Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1058 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. COSTA LEONARDO giusta procura in atti, attore nei confronti di
CF , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nel termine di cui all'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: ritenere e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 234/2023, emesso il 20.04.2023, depositato il 29.04.2023, notificato il successivo 05.05.2023, per i motivi già spiegati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, revocarlo con ogni e consequenziale statuizione di legge. Condannare
[...]
(c.f. ), in persona del Procuratore Speciale, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. al pagamento, in favore del dott. Controparte_2 [...]
, delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al 15% per rimborso Pt_1
forfettario ed accessori come per legge”; parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in
per la sussistenza del giudicato costituito dalla sentenza n°2632/2019 dei 14/28 maggio 2019 del
Tribunale di Palermo passata in giudicato;
sempre in via preliminare e pregiudiziale - ove mai dovesse ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dal sig. , ritenere e dichiarare la Parte_1
propria incompetenza per materia a decidere sull'eccezione di asserita nullità della fideiussione, in quanto redatta su modulo uniforme Abi, per violazione delle norme sulla concorrenza come accertata dal provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, in favore della competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli;
e, per l'effetto, - separare dal presente giudizio, senza alcuna refluenza sulla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, alla cui emissione il Tribunale di Marsala era pienamente competente per territorio, materia e valore, la controversia avente per oggetto l'avversa eccezione di asserita nullità della fideiussione, in quanto redatta su modulo uniforme Abi, per violazione delle norme sulla concorrenza come accertata dal provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, e rimettere la controversia così come separata alla cognizione della Sezione Specializzata per le Imprese del
Tribunale di Napoli;
nel merito - rigettare l'opposizione proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita CP_1
di supporto probatorio, e, contestualmente, - confermare il decreto ingiuntivo n°234/2023 (rg
776/2023) dei 20/29 aprile 2023 del Tribunale di Marsala, e, per l'effetto, - condannare il sig.
[...]
a pagare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva Pt_1 CP_1
somma di € 44.816,86, oltre gli interessi convenzionali nella misura contrattualmente dovuta ai sensi del contratto di conto corrente bancario n°202146 dal 20 aprile 2011 sino al soddisfo, in ogni caso entro il limite previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, e altresì le spese legali relative al pregresso procedimento monitorio, liquidate in € 1.656,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dal sig. , in Parte_1
quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico di questi le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, parte attrice ha proposto formale opposizione avverso “il decreto di ingiunzione n. 234/2023 del 20.04.2023, pubblicato il 29.04.2023, notificato il
05.05.2023” con il quale le è stato ingiunto il pagamento somma di €. 44.816,86 oltre accessori e spese nella qualità di “fideiussore della i solido con questa e con gli Controparte_3
altri fideiussori” dovuta quale saldo debitorio del conto corrente bancario n°202146 (cfr. ricorso monitorio).
Allegava a sostegno della proposta opposizione l'attore, l'intervenuta decadenza della creditrice ai sensi dell'art 1957 cc nonché la nullità della fideiussione in quanto “cont(enente) alcune delle clausole (sic, 2, 6 e 8) dichiarate illegittime dalla Banca D'Italia” ovvero “in subordine,
(la) nullità parziale delle sole clausole in contrasto con la normativa di cui all'art. 2, comma 2, lett.
a) della Legge n. 287/1990 (Legge antitrust).
Chiedeva pertanto “ritenere e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
234/2023,emesso il20.04.2023, depositato il 29.04.2023, notificato il successivo 05.05.2023, per i motivi in narrativa spiegati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, revocarlo con ogni e consequenziale statuizione di legge. Condannare Controparte_1
(c.f. ), in persona del Procuratore Speciale, legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
Dott. al pagamento, in favore del dott. , delle spese e dei compensi Controparte_2 Parte_1
professionali del presente giudizio, oltre al 15% per rimborso forfettario ed accessori come per legge”
Si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto allegato e dedotto dall'attore.
In particolare, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione “visto che sulla validità ed efficacia della fideiussione rilasciata dall'opponente in favore di oggi Controparte_4 CP_1
a garanzia dell'adempimento del debitore principale la Controparte_3
“incompetenza per materia a decidere sull'eccezione di asserita nullità della fideiussione, in quanto redatta su modulo uniforme Abi, per violazione delle norme sulla concorrenza come accertata dal provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, in favore della competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli” la legittimità ed efficacia della fideiussione.
Chiedeva quindi “in via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 648, comma 1, cpc, del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale - ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal sig. per la sussistenza del Parte_1
giudicato costituito dalla sentenza n°2632/2019 dei 14/28 maggio 2019 del Tribunale di Palermo passata in giudicato;
sempre in via preliminare e pregiudiziale - ove mai dovesse ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dal sig. ritenere e dichiarare la propria Parte_1
incompetenza per materia a decidere sull'eccezione di asserita nullità della fideiussione, in quanto redatta su modulo uniforme Abi, per violazione delle norme sulla concorrenza come accertata dal provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, in favore della competenza funzionale inderogabile della
Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli;
e, per l'effetto, - separare dal presente giudizio, senza alcuna refluenza sulla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, alla cui emissione il Tribunale di Marsala era pienamente competente per territorio, materia e valore, la controversia avente per oggetto l'avversa eccezione di asserita nullità della fideiussione, in quanto redatta su modulo uniforme Abi, per violazione delle norme sulla concorrenza come accertata dal provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, e rimettere la controversia così come separata alla cognizione della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli;
nel merito - rigettare l'opposizione proposta dal sig. nei confronti della in quanto inammissibile, Parte_1 CP_1
infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di supporto probatorio, e, contestualmente, - confermare il decreto ingiuntivo n°234/2023 (rg 776/2023) dei 20/29 aprile 2023 del Tribunale di
Marsala, e, per l'effetto, - condannare il sig. a pagare alla in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 44.816,86, oltre gli interessi convenzionali nella misura contrattualmente dovuta ai sensi del contratto di conto corrente bancario n°202146 dal 20 aprile 2011 sino al soddisfo, in ogni caso entro il limite previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, e altresì le spese legali relative al pregresso procedimento monitorio, liquidate in € 1.656,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dal sig. , in quanto Parte_1
inammissibili, infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico di questi le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
All'udienza del 17.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione salvo poi essere restituita sul ruolo istruttorio su istanza dell'attore, non avendo la competente cancelleria tempestivamente accettato le note scritte da detta parte depositate per la suddetta udienza alla quale risultava pertanto non comparso;
nella successiva udienza del 25.02.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione
L'eccezione pregiudiziale di parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Risulta dalla allegazione documentale delle parti che con sentenza n, 2632/2019 il
Tribunale di Palermo ha deciso l'opposizione dall'odierno attore proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6640/16 con il quale quel Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore di
[...]
(dante causa dell'odierna convenuta) la somma di € 68.413,35 oltre accessori, “n.q. di CP_4
fideiussore della Controparte_3
Risulta dalla suddetta sentenza che il quel giudizio l' contestò la inefficacia della Pt_1
garanzia fideiussoria;
allegò che “con nota del 20.4.2011 aveva comunicato alla banca il recesso dalla fideiussione sicchè doveva ritenersi liberato per i debiti maturati successivamente a tale date”
Il Tribunale di Palermo decidendo la controversia ha ritenuto che il credito garantito cui accedeva la azionata fideiussione, si appartenesse alla cedente;
che la fideiussione Controparte_4
indicasse “l'importo massimo della garanzia prestata e la fonte delle obbligazioni garantite”; la mancata allegazione e prova della sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art 1956 cc;
la mancanza di prova “per dimostrare che la fideiussione collegata al contratto di mutuo sia stata frutto di una condotta aggressiva della banca in danno del consumatore, così da comportarne la nullità”; che l'operato recesso avrebbe al più potuto operare con riferimento alle obbligazioni assunte dal debitore principale in data successiva. Nel merito revocando il decreto opposto ha
“accerta(to) e dichiara(to) che il debito a carico dell' n.q. di fideiussore della Pt_1 [...]
alla data del recesso (20.4.2011) è pari ad euro 44.816,86.” Controparte_3
Secondo quanto desumibile dal suddetto titolo (non avendo alcuna delle parti depositato i relativi atti), quindi, in quel processo l'odierno attore ha contestato la validità ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria in parte anche per le medesime ragioni sottese al presente giudizio.
Ne deriva che in quest'ultimo deve trovare applicazione la preclusione di cui all'art 2909 cc.
Ed invero ai sensi dell'art 2909 cc l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Il giudicato comporta da una parte l'incontrovertibilità della regola dettata dal Giudice nella sentenza in relazione ad una fattispecie concreta;
dall'altro l'effetto preclusivo per le parti, di chiedere al Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione già decisa.
Si distingue tra cosa giudicata formale id est il provvedimento decisorio non più soggetto né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. e quindi definitivo e cosa giudicata sostanziale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza - ormai incontrovertibile (giudicato formale)- fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
Gli effetti della cosa giudicata sono quindi oltre che soggettivi (per le categorie indicate nel richiamato art 2909 cc) anche oggettivi nel senso che il giudicato, comprendo il dedotto ed il deducibile, implicando l'impossibilità di rimettere in discussione la cosa giudicata, deducendo eccezioni o difese (di fatto o di diritto) non prese in considerazione nel precedente giudizio, in quanto rigettate o non proposte.
Ebbene nel caso di specie il Tribunale di Palermo, nella contumacia del creditore opposto, ha sulla scorta dei documenti depositati dallo stesso opponente rideterminato il debito di quest'ultimo ritenendo quindi valida ed efficace la fideiussione (sulla base del quale ha accertato l'esistenza del debito dell rideterminandone l'importo effettivo) con la conseguenza che su Pt_1
tale statuizione si è formato il giudicato con riferimento sia a quanto dedotto che a quanto avrebbe potuto esse con riferimento a detta fideiussione, eccepito.
Sul punto dell'estensione del giudicato, invero la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) e ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Palermo ha -come detto- accertato e dichiarato la sussistenza del debito in capo all'odierno attore proprio quale fideiussore delle
[...]
con ciò di fatto sancendo la validità ed efficacia della prestata garanzia con Controparte_3
la consequenziale produzione degli effetti preclusivi più su esaminati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano visti i parametri indicati dal DM
55/2014 come integrato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della causa come dichiarato dall'attore, applicata in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale dell'istruzione, la riduzione del 50% del compenso per ciascuna fase in tesi dovuto, in complessivi Euro 3.808,00 (di cui per la fase di studio € 850,50; per la fase introduttiva € 602; per la fase istruttoria € 903, per la fase decisoria € 1.452,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovuti
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1058/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2023 reso da Parte_1
questo Tribunale in data 20/29.4.2023 che pertanto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.808,00
[...]
per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, il 24.3.2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo