giorno di Natale
e di Pasqua con il padre. - disporre che i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. affinché vi abiti con i figli minori. Con vittoria di spese diritti ed CP_1 onorari”.
Per il P.M:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2023 esponeva che in data Parte_1
20.2.2009, in Shariatpur (Bangladesh), aveva contratto matrimonio con CP_1
che, grazie al ricongiungimento familiare, la ricorrente era arrivata in
[...]
Italia nel maggio 2010; che in data 19.3.2011 era nato e in data 14.11.2027 Per_1
; che si era sempre occupata della crescita dei figli e della cura della casa, Per_2
mentre il marito lavorava come cuoco in un ristorante di Venezia, con uno stipendio di 2.000,00 euro circa;
che il marito era solito inviare una parte importante del suo stipendio alla famiglia di origine;
che nell'agosto del 2017 aveva acquistato una casa sita in Mestre, viale Venezia n. 19, intestandosi la quota del 90% della proprietà, mentre la rimanente era divisa tra la moglie e un nipote del marito, , che viveva con loro;
che per l'acquisto della casa Persona_3
il marito aveva dovuto contrarre un mutuo bancario con rata di quasi 600,00 euro mensili;
che questi aveva deciso di subaffittare parte della casa a propri connazionali, relegando moglie e figli nel salotto;
che il marito si era opposto alla sua richiesta di reperire un'attività lavorativa, nonostante i gravi problemi
Pag. 3 di 15 economici;
che nel giugno di 2020 era nata una discussione tra i coniugi per un bonifico effettuato dal marito alla sua famiglia di origine e durante la lite il marito l'aveva picchiata davanti al figlio maggiore che, spaventato per quanto stava accadendo, aveva colpito il padre con un coltello alla schiena;
che il padre aveva quindi colpito il figlio con dei calci;
che la ricorrente, assieme ai figli, era stata collocata in un casa rifugio fino alla fine di agosto 2020, allorquando aveva fatto rientro con i minori nella casa famigliare, riprendendo a curare la casa;
che nonostante l'impegno assunto dal marito di non subaffittare la casa, egli aveva continuato a farlo;
che per i fatti di violenza era, nel frattempo, iniziato un procedimento penale a carico del marito;
che dicembre del 2022 si era recata in
Bangladesh assieme al marito e ai figli, ma il 28 dicembre era stata oggetto di un agguato da parte marito e della sua famiglia, che, dopo averla picchiata,
l'avevano costretta a trasferire al marito una somma di denaro, condotte che si erano ripetute anche il 31 dicembre, in cui era riuscita ad avvertire la polizia che l'aveva portata al Pronto Soccorso per le percosse ricevute;
che il 3 gennaio era quindi ritornata in Italia dove il nipote del marito le aveva impedito di entrare in casa, tanto da doversi far ospitare da un'amica; che era quindi rientrata nella casa coniugale, ma in una situazione di grave pericolo in quanto era prossimo il ritorno del marito in Italia e i connazionali presenti in casa avevano tentato di aggredirla. Chiedeva in via cautelare e urgente che fosse emesso un ordine di protezione famigliare con ordine di allontanamento dalla casa famigliare del marito e il divieto di avvicinamento a lei e ai figli. Nel merito chiedeva la pronuncia di separazione tra i coniugi, l'affidamento in via esclusiva dei figli,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento dei figli di 300,00 euro per ciascuno ed un assegno di mantenimento in suo favore e di 200,00 euro mensili.
Pag. 4 di 15 Il Giudice, con decreto di data 7.2.2023, disponeva l'allontanamento dalla casa famigliare del convenuto ed il divieto di avvicinamento alla casa coniugale e alla moglie, con obbligo di cessare le condotte violente.
Si costituiva in giudizio affermando di essersi sempre interessato alla CP_1 cura e all'educazione dei due figli minori compatibilmente con gli impegni dell'attività lavorativa. Quanto ai fatti richiamati accaduti nel giugno del 2020, per i quali era stato emesso un decreto penale di condanna, rilevava che essi erano ancora in fase di accertamento in quanto il decreto era stato opposto nei termini e non era stato ancora emesso il decreto di giudizio immediato. Si era comunque trattato di un episodio unico che era stato ricomposto grazie alla mediazione dei servizi sociali. Sul piano economico evidenziava di aver sempre svolto regolare attività lavorativa, tanto da impegnarsi per l'acquisto dell'abitazione ove la famiglia viveva. Dal rientro dal Bangladesh, dopo aver vissuto con molta difficoltà a causa del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, era riuscito ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato parziale stagionale, stipulato in data 23/03/2023, con mansioni di aiuto cuoco con uno stipendio lordo di 1.593,27 euro. La nuova attività lavorativa lo vedeva impegnato dal lunedì alla domenica dalle 12.00 alle 16.00 con riposo settimanale nella giornata di mercoledì per cui vi era la piena disponibilità per un affido condiviso con tempi di permanenza paritari. Chiedeva pertanto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Venezia disporre: - l'affido condiviso dei minori e con Per_1 Per_2
tempi di permanenza paritari, o in subordine, disporre la permanenza per almeno due giorni settimanali presso l'abitazione del padre dalle 18.00 sino alle
7.00 del giorno successivo con accompagno a scuola, la permanenza nel fine settimana dal pomeriggio del venerdì alle 18.00 sino alla mattina del lunedì alle ore 7.00 disponendo week end alternati, disporre la permanenza per almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, 5 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua prevedendo ad anni
Pag. 5 di 15 alternati la possibilità di passare il giorno di Natale e di Pasqua con il padre. - disporre che i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
affinché vi abiti con i figli minori”.
Dopo aver sentito i coniugi, il Presidente delegato, in data 9.6.23, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla ricorrente comprese le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3) incarica i Servizi Sociali - Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in ambiente protetto tra il padre ed i figli, previa valutazione dell'idoneità genitoriale di entrambi ed avvio di entrambi i coniugi ad un progetto di sostegno alla genitorialità, per il momento, in forma separata;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare
l'importo di euro 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore,
e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di giugno 2024, prendendo a base quello di giugno 2023; 6) attribuisce in via esclusiva alla ricorrente l'assegno unico per nucleo familiare;
7) pone a carico del padre il
65% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019”.
Il Giudice, quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza di data 21.3.24, ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente e all'esito dell'assunzione, dopo il deposito della relazione dei Servizi
Pag. 6 di 15 sociali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
SEPARAZIONE ED ADDEBITO
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., sulla base della volontà della ricorrente e del resistente di addivenire alla pronuncia di separazione. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a CP_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della
Pag. 7 di 15 convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(Cass. n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.
n. 16691/20).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente tenute dal marito in costanza di matrimonio e, in particolare, nel dicembre del 2022 in cui erano ritornati nel paese d'origine (Bangladesh), che avrebbe definitivamente fatto venir meno l'affectio coniugalis tra i due coniugi.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente con la prova per testimoni assunta, in particolare dalla testimone del centro di antiviolenza Testimone_1
di Venezia, la quale ha dichiarato: “la signora mi riferiva che si era dovuta allontanare d'urgenza dal Bangladesh coi suoi figli a seguito di grave violenza subita;
mi ha detto di aver temuto per la sua vita e perciò aveva deciso di rientrare prima del tempo, perché temeva di non essere più in grado di farlo;
mi riferiva che era stata costretta a dare parte del suo patrimonio al marito e ai famigliari e che per questo le era stata usata violenza, intimata a dare questi risparmi;
le era stato tolto il telefono, minacciata con l'accendino dopo essere stata cosparsa di benzina;
rientrata in Italia, riferiva di non essere potuta rientrare in casa, in quanto un altro inquilino della casa che diceva di essere parente del marito le ha impedito di accedere all'abitazione spingendola;
per tale motivo, è stata ospitata da una amica;
per gli episodi di percosse e per le spinte si è recata al PS”. La testimone ha altresì confermato ulteriori atteggiamenti violenti da parte del marito quando tuttavia la separazione di fatto era già intervenuta. Le dichiarazioni riportate, benché provenienti dalla parte, risultano dotate di intrinseca attendibilità anche perché confermate, seppur in modo edulcorato dallo stesso teste a prova contraria , nipote del Persona_3
Pag. 8 di 15 marito della ricorrente, che ha riferito che la madre, in Bangladesh, gli aveva raccontato telefonicamente di un litigio tra i coniugi. Va inoltre evidenziato che la testimonianza de relato ex parte assume comunque valore probatorio, allorquando trattasi di narrazione di fatti avvenuti all'interno delle mura domestiche, nell'immediatezza dei fatti, ove non vi potevano essere altri testimoni se non le parti, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, tali dichiarazioni risultano riscontrate oggettivamente anche dal certificato medico dimesso in atti di accesso al pronto soccorso in Bangladesh in data 1.1.23 (doc.
20) e da quello presso il Pronto soccorso italiano di data 4.1.23 (doc. 23) in cui riferisce delle percosse ricevute dal marito tre giorni prima e dal nipote Per_3
in quella data.
[...]
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri nascenti dal CP_1 matrimonio, in quanto, solo dopo l'episodio di violenza subito dalla ricorrente a dicembre del 2022 in Bangladesh da parte del marito, quest'ultima ha deciso di allontanarsi definitivamente da quest'ultimo.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Quanto ai figli minori, va disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre
Parte_1
L'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Pag. 9 di 15 Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater
c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass.
4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle
Pag. 10 di 15 questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato violento nei confronti della madre davanti ai figli, e totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze di questi ultimi, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile da quanto riferito dai Servizi sociali nella loro relazione di data 13.6.2025, dove affermano: “Da oltre un anno (agosto
2023) il padre dei minori non ha preso contatti né con lo scrivente S.I.A. né con la madre dei minori né con i propri figli”. afferma nella comparsa CP_1
conclusionale di essere in contatto con i figli ed insiste perché venga disposto l'affida condiviso, ma egli in realtà non ha più avuto contatti con i figli e la richiesta di affidamento condiviso e di collocazione presso di sé degli stessi appare strumentale alla richiesta di assegnazione della ex casa coniugale. Del tutto inammissibili in ogni caso sono i documenti allegati alla comparsa conclusionale, in quanto tardivamente prodotti, e la prova per testimoni dedotta.
Ove egli volesse riprendere i contatti con i figli, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità dei figli.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Pag. 11 di 15 La casa coniugale va quindi assegnata dalla ricorrente ove attualmente vive con i figli.
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dallo stesso in sede di ricorso CP_1 introduttivo, egli in passato ha lavorato stabilmente con un reddito di 2.000,00 euro, tanto da essere in grado di acquistare un'abitazione, anche se in sede di comparsa conclusionale si afferma che egli avrebbe ridotto i propri redditi a
1.000,00 euro, circostanza tuttavia non provata. La ricorrente lavora da ultimo come cameriera ai piani con un reddito pari a circa 800,00 euro mensili e vive nella ex casa coniugale.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la ricorrente, un contributo al mantenimento dei figli in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età dei minori, in 600,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5
Pag. 12 di 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
L'Assegno IC andrà attribuito completamente alla madre stante l'affido esclusivo disposto.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
La ricorrente ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di 200,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(Cass. n. 4327/22).
Va osservato che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Quest'ultima ha dimostrato di avere una
Pag. 13 di 15 buona capacità lavorativa reperendo sempre un lavoro che le consente di godere di un reddito seppur modesto e non ha spese di locazione vivendo nella ex casa coniugale. Va infatti ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 24049/21).
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che non sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
Pag. 14 di 15 dispone l'affidamento super esclusivo dei due figli minori alla madre;
ove il volesse riprendere i contatti con i figli, le modalità di visita dovranno CP_1
essere disciplinate dai Servizi sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità dei figli;
pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli in favore CP_1
della madre di 600,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
rigetta la domanda di previsione di un assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente.
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1228/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1228 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. con l'Avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
LA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. MONTIN EDOARDO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
nel merito
1. dichiarare la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
[...]
2. affidare in via esclusiva e/o in via super esclusiva alla signora
[...]
i figli minori e;
Pt_2 Per_1 Per_2
3. incaricare i Servizi Sociali di valutare se le visite con il padre sono corrispondenti al benessere dei minori, ed in caso positivo, disporre comunque che esse avvengano in ambiente protetto;
4. disporre che il padre contribuisca nel mantenimento dei minori con la corresponsione dell'importo mensile di € 300,00 per ciascuno dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente;
5. disporre che il sig. versi alla moglie un assegno di mantenimento di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabili annualmente;
6. disporre l'assegno unico in favore della signora nella misura Parte_1 del 100%;
7. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Con conseguente allontanamento anche degli altri abitanti, ospiti del sig. CP_1
.
[...]
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia disporre: - l'affido condiviso dei minori
e con tempi di permanenza paritari, o in subordine, disporre la Per_1 Per_2 permanenza per almeno due giorni settimanali presso l'abitazione del padre dalle 18.00 sino alle 7.00 del giorno successivo con accompagno a scuola, la permanenza nel fine settimana dal pomeriggio del venerdì alle 18.00 sino alla
Pag. 2 di 15 mattina del lunedì alle ore 7.00 disponendo week end alternati, disporre la permanenza per almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, 5 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di
Pasqua prevedendo ad anni alternati la possibilità di passare il giorno di Natale
e di Pasqua con il padre. - disporre che i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. affinché vi abiti con i figli minori. Con vittoria di spese diritti ed CP_1 onorari”.
Per il P.M:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2023 esponeva che in data Parte_1
20.2.2009, in Shariatpur (Bangladesh), aveva contratto matrimonio con CP_1
che, grazie al ricongiungimento familiare, la ricorrente era arrivata in
[...]
Italia nel maggio 2010; che in data 19.3.2011 era nato e in data 14.11.2027 Per_1
; che si era sempre occupata della crescita dei figli e della cura della casa, Per_2
mentre il marito lavorava come cuoco in un ristorante di Venezia, con uno stipendio di 2.000,00 euro circa;
che il marito era solito inviare una parte importante del suo stipendio alla famiglia di origine;
che nell'agosto del 2017 aveva acquistato una casa sita in Mestre, viale Venezia n. 19, intestandosi la quota del 90% della proprietà, mentre la rimanente era divisa tra la moglie e un nipote del marito, , che viveva con loro;
che per l'acquisto della casa Persona_3
il marito aveva dovuto contrarre un mutuo bancario con rata di quasi 600,00 euro mensili;
che questi aveva deciso di subaffittare parte della casa a propri connazionali, relegando moglie e figli nel salotto;
che il marito si era opposto alla sua richiesta di reperire un'attività lavorativa, nonostante i gravi problemi
Pag. 3 di 15 economici;
che nel giugno di 2020 era nata una discussione tra i coniugi per un bonifico effettuato dal marito alla sua famiglia di origine e durante la lite il marito l'aveva picchiata davanti al figlio maggiore che, spaventato per quanto stava accadendo, aveva colpito il padre con un coltello alla schiena;
che il padre aveva quindi colpito il figlio con dei calci;
che la ricorrente, assieme ai figli, era stata collocata in un casa rifugio fino alla fine di agosto 2020, allorquando aveva fatto rientro con i minori nella casa famigliare, riprendendo a curare la casa;
che nonostante l'impegno assunto dal marito di non subaffittare la casa, egli aveva continuato a farlo;
che per i fatti di violenza era, nel frattempo, iniziato un procedimento penale a carico del marito;
che dicembre del 2022 si era recata in
Bangladesh assieme al marito e ai figli, ma il 28 dicembre era stata oggetto di un agguato da parte marito e della sua famiglia, che, dopo averla picchiata,
l'avevano costretta a trasferire al marito una somma di denaro, condotte che si erano ripetute anche il 31 dicembre, in cui era riuscita ad avvertire la polizia che l'aveva portata al Pronto Soccorso per le percosse ricevute;
che il 3 gennaio era quindi ritornata in Italia dove il nipote del marito le aveva impedito di entrare in casa, tanto da doversi far ospitare da un'amica; che era quindi rientrata nella casa coniugale, ma in una situazione di grave pericolo in quanto era prossimo il ritorno del marito in Italia e i connazionali presenti in casa avevano tentato di aggredirla. Chiedeva in via cautelare e urgente che fosse emesso un ordine di protezione famigliare con ordine di allontanamento dalla casa famigliare del marito e il divieto di avvicinamento a lei e ai figli. Nel merito chiedeva la pronuncia di separazione tra i coniugi, l'affidamento in via esclusiva dei figli,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento dei figli di 300,00 euro per ciascuno ed un assegno di mantenimento in suo favore e di 200,00 euro mensili.
Pag. 4 di 15 Il Giudice, con decreto di data 7.2.2023, disponeva l'allontanamento dalla casa famigliare del convenuto ed il divieto di avvicinamento alla casa coniugale e alla moglie, con obbligo di cessare le condotte violente.
Si costituiva in giudizio affermando di essersi sempre interessato alla CP_1 cura e all'educazione dei due figli minori compatibilmente con gli impegni dell'attività lavorativa. Quanto ai fatti richiamati accaduti nel giugno del 2020, per i quali era stato emesso un decreto penale di condanna, rilevava che essi erano ancora in fase di accertamento in quanto il decreto era stato opposto nei termini e non era stato ancora emesso il decreto di giudizio immediato. Si era comunque trattato di un episodio unico che era stato ricomposto grazie alla mediazione dei servizi sociali. Sul piano economico evidenziava di aver sempre svolto regolare attività lavorativa, tanto da impegnarsi per l'acquisto dell'abitazione ove la famiglia viveva. Dal rientro dal Bangladesh, dopo aver vissuto con molta difficoltà a causa del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, era riuscito ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato parziale stagionale, stipulato in data 23/03/2023, con mansioni di aiuto cuoco con uno stipendio lordo di 1.593,27 euro. La nuova attività lavorativa lo vedeva impegnato dal lunedì alla domenica dalle 12.00 alle 16.00 con riposo settimanale nella giornata di mercoledì per cui vi era la piena disponibilità per un affido condiviso con tempi di permanenza paritari. Chiedeva pertanto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Venezia disporre: - l'affido condiviso dei minori e con Per_1 Per_2
tempi di permanenza paritari, o in subordine, disporre la permanenza per almeno due giorni settimanali presso l'abitazione del padre dalle 18.00 sino alle
7.00 del giorno successivo con accompagno a scuola, la permanenza nel fine settimana dal pomeriggio del venerdì alle 18.00 sino alla mattina del lunedì alle ore 7.00 disponendo week end alternati, disporre la permanenza per almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, 5 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua prevedendo ad anni
Pag. 5 di 15 alternati la possibilità di passare il giorno di Natale e di Pasqua con il padre. - disporre che i minori verranno mantenuti in via diretta dai genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
affinché vi abiti con i figli minori”.
Dopo aver sentito i coniugi, il Presidente delegato, in data 9.6.23, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla ricorrente comprese le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3) incarica i Servizi Sociali - Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in ambiente protetto tra il padre ed i figli, previa valutazione dell'idoneità genitoriale di entrambi ed avvio di entrambi i coniugi ad un progetto di sostegno alla genitorialità, per il momento, in forma separata;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare
l'importo di euro 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore,
e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di giugno 2024, prendendo a base quello di giugno 2023; 6) attribuisce in via esclusiva alla ricorrente l'assegno unico per nucleo familiare;
7) pone a carico del padre il
65% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019”.
Il Giudice, quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza di data 21.3.24, ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente e all'esito dell'assunzione, dopo il deposito della relazione dei Servizi
Pag. 6 di 15 sociali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
SEPARAZIONE ED ADDEBITO
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., sulla base della volontà della ricorrente e del resistente di addivenire alla pronuncia di separazione. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a CP_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della
Pag. 7 di 15 convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(Cass. n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.
n. 16691/20).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente tenute dal marito in costanza di matrimonio e, in particolare, nel dicembre del 2022 in cui erano ritornati nel paese d'origine (Bangladesh), che avrebbe definitivamente fatto venir meno l'affectio coniugalis tra i due coniugi.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente con la prova per testimoni assunta, in particolare dalla testimone del centro di antiviolenza Testimone_1
di Venezia, la quale ha dichiarato: “la signora mi riferiva che si era dovuta allontanare d'urgenza dal Bangladesh coi suoi figli a seguito di grave violenza subita;
mi ha detto di aver temuto per la sua vita e perciò aveva deciso di rientrare prima del tempo, perché temeva di non essere più in grado di farlo;
mi riferiva che era stata costretta a dare parte del suo patrimonio al marito e ai famigliari e che per questo le era stata usata violenza, intimata a dare questi risparmi;
le era stato tolto il telefono, minacciata con l'accendino dopo essere stata cosparsa di benzina;
rientrata in Italia, riferiva di non essere potuta rientrare in casa, in quanto un altro inquilino della casa che diceva di essere parente del marito le ha impedito di accedere all'abitazione spingendola;
per tale motivo, è stata ospitata da una amica;
per gli episodi di percosse e per le spinte si è recata al PS”. La testimone ha altresì confermato ulteriori atteggiamenti violenti da parte del marito quando tuttavia la separazione di fatto era già intervenuta. Le dichiarazioni riportate, benché provenienti dalla parte, risultano dotate di intrinseca attendibilità anche perché confermate, seppur in modo edulcorato dallo stesso teste a prova contraria , nipote del Persona_3
Pag. 8 di 15 marito della ricorrente, che ha riferito che la madre, in Bangladesh, gli aveva raccontato telefonicamente di un litigio tra i coniugi. Va inoltre evidenziato che la testimonianza de relato ex parte assume comunque valore probatorio, allorquando trattasi di narrazione di fatti avvenuti all'interno delle mura domestiche, nell'immediatezza dei fatti, ove non vi potevano essere altri testimoni se non le parti, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, tali dichiarazioni risultano riscontrate oggettivamente anche dal certificato medico dimesso in atti di accesso al pronto soccorso in Bangladesh in data 1.1.23 (doc.
20) e da quello presso il Pronto soccorso italiano di data 4.1.23 (doc. 23) in cui riferisce delle percosse ricevute dal marito tre giorni prima e dal nipote Per_3
in quella data.
[...]
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri nascenti dal CP_1 matrimonio, in quanto, solo dopo l'episodio di violenza subito dalla ricorrente a dicembre del 2022 in Bangladesh da parte del marito, quest'ultima ha deciso di allontanarsi definitivamente da quest'ultimo.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Quanto ai figli minori, va disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre
Parte_1
L'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Pag. 9 di 15 Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater
c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass.
4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle
Pag. 10 di 15 questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato violento nei confronti della madre davanti ai figli, e totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze di questi ultimi, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile da quanto riferito dai Servizi sociali nella loro relazione di data 13.6.2025, dove affermano: “Da oltre un anno (agosto
2023) il padre dei minori non ha preso contatti né con lo scrivente S.I.A. né con la madre dei minori né con i propri figli”. afferma nella comparsa CP_1
conclusionale di essere in contatto con i figli ed insiste perché venga disposto l'affida condiviso, ma egli in realtà non ha più avuto contatti con i figli e la richiesta di affidamento condiviso e di collocazione presso di sé degli stessi appare strumentale alla richiesta di assegnazione della ex casa coniugale. Del tutto inammissibili in ogni caso sono i documenti allegati alla comparsa conclusionale, in quanto tardivamente prodotti, e la prova per testimoni dedotta.
Ove egli volesse riprendere i contatti con i figli, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità dei figli.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Pag. 11 di 15 La casa coniugale va quindi assegnata dalla ricorrente ove attualmente vive con i figli.
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dallo stesso in sede di ricorso CP_1 introduttivo, egli in passato ha lavorato stabilmente con un reddito di 2.000,00 euro, tanto da essere in grado di acquistare un'abitazione, anche se in sede di comparsa conclusionale si afferma che egli avrebbe ridotto i propri redditi a
1.000,00 euro, circostanza tuttavia non provata. La ricorrente lavora da ultimo come cameriera ai piani con un reddito pari a circa 800,00 euro mensili e vive nella ex casa coniugale.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in cui versa la ricorrente, un contributo al mantenimento dei figli in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età dei minori, in 600,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5
Pag. 12 di 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
L'Assegno IC andrà attribuito completamente alla madre stante l'affido esclusivo disposto.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
La ricorrente ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di 200,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(Cass. n. 4327/22).
Va osservato che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Quest'ultima ha dimostrato di avere una
Pag. 13 di 15 buona capacità lavorativa reperendo sempre un lavoro che le consente di godere di un reddito seppur modesto e non ha spese di locazione vivendo nella ex casa coniugale. Va infatti ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 24049/21).
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che non sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
Pag. 14 di 15 dispone l'affidamento super esclusivo dei due figli minori alla madre;
ove il volesse riprendere i contatti con i figli, le modalità di visita dovranno CP_1
essere disciplinate dai Servizi sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità dei figli;
pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli in favore CP_1
della madre di 600,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
rigetta la domanda di previsione di un assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente.
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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