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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini – Presidente dott.ssa Giovanna Mullig – Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115/2022 di Ruolo Generale il 2.4.2022 vertente t r a
) - rappresentata e difesa, per ultimo, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIORDANO CARMELA ( ) e con domicilio eletto in C.F._2
VIA CJAVEDIS, 7 UDINE;
- parte attrice -
e
), Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e ( ) – tutti C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. DE LUCA FILIPPO e con C.F._6
domicilio eletto presso VIALE G. DUODO, 74/6 33100 UDINE;
- parti convenute -
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa assunta in decisione all'udienza del 18/06/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“a) accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta in calce al testamento olografo dd. 13.2.2014 non proviene dalla defunta e, per l'effetto, dichiarare Persona_1
l'inesistenza ovvero la nullità del summenzionato testamento olografo;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione della defunta e, per l'effetto, la qualità di erede dell'attrice; Persona_1
c) conseguentemente, accertare e dichiarare la spettanza della eredità della defunta in ragione della quota indivisa di 2/9 in favore della odierna attrice;
Persona_1
d) per l'effetto, ordinare la restituzione e la consegna dei beni ereditari e dei frutti spettanti all'attrice a far data dall'apertura della successione;
e) condannare i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori come per legge.”
“In via istruttoria come da seconda memoria e terza ex art. 183 sesto comma c.p.c.“
Per parti convenute:
“IN VIA PRINCIPALE
Per le ragioni di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dell'attrice nei confronti dei convenuti e, previo accertamento della validità del testamento olografo dd.
13.02.2014, pubblicato in data 23.12.2020 Rep. 9914 Racc. 6887 dal notaio avv.
di Udine, accertare e dichiarare che la successione della defunta Persona_2
è regolata dal predetto testamento olografo dd. 13.02.2014. Persona_1
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di accertamento negativo della provenienza dell'impugnato testamento olografo con conseguente devoluzione ex lege della successione della defunta , previo Persona_1
accertamento e imputazione delle liberalità, che l'attrice ha ricevuto in vita dalla defunta madre, documentate ad oggi in complessivi € 31.271,78, o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, accertare e quindi dichiarare che la quota spettante ex lege all'attrice quale erede legittima, è già stata Parte_1
soddisfatta o, comunque, va rideterminata, detratte le predette liberalità.
In ogni caso, spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre IVA e CNAP come per legge.”
“In via istruttoria come da seconda memoria e terza ex art. 183 sesto comma c.p.c.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.11.2020 decedeva lasciando testamento olografo dd. Persona_1
13.2.2014.
L'attrice figlia della de cuius, impugna il testamento per Parte_1
apocrifia della sottoscrizione e ne chiede la nullità con conseguente devoluzione
2 legittima.
I convenuti , marito, e gli Controparte_1 CP_2 Controparte_3
altri due figli della defunta, chiedono il rigetto della domanda di nullità del testamento per infondatezza e, in via subordinata, la devoluzione legittima dei beni previa imputazione delle liberalità ricevute dalla attrice.
La causa è stata istruita con c.t.u. grafologica.
La domanda attorea di nullità del testamento è infondata.
La c.t.u. nominata dal Tribunale infatti, dott.ssa , ha Persona_3
concluso nei seguenti termini: ”La sottoscrizione in verifica, indicata come X1 a nominativo , apposta in calce al testamento, indicato come Doc. X, dd. Persona_1
13.2.2014, è di mano della SI.ra .” (cfr. pag. 17 risposta alle osservazioni Persona_1
di parte).
Parte attrice insiste per il rinnovo della c.t.u. sostenendo l'inutilizzabilità, come scrittura di comparazione, del testo stesso del testamento.
L'eccezione è infondata.
L'attrice ha formulato la domanda di nullità del testamento sostenendo l'apocrifia della sola sottoscrizione.
Tale allegazione va considerata, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n 2, c.p.c., come dichiarazione di non conoscere la sola sottoscrizione e non l'intero testamento olografo, sicchè è la sola sottoscrizione ad essere oggetto di indagine peritale.
Si legge infatti a pag. 2 dell'atto di citazione: “E' interesse della OR
[...]
, …, impugnare il testamento olografo datato 13.2.2014 asseritamente Parte_1
lasciato dalla madre per difetto di autenticità della sottoscrizione che Persona_1 viene espressamente disconosciuta.” Nella nota 2 a pie' della stessa pagina si legge: “Al riguardo si osserva che la limitatezza delle scritture di comparazione hanno costretto parte attrice a ridurre l'indagine peritale alla sola sottoscrizione del testamento. Come noto, l'accertata sottoscrizione apocrifa del testamento esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore, di talchè non è stato necessario estendere l'indagine anche alle disposizioni testamentarie.”
Consegue che il testo del testamento, sempre ai sensi dell'art. 215, comma 1, n.
2, c.p.c., deve ritenersi per riconosciuto.
Ne discende, ulteriormente, che esso può essere utilizzato per la comparazione.
3 Preme sottolineare che se è vero che basta l'apocrifia della firma ad inficiare l'intero testamento, non è altrettanto vero che l'apocrifia della firma rende apocrifa anche l'intera scheda testamentaria, così come non sarebbe vero che l'apocrifia del testo renderebbe apocrifa anche la firma.
Altro è l'indagine sulla grafia di ciò che si afferma falso (nel caso la sola sottoscrizione) e altro è la conseguenza che discende dall'esito dell'indagine (nullità del testamento intero).
Non sussistono quindi i presupposti per il rinnovo della c.t.u.
Infondate sono anche le contestazioni di natura tecnica.
La c.t.u. ha infatti accertato che sono proprio le evidenze identificative nascoste, portatrici di personalizzazioni grafiche costanti, legate agli automatismi inconsci, ad imporre di considerare la firma in verifica di mano della de cuius.
Tutte le osservazioni di parte attrice sono risultate di natura formale e di minor peso valutativo rispetto alle convergenze costanti e complesse che caratterizzano tutte le scritture comparative.
Più nello specifico l'attrice sostiene tre riscontri grafici divergenti che impedirebbero l'attribuzione a della firma apposta sulla scheda Persona_1
testamentaria:
1) la prima lettera “i” di che nella firma in verifica è in corsivo, mentre nelle Per_1
comparative è in stampatello minuscolo;
2) il gruppo “oli” di che nella firma in verifica è tremolante, mentre nelle Per_1
comparative è fluido, dritto e senza interruzione del tratto;
Per_ 3) la lettera “a” di , che nella firma in verifica è tonda con il trattino a gomito ascendente nella parte finale, mentre nelle firme in comparazione la forma “a” è più piccola con un trattino corto che si conclude verso il basso.
La c.t.u., dopo avere riesaminato tali divergenze nella “Risposta alle osservazioni delle parti” (d'ora innanzi Risposta) ed avere esposto per ognuna di esse precise osservazioni e valutazioni (cfr. punti da 1) a 6) per la prima divergenza, punti da 7) a 10) per la seconda divergenza e punti da 11) a 16) per la terza divergenza), ha concluso spiegando le divergenze evidenziate dalla attrice come il riflesso delle condizioni ambientali ed emotive della defunta al momento della scrittura in un panorama grafico ben caratterizzato, invece, in tutte le scritture, da segni grafici identificativi di difficile
4 evidenziazione.
Spiega infatti la c.t.u.: “Le argomentazioni proposte dalla CTP sono di tipo formale, di minor peso valutativo rispetto alle convergenze costanti, complesse che caratterizzano tutte le scritture e le firme ammesse alla comparazione. La CTP non considera le variazioni che le firme e anche gli scritti possono avere al variare di particolari condizioni ambientali ed emotive (stesura delle proprie ultime volontà).
Gli schemi grafomotori naturali del modo di scrivere e sottoscriversi proprio della mano della sono presenti ed evidenti nella firma X1, come nelle comparative. Pt_2
Il tracciato grafico va considerato indipendentemente dalla forma delle lettere;
il tracciato, generato dal tratto nel suo movimento progressivo, ha altre costanti, nascoste, insopprimibili, di difficile evidenziazione ed ancor più di riproduzione da parte di altra persona, tant'è che sfuggono all'esame superficiale e/o all'attenzione di un eventuale falsificatore.
Il cosiddetto ritmo del tratto, frutto del gioco tra pieni e filetti, nel contesto delle variazioni di velocità e di espansione del gesto nello spazio grafico, ampiamente descritto (vedi pag. 25, 33 – 34, ecc.) nella relazione con l'orientamento delle conclusioni e nella presente relazione contenente le osservazioni alle note inviate dai consulenti di parte è un parametro grafico proprio della dinamica scrittoria della mano della Pt_2
Questo ritmo di variazione pressoria del tratto nei suoi alleggerimenti nelle asole superiori, nelle marcature dei tratti della zona media della firma in verifica trova corrispondenza sia nel testo coevo alla sottoscrizione X1, sia nelle firme di comparazione siano esse del 2014 o posteriori.
Le piccole acuminazioni del tratto che si manifestano nella firma in verifica corrispondono quanto ammesso alla comparazione, come corrispondono le variazioni reciproche di calibro tra grafemi vicini e tra maiuscole, il ritmo di variazione degli scatti alla base e degli allunghi, il profilo verbale generale della firma X1.
La corrispondenza delle caratteristiche del tratto grafico, valutato quindi nella concomitanza di avveramento di parametri generali di spazio, proporzioni, scatti, inclinazioni assiali costituisce un insieme coerente e unico di markers grafici identificativi a peso attributivo elevato che permettono di valutare il rischio di falsa attribuzione del tutto trascurabile.
5 Le divergenze segnalate dalla CTP trovano giustificazione sostenibile se si Per_4
tiene conto delle condizioni ambientali ed emotive che possono accompagnare la stesura di un testamento, della variabilità effettiva delle manoscritture e firme comparative, della naturalezza del movimento grafico della firma in verifica, della concomitante presenza di riscontri grafici identificativi complessi, nascosti che accomunano la firma in verifica con quanto disponibile alla comparazione.” (cfr. pag.
16 e 17 Risposta).
Questo Collegio non può che fare proprie le argomentazioni della c.t.u. in quanto supportate da nozioni logico-scientifiche del tutto condivisibili.
La sottoscrizione del testamento impugnato va quindi attribuita a . Persona_1
La domanda attorea va quindi respinta e con essa tutte le altre domande attoree in quanto dalla prima dipendenti.
Le spese seguono la soccombenza attorea e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi per causa indeterminabile di media difficoltà.
Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà di tutte le parti verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1115/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parti convenute, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà verso la c.t.u.
Udine, camera di consiglio del 04/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
La Giudice Estensore
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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