TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.20487 /2022 R.G.A.C.
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro 62 presso lo studio dell'Avv. CICCOTTI SABINA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
Pt_2 elettivamente domiciliato in Roma,via C. Beccaria 29
presso lo studio dell'Avv. Granata che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell' udienza del 19.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20.6.2022 Parte_3 conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo: Controparte_2
“a. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_4 alla ricostruzione della carriera, previo eventuale annullamento e/o disapplicazione di precedenti provvedimenti, computandovi per intero l'anzianità del servizio pre ruolo svolto dal 01.09.1983 al 31.12.1994 presso la “ Scuola Lingue Estere dell'Esercito “, da quantificare sia ai fini giuridici che economici in “ anni 11 e mesi 4 “, previa declaratoria di contrarietà del disposto degli artt. 485 e 489 del D. Lgs n. 297/1994 con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e conseguente disapplicazione della norma nazionale contrastante con quella comunitaria.
.b. In via subordinata, ma salvo gravame, riconoscere comunque il diritto della ricorrente alla ricostruzione della Parte_4 carriera computandovi l'anzianità del servizio pre ruolo, come del resto già riconosciuto nei decreti n. 37/2010 e 116/2019 ed indi, in sostituzione del dicastero, dal Commissario ad Acta nei decreti n. 1 e 2 del 19 e 24.02.2020 in “ anni 8 e mesi 8 “ ai fini giuridici ed economici.
.c. Ordinare conseguentemente al di rivalutare, sia ai fini CP_3 giuridici che economici, il servizio di pre ruolo prestato dalla ricorrente nei termini valutandi.
.d. Conseguentemente ordinare al di effettuare la corretta CP_3 valutazione dell'anzianità di servizio prestato dalla Prof.ssa
[...]
sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera Parte_4 che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto. .e. Condannare il a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le CP_3 differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. .f. Condannare il a corrispondere alla CP_3
Prof.ssa a titolo di risarcimento del danno da Parte_4 responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo, tutte le differenze retributive spettanti nella misura quantificanda in causa al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente, da versarsi direttamente all (ex Gestione Inpdap) Pt_2 oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
.g. Condannare inoltre il al risarcimento del danno per mancata CP_3
e/o irregolare contribuzione nella misura quantificanda – anche in via equitativa – in corso di causa, con ordine di versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex Gestione Inpdap).” Pt_2
Il convenuto non si costituiva e se ne dichiara la CP_1 contumacia.
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei Pt_2 contributi relativi al periodo anteriore al quinquennio.
In caso di riconoscimento della fondatezza della domanda si dichiarava disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note autorizzate depositate in data 2.12.2024 la parte ricorrente ha dichiarato che con la busta paga di giugno 2023 il aveva CP_3 provveduto a liquidarle gli arretrati derivanti dalla “ ricostruzione della carriera “ nella misura lorda di € 61.667,33 con addebito a carico della lavoratrice di una ritenuta, ai fini fiscali e previdenziali, di € 16.272,49 e che venivano anche liquidate le somme dovute all' Pt_2
a titolo di oneri previdenziali connessi alle ulteriori somme pagate.
La difesa della parte ricorrente, inoltre , ha dichiarato, nelle note di trattazione scritta depositate in data 6.12.2024 che vi è un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per aver adempiuto, la convenuta amministrazione, alle domande proposte nei suoi confronti.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate in base al principio della soccombenza virtuale e poste, quindi, a carico del , nella CP_3 misura di cui al dispositivo.
Vanno invece compensate tra le altre parti
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il alla CP_3 rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.300 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa nel resto le spese di lite.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi