Art. 25.
E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:
soggetti protetti;
eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione; prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita';
condizioni di invalidita' pensionabile:
problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento; finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione armonizzazione trattamento assicurativo" di cui al presente provvedimento.
E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:
soggetti protetti;
eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione; prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita';
condizioni di invalidita' pensionabile:
problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento; finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione armonizzazione trattamento assicurativo" di cui al presente provvedimento.