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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott. Fabio Favalli
Nella causa n. 16/2024 avente per oggetto: ripetizione di indebito
Tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-che in data 30.09.2021 ella, già riconosciuta invalida civile nella misura del
90% e titolare di assegno mensile di invalidità, veniva sottoposta a visita di revisione presso il Centro Medico Legale di Imperia;
CP_1
-che all'esito della suddetta visita, con verbale di pari data, le veniva confermata la percentuale di invalidità (prod. n.1);
-che nella comunicazione accompagnatoria del verbale sanitario era così testualmente precisato: “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto.” (doc. n.1);
- che in data 22.08.2023 l' inoltrava richiesta di Controparte_2
trasmissione dei dati relativi a redditi di lavoro e Naspi percepiti dal 2021 per verificare la permanenza del diritto alla prestazione in godimento (prod. n.2);
-che a seguito dell'ottemperanza a tale richiesta, con successiva missiva del
02.10.2023 l' le comunicava l'avvenuto ricalcolo della prestazione a CP_1
decorrere dal 01.12.2018, con conseguente accertamento dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Istituto di maggiori somme per un importo complessivo di € 9.559,20 nel periodo 01.06.2021-31.10.2023 (prod. n.4);
-che con lettera di pari data, recapitata il 25.10.2023, l'Istituto invitava la predetta a provvedere alla restituzione della succitata somma di € 9.559,20, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.5);
-che venendo in rilievo un indebito in materia assistenziale, nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era ormai da tempo consolidato, lungo il solco tracciato da svariate pronunce della Corte Costituzionale ed in armonia con l'art.38 Cost., l'orientamento per cui debba trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità fino al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a condizione che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens ed abbia condotto ad una situazione idonea a generare un suo affidamento, affermandosi in particolare che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale gia' conosce o ha l'onere di conoscere. (così Cass.
Civ. Sez. lav. Sentenza n.5606/2023).
-che nel nostro ordinamento è previsto un sistema di interscambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria e al fine di consentire a CP_1
quest'ultimo di verificare le situazioni reddituali dei pensionati ed al predetto scopo è stato istituito il “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
-che, infatti, la Cassazione nell'Ordinanza n.13223/2020 ha statuito che “
“(…) nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall' al quale gia' CP_1
il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n.
78 del 2009, articolo 15 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti
o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito CP_1
e rafforzato dal Decreto Legge n. 78 ed al comma 6 dello stesso articolo Legge 30 dicembre
2008, n. 207, articolo 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini precedente comma 8, che non comunicano integralmente prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " " "per la raccolta, la conservazione e la CP_1 Parte_2
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende percio' confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale gia' CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il Decreto della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, articolo 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perche' non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere pero' dichiarati all (…)Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate CP_1
le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare
l'articolo 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non e' comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' gia' conosce o ha l'onere di conoscere. ”. CP_1
-che da quando, nell'anno 2021, aveva iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato e/o stagionale ella aveva regolarmente denunciato in sede di dichiarazione dei redditi la percezione dei redditi da lavoro (Modelli 730/2022 e 730/2023 sub doc.ti n.9-10) nonchè presentato all' le domande di NASpI, accolte dall'Istituto (prod. n.13). CP_1
-che pertanto l' era sempre stato a conoscenza dell'attività lavorativa da CP_1
lei svolta ed era in possesso dei dati necessari per procedere tempestivamente alla verifica d'ufficio della sua situazione reddituale ed al ricalcolo della prestazione dalla stessa goduta;
Ciò premesso, la ricorrente così ha concluso: “Dichiarare la non ripetibilità da parte dell delle maggiori somme erroneamente erogate in favore della conchiudente a CP_1
titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01.06.2021-31.10.2023, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall' ” CP_1
Nel costituirsi, ha replicato in particolare: CP_1
-d'aver dato luogo alla ripetizione di quanto pagato sine titulo dopo aver effettuato idonea comunicazione alla ricorrente e, successivamente, all'essersi avveduto che la medesima non aveva trasmesso le dichiarazioni reddituali a cui era obbligata;
-erronea, pertanto, era l'avversa tesi della sussistenza della buona fede della ricorrente, non avendo ella comunicato le variazioni del proprio redditi nei tempi e modalità previste;
-d'aver, una volta venuto a conoscenza del superamento dei redditi della ricorrente per altre via e non grazie alla sua collaborazione, immediatamente rettificato il trattamento assistenziale erogato alla medesima, provvedendo a contabilizzare e richiedere quanto erogato sine titulo alla stessa in carenza della comunicazione della variazione reddituale non eseguita dalla Pt_1
-------------------------------------------------------------------------------------------
La documentazione in atti (all. 1 parte ricorrente) attesta che la ricorrente,
d'anni 45, è stata dichiarata invalida con riduzione della capacità lavorativa del
90%.
In ragione di ciò ella percepisce l'assegno sociale d'assistenza di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 1971, n. 118.
Viene, pertanto, in rilievo una prestazione di natura assistenziale.
La giurisprudenza in materia ha più volte chiarito che il regime dell'indebito assistenziale, così come quello previdenziale, è soggetto ad una disciplina peculiare rispetto ai principi generali dettati dagli art. 2033 c.c. e ss. (tra le varie e più recenti: Cassazione, 04/08/2022 n.24180; Cassazione 20/05/2021,
n.13915; Cass. n. 13223 del 2020);
Sintetizzandosi la tematica, può dirsi che:
-all'indebito assistenziale non è applicabile la disciplina della ripetizione dell'indebito prevista, dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 per l'indebito previdenziale pensionistico in senso tecnico, disciplina di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile d'applicazione analogica ad altre ipotesi ( Cass. n. 31373 del 2019, ecc.);
-tuttavia, la Corte Costituzionale ha statuito che anche l'indebito assistenziale
è tendenzialmente sottratto alla regolamentazione codicistica ordinaria, venendo comunque in rilievo interessi fondamentali della persona costituzionalmente tutelati alla quale assolvono le relative prestazioni, interessi che sarebbero pregiudicati qualora si ritenessero le prestazioni indebitamente erogate e già usufruite dal beneficiario sempre ripetibili (Ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000);
-sulla scorta di tali dicta la giurisprudenza s'è orientata nel senso della tendenziale insussistenza in capo al beneficiario dell'obbligo di restituire le erogazioni di natura assistenziale nei casi in cui la loro ingiustificata percezione non sia in alcun modo addebitabile all'accipiens (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, ecc.), a meno che non ricorra una situazione di fatto o di diritto idonea ad escludere l'affidamento di costui nell'esistenza o nella persistenza dei presupposti legittimanti la ricezione del beneficio come, ad es., allorchè siano state eseguite prestazioni in favore di colui che non abbia avanzato domanda, che non sia parte di un rapporto assistenziale, che si trovi in una posizione di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali oppure in caso di dolo comprovato (in particolare sul punto: Cassazione 25/06/2020, n.12608);
- il diritto del creditore-solvens di ripetere la prestazione sorge soltanto dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'an e del quantum dell'indebito (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091), a meno che sia provato che al momento della percezione l'accipiens si trovasse in una situazione connotata da caratteristiche tali da far venire meno il giustificato affidamento dell'accipiens, affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (sul punto: Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021
n.13915).
Nel caso di specie la richiesta di ripetizione da parte dell' ha ad oggetto CP_1
un cd. indebito reddituale, avendo l' provveduto a ricalcolare l'assegno CP_1
dopo aver sollecitato la ricorrente, per il tramite del Patronato a far CP_3
pervenire la dichiarazione dei redditi percepiti dall'anno anno 2021 in poi (all.
2 parte attrice), atteso che la non avrebbe provveduto a trasmettere Pt_1
“le dichiarazioni reddituali a cui era obbligata” (così alla pag. 4 della memoria di costituzione).
Al riguardo, nella relazione prodotta dal convenuto si legge: “La pensionata era titolare di invalidità civile parziale con decorrenza 1/12/2018, prestazione condizionata
a specifici requisiti di reddito aggiornati annualmente.
A seguito di aggiornamento redditi fornito tramite patronato n data 21/09/2023 CP_3
risultava titolare di redditi superiori al limite di legge a decorrere dal 6/2021 e si sospendeva quindi l'erogazione della prestazione a far data dal mese di avvio dell'attività lavorativa.
Il debito che si originava dal ricalcolo è pari ad euro 9.559,20 ed è contenuto nella notifica del debito n.18116287 ed interessa il periodo 1/06/2021 – 31/10/2023 ossia dalla data di avviamento dell'attività lavorativa e superamento dei limiti di reddito.
Il debito è sorto a seguito della richiesta di aggiornamento reddituale cui ogni prestazione di carattere economico, con presupposti reddituali, è soggetta. La pensionata, come ogni percettore di invalidità civile (totale o parziale) era tenuta a fornire annualmente, all l'aggiornamento della situazione reddituale per consentire la verifica CP_1
del permanere del diritto della prestazione oltre che la sua misura. Il pensionato è tenuto a fornire l'aggiornamento reddituale anche ogniqualvolta mutino le condizioni economiche che possono incidere sulla prestazione.
In data 22/08/2023 considerato che i redditi presenti sull'archivio erano aggiornati all'anno 2020 e dalla visualizzazione dell'estratto conto risultava che la signora aveva prestato attività lavorativa e NASPI si chiedeva al patronato a mezzo PEC
l'aggiornamento per gli anni mancanti.
In data 21/09/2023 venivano forniti i dati richiesti e si procedeva al ricalcolo con la perdita del diritto alla prestazione e la notifica dell'indebito di cui sopra.
Il debito su prestazione di invalidità civile, oltre ad essere in questo caso condizionato alla comunicazione di redditi da lavoro (e non solo di NASPI erogata dall ) è totalmente CP_1
ripetibile in quanto è applicabile l'unica sanatoria prevista dalla Legge 326/2003 per motivi esclusivamente reddituali”.
Se ne deduce che la prestazione è stata ricalcolata stante il mutamento reddituale in melius goduto dalla donna dopo l'inizio dell'erogazione dell'assegno ossia da quando ella reperì alcune occupazioni lavorative, peraltro di breve durata, come s'evince dai contratti e CUD in atti (all. 11 e 12).
Sul punto la sostiene d'essere esonerata dal comunicare i propri dati Pt_1
reddituali all' in virtù del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, già ampiamente CP_1
citato nella narrativa del presente provvedimento e oggetto del dictum di Cass.
Ord. n. 13223/2020 sopra diffusamente riportata.
La documentazione in atti attesta effettivamente che ella ha presentato le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2021 e 2022 (all. 9 e 10). Nel quadro normativo di riferimento, all'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 ha fatto seguito il D.L. 78 del 2010, art. 13, comma 6, che, nel modificare il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha introdotto il comma 10 bis, che così recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
L'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, a propria volta, recita “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
In buona sostanza, secondo l'attuale assetto normativo, i beneficiari d'un trattamento sono tenuto a ragguagliare l'ente previdenziale soltanto nel caso in cui essi non abbiano comunicato all'amministrazione finanziaria tutti i dati reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento.
Tale ipotesi non appare ricorrere nel caso di specie poiché le dichiarazioni dei redditi dell'attrice risultano complete, riportandosi le somme percepite da lavoro dipendente, tant'è che non consta che l' nella presente sede – e, CP_1 ancor prima, nella delibera del Comitato Provinciale (all. 7) e nella relazione interna (all. 1 parte resistente) – sostenga che esse siano mendaci o incomplete.
Semmai, dal tenore dei suddetti scritti s'evince che la prospettata condictio indebiti si fonda sull'asserito inadempimento della all'obbligo di Pt_1
trasmettere alla controparte gli elementi reddituali incidenti sull' “an” o sul quantum dell'assegno d'invalidità.
In virtù della normativa esaminata in precedenza, tale obbligo, però, non v'era, essendo sufficiente che la ricorrente presentasse i modelli 730 all'Agenzia delle
Entrate e indicare in essi anche i redditi da lavoro dipendente;
ciò, seguendo l'impostazione fornita dalla sopracitata Cass. n.13223/2020, escludeva anche l'onere/obbligo di presentare all' il cd. modello RED. CP_1
Occorre soggiungere che i controlli reddituali attuabili dall'ente erogatore presuppongono, come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza, la disponibilità di dati certi ovvero, in via di principio, la dichiarazione dei redditi del beneficiario.
Nella fattispecie il modello 730/2022 della è stato presentato Pt_1
l'8/8/2022 ossia 14 mesi dopo la sua prima assunzione con le mansioni di lavapiatti (all. 11). Quello relativo al 2023 risale al mese di luglio.
Tuttavia, il presunto dovere della donna di comunicare tempestivamente – ossia senza attendere più d'un anno per inoltrare la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate – d'aver trovato un'occupazione era eliso alla radice dal fatto che la sua assunzione fu comunicata, così come le successive, al resistente stesso (non consta, infatti, che la donna non fu regolarizzata).
Questo, tuttavia, continuò ad erogare l'assegno nella misura originaria sino al mese di settembre 2023, per poi chiedere nel mese successivo al Patronato di fornire dati che da tempo rientravano nella sua piena conoscenza o conoscibilità.
Alla luce di ciò deve ritenersi che l'attrice non sia incorsa in alcun comportamento “doloso”, non avendo ella celato l'esistenza dei rapporti di lavoro né altri dati suscettibili d'incidere sul trattamento assistenziale, dati, questi, tutti ben ricavabili tempestivamente dall' cosicchè viene in rilievo CP_1
un affidamento giuridicamente tutelabile del percettore riguardo la debenza integrale del trattamento erogato.
In sintesi, si condividono pienamente i principi stabiliti dalla Suprema Corte in Cass. Ord. n. 13223/2020 e ribaditi in Cass. Civile, 23/02/2023, n.5606.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento degli oneri processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Dichiara non ripetibili da parte dell' le maggiori somme erroneamente CP_1
erogate in favore della conchiudente a titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01.06.2021-31.10.2023, somme oggetto del provvedimento di riliquidazione in atti (all. 4), recante data 2/10/2023.
Condanna l' al rimborso delle spese di lite, che si determinano in € CP_1
1400,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, € 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Imperia 3/4/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott. Fabio Favalli
Nella causa n. 16/2024 avente per oggetto: ripetizione di indebito
Tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-che in data 30.09.2021 ella, già riconosciuta invalida civile nella misura del
90% e titolare di assegno mensile di invalidità, veniva sottoposta a visita di revisione presso il Centro Medico Legale di Imperia;
CP_1
-che all'esito della suddetta visita, con verbale di pari data, le veniva confermata la percentuale di invalidità (prod. n.1);
-che nella comunicazione accompagnatoria del verbale sanitario era così testualmente precisato: “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto.” (doc. n.1);
- che in data 22.08.2023 l' inoltrava richiesta di Controparte_2
trasmissione dei dati relativi a redditi di lavoro e Naspi percepiti dal 2021 per verificare la permanenza del diritto alla prestazione in godimento (prod. n.2);
-che a seguito dell'ottemperanza a tale richiesta, con successiva missiva del
02.10.2023 l' le comunicava l'avvenuto ricalcolo della prestazione a CP_1
decorrere dal 01.12.2018, con conseguente accertamento dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Istituto di maggiori somme per un importo complessivo di € 9.559,20 nel periodo 01.06.2021-31.10.2023 (prod. n.4);
-che con lettera di pari data, recapitata il 25.10.2023, l'Istituto invitava la predetta a provvedere alla restituzione della succitata somma di € 9.559,20, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.5);
-che venendo in rilievo un indebito in materia assistenziale, nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era ormai da tempo consolidato, lungo il solco tracciato da svariate pronunce della Corte Costituzionale ed in armonia con l'art.38 Cost., l'orientamento per cui debba trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità fino al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a condizione che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens ed abbia condotto ad una situazione idonea a generare un suo affidamento, affermandosi in particolare che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale gia' conosce o ha l'onere di conoscere. (così Cass.
Civ. Sez. lav. Sentenza n.5606/2023).
-che nel nostro ordinamento è previsto un sistema di interscambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria e al fine di consentire a CP_1
quest'ultimo di verificare le situazioni reddituali dei pensionati ed al predetto scopo è stato istituito il “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
-che, infatti, la Cassazione nell'Ordinanza n.13223/2020 ha statuito che “
“(…) nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall' al quale gia' CP_1
il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n.
78 del 2009, articolo 15 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti
o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito CP_1
e rafforzato dal Decreto Legge n. 78 ed al comma 6 dello stesso articolo Legge 30 dicembre
2008, n. 207, articolo 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini precedente comma 8, che non comunicano integralmente prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " " "per la raccolta, la conservazione e la CP_1 Parte_2
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende percio' confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale gia' CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il Decreto della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, articolo 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perche' non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere pero' dichiarati all (…)Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate CP_1
le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare
l'articolo 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non e' comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' gia' conosce o ha l'onere di conoscere. ”. CP_1
-che da quando, nell'anno 2021, aveva iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato e/o stagionale ella aveva regolarmente denunciato in sede di dichiarazione dei redditi la percezione dei redditi da lavoro (Modelli 730/2022 e 730/2023 sub doc.ti n.9-10) nonchè presentato all' le domande di NASpI, accolte dall'Istituto (prod. n.13). CP_1
-che pertanto l' era sempre stato a conoscenza dell'attività lavorativa da CP_1
lei svolta ed era in possesso dei dati necessari per procedere tempestivamente alla verifica d'ufficio della sua situazione reddituale ed al ricalcolo della prestazione dalla stessa goduta;
Ciò premesso, la ricorrente così ha concluso: “Dichiarare la non ripetibilità da parte dell delle maggiori somme erroneamente erogate in favore della conchiudente a CP_1
titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01.06.2021-31.10.2023, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall' ” CP_1
Nel costituirsi, ha replicato in particolare: CP_1
-d'aver dato luogo alla ripetizione di quanto pagato sine titulo dopo aver effettuato idonea comunicazione alla ricorrente e, successivamente, all'essersi avveduto che la medesima non aveva trasmesso le dichiarazioni reddituali a cui era obbligata;
-erronea, pertanto, era l'avversa tesi della sussistenza della buona fede della ricorrente, non avendo ella comunicato le variazioni del proprio redditi nei tempi e modalità previste;
-d'aver, una volta venuto a conoscenza del superamento dei redditi della ricorrente per altre via e non grazie alla sua collaborazione, immediatamente rettificato il trattamento assistenziale erogato alla medesima, provvedendo a contabilizzare e richiedere quanto erogato sine titulo alla stessa in carenza della comunicazione della variazione reddituale non eseguita dalla Pt_1
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La documentazione in atti (all. 1 parte ricorrente) attesta che la ricorrente,
d'anni 45, è stata dichiarata invalida con riduzione della capacità lavorativa del
90%.
In ragione di ciò ella percepisce l'assegno sociale d'assistenza di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 1971, n. 118.
Viene, pertanto, in rilievo una prestazione di natura assistenziale.
La giurisprudenza in materia ha più volte chiarito che il regime dell'indebito assistenziale, così come quello previdenziale, è soggetto ad una disciplina peculiare rispetto ai principi generali dettati dagli art. 2033 c.c. e ss. (tra le varie e più recenti: Cassazione, 04/08/2022 n.24180; Cassazione 20/05/2021,
n.13915; Cass. n. 13223 del 2020);
Sintetizzandosi la tematica, può dirsi che:
-all'indebito assistenziale non è applicabile la disciplina della ripetizione dell'indebito prevista, dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 per l'indebito previdenziale pensionistico in senso tecnico, disciplina di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile d'applicazione analogica ad altre ipotesi ( Cass. n. 31373 del 2019, ecc.);
-tuttavia, la Corte Costituzionale ha statuito che anche l'indebito assistenziale
è tendenzialmente sottratto alla regolamentazione codicistica ordinaria, venendo comunque in rilievo interessi fondamentali della persona costituzionalmente tutelati alla quale assolvono le relative prestazioni, interessi che sarebbero pregiudicati qualora si ritenessero le prestazioni indebitamente erogate e già usufruite dal beneficiario sempre ripetibili (Ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000);
-sulla scorta di tali dicta la giurisprudenza s'è orientata nel senso della tendenziale insussistenza in capo al beneficiario dell'obbligo di restituire le erogazioni di natura assistenziale nei casi in cui la loro ingiustificata percezione non sia in alcun modo addebitabile all'accipiens (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, ecc.), a meno che non ricorra una situazione di fatto o di diritto idonea ad escludere l'affidamento di costui nell'esistenza o nella persistenza dei presupposti legittimanti la ricezione del beneficio come, ad es., allorchè siano state eseguite prestazioni in favore di colui che non abbia avanzato domanda, che non sia parte di un rapporto assistenziale, che si trovi in una posizione di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali oppure in caso di dolo comprovato (in particolare sul punto: Cassazione 25/06/2020, n.12608);
- il diritto del creditore-solvens di ripetere la prestazione sorge soltanto dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'an e del quantum dell'indebito (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091), a meno che sia provato che al momento della percezione l'accipiens si trovasse in una situazione connotata da caratteristiche tali da far venire meno il giustificato affidamento dell'accipiens, affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (sul punto: Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021
n.13915).
Nel caso di specie la richiesta di ripetizione da parte dell' ha ad oggetto CP_1
un cd. indebito reddituale, avendo l' provveduto a ricalcolare l'assegno CP_1
dopo aver sollecitato la ricorrente, per il tramite del Patronato a far CP_3
pervenire la dichiarazione dei redditi percepiti dall'anno anno 2021 in poi (all.
2 parte attrice), atteso che la non avrebbe provveduto a trasmettere Pt_1
“le dichiarazioni reddituali a cui era obbligata” (così alla pag. 4 della memoria di costituzione).
Al riguardo, nella relazione prodotta dal convenuto si legge: “La pensionata era titolare di invalidità civile parziale con decorrenza 1/12/2018, prestazione condizionata
a specifici requisiti di reddito aggiornati annualmente.
A seguito di aggiornamento redditi fornito tramite patronato n data 21/09/2023 CP_3
risultava titolare di redditi superiori al limite di legge a decorrere dal 6/2021 e si sospendeva quindi l'erogazione della prestazione a far data dal mese di avvio dell'attività lavorativa.
Il debito che si originava dal ricalcolo è pari ad euro 9.559,20 ed è contenuto nella notifica del debito n.18116287 ed interessa il periodo 1/06/2021 – 31/10/2023 ossia dalla data di avviamento dell'attività lavorativa e superamento dei limiti di reddito.
Il debito è sorto a seguito della richiesta di aggiornamento reddituale cui ogni prestazione di carattere economico, con presupposti reddituali, è soggetta. La pensionata, come ogni percettore di invalidità civile (totale o parziale) era tenuta a fornire annualmente, all l'aggiornamento della situazione reddituale per consentire la verifica CP_1
del permanere del diritto della prestazione oltre che la sua misura. Il pensionato è tenuto a fornire l'aggiornamento reddituale anche ogniqualvolta mutino le condizioni economiche che possono incidere sulla prestazione.
In data 22/08/2023 considerato che i redditi presenti sull'archivio erano aggiornati all'anno 2020 e dalla visualizzazione dell'estratto conto risultava che la signora aveva prestato attività lavorativa e NASPI si chiedeva al patronato a mezzo PEC
l'aggiornamento per gli anni mancanti.
In data 21/09/2023 venivano forniti i dati richiesti e si procedeva al ricalcolo con la perdita del diritto alla prestazione e la notifica dell'indebito di cui sopra.
Il debito su prestazione di invalidità civile, oltre ad essere in questo caso condizionato alla comunicazione di redditi da lavoro (e non solo di NASPI erogata dall ) è totalmente CP_1
ripetibile in quanto è applicabile l'unica sanatoria prevista dalla Legge 326/2003 per motivi esclusivamente reddituali”.
Se ne deduce che la prestazione è stata ricalcolata stante il mutamento reddituale in melius goduto dalla donna dopo l'inizio dell'erogazione dell'assegno ossia da quando ella reperì alcune occupazioni lavorative, peraltro di breve durata, come s'evince dai contratti e CUD in atti (all. 11 e 12).
Sul punto la sostiene d'essere esonerata dal comunicare i propri dati Pt_1
reddituali all' in virtù del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, già ampiamente CP_1
citato nella narrativa del presente provvedimento e oggetto del dictum di Cass.
Ord. n. 13223/2020 sopra diffusamente riportata.
La documentazione in atti attesta effettivamente che ella ha presentato le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2021 e 2022 (all. 9 e 10). Nel quadro normativo di riferimento, all'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 ha fatto seguito il D.L. 78 del 2010, art. 13, comma 6, che, nel modificare il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha introdotto il comma 10 bis, che così recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
L'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, a propria volta, recita “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
In buona sostanza, secondo l'attuale assetto normativo, i beneficiari d'un trattamento sono tenuto a ragguagliare l'ente previdenziale soltanto nel caso in cui essi non abbiano comunicato all'amministrazione finanziaria tutti i dati reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento.
Tale ipotesi non appare ricorrere nel caso di specie poiché le dichiarazioni dei redditi dell'attrice risultano complete, riportandosi le somme percepite da lavoro dipendente, tant'è che non consta che l' nella presente sede – e, CP_1 ancor prima, nella delibera del Comitato Provinciale (all. 7) e nella relazione interna (all. 1 parte resistente) – sostenga che esse siano mendaci o incomplete.
Semmai, dal tenore dei suddetti scritti s'evince che la prospettata condictio indebiti si fonda sull'asserito inadempimento della all'obbligo di Pt_1
trasmettere alla controparte gli elementi reddituali incidenti sull' “an” o sul quantum dell'assegno d'invalidità.
In virtù della normativa esaminata in precedenza, tale obbligo, però, non v'era, essendo sufficiente che la ricorrente presentasse i modelli 730 all'Agenzia delle
Entrate e indicare in essi anche i redditi da lavoro dipendente;
ciò, seguendo l'impostazione fornita dalla sopracitata Cass. n.13223/2020, escludeva anche l'onere/obbligo di presentare all' il cd. modello RED. CP_1
Occorre soggiungere che i controlli reddituali attuabili dall'ente erogatore presuppongono, come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza, la disponibilità di dati certi ovvero, in via di principio, la dichiarazione dei redditi del beneficiario.
Nella fattispecie il modello 730/2022 della è stato presentato Pt_1
l'8/8/2022 ossia 14 mesi dopo la sua prima assunzione con le mansioni di lavapiatti (all. 11). Quello relativo al 2023 risale al mese di luglio.
Tuttavia, il presunto dovere della donna di comunicare tempestivamente – ossia senza attendere più d'un anno per inoltrare la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate – d'aver trovato un'occupazione era eliso alla radice dal fatto che la sua assunzione fu comunicata, così come le successive, al resistente stesso (non consta, infatti, che la donna non fu regolarizzata).
Questo, tuttavia, continuò ad erogare l'assegno nella misura originaria sino al mese di settembre 2023, per poi chiedere nel mese successivo al Patronato di fornire dati che da tempo rientravano nella sua piena conoscenza o conoscibilità.
Alla luce di ciò deve ritenersi che l'attrice non sia incorsa in alcun comportamento “doloso”, non avendo ella celato l'esistenza dei rapporti di lavoro né altri dati suscettibili d'incidere sul trattamento assistenziale, dati, questi, tutti ben ricavabili tempestivamente dall' cosicchè viene in rilievo CP_1
un affidamento giuridicamente tutelabile del percettore riguardo la debenza integrale del trattamento erogato.
In sintesi, si condividono pienamente i principi stabiliti dalla Suprema Corte in Cass. Ord. n. 13223/2020 e ribaditi in Cass. Civile, 23/02/2023, n.5606.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento degli oneri processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Dichiara non ripetibili da parte dell' le maggiori somme erroneamente CP_1
erogate in favore della conchiudente a titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01.06.2021-31.10.2023, somme oggetto del provvedimento di riliquidazione in atti (all. 4), recante data 2/10/2023.
Condanna l' al rimborso delle spese di lite, che si determinano in € CP_1
1400,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, € 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Imperia 3/4/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli