Articolo 3 della Legge 5 marzo 1990, n. 45
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 marzo 1990
Art. 3. Esercizio della facolta' 1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Entrata in vigore il 10 marzo 1990
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