Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 249 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTO e VIGNA Parte_1
FABIANA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Nonché con l'avv.to POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_2
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa delle parti costituite
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha così Parte_1
statuito
1.dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
2.dichiara il diritto del ricorrente alla corrispondente progressione stipendiale, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011;
riconoscimento dell'anzianità maturata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
4.condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell'
5.dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace;
compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Avverso tale decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite ha proposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in quanto il tribunale ha affermato con motivazione “apparente” e non condivisibile di “valorizzare l'indubbia complessità delle questioni affrontate”.
Ha sostenuto che l'orientamento giurisprudenziale che ha condotto all'accoglimento del ricorso era già granitico allorquando è stata proposta la domanda di primo grado ed ancor prima quando era stata inoltrata la missiva interruttiva del termine prescrizionale, proprio sulle base delle pronunce espresse dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di
Cassazione.
Ha chiesto in riforma parziale della sentenza la condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese da parametrarsi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €
5.200 /26.000.
L'appellato non si è costituito. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo di dichiarare la propria carenza di interesse nel presente grado di giudizio limitato alla sola questione della condanna delle spese processuali a carico del e rimettendosi in merito alla valutazione della Corte Controparte_3
adita. In via subordinata, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata sul punto di eventuale ritenuta impugnazione anche per la dichiarata compensazione delle spese nei confronti dell' CP_2
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del appellato che non si è CP_1
costituito in giudizio, nonostante rituale e tempestiva notifica all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro presso il suo domicilio digitale.
2.L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Pag. 2 di 4 Le questioni trattate nel giudizio erano state già affrontate, rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado, dai massimi organi giurisdizionali nazionali ed europei (fra tutte sentenze CGUE 28 settembre 2018 “Motter”; Cass. 28 novembre 2019 n. 31150), con sentenze che hanno consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale.
Peraltro, per come rilevato dall'appellante, il ricorso giurisdizionale era stato preceduto da diffida del 24.7.2018 con una formale richiesta di riconoscimento dell'intera anzianità dei servizi pre ruolo e delle relative differenze retributive e contributive, dando così la possibilità all'amministrazione di adeguarsi alla normativa europea e di applicare il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999.
Infine, nonostante fosse intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, Cass. 28 novembre
2019 n. 31150, il è rimasto inadempiente, sicchè l'odierna Controparte_1 appellante ha dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto rivendicato.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio della soccombenza, non ravvisandosi nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Sennonché la liquidazione deve tener conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 5.200,00, in quanto il valore della controversia – dichiarato dalla stessa ricorrente - è di € 5.000,00 e non vanno riconosciuti i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il era contumace in primo grado CP_1
(cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte).
L'importo da liquidare è dunque di € 1030,00, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, da distrarsi.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 1.100, esclusi di compensi della trattazione, in quanto il è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_1
CP_
4.L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, in conformità alla statuizione contenute in sentenza, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del
Pag. 3 di 4 connesso obbligo contributivo;
ed in effetti, la pronuncia sul punto non è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 21.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1523/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del primo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 1030 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
2.condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del secondo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 247 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.Emilio Sirianni
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