Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
STERLICCHIO Antonella Miryam Presidente rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
DE NARDIS Pierluigi Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4300 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e
Controparte_1
Avv. CAMPI GIUSEPPE
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1164 del 2024 del Tribunale di Roma. La parte appellante non è comparsa all'udienza del 15.4.2025 né a quella successiva del 22.4.2025. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello deve essere dichiarato improcedibile, tenuto conto che l'udienza del 10.2.2025 tenuta dalla Sezione incompetente, ai fini che rilevano, deve ritenersi tamquam non esset.
Le spese seguono il principio di causalità, stante la costituzione dell'appellata e la partecipazione di questa ad entrambe le udienze. Trova applicazione il principio che segue: “A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore della , nella misura che Controparte_1 liquida in euro 7.600,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente
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