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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 257/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 26 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 257/2024 R.G. tra cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Tolomeo, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Roma alla via Flaminia – n. 322, indirizzo PEC: Email_1
- ATTRICE/OPPOSTA –
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Ciancio, cod. fisc.: , ed elettivamente domiciliato presso il studio in Roma alla via C.F._4
Crescenzio – n. 76, indirizzo PEC: Email_2
- CONVENUTO/OPPONENTE -
OGGETTO: fase di merito opposizione all'esecuzione n. 169/2023 R.G.E.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Chiede che Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione voglia: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a procedere alla esecuzione forzata sui beni del sig. accertando Parte_1 Controparte_1 la validità ed esecutività del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva n. 169/23 pendente presso questo
2 Onorevole Tribunale e per l'effetto revocare l'ordinanza di sospensione del medesimo giudizio, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per la convenuta:
“In via principale: 1) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Sig.ra di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata e confermare l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva n. 169/2022 emessa da Codesto
Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 14.7.2023. In subordine: 3) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del precetto, con effetti sul pignoramento, per erroneità nella quantificazione delle somme dovute. Il tutto con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con ordinanza del 14 luglio 2023 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
169/2022 R.G.E. del Tribunale di Civitavecchia, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e concedeva “termine di giorni 60 dalla definitività del presente provvedimento (per il decorso del termine per la proposizione del reclamo al collegio e per l'intervenuta decisione dello stesso) per la introduzione del giudizio di merito da effettuarsi nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 281 decies ss. c.p.c. unico compatibile con la riduzione dei termini prevista dall'art. 616 c.p.c.”.
A fondamento della procedura esecutiva immobiliare sospesa era stato posto il titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto del 30 novembre 1999 emesso dal Tribunale di Roma R.G.
72586/99 che aveva omologato le condizioni di separazione personale tra i coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
L'opposizione era stata incardinata da sul presupposto della intervenuta Controparte_1 revoca del decreto di omologa delle condizioni di separazione azionato quale titolo esecutivo avvenuta con la sentenza di divorzio n. 15152/2020 del Tribunale di Roma.
L'opponente riteneva di non dover più versare l'assegno di mantenimento in favore di Pt_1
far data dal mese di gennaio 2010, in quanto con la sentenza di divorzio era stata appurata
[...] la circostanza della convivenza more uxorio dell'opposta e la circostanza “che sin dall'anno 2010 il convivente ne ha provveduto al mantenimento in via esclusiva” (cfr. sent. n. 15152/2020 del Tribunale di
Roma, Doc. 4 allegato alla costituzione ) CP_1
Avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione l'attrice-opposta proponeva reclamo che
3 veniva rigettato dal Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale.
Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2024 l'attrice introduceva la fase di merito dell'opposizione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del convenuto e la revoca del provvedimento di sospensione sulla base dei seguenti motivi:
-la convivenza more uxorio dell'attrice-opposta è stata “desunta da un tratto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio” e “tale passaggio della motivazione oltre a non poter estendere la propria efficacia in sede extraprocessuale, non è giovato nemmeno al giudice che l'ha redatto, il quale ha revocato l'assegno di mantenimento “a far data dalla pronuncia”, ovvero ottobre 2020”;
- non è indicato nella sentenza di divorzio “in quale mese dell'anno 2010 la stabile relazione di convivenza si sia avviata” e fino a quale data si sia protratta;
non è stata accertata “l'entità della contribuzione del nuovo partner della . Pt_1
Costituitosi il convenuto-opponente, evidenziava “che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SSUU sent. n. 32914/2022) ha affrontato in maniera organica
l'argomento della condictio indebiti in relazione alla caducazione del diritto al mantenimento” e l'attrice non può più agire esecutivamente per le somme non più dovute in base a quanto accertato nella sentenza di divorzio, in subordine, contestava il quantum precettato sul presupposto di un asserito credito maturato dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per il periodo da gennaio 2010 a giugno 2016, sia a causa della duplicazione dei costi di precetto, sia per l'erroneità nel calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, sia a causa dell'applicazione dell'IVA sulla somma costituita dagli alimenti più interessi e rivalutazione e sono solo sul rimborso delle spese legali.
All'udienza del 29 maggio 2024 l'attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e il convenuto faceva rilevare che vertendo la causa su una questione interpretativa non erano necessarie ulteriori precisazioni, il giudice rinviava la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
2. Rilevanza della convivenza more uxorio accertata nel successivo giudizio di divorzio rispetto al diritto ad agire esecutivamente per il pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento non riscosse
In tema di separazione personale, l'instaurazione di un rapporto di fatto con un nuovo partner ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica
4 costituita dall'assegno di mantenimento (si cfr. in tale senso Cass. civ., sez. I, ord. n. 34728/2023;
Cass. civ., sez. I, sent. 32871/2018).
L'orientamento della Suprema Corte sul punto è, quindi, nel senso di ritenere che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona,
è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro” (cfr Cass. civ. Sez. I Sent., 27/06/2018, n.
16982).
Nel caso in esame la prova dell'avvenuta formazione del nuovo rapporto di fatto è stata fornita dal convenuto (esecutato-opponente) attraverso il richiamo e il deposito in atti della sentenza emessa in fase di divorzio dal Tribunale di Roma, la quale dà atto di tale circostanza che viene ampiamente analizzata (si vv. le pagg. dall'ottava alla undicesima della sent. pronunciata dal Tribunale di Roma nella causa n. 40946/2016 R.G.A.C del 21 ottobre 2020, in atti), seppure al diverso scopo di valutare la sussistenza del diritto all'assegno divorzile. Tale provvedimento accertava, in maniera specifica la “non occasionalità e transitorietà della relazione e la sussistenza di una effettiva solidarietà economica tra i conviventi” e la ulteriore circostanza che “sin dall'anno 2010 il convivente ne ha provveduto in via esclusiva al mantenimento”.
Come rilevato anche dal collegio in sede di reclamo la sentenza del Tribunale di Roma nel definire il giudizio di divorzio e nel respingere la domanda di assegno divorzile lo ha fatto accertando la sussistenza di un presupposto ostativo (quale la convivenza more uxorio) anche per la permanenza dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, in quanto ha acclarato espressamente che la donna aveva ormai intrattenuto, sin dal gennaio 2010, una stabile convivenza more uxorio con persona che provvedeva da quell'epoca in via esclusiva al suo mantenimento.
L'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancato versamento dell'assegno con successivo accertamento giudiziale della insussistenza delle ragioni che avevano giustificato la previsione dell'assegno stesso, operato nel successivo giudizio di divorzio deve essere valutata alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n. 32914/2022) per cui:
"In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non
5 opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata
(sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
La pretesa del pagamento delle somme di denaro richieste con l'atto di precetto si fonda, nel caso in esame, su un diritto al mantenimento che risulta poi negato dalla sentenza di divorzio e non consente, quindi, di diritto ad agire esecutivamente nei confronti del soggetto che era tenuto al mantenimento sulla base della pronuncia resa in sede di separazione.
D'altronde la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 18 ottobre 2021 n. 28646 con riferimento all'ipotesi di revoca in appello dell'assegno di mantenimento disposto in primo grado) ha chiarito che quando la previsione dell'assegno divorzile sia stata revocata in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo.
Se in una condizione analoga a quella oggetto di causa è prevista la restituzione di quanto indebitamente percepito non può certo pretendersi il pagamento delle somme non versate, che non dovevano essere percepite essendo venuti meno fin dal 2010 i presupposti per il pagamento dell'assegno.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta.
3. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sulla base Controparte_1 dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa (euro 52.001-260.000) ma limitate nel minimo in considerazione dell'oggetto del giudizio, attinente comunque ad assegni di mantenimento non pagati.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 257/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € Parte_1
7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di . Controparte_1
Civitavecchia, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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