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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4653 R.G. dell'anno 2017 vertente TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato in atti dagli Avv.ti Giancarlo Mazzei e Francesco Mazzei, presso lo studio dei quali sito in Montella (AV), alla Via N. Clemente n.° 38/D, elegge domicilio ATTORE E già (Cod. Fisc. e P. Iva Controparte_1 Controparte_1
), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_1 protempore, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Federica Bini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Serena Corona, sito in Avellino, Via G. Di Guglielmo n. 40 CONVENUTA CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio premettendo in fatto di aver sottoscritto con l'istituto di Controparte_1 credito tre contratti di finanziamento e precisamente: il n. 20008907062801, per il quale ha dichiarato di aver versato la somma di € 4.761,10; il n. 20008907062802, per il quale ha dichiarato di aver versato la somma di € 5.681,05; il n. 20008907062819, per il quale ha dichiarato di aver versato la somma di € 4.761,10. L'attore ha precisato di aver ricevuto, in data 3.2.2017, missiva da CP_1 con cui gli veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine
[...]
e richiesto il pagamento dell'importo di € 13.699,1; ha eccepito, in giudizio, l'insussistenza della pretesa creditizia intimata dalla mutuante con missiva del 3.2.2017, chiedendo accertarsi, con riferimento ai contratti di cui in premessa, la nullità delle clausole contrattuali per applicazione di tassi sopra soglia, oltre che di
1 interessi anatocistici, commissioni e spese, in quanto illegittimi, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato e con riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesta in quanto infondata e, in via riconvenzionale, di accertarsi che il signor Parte_1
è debitore di dell'importo di € 7.922,93 oltre ad interessi di Controparte_1 mora convenzionali o della minore o maggiore somma risultante dall'istruttoria con condanna dell'attore al pagamento di dette somme. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU contabile e successiva integrazione. Depositata la perizia integrativa la causa infine è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 22 ottobre 2024, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** In via preliminare, va osservato che la domanda attorea è procedibile. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta il procedimento di mediazione è stato correttamente attivato, sortendo esito negativo per la mancata partecipazione di come risulta dal verbale della ISCO Controparte_1
ADR n.° 17000828 dell'11.10.2017 depositato da parte attrice, avendo l'attore prodotto la domanda di mediazione, il verbale in cui il mediatore dà atto della regolarità della comunicazione a a mezzo di raccomandata ordinaria, CP_1 nonché l'esito della spedizione della raccomandata che risulta consegnata presso la sede legale della convenuta il 15.09.2017; l'istanza inoltre contempla i profili di illegittimità denunciati in citazione oltre che richiamando tutto quanto altro, anche se non specificato, indebitamente richiesto. Non è stata inoltre eccepita dall'attore, né rilevata d'ufficio dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, entro la prima udienza, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso espletamento della mediazione obbligatoria, ritenendosi superata ogni questione sul punto. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la nullità della domanda attorea. Invero con riferimento al petitum, la società attrice ha indicato con chiarezza, tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela. Inoltre, l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate.
2 Ciò emerge anche dalla circostanza per cui parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
Sul petitum e sulla causa petendi Quanto alla perimetrazione del thema decidendum occorre chiarire che trattasi nella specie di azione di accertamento negativo del credito proposta dal mutuatario, finalizzata alla ripetizione di importi (asseritamente) indebiti e alla condanna al risarcimento del danno sofferto. Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza, nelle azioni di ripetizione d'indebito, in cui viene lamentata la nullità delle condizioni contrattuali, l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda ha proposto. Nella specie, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo accertarsi la nullità parziale dei seguenti contratti di finanziamento: n. 20008907062801; n. 20008907062802; n. 20008907062819, eccependo l'usurarietà dei tassi e/o comunque la non doverosità di spese e commissioni. Parte convenuta costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, precisando che l'attore ha stipulato con nel corso del Controparte_1 tempo i seguenti contratti: contratto di apertura di credito su carta (n. 20008907062801) in data 17 maggio 1991; contratto di apertura di credito su carta (n. 20008907062802) in data 11 febbraio 2011 e contratto di prestito personale (n. 20008907062819) con importo finanziato di € 5.000,00, in data 30 aprile 2012. L'attore, con il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ha poi dedotto, per la prima volta, di aver individuato, da un controllo più approfondito, ulteriori prestiti, distinti dai nn. 065/010047584 – 1020008907062817 – 065/010089253 e 065/92, rispetto ai quali ha chiesto accertarsi, in aggiunta ai finanziamenti indicati nel libello introduttivo, le violazioni già dedotte relativamente agli altri rapporti. Sempre con la prima memoria istruttoria, l'attore ha eccepito per la prima volta di non aver mai sottoscritto i contratti di finanziamento;
nonché la nullità degli stessi per omessa indicazione della durata, dell'importo finanziato, delle spese amministrative, dei tassi di interesse e del TAEG. Parte convenuta ha invece prodotto con la prima memoria istruttoria: il contratto del 17 maggio 1991, n. 20008907062801; il contratto dell'11 febbraio 2011, n. 20008907062802 e il contratto del 30 aprile 2012 n. 20008907062819, rispetto ai quali ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento. Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum operato dall'attore con la prima memoria istruttoria, nella parte in cui è stato chiesto l'accertamento dell'illegittimità di
3 ulteriori rapporti di finanziamento non contemplati in citazione, in quanto integrante una mutatio libelli non consentita;
ha inoltre depositato: il piano ammortamento riferibile al contratto n. 20008907062819; l'estratto conto del rapporto n. 20008907062801; l'estratto conto del rapporto n. 20008907062802 e l'estratto conto del rapporto n. 20008907062819. L'attore ha invece chiesto, con la seconda memoria istruttoria, la nomina di CTU contabile, il deferimento dell'interrogatorio formale al l. r. della Agos S.p.A. e avanzato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione circa i rapporti di finanziamento. Il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 13 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile l'interrogatorio formale deferito dall'attore in quanto rivolto a soggetto estraneo al giudizio (Agos S.p.A.); ha accolto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., ordinando a di CP_1 depositare i contratti e gli estratti conto dei rapporti nn. 065/010047584 – 1020008907062817 – 065/010089253 e 065/92, riservandosi all'esito in merito alla chiesta CTU contabile.
in ottemperanza all'ordine di esibizione, ha depositato l'originale CP_1 cartaceo del contratto n. 1020008907062817, deducendo l'impossibilità di depositare gli ulteriori contratti nn. 065/010047584, 065/010089252 e 065/92, in quanto mai stipulati con la CP_1
Parte attrice, anche in sede conclusionale, ha reiterato l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. con riferimento alla documentazione richiesta, in quanto ritenuta decisiva per la decisione della causa. Nominato il CTU contabile, da parte del Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, la Scrivente - subentrata alla trattazione a far data dal 27.09.2021 - ha provveduto al conferimento dell'incarico peritale, previa modificazione dei quesiti originariamente formulati, chiedendo al perito d'ufficio di limitare l'indagine peritale ai contratti di finanziamento nn. 20008907062819; 20008907062802; 20008907062801 (indicati in citazione) e con esclusivo riferimento all'eccepito profilo dell'usura. Va difatti osservato che, come correttamente eccepito dalla convenuta, quanto agli ulteriori contratti di finanziamento dedotti per la prima volta solo con la prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e rispetto ai quali, l'attore, ha proposto generiche censure, si tratta a ben vedere non già di precisazioni o modificazioni di domande iniziali (cd. emendatio libelli), bensì di pretese obiettivamente diverse da quelle originarie (mutatio libelli) che comportano inevitabilmente l'introduzione nel processo di nuovi temi di indagine e di decisione che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza, preclusa dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito.
4 Tale richiesta, formulata in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, è inammissibile, in quanto domanda nuova (cd. mutatio libelli), preclusa dalle barriere che fissano il thema decidendum e non, semplicemente, una modifica di una domanda già formulata negli scritti introduttivi (cd. emendatio libelli). Pertanto, va dichiarata inammissibile la modifica della domanda attorea, come operata dall'attore con la prima memoria istruttoria, risultando preclusa l'indagine dei profili di illegittimità, peraltro del tutto genericamente paventati, di ulteriori rapporti di finanziamento, non contemplati in citazione e neanche consequenziali alle difese del convenuto. Inammissibile va altresì considerata l'istanza di esibizione formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. nella seconda memoria istruttoria volta ad ottenere “la esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa ai seguenti ulteriori rapporti come specificati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.: - n.° 065/010047584; - n.° 1020008907062817; ‐ n.° 065/010089253; ‐ n.° 065/92, oltre che al rapporto di finanziamento n.° 20008907062801” (cfr. seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.), in quanto del tutto generica, esplorativa oltre che afferente a rapporti non rientranti nel thema decidendum, in base a quanto esposto in premessa. Quanto al merito delle doglianze, va invece rilevato che l'indagine peritale abbia investito esclusivamente il profilo dell'usura con esclusione degli altri, in quanto del tutto vagamente prospettati dall'attore. In ogni caso, si osserva che le censure sollevate con la prima memoria istruttoria siano comunque infondate, atteso che i contratti rientranti nel thema decidendum (n. 20008907062801, n. 20008907062802 e n. 20008907062819) sono stati redatti per iscritto e sottoscritti dal cliente;
in essi sono indicati l'oggetto; l'importo prestato e la durata (quanto al prestito); le spese e i tassi;
è indicato il TAEG per i contratti di apertura della linea di credito e di prestito personale (obbligo non previsto a pena di nullità per il contratto di apertura di conto permanente in ragione della disciplina normativa vigente all'epoca di sottoscrizione - 1991). Precisamente, l'analisi contabile espletata nel corso del giudizio ha avuto ad oggetto il contratto di apertura di conto permanente n. 20008907062801, il contratto di apertura di credito su carta n. 20008907062802 ed il contratto di prestito personale n. 20008907062819 ed in particolare, ha riguardato la verifica di conformità delle previsioni contrattuali in punto di usura genetica sia con riferimento agli interessi corrispettivi che moratori. Così cristallizzato il vaglio giudiziale, oggetto dell'accertamento contabile è stato in primo luogo analizzato dal CTU il contratto di finanziamento n. 20008907062819 stipulato in data 30.04.2012 avente ad oggetto l'erogazione di un importo di € 5.000,00 a fronte di un importo finanziato di € 7.293,60. Il CTU ha rilevato che il contratto è stato redatto per iscritto e reca la sottoscrizione del cliente;
che dal calcolo risulta un TEG del 14.2690% contro un
5 tasso soglia del 18.25 % (questi è dato dal TEGM 11,54%, aumentato di ¼ ed aggiunti 4 punti percentuali per un totale del 18,25%, categoria operazioni: Credito Personale, come risulta dal DM per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012), accertando dunque che sia il tasso nominale che il TEG siano a norma, con esclusione di usura genetica. Il CTU ha escluso l'usura anche con riferimento al tasso di mora, precisando che il contratto è stato sottoscritto nel mese di aprile del 2012 e di conseguenza, per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2011), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1
% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 25% a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente). La formula diviene la seguente: ((T.E.G.M. + 2,1%) x 1,25) + 4%. Di conseguenza, TEGM per la categoria di operazioni Crediti Personali è pari all'11,40% a cui aggiungere 2,1% come riportato dall'art. 3 comma 4 del DM relativo al 1° trimestre 2012, segue ((11,40%+2,1%) x 1,25) + 4% = 20,87% che confrontandolo con il tasso di mora contrattuale pari al 14,60%, risulta inferiore al tasso soglia. Il CTU in merito al contratto n. 20008907062819 ha quantificato il capitale residuo dovuto da a in € 2.391,88. Parte_1 CP_1
Di poi il consulente ha provveduto ad analizzare il contratto di apertura di linea di credito n. 20008907062802 stipulato in data 11.02.2011 per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00. Il CTU ha accertato che anche questo contratto, versato in atti da CP_1 risulta stipulato per iscritto e reca la sottoscrizione del cliente;
che il prestito prevede un TAN mensile del 1.28%, un TAN pari a 15.36% ed un TAEG dell''16.49%. Con riferimento a siffatto contratto, il CTU ha ritenuto superato il tasso soglia usurario qualora venga considerata, quale categoria di riferimento, quella del: Credito Personale, come risulta dal DM per il periodo 01.01.2011 – 31.03.2011; diversamente non si verterebbe in ipotesi usuraria, laddove si considerasse, quale categoria di riferimento, quella del: Credito Revolving, come risulta dal DM per il periodo 01.01.2011 – 31.03.2011, quantificando l'importo dovuto da Parte_1
a in € 5.681,05. CP_1
Il CTU ha poi precisato, per l'ipotesi in cui si consideri quale categoria di riferimento quella del Credito Revolving, che non vi sarebbe superamento del tasso soglia neanche con riferimento al tasso di mora. Precisamente, il contratto è stato sottoscritto nel mese di febbraio del 2011 il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
6 (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% (ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente). La formula diviene la seguente: ((T.E.G.M. + 2,1%) x 1,50. Di conseguenza, TEGM per la categoria di operazioni Crediti Revolving è pari all' 17,28% a cui aggiungere 2,1% come riportato dall'art. 3 comma 4 del DM relativo al 1° trimestre 2012, segue ((17,28%+2,1%) x 1,5 = 29,07%, confrontando con il tasso di mora contrattuale pari al 14,60% previsto nel punto 22 del contratto, il tasso di mora è conforme con quello soglia. In sede di osservazioni, il CTP di ha mosso contestazioni avverso il CP_1 criterio di calcolo adoperato dal CTU, ritenendo applicabile il tasso-soglia riferito alla categoria “Credito revolving fino ad euro 5.000” e non anche “Crediti personali”. L'obiezione sollevata da parte convenuta appare meritevole di accoglimento. Dalla disamina del testo contrattuale riferibile al contratto di apertura di linea di credito n. 20008907062802 stipulato in data 11.02.2011 per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00 emerge come trattasi, nella specie, di linea di credito associata ad uso di carta revolving, come indicato nel contratto, e non anche di prestito personale. Giova rilevare che, il citato contratto è qualificato espressamente come apertura di linea di credito, risultando l'espressa previsione ad opera di della CP_1 possibile concessione della carta, con indicazione di TAN e TAEG, e con conferma da parte dell'attore circa l'utilizzo della carta revolving. Con tale operazione si apre una linea di credito presso la banca, presentando i documenti reddituali che attestano la possibilità di assolvere al pagamento delle rate;
alla linea di credito viene poi associata una carta di credito per fare acquisti, e si pattuisce l'importo finanziato, che viene erogato direttamente all'apertura del rapporto ed anche l'importo della rata, costituita dal capitale più gli interessi, viene pattuita con l'istituto di credito e saldata mensilmente. In questo modo le rate vanno a costituire un nuovo credito utilizzabile dal cliente, tant'è che per questo meccanismo il credito revolving è noto anche come “credito rotativo”: in sostanza il plafond diminuisce in funzione delle somme utilizzate, ma si ricostituisce per un importo pari alla quota capitale attraverso il pagamento della rata. Orbene è evidente che nella specie, il contratto in oggetto non rientra nella categoria di credito personale (identificabile secondo le Istruzioni della Banca d'Italia quale categoria destinata a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari, erogati in un'unica soluzione e con rimborso in base a un piano di ammortamento), trattandosi, invece, di apertura di linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito. Pertanto, ai fini della determinazione del tasso soglia va considerata la categoria del credito rotativo fino a 5.000 euro, con conseguente esclusione dell'usura genetica.
7 Da ultimo il CTU ha analizzato l'apertura di conto permanente n. 20008907062801, precisando che si tratta di una apertura di credito permanente per lire 2 milioni, che rinvia alla richiesta di concessione di un'apertura di conto personale utilizzabile mediante carta di credito;
il contratto è datato 17/05/1991 con esclusione, ratione temporis, dell'usura genetica ex lege 108/96. Prive di pregio risultando le censure mosse da parte attrice secondo cui il contratto andrebbe ritenuto inesistente e dunque nulle le clausole, in quanto non pattuite le condizioni per l'utilizzo della carta di credito. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità, l'apertura di conto e di credito non soggiace necessariamente alla forma scritta, in relazione ad un rapporto sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 154/1992, potendo detta prova risultare anche da fatti concludenti e potendo essere fornita anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report della centrale dei rischi, etc. (cfr. Cass. 85/2003; n. 3842/1996; n. 2752/1995, n. 17090/2008; n. 2915/1992; C.A. Torino, n. 902 del 3.5.2013). Nella specie, oltre ad essere stata prodotta dalla convenuta, la domanda di apertura di conto permanente - in cui risultano indicati: l'importo utilizzabile richiesto di lire 2.000.000, rimborsabile mediante rate mensili pari al 5% dell'importo utilizzabile richiesto, pari a lire 100.000; l'importo massimo autorizzato lire 3.000.000; tasso mensile 1,98% pari a 23,76%, assicurazione facoltativa dell'1.60% del rimborso minimo mensile, spese di estratto conto pari a lire 2.300 - sono stati allegati gli estratti della situazione contabile dal 22/02/2006 fino al 30/08/2016 da cui emergono movimentazioni di conto, da cui ricavarsi l'esistenza del contratto di apertura conto in relazione al quale il ha maturato un debito, come Pt_1 calcolato dal CTU, di € 5.776,25. L'analisi contabile svolta dal perito va dunque valorizzata nei limiti esposti in parte motiva e per l'effetto, accertata l'insussistenza dell'eccepita usurarietà dei tassi di interesse e/o comunque l'infondatezza delle sollevate doglianze, va rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito intentata da Parte_1
Del tutto destituita di fondamento è altresì la generica richiesta risarcitoria, oltre che per la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della o di violazione dei principi di correttezza e buona fede CP_1 contrattuale, anche per la mancanza di prova del danno e del nesso eziologico. Va accolta la domanda riconvenzionale proposta da avendo Controparte_1 provato la fonte del proprio credito e in mancanza di prova di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa e, per l'effetto, va condannato Parte_1 al pagamento dell'importo di € 7.922,93, avendo la convenuta chiesto la condanna dell'attore al pagamento del minor importo di € 7.922,93, pur riconoscendosi
8 creditrice per € 13.699,18, oltre interessi di mora convenzionali dalla domanda al soddisfo. Quanto alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi espletate si pongono a carico dell'attore soccombente. Anche le spese di CTU sono poste a definitivo carico di parte attrice secondo soccombenza, come già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4653/2017 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. ACCOGLIE la domanda proposta in via riconvenzionale da e per l'effetto CONDANNA al Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro € 7.922,93 oltre interessi come richiesti;
3. CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro € 5.077,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA se dovuti;
4. PONE a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in data 30/01/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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