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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 485/2020
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Saponara per parte ricorrente;
l'avv. Linzalone per l' CP_1;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG. 485/2020 vertente
TRA
(cod. fisc.: C.F. 1 nato a [...] il [...] Parte 1
e ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco A. Saponara giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 Controparte_3 rappresentato e difeso, quanto al primo soggetto, dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: avviso di addebito - Gestione separata ingegneri.
FATTO E DIRITTO Parte 1I - Con ricorso depositato il 28 febbraio 2020, l'ing. proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 367 2019 00011585 27 000 formato il 24 dicembre 2019, dell'importo di € 7.173,28 (relativo ad asserita contribuzione evasa e sanzione ex art. 116, comma 8, lett. B 1. 388/2000, anno 2012: c.d. operazione
"Poseidone"), asserendo l'illegittimità di tale richiesta, anche per intervenuta prescrizione (conclusioni della parte: "si chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare, con conseguente annullamento degli impugnati atti ed ogni conseguenziale effetto di legge, con vittoria di spese e di giudizio").
Con provvedimento del 2 marzo 2020 veniva accolta l'istanza di sospensione.
Con memoria depositata il 27 agosto 2020 si costituiva l' CP_1 in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 Controparte_3 il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "-rigettare il ricorso per tutte le ragioni di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze, con conseguente conferma della iscrizione del ricorrente nella gestione separata e con dichiarazione della sussistenza del credito dell' CP_1 al cui pagamento il ricorrente va condannato, con ulteriori somme accessorie maturate e maturande sino al soddisfo".
Il processo veniva poi ritualmente riassunto il 6 novembre 2024 dal ricorrente a seguito dell'ordinanza di interruzione del 8 ottobre 2024 (v. memoria di costituzione dell'CP_1
del 17 marzo 2025).
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II L'eccezione sollevata da parte ricorrente di prescrizione quinquennale, è
-
fondata.
La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell'arresto della Cassazione, sezione lavoro, del
31/10/2018 n. 27950 (seguita poi da tante altre: V., per es., Cass. Civ. Sez. VI, 2 marzo
2021, n. 5704), in cui è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato sempre dalla
Cassazione con ordinanza del 20/04/2016 n. 7836, ove si era, invece, ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, nel sopracitato arresto n. 27950/2018, confermato come detto da successive pronunce dei giudici di legittimità e cui si intende assicurare continuità, si
è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'art. 18, comma 4, d.lgs.
241/1997, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale.
Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro.
Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell' CP_1 e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) “la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio [quindi, giudice del merito, n.d.r.], pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto l'eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio" (v. Cassazione civile sez. lav.
sentenza n.14638 del 09/07/2020, sentenza n. 19403 del 18/07/2019, ordinanza n.
6677 del 07/03/2019, sentenza n. 27950 del 31/10/2018). III-Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto è opportuno precisare che
"La mancata compilazione del quadro RR (quello deputato all'indicazione del reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale) non si può considerare di per sé circostanza utile a desumere la ricorrenza del doloso occultamento al fine della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. Non può infatti reputarsi la mera omessa compilazione del quadro RR -in assenza di ulteriori elementi - comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, all'Ente creditore, l'esistenza dell'obbligazione contributiva;
mentre solo a fronte una tale condotta intenzionale - può operare la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ. (tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto) che deve implicare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Tribunale Catania sez.
lav., 06/11/2020, n. 3905, conforme Tribunale Piacenza, sez. lav., 28/10/2020, n. 130;
in senso conforme si veda anche: Corte d'appello di Roma sent. n. 2224 del
11.11.2020; Corte d'appello di Roma sent. n. 2124 del 05.11.2020; Corte d'appello di Roma sent. n. 756 del 26.03.2020; Corte d'appello di Roma sent. n. 651 del
03.03.2020; Corte d'appello di Roma sent. n. 232 del 04.02.2020).
A maggior ragione, il dolo va escluso nelle ipotesi di compilazione del quadro CM che consente "all' CP 2 appellante di verificare la produzione, da parte della professionista, di un reddito di lavoro autonomo (...), sicché resta pure esclusa la configurabilità nel caso di specie di una causa di sospensione del corso della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c." (Corte d'Appello di Roma sentenze nn. 1405 e
1407 del 30.06.2020, n. 2083 del 10.11.2020, n. 1163 del 10.06.2020, n. 2876 del
30.12.2020).
IV - In definitiva il fatto che il professionista abbia dichiarato i propri redditi professionali all'Agenzia delle Entrate certamente con cio' non occultandoli neanche all CP_1, considerata oltre che la facolta' di accertamento propria dell'ente previdenziale anche l'attivita' di controllo dell'Agenzia delle Entrate e di trasmissione all'ente previdenziale a norma del dlgs 462/1997- in uno alla verosimile buona fede
(desumibile dagli stessi contrasti esegetici in tema) nel ritenere di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata, sono elementi che non consentono affatto di ritenere alla stregua della mera mancata compilazione del quadro RR- integrata la fattispecie del doloso occultamento del credito quale causa per il creditore di vera e propria impossibilita' di agire e non di mera difficolta' di accertamento del credito si' come intesa dalla giurisprudenza costante ai fini della sospensione del termine prescrizionale.
V - Nel caso che ci occupa, è incontroverso che il termine ultimo del saldo per l'anno 2012 dei contributi alla Gestione separata era stato fissato per l'8 luglio 2013 e che la richiesta di pagamento dei contributi è stata recapitata alla ricorrente il 31 luglio
2018, oltre il termine di prescrizione quinquennale scaduto l'8 luglio 2018 (pure a voler tener conto della mera data della raccomandata del 12 luglio 2018 e non della sua ricezione).
VI - Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa
(scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), nonché della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute da parte ricorrente all' CP_1 le somme di cui all'avviso di addebito oggetto di opposizione, che annulla;
2) condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.697,00 per onorario (di cui euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase di trattazione ed euro 1.011,00 per la fase decisionale) ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché Cassa ed IVA
(se dovuti) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio