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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 955/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na) e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Esposito giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Russo giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M., in data 29.5.2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio religioso celebrato in Lettere (NA) in data 20.05.2011; di aver scelto il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione nasceva una figlia in data 22/10/2011, ancora Persona_1 minorenne;
di aver fissato la casa coniugale in Gragnano (NA) alla via Giovanni Pascoli n. 24; che tra i coniugi insorgevano divergenze e incomprensioni tali da rendere, tutt'ora, intollerabile la continuazione della convivenza, e di fatto vivono già separati da oltre tre anni.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti come indicate nel ricorso introduttivo, che non contrastano con norme inderogabili e non in contrasto con gli interessi della minore. Le parti, inoltre, dichiaravano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autonomi.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...], ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi Persona_1 genitori, con stabile collocazione abitativa della bambina presso la madre, in Lettere (NA) alla via Fasulo n. 30, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna della bambina da parte dell'altro genitore. Ogni eventuale futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della bambina. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serenità di comunicazione tra loro, al fine di garantire il rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione della minore con il padre, questi potrà prenderla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina. Il padre, quando la minore sarà con lui, se in giorni lavorativi e/o nei week-end, si ci si atterrà alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore.
La minore trascorrerà i weekend alternativamente con ciascuno dei genitori. Starà con il papà a settimane alterne dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera (20.30/21.00), ovvero recandola direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio alla bambina.
Il padre, tenuto conto della lontananza, avrà contatti quotidiani con la figlia attraverso sistemi di comunicazione audiovisivi (tipo skype ed altri ad esso assimilabili) per non meno di 30 minuti.
Le parti stabiliscono che ad anni alterni la bambina trascorra con un genitore, il periodo che va dal 23 al 31 Dicembre, e con l'altro genitore dal 1 al 7 gennaio.
In tale maniera verranno alternati tra i genitori i giorni del 24 e 25 dicembre e quelli del 31 dicembre e 1gennaio.
Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la bambina per la metà dei giorni consecutivamente, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per le restanti festività e i cd. “ponti” le parti prenderanno accordi di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
La minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i giorni del compleanno di questi ultimi.
Ove possibile, il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia unita, ovvero, in mancanza di accordo, alternando annualmente la presenza della bimba con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Il padre potrà tenere con sé la minore per quattro settimane, di cui 2 consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia. Tali periodi, unitamente ai luoghi di destinazione, andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sé la bambina in modo esclusivo per quattro settimane di cui 2 consecutive, comunicando al padre, entro il mese di maggio di ciascun anno, quando e dove trascorreranno le vacanze. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della minore presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione nel week-end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
2. I ricorrenti si dichiarano economicamente autonomi e, pertanto, nessuno dei due richiede all'altro il versamento di un assegno di mantenimento per sé;
3. il sig. verserà, a solo titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia minore, la somma di € 200,00 mensili.
Detta somma sarà annualmente automaticamente rivaluta secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra - iban Parte_1
[...]- entro il giorno 15 di ogni mese.
4.Il padre contribuirà a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo l'attuale tenore di vita o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi documenti di spesa nel mese successivo.
Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie le parti fanno riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma.
5. I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto dall' spetti nella CP_2 misura del 100% alla madre.
6. La figlia verrà iscritta alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per la minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Lettere per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 2011); C. Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.11.2024
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Carpinelli Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 955/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na) e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Esposito giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Russo giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M., in data 29.5.2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio religioso celebrato in Lettere (NA) in data 20.05.2011; di aver scelto il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione nasceva una figlia in data 22/10/2011, ancora Persona_1 minorenne;
di aver fissato la casa coniugale in Gragnano (NA) alla via Giovanni Pascoli n. 24; che tra i coniugi insorgevano divergenze e incomprensioni tali da rendere, tutt'ora, intollerabile la continuazione della convivenza, e di fatto vivono già separati da oltre tre anni.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti come indicate nel ricorso introduttivo, che non contrastano con norme inderogabili e non in contrasto con gli interessi della minore. Le parti, inoltre, dichiaravano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autonomi.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...], ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi Persona_1 genitori, con stabile collocazione abitativa della bambina presso la madre, in Lettere (NA) alla via Fasulo n. 30, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna della bambina da parte dell'altro genitore. Ogni eventuale futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della bambina. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serenità di comunicazione tra loro, al fine di garantire il rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione della minore con il padre, questi potrà prenderla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina. Il padre, quando la minore sarà con lui, se in giorni lavorativi e/o nei week-end, si ci si atterrà alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore.
La minore trascorrerà i weekend alternativamente con ciascuno dei genitori. Starà con il papà a settimane alterne dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera (20.30/21.00), ovvero recandola direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio alla bambina.
Il padre, tenuto conto della lontananza, avrà contatti quotidiani con la figlia attraverso sistemi di comunicazione audiovisivi (tipo skype ed altri ad esso assimilabili) per non meno di 30 minuti.
Le parti stabiliscono che ad anni alterni la bambina trascorra con un genitore, il periodo che va dal 23 al 31 Dicembre, e con l'altro genitore dal 1 al 7 gennaio.
In tale maniera verranno alternati tra i genitori i giorni del 24 e 25 dicembre e quelli del 31 dicembre e 1gennaio.
Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la bambina per la metà dei giorni consecutivamente, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per le restanti festività e i cd. “ponti” le parti prenderanno accordi di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
La minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i giorni del compleanno di questi ultimi.
Ove possibile, il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia unita, ovvero, in mancanza di accordo, alternando annualmente la presenza della bimba con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Il padre potrà tenere con sé la minore per quattro settimane, di cui 2 consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia. Tali periodi, unitamente ai luoghi di destinazione, andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sé la bambina in modo esclusivo per quattro settimane di cui 2 consecutive, comunicando al padre, entro il mese di maggio di ciascun anno, quando e dove trascorreranno le vacanze. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della minore presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione nel week-end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
2. I ricorrenti si dichiarano economicamente autonomi e, pertanto, nessuno dei due richiede all'altro il versamento di un assegno di mantenimento per sé;
3. il sig. verserà, a solo titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia minore, la somma di € 200,00 mensili.
Detta somma sarà annualmente automaticamente rivaluta secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra - iban Parte_1
[...]- entro il giorno 15 di ogni mese.
4.Il padre contribuirà a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo l'attuale tenore di vita o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi documenti di spesa nel mese successivo.
Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie le parti fanno riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma.
5. I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto dall' spetti nella CP_2 misura del 100% alla madre.
6. La figlia verrà iscritta alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per la minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Lettere per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 2011); C. Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.11.2024
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Carpinelli Dott.ssa Maria Rosaria Barbato