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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento iscritto al nr. 3579/2023 R.G.L. promosso d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici, Parte_1
Luigi Maini Lo Casto e Vito Bortiglio ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
. Email_3
- ricorrente -
c o n t r o
, n.q. di titolare dell'impresa individuale “Tutti i caffè che Controparte_1
vuoi di AT AT impresa individuale” (cancellata il 6.12.2016), con sede in
Termini Imerese (PA), in via L. Einaudi n.
5. in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, , rappresentata e difesa dagli avvocati Liborio Pirrone Controparte_1
Balsamo, Giuseppe Pirrone ed Antonino Pirrone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Termini Imerese, Viale Belvedere, 2.
1 E NEI CONFRONTI
DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n.
59, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, con gli avvocati Silvana Mostacchi e
Delia Cernigliaro, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura generale alle liti rogata dal notaio in data 22.03.2024. Persona_1
- resistenti –
Oggetto: impugnativa di licenziamento e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze di nella qualità di titolare Controparte_1
della ditta individuale “Tutti i caffè che vuoi di AT AT impresa individuale” dal 01.05.2015 al 31.03.2016 in assenza di un regolare contratto, con la qualifica di responsabile di magazzino, secondo i giorni e gli orari analiticamente indicati in ricorso e,
a far data dal 01.4.2016 e fino al 27.4.2023, alle dipendenze della società “
[...]
, subentrata nell'attività già svolta a titolo individuale da Parte_2 CP_1
, legale rappresentante della società, con qualifica di “addetto magazzino”,
[...]
inquadrato al 6° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della
Distribuzione e dei Servizi, contestava la legittimità del licenziamento irrogatogli in data
27.04.2023, lamentando l'insussistenza dei fatti posti a base dell'atto di recesso datoriale.
Evidenziava, infatti, il carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli nonché la sua nullità in quanto comminato senza giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo.
Esponeva, inoltre, di avere osservato un orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente stabilito e di non avere percepito le differenze retributive a lui spettanti, sia nel periodo non regolarizzato che in quello regolarizzato.
Tanto premesso, concludeva chiedendo “1. in via principale, ritenere e dichiarare
2 che il licenziamento intimato da in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, al sig. con nota da questi ricevuta il Parte_1
27.4.2023 è ritorsivo per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, dichiararlo nullo;
2. per l'effetto, condannare Tutti in persona del Parte_3
suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2 del d. l.gs 23/2015, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore Parte_1
dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3. in via gradata, ritenere e dichiarare che il licenziamento intimato da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. con
[...] Parte_1
nota da questi ricevuta il 27.4.2023 è insussistente per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, annullarlo;
4. per l'effetto, condannare Tutti i caffè
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3, Parte_3
comma 2, del d. l.gs 23/2015, alla reintegrazione del sig. nel posto di Parte_1
lavoro, nonché al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
5. in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare che il licenziamento intimato da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. Parte_3 Parte_1
con nota da questi ricevuta il 27.4.2023 è illegittimo per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, annullarlo 6. per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. l.gs 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti e condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_3
tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
3 trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 e del d.l. 12.7.2018, n. 87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
7. in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare Tutti i caffè che in Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig.
[...]
di un'indennità risarcitoria in misura non inferiore a due e non superiore a Pt_1
dodici mensilità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2020, o in estremo subordine, determinata ai sensi del seguente art. 9 del d.lgs. 23/2015; SULLE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE 8. sempre in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time (40 ore settimanali), dall'1.5.2015 al 31.3.2016, tra il sig. (c.f.: Parte_1
) e l'impresa individuale denominata Tutti i caffè che vuoi di C.F._1
AT AT impresa individuale (c.f.: ), in persona del C.F._2
titolare sig. (c.f.: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], in corso Umberto I° n. 2, con svolgimento di mansioni di cui al
V° livello del c.c.n.l. applicato;
9. accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
(c.f.: ), per le ragioni esposte in narrativa, di ottenere le differenze C.F._1
retributive pari a € 15.063,11, o in quel maggiore o minore importo che sarà quantificato attraverso apposita C.T.U. contabile e, comunque, in quello ritenuto di giustizia ex artt.
36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma III,
c.p.c.; 10. per l'effetto, condannare il sig. (c.f.: Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...], in corso C.F._2
Umberto I° n. 2, quale titolare dell'impresa individuale Tutti i caffè che vuoi di AT
AT impresa individuale (c.f.: ), in solido con la società C.F._2 [...]
(c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese (PA), via Parte_2 P.IVA_1
Luigi Einaudi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_1
4 (c.f.: ) residente a [...], in corso Umberto I° n. 2, CP_1 C.F._2
al pagamento in favore del sig. (c.f.: ), per le Parte_1 C.F._1
ragioni di cui in narrativa, dell'importo sopra indicato pari a € 15.063,11, o in quella maggiore o minore somma che sarà quantificata attraverso apposita C.T.U. contabile, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione del c.c.n.l. applicato o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; 11. accertare e dichiarare il diritto del sig. (c.f.: ) al Parte_1 C.F._1
versamento dei contributi previdenziali da parte delle resistenti dovuti in forza dell'effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time intrattenuto dall'1.5.2015 al 31.3.2016; 12. per l'effetto, condannare il sig. CP_1
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]
[...] C.F._2
(PA), corso Umberto I° n. 2, quale titolare dell'impresa individuale Tutti i Caffè che vuoi di AT AT impresa individuale (c.f.: ), in solido con la C.F._2
società (c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese Parte_2 P.IVA_1
(PA), via Luigi Einaudi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
(c.f.: ) residente a [...], corso Umberto Controparte_1 C.F._2
I° n. 2, a versare all i contributi previdenziali dovuti in forza dell'effettiva natura del CP_2
rapporto di lavoro e dell'inquadramento che sarà riconosciuto al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale;
13. ritenere e dichiarare che il sig. Controparte_1
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...], in C.F._2
corso Umberto I° n. 2, quale titolare dell'impresa individuale Tutti i caffè che vuoi di
AT AT impresa individuale (c.f.: ), in solido con la C.F._2
società (c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese Parte_2 P.IVA_1
(PA), via Luigi Einaudi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
(c.f.: ) residente a [...], in corso Controparte_1 C.F._2
Umberto I° n. 2, sono obbligati a risarcire al risarcimento del danno per l'omissione contributiva con riferimento alla contribuzione prescritta dovuta e irricevibile che sarebbe stata dovuta per il rapporto di lavoro per cui è causa;
14. sempre in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
5 tempo indeterminato full time (40 ore settimanali), dall'1.4.2016 al 25.5.2018, tra il sig.
(c.f.: ) e la società (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con sede legale in Termini Imerese (PA), via Luigi Einaudi n. 5, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f.: Controparte_1
) residente a [...], in corso Umberto I° n. 2; 15. accertare e C.F._2
dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto del sig. (c.f.: Parte_1
), ad essere inquadrato nel livello V° del ccnl applicato C.F._1
dall'1.4.2016 al 31.10.2016 e, nel livello IV° del ccnl applicato dall'1.11.2016 al
27.4.2023; 16. accertare e dichiarare il diritto del sig. (c.f.: Parte_1
), per le ragioni esposte in narrativa, di ottonere le differenze C.F._1
retributive pari a € 116.979,51, o in quel maggiore o minore importo che sarà quantificato attraverso apposita C.T.U. contabile e, comunque, in quello ritenuto di giustizia ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma III, c.p.c.; 17. per l'effetto, condannare la società (c.f.: Parte_2
), con sede legale in Termini Imerese (PA), via Luigi Einaudi n. 5, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f.: Controparte_1
) residente a [...], in corso Umberto I° n. 2, al pagamento, C.F._2
in favore del sig. (c.f.: ), per le ragioni di cui in Parte_1 C.F._1
narrativa, dell'importo sopra indicato pari a € 116.979,51, o in quella maggiore o minore somma che sarà quantificata attraverso apposita C.T.U. contabile, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione del c.c.n.l. applicato o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; 18. accertare e dichiarare il diritto del sig. (c.f.: ) al versamento dei contributi Parte_1 C.F._1
previdenziali dovuti in forza dell'effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time intrattenuto dall'1.4.2016 al 27.4.2023; 19. per l'effetto, condannare la società (c.f.: ), con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Termini Imerese (PA), via Luigi Einaudi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f.: ) residente a [...], Controparte_1 C.F._2
in corso Umberto I° n. 2, a versare all i contributi previdenziali dovuti in forza CP_2
6 dell'effettiva natura del rapporto di lavoro e dell'inquadramento che sarà riconosciuto al ricorrente;
20. in subordine alla domanda n. 19, ritenere e dichiarare che la società
[...]
(c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese (PA), via Parte_2 P.IVA_1
Luigi Einaudi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_1
(c.f.: ) residente a [...], in corso Umberto I° n. 2,
[...] C.F._2
risarcimento del danno per l'omissione contributiva con riferimento alla contribuzione prescritta dovute e irricevibile che sarebbe stata dovuta per il rapporto di lavoro per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
, quale titolare dell'impresa individuale “Tutti i caffè che vuoi di Controparte_1
AT impresa individuale”, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio la società “ , contestando Parte_2
la fondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Si costituiva anche l , il quale chiedeva, previo accertamento della sussistenza e CP_2
della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
A seguito della trattazione scritta del presente procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, alla scadenza del termine del 23.04.2025 per il deposito delle note scritte.
***
Sull'eccezione di genericità della contestazione disciplinare del 06.04.2023
Come noto, la contestazione, per poter raggiungere il fine per cui è prevista, ovvero di consentire al lavoratore l'immediata difesa, deve rivestire il carattere della specificità e contenere, quindi, tutte le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari sanzionabili.
Nella specie, la società convenuta, con nota del 06 aprile 2023 (cfr. alleg. 4 produzione ricorrente), ha contestato al ricorrente i seguenti fatti: “in data 24 marzo 2023 in presenza di altri lavoratori e durante il Suo turno di lavoro, ha utilizzato delle frasi
7 irriguardose nei confronti del suo datore di lavoro adoperando frasi: “non ha le palle”,
“a casa si fa comandare a bacchetta dalla compagna”, “è mezzo uomo”, “io vengo al lavoro soltanto per fottergli i soldi e non fare un cazzo”. Nella stessa giornata ha assunto un atteggiamento aggressivo e poco riguardoso nei confronti del collega di lavoro sig. al quale si é rivolto con tono minaccioso: “ti aspetto fuori”; “ma mittisti Persona_2
nu culo”. Poiché anche in passato é accaduto in diverse occasioni che EL ha adoperato parole denigratorie offensive e poco rispettose nei confronti del suo datore di lavoro così come nei confronti di colleghi di lavoro, si contesta la recidivita del Suo comportamento.
Inoltre, risulta che EL, senza autorizzazione da parte del responsabile del magazzino, decide di fare delle pause bevendo del caffé -usufruendo della macchinetta messa a disposizione dell'azienda e fumando sigarette. Dette arbitrarie pause vengono effettuate ogni circa 40-50 minuti. Inoltre, ogni giorno alle ore 9,30 circa EL é solita fare una pausa pranzo non autorizzata dove mangia, di solito, un panino. Durante l'attività lavorativa EL é solita utilizzare il cellulare per fare o ricevere delle telefonate;
non lavorando per più di un'ora ad ogni turno. Inoltre, spesso e più volte al giorno, controlla e fa vedere ai colleghi, distraendoli dal lavoro, dei video pubblicati sui vari social.
Durante l'attività lavorativa é solita cantare a voce alta e fare schiamazzi che, oltre ad essere un comportamento inadeguato sul posto di lavoro, disturbano il lavoro dei colleghi. Risulta inoltre che é solito sdraiarsi, durante la pausa pranzo, su un tavolo Pt_4
posto nel magazzino utilizzandolo a letto. Le Sue continue ed arbitrarie pause, i suoi comportamenti negligenti posti in essere durante l'attività lavorativa, comportano una scarsa attenzione e diligenza nell'esecuzione delle evasioni degli ordini che Le vengono assegnati. Infatti, in diverse occasioni, gli ordini da Lei elaborati sono risultati errati perché carenti di diversi prodotti, oppure con prodotti diversi da quelli ordinati o ancora prodotti in più rispetto a quelli ordinati. Questa Sua continua ed insistente disattenzione nell'espletamento del lavoro ha determinato e determina un grave danno all'immagine dell'Azienda, oltre che un danno economico per aver dovuto rinviare, a nostre spese, i prodotti che risultavano mancanti o diversi da quelli ordinati” (cfr. alleg. 7 produzione ricorrente).
8 Orbene, ritiene il giudicante che, nella nota di contestazione di che trattasi, sia stato compiutamente enucleato il comportamento disciplinarmente rilevante nel suo sviluppo storico-fattuale, sì da consentire al ricorrente di comprendere l'esatta consistenza dei fatti addebitati nonché di esercitare il suo diritto di difesa, tanto da aver presentato tempestivamente giustificazioni scritte (cfr. alleg. 5) e di essere stato ascoltato a sua difesa
(cfr. alleg. 6).
Sulla legittimità del licenziamento
Il ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimità del licenziamento intimato con nota del 06.04.2023, sotto il profilo del dedotto carattere ritorsivo del medesimo, per essersi egli opposto alla decisione assunta dal , in ambito extra lavorativo, di CP_1
allontanare una condomina dallo stabile dove entrambi vivevano, a seguito dei continui lamenti della stessa.
Orbene, quanto all'asserita natura ritorsiva del licenziamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966,
15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (cfr. Cass. civ. 17087 del
08/08/2011) e che, sotto il profilo probatorio “L'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966” (Cass. n.
28453 del 07/11/2018).
Ed allora, in ossequio alla richiamata ripartizione dell'onere probatorio, va preventivamente verificata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o della giusta causa addotta a fondamento del recesso.
9 Ed invero, il ha dedotto l'illegittimità del provvedimento espulsivo anche Pt_1
sotto il profilo dell'insussistenza del fatto contestato, negando, in particolare, di aver proferito parole ingiuriose nei confronti del collega e del datore di lavoro Persona_2
e precisando, altresì, di aver sempre svolto il suo lavoro in maniera diligente, utilizzando il cellulare solo per esigenze lavorative e concedendosi, ogni tanto, alcune brevi pause solo per bere un caffè insieme ad altri colleghi.
L'istruttoria svolta ha però offerto una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dal ricorrente;
le convergenti dichiarazioni dei testi escussi hanno permesso, infatti, di acclarare gli accadimenti così come contestati al Pt_1
Il teste , dipendente della società resistente fin dal 2015, Testimone_1
ha infatti dichiarato che “gli ordini evasi dal risultavano errati: posso riferirlo Pt_1
perché le lamentele arrivavano a me, che facevo da tramite tra il cliente e l'azienda…Preciso che gli errori si verificavano molto spesso, più volte nell'arco della settimana e accadeva perché era spesso distratto. La negligenza ha caratterizzato lo svolgimento della sua attività lavorativa fin dall'inizio ... Ero presente all'accaduto: è stato Il ad avere un atteggiamento minaccioso e aggressivo nei confronti del Pt_1
Nella medesima giornata ha offeso gravemente il datore di lavoro, utilizzando Per_2
espressioni ingiuriose, il tutto per una banalità relativa all'ambito lavorativo” (cfr. verbale di udienza del 02.10.2024).
La circostanza è stata confermata dal teste , che sul punto ha riferito Persona_2
“E' vero che il 24 marzo 2023 il mi ha minacciato, proferendo parole ingiuriose Pt_1
e offensive per una banalità legata all'orario di consegna dei panini da consumare nell'arco della giornata lavorativa. Ha minacciato anche di alzarmi le mani. Nella stessa giornata, poco dopo, sono sceso in magazzino per cercare di chiarire la situazione con lui e lui mi ha riferito di non essere adirato con me ma con il datore di lavoro, nei cui confronti ad alta voce e alla presenza di tutti i dipendenti ha utilizzato delle espressioni molto offensive, del tipo “è un mezzo uomo…”; non ha gli attributi” “vengo a lavorare solo per rubargli lo stipendio”; “si fa comandare dalla compagna”. (cfr. verbale di udienza del 02.10.2024).
10 Parimenti il teste , magazziniere presso la società resistente, ha Testimone_2
riportato che “durante la discussione tra il e il io mi trovavo in Pt_1 Per_2
magazzino, ho sentito delle urla, per cui sono accorso per vedere cosa stava accadendo: si sono offesi reciprocamente ed entrambi erano molto agitati;
non ho visto il Per_2
colpire il Nella medesima giornata il ha proferito parole offensive nei Pt_1 Pt_1
confronti del datore di lavoro, mentre era in corso la lite tra il medesimo e il Pt_1
.. durante la discussione tra il e il sono state utilizzate, da Per_2 Pt_1 Per_2
parte di entrambi, parole fortemente offensive ma non ricordo esattamente le parole.
Dopo si sono riappacificati…. “tutti durante l'attività lavorativa utilizzavamo a volte il telefonino, al punto che ogni tanto siamo stati ripresi dal datore di lavoro;
a volte è accaduto che il durante l'attività lavorativa cantasse e, talvolta, durante la Pt_1
pausa pranzo si distendesse sul tavolo del magazzino per riposare” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Anche il teste fratello del legale rappresentante della società e Testimone_3
collega del quale addetto al magazzino, ha dichiarato che “il faceva Pt_1 Pt_1
ogni ora, se non anche ogni mezz'ora, una pausa bevendo caffè e fumando una sigaretta,
e che ogni mattina alle 9.30 mangiava un panino. Preciso che tale comportamento riguardava alcuni dipendenti, ma in particolare il durante l'attività Pt_5
lavorativa era solito utilizzare il cellulare, cantare ad alta voce, fare schiamazzi, e durante la pausa pranzo, e non solo, distendersi sul tavolo presente nel magazzino…È vero che gli ordini del signor risultavano spesso errati o per prodotto o per Pt_1
quantità” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Dalle risultanze istruttorie risulta, altresì, destituito di fondamento l'assunto attoreo secondo cui il rispondeva con il proprio cellulare ai clienti in quanto Pt_1
"responsabile dell'officina" per le riparazioni delle macchinette del caffè.
Ed invero, anche su questo punto il teste ha dichiarato che “il Testimone_1
non ha mai messo a disposizione la propria utenza telefonica per ricevere gli Pt_1
ordini dei clienti;
ero io che mi occupavo di ricevere telefonate" : parimenti il teste
[...]
, magazziniere presso la società resistente dal novembre 2020 a febbraio 2024 Tes_2
11 ha riferito che “il ricorrente, anch'egli svolgeva la mansione di magazziniere;
si occupava del carico e dello scarico delle merci, della preparazione delle spedizioni della merce venduta on line, verificava la corrispondenza tra la merce acquistata e quella consegnata.
Tutti gli addetti al magazzino svolgevamo le stesse mansioni, non c'era alcun responsabile…. posso affermare che gli ordini on line di confezioni di caffè erano numerosi e si tratta di singoli consumatori che acquistano una o due confezioni di caffè; perlopiù il mercato della ditta resistente era costituito da fornitori che ordinavano grosse quantità. Il si sarebbe potuto occupare della preparazione della spedizione Pt_1
della merce acquistata on line;
d'altra parte, tutti i magazzinieri erano addetti a questa mansione... L'attività di manutenzione delle macchine del caffè veniva svolta a turno da alcuni colleghi, ivi compreso il che erano in grado di effettuare le riparazioni, Pt_1
ma io non me ne sono mai occupato” , circostanza quest'ultima confermata anche dal teste , che ha precisato “Tutti i magazzinieri si occupavano a turno della Testimone_3
manutenzione delle macchinette di caffè. Se la macchina avesse presentato danni più complessi sarebbe stata inviata alla casa produttrice o al centro di assistenza. È vero che nel marzo 2023 la società convenuta ha assunto il sig. perché si occupasse Persona_3
esclusivamente di manutenzione delle macchinette… Il non è stato mai addetto Pt_1
al reparto riparazioni;
ce ne occupavamo tutti noi come già detto” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024 e del 22.01.2025).
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, dunque, tra loro convergenti e attendibili, in quanto rese da soggetti (colleghi di lavoro) a conoscenza dei fatti di causa, della cui attendibilità e veridicità non mi è motivo di dubitare, consentono di ritenere provata la condotta attribuita al ricorrente.
Di talchè, tenuto conto che il ricorrente ha, in più di un'occasione, proferito parole ingiuriose nei confronti del datore e dei colleghi e ha spesso assunto un atteggiamento poco professionale sul luogo di lavoro - distraendo i colleghi, trascorrendo molto tempo al cellulare e commettendo continue imprecisioni nello svolgimento delle proprie mansioni - deve ritenersi sussistente la giusta causa del licenziamento.
12 Quanto poi alla sopravvenuta inidoneità fisica del ricorrente a svolgere le mansioni di addetto alla ricezione delle merci, essendo egli stato ritenuto “idoneo con la seguente precisazione: la movimentazione manuale dei carichi (MMC) non superi i 6
Kg nelle attività di ricevimento, stoccaggio prodotti, sollevamento e spostamento. No attività su posizione sopraelevate, no flesso-estensione brusche del busto e sforzi che comportano stress sulla colonna lombare” (cfr. doc. 3 prod. ricorrente), va osservato che, nell'ipotesi di licenziamento per sopravenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest'ultimo attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede di impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, della relativa inidoneità fisica del lavoratore e dell' impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico- produttiva, fermo restando che, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti
(artt. 4, 32 e 36 Cost.), la diversa attività deve essere utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle proprie scelte organizzative escludendo ad esempio, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore (cfr. Cass. 29250/2017) ovvero provveda al trasferimento di altri lavoratori o ad alterazioni dell'organigramma aziendale
(cfr. Cass. 21710/2009).
Nel caso di specie, la società datrice, come era suo onere, ha provato l'impossibilità di individuare, entro la struttura societaria, una diversa collocazione professionale del Pt_1
Sul punto, il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha infatti Persona_2
dichiarato che “Il è sempre stato magazziniere. Preciso che lui si occupava Pt_1
principalmente dello scarico e carico merci e tutti gli addetti al magazzino, a turno, si
13 occupavano della manutenzione delle macchinette, Non è vero che nel marzo 2023, poco prima della prevista visita medica, la società ha trasferito il ad altra Pt_1
mansione. Non è vero che il è stato trasferito dal reparto officina al reparto Pt_1
magazzino in seguito all'emissione del giudizio di inidoneità del medico, ho invitato il sig. a fermarsi dallo svolgimento dell'attività lavorativa per evitare che si Pt_1
potesse fare male;
almeno fino a quando il datore di lavoro non avesse chiarito con il medico quali mansioni poteva svolgere. Fino al licenziamento, effettivamente. Si astenne dallo svolgimento di qualsiasi mansione”.
Né può ritenersi che al potessero essere assegnati altri compiti Pt_1
all'interno del magazzino o che potesse svolgere le mansioni proprie del fattorino, in quanto, come dichiarato dal teste “Nel reparto magazzino venivano Testimone_4
sollevati pesi superiori a 6 Kg trattandosi di scatole di caffè o di macchinette;
parimenti nel reparto officina” e come riferito dal teste “ Non è vero Testimone_1
che Il avrebbe potuto svolgere le mansioni di fattorino, perché lo scarico e Pt_1
carico della merce comporta uno sforzo fisico che il non avrebbe potuto Pt_1
effettuare. Preciso che le confezioni di caffè pesano circa 1 Kg, ma le macchinette del caffè possono arrivare a pesare fino a 7 kg (ad esempio la Frog). Inoltre, per velocizzare le operazioni è necessario che le scatole di caffè e macchinette non vengano prese a uno a uno”.
Le predette circostanze risultano, peraltro, suffragate sia dal Documento di
Valutazione del Rischio Sollevamento e Trasporto (cfr. alleg. 6 produzione parte resistente), in ordine alla mansione specifica di magazziniere, che dal teste
[...]
, consulente sulla sicurezza sul lavoro per la società resistente, che ha Tes_5
dichiarato che “la movimentazione manuale dei carichi, relativa alla mansione specifica di magazziniere, è di 20 kg e il magazziniere può anche sollevare merce di peso pari a 1 kg, volta per volta, anche merce per un peso superiore a 20 kg.; il senso dell'indicazione
è che mediamente la movimentazione manuale dei carichi deve essere pari a 20 kg nell'arco dell'intera giornata".
14 Si deve, allora, concludere, che il non avrebbe potuto essere assegnato Pt_1
alla mansione di fattorino (mansione svolta fin dal 2019 da altro dipendente, Per_4
), posto che tale attività avrebbe richiesto uno sforzo fisico ed una
[...]
movimentazione meccanica superiore ai 6 kg - dovendosi caricare il furgone aziendale con i prodotti prelevati dal magazzino e poi scaricarli nei vari negozi - incompatibile con lo stato di salute del ricorrente.
Da qui, la legittimità del licenziamento intimato, anche sotto il profilo della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il che esime il Tribunale dal valutare il carattere ritorsivo del medesimo.
Sulle differenze retributive
Quanto alla domanda di condanna alle differenze retributive asseritamente maturate, nel periodo “in nero”, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Ed invero, la giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Sicché, la parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010).
15 Tanto premesso, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande non può dirsi raggiunta alla luce dell'istruzione svolta e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, il non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al Pt_1
costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio
1996, n.326).
Ed invero, il teste ha dichiarato di aver conosciuto il Testimone_4 Pt_1
soltanto negli anni 2018-2019, allorquando “Il lavorava dal lunedì al venerdì Pt_1
per otto ore”, così come il teste ha confermato che “dal Testimone_1
2014 al 2017 la ditta resistente aveva un solo punto vendita e non aveva alcun magazzino deposito…“Il non ha mai lavorato in nero per la Pt_1 Controparte_3
resistente. Nel periodo 2015-2016 eravamo soltanto in due inizialmente, a cui è subentrato poi il fratello del titolare. Il ha lavorato invece per la società Pt_1
resistente all'incirca dal 2018 al 2023, quando è stato licenziato. Il non Pt_1
coordinava l'attività del magazzino, perché ero io che mi occupavo del coordinamento, né ha mai risposto a telefonate di clienti che ordinavano confezioni di caffè” (cfr. verbale di udienza del 02.10.2024).
Né l'assunto di parte resistente risulta smentito dalla deposizione resa dal teste fratello del ricorrente, il quale ha riportato unicamente circostanze Testimone_6
riferite dal fratello medesimo, dichiarando che “per quanto mi è stato riferito da mio fratello, egli ha lavorato per la società TUTTI I CAFFE' CHE VUOI, all'incirca tra il
2016 e il 2018 in assenza di un regolare contratto. Ricordo che nel 2018 mi ha detto di essere stato messo in regola. Non ricordo quanto guadagnasse” né dalla testimonianza della teste , moglie del ricorrente, che nulla ha chiarito in ordine alle Testimone_7
caratteristiche del rapporto di lavoro dedotto in giudizio essendosi limitata a riferire che
“Mio marito ha lavorato in favore della resistente dal 2015 al 2018 in assenza di CP_3
16 un regolare contratto, percependo per il primo anno 150,00 euro a settimana e dal 2016 al 2018 175,00 euro a settimana. Ne sono a conoscenza perché me lo riferiva mio marito. Lavorava dal lunedì al venerdì e ogni tanto anche il sabato per scaricare la merce o fare l'inventario: l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo;
a volte capitava che iniziasse anche alle ore 7.00 del mattino per occuparsi dello scarico della merce. ADR. “dal maggio 2015 al marzo 2016 mio marito ha svolto sia le mansioni di magazziniere che di manutentore delle macchinette di caffè, successivamente si è occupato solo della manutenzione delle macchinette del caffè
(all'incirca nell'ultimo anno). Ne sono a conoscenza sia perché riferitomi da mio marito, sia perché nell'arco del rapporto lavorativo, seppur per poche volte sono andata a trovare mio marito sul luogo di lavoro. Preciso che rimanevo sempre all'esterno del magazzino, mentre nel negozio di Termini Imerese mi è capitato di entrare. Mio marito ha lavorato in regola dal 2018 al 2022 (all'incirca giugno luglio) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo;
nell'ultimo anno ha lavorato dalle 9.00 alle 16.00 con un'ora di pausa pranzo, sempre dal lunedì al venerdì. Era messo in regola per sette ore lavorative quotidiane, ivi compresa la pausa pranzo. Ne sono a conoscenza perché riferito da mio marito” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Orbene, è evidente che dall'istruzione probatoria svolta, non è emerso, per il periodo non contrattualizzato, l'espletamento di un'attività lavorativa del ricorrente in favore della società resistente, tale da essere riconducibile all'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno sono stati dimostrati i requisiti fondamentali del vincolo di subordinazione, quali la soggezione e l'assoggettamento gerarchico nei confronti della datrice di lavoro da parte del lavoratore.
Parimenti, per quanto concerne gli ulteriori emolumenti richiesti in giudizio, in relazione al periodo contrattualizzato (da maggio 2018), le circostanze dedotte in giudizio, unitamente all'istruttoria svolta, non sono idonee a fondare le domande, difettando precisi elementi probatori atti a dimostrare l'assunto in fatto del ricorso introduttivo (nella specie, l'osservanza di un orario di lavoro maggiore da quello
17 indicato in contratto), sicché le pretese economiche del ricorrente vanno integralmente respinte.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Parte_1
favore della parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
4.500,00 oltre, IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 24.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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