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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 195/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D'INCECCO LIBERO presso il cui studio sito in VIA GUASCO 33 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CASARINI SARAH presso il cui studio sito in VIA PIER CARLO CADOPPI NR.12 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1323/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 16-18.11.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 31.01.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti nelle note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
1. Il signor si impegna a versare al momento della vendita Parte_1 dell'immobile, attualmente assegnato alle ricorrenti, sito in Quattro Castella, Via Ungaretti, 11/1, di proprietà del signor , la somma di euro 64.000,00 che Pt_1 verrà versata dall'acquirente con assegno circolare intestato a , Persona_1 innanzi al notaio. o diversamente mediante deposito presso il predetto del prezzo di acquisto della casa con successiva predisposizione a cura dello stipulante degli assegni circolari per i relativi importi da consegnare alle parti.
2. Le resistenti rinunciano all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento nell'interesse di dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_1
3. Le resistenti potranno rimanere a risiedere all'interno della casa coniugale, certamente sino alla vendita senza alcun onere, e al fine della liberazione per ulteriori 2 mesi dal momento della vendita al fine di consentire il trasloco presso la nuova abitazione del mobilio e degli arredi, impegnandosi sino ad allora a tenerla ordinata e pulita e a rendersi disponibili al fine delle visite dei potenziali acquirenti nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
4. Spese compensate tra le parti. Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e trattandosi di accordi di natura patrimoniale dei quali il Collegio non può che prendere atto
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1323/2021 emessa in data 16-18.11.2021
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 195/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D'INCECCO LIBERO presso il cui studio sito in VIA GUASCO 33 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CASARINI SARAH presso il cui studio sito in VIA PIER CARLO CADOPPI NR.12 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1323/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 16-18.11.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 31.01.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti nelle note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
1. Il signor si impegna a versare al momento della vendita Parte_1 dell'immobile, attualmente assegnato alle ricorrenti, sito in Quattro Castella, Via Ungaretti, 11/1, di proprietà del signor , la somma di euro 64.000,00 che Pt_1 verrà versata dall'acquirente con assegno circolare intestato a , Persona_1 innanzi al notaio. o diversamente mediante deposito presso il predetto del prezzo di acquisto della casa con successiva predisposizione a cura dello stipulante degli assegni circolari per i relativi importi da consegnare alle parti.
2. Le resistenti rinunciano all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento nell'interesse di dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_1
3. Le resistenti potranno rimanere a risiedere all'interno della casa coniugale, certamente sino alla vendita senza alcun onere, e al fine della liberazione per ulteriori 2 mesi dal momento della vendita al fine di consentire il trasloco presso la nuova abitazione del mobilio e degli arredi, impegnandosi sino ad allora a tenerla ordinata e pulita e a rendersi disponibili al fine delle visite dei potenziali acquirenti nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
4. Spese compensate tra le parti. Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e trattandosi di accordi di natura patrimoniale dei quali il Collegio non può che prendere atto
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1323/2021 emessa in data 16-18.11.2021
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi