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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 176/2025
N. R.G. 1280/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1280/2024, avverso la sentenza n.
4655/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Mariani, promossa da:
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via del Serafico n. 106,
APPELLANTE
C/
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Russo e dall'Avv. Francesco Mazzù ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia n. 46;
pagina 1 di 11 APPELLATA
C/
, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Savarè 1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
in totale riforma della sentenza impugnata n. 4655/2024 pubbl. il 23/10/2024 del
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, non notificata, per tutti i motivi esposti:
- in accoglimento dei motivi di appello formulati: ammettere i documenti prodotti da in primo grado, e/o comunque ammetterli nel presente Controparte_3
grado per i motivi esposti, in merito all'interruzione della prescrizione (doc. 4 e 5) e conseguentemente accertare e dichiarare la valida interruzione della prescrizione e confermare il credito dell'avviso di addebito 3592016000611170900 rigettando la domanda della ricorrente, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla riforma del capo delle spese;
- riformare il capo di condanna alle spese della sentenza di primo grado disponendo altresì
la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da , Controparte_3
nelle more del giudizio di appello, in esecuzione della predetta sentenza;
pagina 2 di 11 - condannare il contribuente al pagamento delle spese di primo e Controparte_1
secondo grado;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque l'estraneità di rispetto alla notifica dell'avviso di addebito e Controparte_3
conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese sul punto
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri di legge del doppio grado.
PER L'APPELLATO Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento tanto in fatto quanto in diritto l'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano sez. lavoro e previdenza Dott. Giorgio Mariani n. 4655/2024
del 23.10.2024;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
PER APPELLATO CP_2
in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3
, in riforma della sentenza n. 4655/2024, rigettare il ricorso e le domande tutte
[...]
proposte dalla Sig.ra con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Controparte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando l'avviso di addebito n. CP_2
35920160006111709000, e condannando l'appellata, , al pagamento in Controparte_1
favore dell' delle somme indicate nell'avviso suddetto o di quelle diverse accertate come CP_2
pagina 3 di 11 dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In subordine
dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per inammissibilità del petitum;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di prescrizione dei CP_2
crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
in ulteriore subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D. Lgs.46/99 e 617 cpc;
in estremo subordine, rigettare il ricorso di primo grado di e tutte le Controparte_1
avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 35920160006111709000 e condannando comunque l'opponente,
, al pagamento in favore dell' delle somme indicate nell'atto Controparte_1 CP_2
suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Milano ha impugnato l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 05920249003020324000, notificata in data 4 marzo 2024, la quale traeva origine da una pluralità di cartelle di pagamento, per un importo totale pari ad euro 33.065,52.
L'atto opposto faceva riferimento anche all'avviso di addebito n. 359 2016 0006111709000
avente ad oggetto Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, somme pagina 4 di 11 aggiuntiva omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale, anno di riferimento 2013,
per euro 1.913,90, presuntivamente notificata in data 20 marzo 2017.
L'allora ricorrente sosteneva che non vi era alcuna prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all' intimazione di pagamento n. 05920249003020324000; in ogni caso, tra la data della presunta notifica dell'avviso di addebito (20 marzo 2017) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (4 marzo 2024), risultava decorso il termine di prescrizione relativo al credito vantato.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “1) annulla l'intimazione di pagamento n.
CP_ 05920249003020324000 con esclusivo riferimento ai contributi per Euro 1.913,90, per
intervenuta prescrizione;
2) condanna la parte soccombente alla Controparte_3
rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Francesco Russo e Francesco
Mazzù, antistatari, liquidate in complessivi 1700,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali
previsti ai sensi di legge;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.”
Ha rilevato che la prima doglianza di riguarda la mancata prova della Controparte_1
notifica dell'avviso di addebito n. 359 2016 0006111709000, sotteso all'intimazione di CP_2
pagamento n.05920249003020324000, presuntivamente notificato in data 20 marzo 2017.
Tale azione costituisce una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
opposizione che va avviata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in questo caso sostituito dalla notifica della intimazione di pagamento, primo atto asseritamente portato a conoscenza dell'opponente.
pagina 5 di 11 La notifica dell'intimazione opposta avviene il 4 marzo 2024; il deposito del ricorso avviene in data 10 aprile 2024, oltre i venti giorni;
l'opposizione va dichiarata quindi inammissibile.
si duole poi che, tra la data della notifica dell'avviso di addebito (20 Controparte_1 CP_2
marzo 2017) e quella della intimazione di pagamento opposta (4 marzo 2024), risulti decorso il termine di prescrizione quinquennale al credito vantato.
Si tratta in questo caso, di un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, per cui l'azione è ammissibile.
Ha rilevato che fra le due date indicate (20 marzo 2017 e 4 marzo 2024) è decorso interamente il termine quinquennale di prescrizione dei contributi, di cui all'art.3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335.
E pur vero che il termine di prescrizione è stato sospeso (come eccepisce ) in virtù della CP_2
disciplina dettata dalla normativa emergenziale del Decreto Legge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020.
Nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla
. Controparte_3
Ma, anche escludendo questi 541 giorni fra le due date indicate, si giunge in ogni caso a superare i cinque anni, ne deriva che la prescrizione si è verificata.
La costituzione di è avvenuta in via telematica il 18 ottobre Controparte_3
2024, ossia dopo il termine fissato dall'art. 416, primo comma, c.p.c.
Tale decadenza processuale è rilevabile d'ufficio indipendentemente dal silenzio dell'attore al riguardo (Cass. 717/1997; Cass. 3111/1988).
pagina 6 di 11 Non è quindi possibile esaminare processualmente i documenti prodotti dall
[...]
, ivi inclusi i due atti interruttivi della prescrizione (docc. 4 e 5 fasc. Controparte_3
) CP_3
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione Controparte_3
avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “OMESSO ESAME DEI DOCUMENTI DI AGENZIA IN
MERITO ALL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. ERRATA A FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 421 C.P.C. “
Censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto tardivi e non ammissibili i documenti prodotti da circa l'interruzione della Controparte_3
prescrizione.
Sostiene che la sentenza è viziata, sia per aver erroneamente qualificato il fatto dedotto
“dell'interruzione della prescrizione” quale eccezione di parte, essendo invece un'eccezione rilevabile d'ufficio, sia per aver erroneamente applicato l'art. 421, 2 ° comma c.p.c. il quale prevede che il Giudice “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di
ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabili dal codice civile.”
Sono quindi ammesse le produzioni documentali dirette a dimostrare l'interruzione della prescrizione in quanto detta eccezione, “interruzione della prescrizione” rientra nei poteri di accertamento del Giudice ed è quindi rilevabile d'ufficio.
Inoltre, censura la sentenza nella parte in cui non ha esaminato e non ha accolto l'istanza di ordine di esibizione formulata da in primo grado, in merito ai documenti dell CP_2 CP_3
circa l'interruzione della prescrizione.
[...] Controparte_4
pagina 7 di 11 Chiede comunque l'ammissione in appello di tali documenti depositati in primo grado e non ammessi dal Giudice di prime cure, in quanto gli stessi risultano indispensabili ai fini della decisione e quindi ammissibili, in quanto decisivi per accertare la verità sostanziale dei fatti di causa.
Secondo motivo di appello intestato: “RIFORMA DEL CAPO DI CONDANNA ALLE SPESE E
RESTITUZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE PAGATE NEL CORSO
DELL'APPELLO”
Rileva che risulta evidente anche l'erroneità del capo di sentenza che ha ingiustamente condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3
ricorrente, di cui chiede la riforma con conseguente condanna della ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado. CP_1
Si è costituito, altresì, l riportandosi in toto alle difese già svolte nel Controparte_5
precedente grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza, aderendo integralmente ai motivi di impugnazione formulati ed articolati nell'atto d'appello dall' , Controparte_6
unico soggetto, peraltro, effettivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio.
Evidenzia che, nella memoria di costituzione di I grado, aveva formulato una precisa istanza istruttoria ex art.210 cpc chiedendo al Giudice di ordinare ad la produzione degli atti CP_7
interruttivi della prescrizione.
Istanza che è stata disattesa senza motivazione alcuna e che pertanto ripropone in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 11 All'udienza del 25 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
Il ricorso in appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
L' censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, ha Controparte_8
ritenuto tardivi e non ammissibili i documenti prodotti da Parte_1
circa l'interruzione della prescrizione.
Ritiene questo Collegio che, come è noto, mentre la prescrizione deve essere eccepita dalla parte e, in difetto, non può essere rilevata d'ufficio, (c.d. eccezione in senso stretto) diversa è
la natura del fatto interruttivo della prescrizione.
Il fatto interruttivo è riferibile ad eccezione distinta da quella relativa alla prescrizione, diversa da questa, e viene ritenuta appartenere alla categoria delle eccezioni in senso lato.
In conseguenza, l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Unico limite al potere del Giudice è costituito dalla presenza di allegazioni e prove,
ritualmente acquisite, (o eventualmente acquisibili), contenute negli atti di causa ( cfr Cass.
16542 del 14.7.2010 Cass 15661/2005; Cass 2035/2006; Cass 13783/2007), relative,
appunto, alla sussistenza del fatto interruttivo.
L' al momento della costituzione in primo grado ha Controparte_8
allegato e provato documentalmente di aver notificato l'atto di intimazione di pagamento, per cui, anche se costituita tardivamente, l'eccezione di interruzione della prescrizione poteva essere svolta trattandosi di eccezione in senso lato. pagina 9 di 11 Ed invero, i documenti prodotti da già in primo grado, ai numeri 4 e 5, dimostrano CP_3
l'interruzione della prescrizione quinquennale in quanto, dopo la notifica dell'avviso di addebito da parte dell' in data 20/03/2017, ha CP_2 Controparte_3
ritualmente interrotto la prescrizione nel modo seguente:
- 24/12/2018 Avviso di Intimazione 05920189007982485000, (doc. 4 primo grado ) CP_7
ritualmente notificato con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito, spedito con raccomandata ar numero
573177878514, ritualmente restituita per compiuta giacenza;
- dopo la lunga sospensione Covid -19, di 18 mesi da marzo 2020 ad agosto 2021, gg.541
(art. 68 DL 18/2020), la prescrizione è stata interrotta di nuovo in data 16/03/2023 dall'Avviso
di Intimazione 05920229005142677000 (doc. 5 primo grado ) ritualmente notificato con CP_7
deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito spedito con raccomandata ar numero 696451493531, ritualmente restituita per compiuta giacenza.
Infine, la prescrizione è stata di nuovo interrotta in data 4/03/2024 con l'avviso di intimazione impugnato, ossia l'avviso di intimazione n. 05920249003020324000.
Il Collegio ritiene quindi di dover rilevare d'ufficio l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale ad opera delle notifiche, come sopra riportate, con la conseguenza che il credito non può ritenersi prescritto.
CP_ Inoltre, nel caso di specie, vi è da rilevare che l , con la Memoria di Costituzione in I grado
(pag. 12) aveva chiesto: “ il Giudice voglia ordinare ad la Controparte_3
produzione in giudizio della documentazione relativa”, per cui i documenti prodotti pagina 10 di 11 dall , erano acquisibili in giudizio, indipendentemente da Controparte_8
una costituzione tardiva.
Il ricorso di I grado proposto da va, pertanto, integralmente rigettato. Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma
CP_ di Euro 2.000,00 ciascuno, in favore dell e dell , di Controparte_8
cui Euro 1.000,00 per il giudizio di I grado e Euro 1.000,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4655/2024 del Tribunale di Milano rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in Controparte_1
CP_ favore dell' e dell' , liquidate in € 2.000,00 per Controparte_8
ciascuna parte, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 11 di 11
N. R.G. 1280/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1280/2024, avverso la sentenza n.
4655/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Mariani, promossa da:
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via del Serafico n. 106,
APPELLANTE
C/
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Russo e dall'Avv. Francesco Mazzù ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia n. 46;
pagina 1 di 11 APPELLATA
C/
, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Savarè 1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
in totale riforma della sentenza impugnata n. 4655/2024 pubbl. il 23/10/2024 del
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, non notificata, per tutti i motivi esposti:
- in accoglimento dei motivi di appello formulati: ammettere i documenti prodotti da in primo grado, e/o comunque ammetterli nel presente Controparte_3
grado per i motivi esposti, in merito all'interruzione della prescrizione (doc. 4 e 5) e conseguentemente accertare e dichiarare la valida interruzione della prescrizione e confermare il credito dell'avviso di addebito 3592016000611170900 rigettando la domanda della ricorrente, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla riforma del capo delle spese;
- riformare il capo di condanna alle spese della sentenza di primo grado disponendo altresì
la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da , Controparte_3
nelle more del giudizio di appello, in esecuzione della predetta sentenza;
pagina 2 di 11 - condannare il contribuente al pagamento delle spese di primo e Controparte_1
secondo grado;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque l'estraneità di rispetto alla notifica dell'avviso di addebito e Controparte_3
conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese sul punto
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri di legge del doppio grado.
PER L'APPELLATO Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento tanto in fatto quanto in diritto l'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano sez. lavoro e previdenza Dott. Giorgio Mariani n. 4655/2024
del 23.10.2024;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
PER APPELLATO CP_2
in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3
, in riforma della sentenza n. 4655/2024, rigettare il ricorso e le domande tutte
[...]
proposte dalla Sig.ra con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Controparte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando l'avviso di addebito n. CP_2
35920160006111709000, e condannando l'appellata, , al pagamento in Controparte_1
favore dell' delle somme indicate nell'avviso suddetto o di quelle diverse accertate come CP_2
pagina 3 di 11 dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In subordine
dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per inammissibilità del petitum;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di prescrizione dei CP_2
crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
in ulteriore subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D. Lgs.46/99 e 617 cpc;
in estremo subordine, rigettare il ricorso di primo grado di e tutte le Controparte_1
avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 35920160006111709000 e condannando comunque l'opponente,
, al pagamento in favore dell' delle somme indicate nell'atto Controparte_1 CP_2
suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Milano ha impugnato l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 05920249003020324000, notificata in data 4 marzo 2024, la quale traeva origine da una pluralità di cartelle di pagamento, per un importo totale pari ad euro 33.065,52.
L'atto opposto faceva riferimento anche all'avviso di addebito n. 359 2016 0006111709000
avente ad oggetto Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, somme pagina 4 di 11 aggiuntiva omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale, anno di riferimento 2013,
per euro 1.913,90, presuntivamente notificata in data 20 marzo 2017.
L'allora ricorrente sosteneva che non vi era alcuna prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all' intimazione di pagamento n. 05920249003020324000; in ogni caso, tra la data della presunta notifica dell'avviso di addebito (20 marzo 2017) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (4 marzo 2024), risultava decorso il termine di prescrizione relativo al credito vantato.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “1) annulla l'intimazione di pagamento n.
CP_ 05920249003020324000 con esclusivo riferimento ai contributi per Euro 1.913,90, per
intervenuta prescrizione;
2) condanna la parte soccombente alla Controparte_3
rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Francesco Russo e Francesco
Mazzù, antistatari, liquidate in complessivi 1700,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali
previsti ai sensi di legge;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.”
Ha rilevato che la prima doglianza di riguarda la mancata prova della Controparte_1
notifica dell'avviso di addebito n. 359 2016 0006111709000, sotteso all'intimazione di CP_2
pagamento n.05920249003020324000, presuntivamente notificato in data 20 marzo 2017.
Tale azione costituisce una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
opposizione che va avviata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in questo caso sostituito dalla notifica della intimazione di pagamento, primo atto asseritamente portato a conoscenza dell'opponente.
pagina 5 di 11 La notifica dell'intimazione opposta avviene il 4 marzo 2024; il deposito del ricorso avviene in data 10 aprile 2024, oltre i venti giorni;
l'opposizione va dichiarata quindi inammissibile.
si duole poi che, tra la data della notifica dell'avviso di addebito (20 Controparte_1 CP_2
marzo 2017) e quella della intimazione di pagamento opposta (4 marzo 2024), risulti decorso il termine di prescrizione quinquennale al credito vantato.
Si tratta in questo caso, di un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, per cui l'azione è ammissibile.
Ha rilevato che fra le due date indicate (20 marzo 2017 e 4 marzo 2024) è decorso interamente il termine quinquennale di prescrizione dei contributi, di cui all'art.3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335.
E pur vero che il termine di prescrizione è stato sospeso (come eccepisce ) in virtù della CP_2
disciplina dettata dalla normativa emergenziale del Decreto Legge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020.
Nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla
. Controparte_3
Ma, anche escludendo questi 541 giorni fra le due date indicate, si giunge in ogni caso a superare i cinque anni, ne deriva che la prescrizione si è verificata.
La costituzione di è avvenuta in via telematica il 18 ottobre Controparte_3
2024, ossia dopo il termine fissato dall'art. 416, primo comma, c.p.c.
Tale decadenza processuale è rilevabile d'ufficio indipendentemente dal silenzio dell'attore al riguardo (Cass. 717/1997; Cass. 3111/1988).
pagina 6 di 11 Non è quindi possibile esaminare processualmente i documenti prodotti dall
[...]
, ivi inclusi i due atti interruttivi della prescrizione (docc. 4 e 5 fasc. Controparte_3
) CP_3
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione Controparte_3
avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “OMESSO ESAME DEI DOCUMENTI DI AGENZIA IN
MERITO ALL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. ERRATA A FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 421 C.P.C. “
Censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto tardivi e non ammissibili i documenti prodotti da circa l'interruzione della Controparte_3
prescrizione.
Sostiene che la sentenza è viziata, sia per aver erroneamente qualificato il fatto dedotto
“dell'interruzione della prescrizione” quale eccezione di parte, essendo invece un'eccezione rilevabile d'ufficio, sia per aver erroneamente applicato l'art. 421, 2 ° comma c.p.c. il quale prevede che il Giudice “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di
ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabili dal codice civile.”
Sono quindi ammesse le produzioni documentali dirette a dimostrare l'interruzione della prescrizione in quanto detta eccezione, “interruzione della prescrizione” rientra nei poteri di accertamento del Giudice ed è quindi rilevabile d'ufficio.
Inoltre, censura la sentenza nella parte in cui non ha esaminato e non ha accolto l'istanza di ordine di esibizione formulata da in primo grado, in merito ai documenti dell CP_2 CP_3
circa l'interruzione della prescrizione.
[...] Controparte_4
pagina 7 di 11 Chiede comunque l'ammissione in appello di tali documenti depositati in primo grado e non ammessi dal Giudice di prime cure, in quanto gli stessi risultano indispensabili ai fini della decisione e quindi ammissibili, in quanto decisivi per accertare la verità sostanziale dei fatti di causa.
Secondo motivo di appello intestato: “RIFORMA DEL CAPO DI CONDANNA ALLE SPESE E
RESTITUZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE PAGATE NEL CORSO
DELL'APPELLO”
Rileva che risulta evidente anche l'erroneità del capo di sentenza che ha ingiustamente condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3
ricorrente, di cui chiede la riforma con conseguente condanna della ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado. CP_1
Si è costituito, altresì, l riportandosi in toto alle difese già svolte nel Controparte_5
precedente grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza, aderendo integralmente ai motivi di impugnazione formulati ed articolati nell'atto d'appello dall' , Controparte_6
unico soggetto, peraltro, effettivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio.
Evidenzia che, nella memoria di costituzione di I grado, aveva formulato una precisa istanza istruttoria ex art.210 cpc chiedendo al Giudice di ordinare ad la produzione degli atti CP_7
interruttivi della prescrizione.
Istanza che è stata disattesa senza motivazione alcuna e che pertanto ripropone in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 11 All'udienza del 25 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Il ricorso in appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
L' censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, ha Controparte_8
ritenuto tardivi e non ammissibili i documenti prodotti da Parte_1
circa l'interruzione della prescrizione.
Ritiene questo Collegio che, come è noto, mentre la prescrizione deve essere eccepita dalla parte e, in difetto, non può essere rilevata d'ufficio, (c.d. eccezione in senso stretto) diversa è
la natura del fatto interruttivo della prescrizione.
Il fatto interruttivo è riferibile ad eccezione distinta da quella relativa alla prescrizione, diversa da questa, e viene ritenuta appartenere alla categoria delle eccezioni in senso lato.
In conseguenza, l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Unico limite al potere del Giudice è costituito dalla presenza di allegazioni e prove,
ritualmente acquisite, (o eventualmente acquisibili), contenute negli atti di causa ( cfr Cass.
16542 del 14.7.2010 Cass 15661/2005; Cass 2035/2006; Cass 13783/2007), relative,
appunto, alla sussistenza del fatto interruttivo.
L' al momento della costituzione in primo grado ha Controparte_8
allegato e provato documentalmente di aver notificato l'atto di intimazione di pagamento, per cui, anche se costituita tardivamente, l'eccezione di interruzione della prescrizione poteva essere svolta trattandosi di eccezione in senso lato. pagina 9 di 11 Ed invero, i documenti prodotti da già in primo grado, ai numeri 4 e 5, dimostrano CP_3
l'interruzione della prescrizione quinquennale in quanto, dopo la notifica dell'avviso di addebito da parte dell' in data 20/03/2017, ha CP_2 Controparte_3
ritualmente interrotto la prescrizione nel modo seguente:
- 24/12/2018 Avviso di Intimazione 05920189007982485000, (doc. 4 primo grado ) CP_7
ritualmente notificato con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito, spedito con raccomandata ar numero
573177878514, ritualmente restituita per compiuta giacenza;
- dopo la lunga sospensione Covid -19, di 18 mesi da marzo 2020 ad agosto 2021, gg.541
(art. 68 DL 18/2020), la prescrizione è stata interrotta di nuovo in data 16/03/2023 dall'Avviso
di Intimazione 05920229005142677000 (doc. 5 primo grado ) ritualmente notificato con CP_7
deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario e avviso di avvenuto deposito spedito con raccomandata ar numero 696451493531, ritualmente restituita per compiuta giacenza.
Infine, la prescrizione è stata di nuovo interrotta in data 4/03/2024 con l'avviso di intimazione impugnato, ossia l'avviso di intimazione n. 05920249003020324000.
Il Collegio ritiene quindi di dover rilevare d'ufficio l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale ad opera delle notifiche, come sopra riportate, con la conseguenza che il credito non può ritenersi prescritto.
CP_ Inoltre, nel caso di specie, vi è da rilevare che l , con la Memoria di Costituzione in I grado
(pag. 12) aveva chiesto: “ il Giudice voglia ordinare ad la Controparte_3
produzione in giudizio della documentazione relativa”, per cui i documenti prodotti pagina 10 di 11 dall , erano acquisibili in giudizio, indipendentemente da Controparte_8
una costituzione tardiva.
Il ricorso di I grado proposto da va, pertanto, integralmente rigettato. Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma
CP_ di Euro 2.000,00 ciascuno, in favore dell e dell , di Controparte_8
cui Euro 1.000,00 per il giudizio di I grado e Euro 1.000,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4655/2024 del Tribunale di Milano rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in Controparte_1
CP_ favore dell' e dell' , liquidate in € 2.000,00 per Controparte_8
ciascuna parte, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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