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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2924/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Fioccola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza, Controparte_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi consensualizzata in corso di causa.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 4.06.2021 il ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente
[...] [...] l' 01/07/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di CP_1
Cava De' Tirreni (SA) al n.141, Parte II, serie A, anno 1999); che dal matrimonio nasceva una figlia,
il 20.05.2000; che nel corso del rapporto di coniugio insorgevano gravi incomprensioni sì Per_1
da rendere progressivamente la convivenza intollerabile oltre che determinare il venir meno dell'affectio coniugalis; che esso ricorrente era dipendente a tempo indeterminato presso la ERNST
& YOUNG S.P.A., con mansioni di servizi logistici e servizi generali, con un reddito annuo di circa
€ 23.800,00, mentre controparte svolgeva in modo autonomo e non continuativo l'attività di rappresentate di prodotti per la casa e la cura della persona con la società STANHOME, con un reddito annuo di circa € 12.000,00; che la figlia studentessa universitaria, aveva scelto di vivere con Per_1
il padre;
che a far data dal deposito del ricorso si impegnava a lasciare unitamente alla figlia la casa coniugale;
chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE All'Ill.mo Presidente del Tribunale Voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti: 1) liberare l'appartamento sito in Nocera Superiore (Sa) alla via San Clemente, già Vincenzo Russo n .7, da cose e persone entro la scadenza naturale del contratto, 2) nominare il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, 2) Ammettere la prova testimoniale della sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giorgio Amendola n.19; sulle circostanze di cui al punto 8 del presente riscorso che abbiansì qui per ripetuto e trascritto preceduto dalla locuzione “Vero che”; 3) porre a carico della Sig.ra CP_1
un assegno mensile di mantenimento omnicomprensivo per un importo pari ad € 250,00 o
[...] della maggiore o minore somma che l'Adito Presidente riterrà congrua;
4) disporre la restituzione della somma pari ad € 25.000,00 versata dallo Istante sul conto libretto smart radicato presso
l'Istituto con n. 00043282611 con assegno e bonifico;
5) Ammettere tutte le istruttorie CP_2
che si renderanno necessarie a seguito delle deduzioni e conclusioni di essi intimati. 6) Condannare, altresì, la Convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.P., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 5.01.2022 si costituiva , la quale, dato Controparte_1
atto: che il ricorrente si era da sempre totalmente disinteressato della gestione del menage familiare minando, così, il rapporto coniugale;
che la resistente non svolgeva alcuna attività lavorativa e la sua saltuaria collaborazione con la STANHOME era terminata diversi anni addietro;
che da tempo si era prodigata per la ricerca di un lavoro compatibile con le diverse patologie da cui risultava affetta per come documentate;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a ) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
b) rigettarsi tutte le richieste del ricorrente;
c) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento di € 1.200,00 in suo favore;
d) Pt_1 condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 17.01.2022, il Presidente f.f., preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione tra le parti autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
nulla disponeva in ordine alla casa coniugale, posto che la figlia viveva in altra dimora con il padre;
stabiliva Per_1
che la sig.ra contribuisse al mantenimento della figlia mediante la corresponsione della CP_1
somma di euro 150,00, da versare direttamente alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese;
che il ricorrente, da canto proprio, contribuisse al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. all'udienza del
9.03.2023. Concessi i termini istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c, il giudizio veniva rinviato per lo scrutinio delle istanze istruttorie. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente il
2.04.2024, in vista della celebrazione dell'udienza cartolare del 3.4.2024, le parti manifestavano la concorde volontà di trasformare la domanda di separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dai procuratori costituiti, cui faceva sèguito il deposito telematico dell'integrazione dell'accordo di separazione consensuale, rispettivamente, in data 4.6.2024, da parte ricorrente, e, da parte resistente, in data 21.6.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza 26.09.2024, con ordinanza del 27.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.12.2024 in vista della quale le parti, con note di trattazione scritta, nel riportarsi all'accordo di separazione dalle medesime formalizzato ed integrato, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza dell'11.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato e sottoscritto dalle parti, in atti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, per come successivamente integrato dalle medesime, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la figlia Per_1 Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16/06/1957 e , nata a [...] il [...], sposatisi l'1/07/1999 Controparte_1
nel Comune di Cava De' Tirreni alle condizioni di cui all'accordo congiunto formalizzato e sottoscritto dalle parti, in atti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, per come successivamente integrato dalle medesime, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la figlia Per_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni (SA), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.141, Parte II, serie A, anno 1999 , del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2924/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Fioccola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza, Controparte_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi consensualizzata in corso di causa.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 4.06.2021 il ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente
[...] [...] l' 01/07/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di CP_1
Cava De' Tirreni (SA) al n.141, Parte II, serie A, anno 1999); che dal matrimonio nasceva una figlia,
il 20.05.2000; che nel corso del rapporto di coniugio insorgevano gravi incomprensioni sì Per_1
da rendere progressivamente la convivenza intollerabile oltre che determinare il venir meno dell'affectio coniugalis; che esso ricorrente era dipendente a tempo indeterminato presso la ERNST
& YOUNG S.P.A., con mansioni di servizi logistici e servizi generali, con un reddito annuo di circa
€ 23.800,00, mentre controparte svolgeva in modo autonomo e non continuativo l'attività di rappresentate di prodotti per la casa e la cura della persona con la società STANHOME, con un reddito annuo di circa € 12.000,00; che la figlia studentessa universitaria, aveva scelto di vivere con Per_1
il padre;
che a far data dal deposito del ricorso si impegnava a lasciare unitamente alla figlia la casa coniugale;
chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE All'Ill.mo Presidente del Tribunale Voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti: 1) liberare l'appartamento sito in Nocera Superiore (Sa) alla via San Clemente, già Vincenzo Russo n .7, da cose e persone entro la scadenza naturale del contratto, 2) nominare il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, 2) Ammettere la prova testimoniale della sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giorgio Amendola n.19; sulle circostanze di cui al punto 8 del presente riscorso che abbiansì qui per ripetuto e trascritto preceduto dalla locuzione “Vero che”; 3) porre a carico della Sig.ra CP_1
un assegno mensile di mantenimento omnicomprensivo per un importo pari ad € 250,00 o
[...] della maggiore o minore somma che l'Adito Presidente riterrà congrua;
4) disporre la restituzione della somma pari ad € 25.000,00 versata dallo Istante sul conto libretto smart radicato presso
l'Istituto con n. 00043282611 con assegno e bonifico;
5) Ammettere tutte le istruttorie CP_2
che si renderanno necessarie a seguito delle deduzioni e conclusioni di essi intimati. 6) Condannare, altresì, la Convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.P., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 5.01.2022 si costituiva , la quale, dato Controparte_1
atto: che il ricorrente si era da sempre totalmente disinteressato della gestione del menage familiare minando, così, il rapporto coniugale;
che la resistente non svolgeva alcuna attività lavorativa e la sua saltuaria collaborazione con la STANHOME era terminata diversi anni addietro;
che da tempo si era prodigata per la ricerca di un lavoro compatibile con le diverse patologie da cui risultava affetta per come documentate;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a ) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
b) rigettarsi tutte le richieste del ricorrente;
c) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento di € 1.200,00 in suo favore;
d) Pt_1 condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 17.01.2022, il Presidente f.f., preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione tra le parti autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
nulla disponeva in ordine alla casa coniugale, posto che la figlia viveva in altra dimora con il padre;
stabiliva Per_1
che la sig.ra contribuisse al mantenimento della figlia mediante la corresponsione della CP_1
somma di euro 150,00, da versare direttamente alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese;
che il ricorrente, da canto proprio, contribuisse al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. all'udienza del
9.03.2023. Concessi i termini istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c, il giudizio veniva rinviato per lo scrutinio delle istanze istruttorie. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente il
2.04.2024, in vista della celebrazione dell'udienza cartolare del 3.4.2024, le parti manifestavano la concorde volontà di trasformare la domanda di separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dai procuratori costituiti, cui faceva sèguito il deposito telematico dell'integrazione dell'accordo di separazione consensuale, rispettivamente, in data 4.6.2024, da parte ricorrente, e, da parte resistente, in data 21.6.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza 26.09.2024, con ordinanza del 27.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.12.2024 in vista della quale le parti, con note di trattazione scritta, nel riportarsi all'accordo di separazione dalle medesime formalizzato ed integrato, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza dell'11.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato e sottoscritto dalle parti, in atti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, per come successivamente integrato dalle medesime, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la figlia Per_1 Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16/06/1957 e , nata a [...] il [...], sposatisi l'1/07/1999 Controparte_1
nel Comune di Cava De' Tirreni alle condizioni di cui all'accordo congiunto formalizzato e sottoscritto dalle parti, in atti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, per come successivamente integrato dalle medesime, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la figlia Per_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni (SA), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.141, Parte II, serie A, anno 1999 , del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire