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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8957 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24807 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ME, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
PI , con gli avv.ti Federico Marini Balestra e Alessandro Berti Arnoaldi Parte_1 P.IVA_1
Veli
-ricorrente- contro
, P.I , con l'avv. Generoso Benigni Controparte_1 P.IVA_2
-resistente-
Conclusioni
Per Parte_1
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con sede in Avellino (AV), via G. Carducci, 41, P.IVA , C.F. , del P.IVA_2 C.F._1 complessivo importo di € 13.349,20 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;
e per l'effetto condannare la , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di della predetta somma di € 13.349,20 o di quella maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
*
Per Controparte_1
Il convenuto impugna ancora una volta la domanda attorea e tutte le richieste, documenti CP_1
e difese proposte e prodotte dalla controparte riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione ed
1 alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, quindi, conclude perché venga rigettata dal Tribunale adito la domanda attorea per le ragioni espresse dettagliatamente nella memoria di costituzione;
voglia in via subordinata ridurre drasticamente, qualora ritenesse parzialmente fondata la domanda attorea, la misura risarcitoria in quanto eccessiva manifestamente, il tutto ai sensi dell'art. 1384 c.c. Conclude infine per la condanna di controparte alle spese e/o in via subordinata chiede che conclude per la compensazione integrale delle spese stante l'evidente tentativo speculativo perpetrato dalla che pretende Parte_1 una somma cospicua a fronte di una fornitura non effettuata a favore del concludente né dallo stesso utilizzata.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
In data 15.11.2023 ha sottoscritto un contratto di partnership e Controparte_1 Controparte_1 fornitura di prodotti con impegnandosi ad acquistare, nell'anno 2024, un quantitativo Parte_1
minimo di merce. deduce di aver ricevuto, in data 18.02.2024, comunicazione di recesso dal contratto da parte Parte_1
della resistente.
Ritenuto il recesso illegittimo in quanto facoltà non prevista nelle pattuizioni contrattuali, con l'odierna azione la ricorrente ha chiesto il pagamento del complessivo importo di € 13.349,20, di cui:
- € 2.785,26, quale acconto per il primo trimestre del 2024;
- € 7.949,52 di cui ai prodotti che si era impegnata ad acquistare, somma asseritamente CP_1 dovuta ai sensi dell'art. 8 del contratto a titolo di penale per la risoluzione anticipata;
- € 2.614,42, relativi ad ulteriori forniture e servizi prestati dalla ricorrente, non ricompresi nel contratto.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto in via principale il rigetto della domanda della CP_1
ricorrente.
Invero, a suo dire, la sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente sarebbe avvenuta in un momento successivo e non sarebbero stati sottoscritti tutti i fogli.
Inoltre, ha proposto eccezione riconvenzionale per nullità ed eccessiva onerosità del contratto1, lamentando la vessatorietà delle condizioni contrattuali e in particolare della clausola penale, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
*
2. Sul contratto tra le parti
Il contratto di fornitura di prodotti risulta concluso per adesione, mediante la sottoscrizione del modulo predisposto unilateralmente dalla ricorrente.
L'eccezione di nullità del contratto formulata da parte resistente risulta infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Deduce al riguardo la resistente che la sottoscrizione da parte della ricorrente sarebbe avvenuta in un momento successivo rispetto alla data indicata sul contratto.
Tale circostanza -peraltro non dimostrata avendo la resistente prodotto delle e-mail dalle quali si evince unicamente la mera richiesta di copia del contratto firmato- risulta irrilevante ai fini della validità dello stesso.
Quanto invece alla lamentata falsità dell'apposizione della firma da parte della ricorrente, nulla è stato allegato in merito.
Priva di pregio è altresì l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione su tutte le pagine del contratto, essendo sufficiente la sottoscrizione sull'ultima pagina in quanto i fogli formano, all'evidenza, un documento logicamente e materialmente unitario.
Il contratto, dunque, risulta valido ed efficace.
*
3. Sulla pretesa di pagamento avanzata da parte ricorrente
Con la sottoscrizione del contratto, parte resistente si è impegnata “irrevocabilmente ad acquistare, nell'anno 2024, un quantitativo minimo di prodotti (“Prodotti”) e il Training and Marketing Pt_1
Pack, Secondo quanto dettagliato nell'allegato 1”.
Il contratto non prevede dunque alcuna facoltà di recesso anticipato che, pertanto, deve ritenersi illegittimo.
In conseguenza dell'illegittima risoluzione anticipata del vincolo contrattuale, risultano dovute alla ricorrente le somme richieste con l'odierna azione.
3 E' anzitutto dovuto il pagamento della somma di € 2.785,26, corrispondente alle prime tre rate mensili del 2024, come contrattualmente previsto (rata fissa di € 761,00 mensile oltre iva) e in assenza di contestazione da parte della resistente.
Risulta inoltre dovuto l'ulteriore importo di € 7.949,52 corrispondente alla somma di tutti i prodotti che la resistente si era impegnata ad acquistare, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 del contratto.
Ed infatti, l'art. 8 del contratto prevede che “In caso di risoluzione o cessazione anticipata del Contratto per qualsivoglia ragione, fermo restando il diritto di di ottenere il risarcimento dei maggiori Pt_1
danni subiti, il sottoscritto o la sottoscritta Società sarà tenuto/a a corrispondere immediatamente a
in un'unica soluzione, tutti gli importi ancora dovuti come risultanti dall'allegato 1, a titolo Pt_1 di penale”.
Appare poi destituita di fondamento l'eccezione di vessatorietà ed eccessiva onerosità dell'anzidetta clausola.
Anzitutto, quanto alla dedotta vessatorietà, deve rilevarsi che l'art. 1341 c.c. non contempla tra le clausole vessatorie la clausola penale.
In merito alla natura della clausola penale, la Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto di specifica approvazione” (cfr. Cass. sentenza n. 18550/2021).
Peraltro, è da escludersi che la resistente rivesta la qualità di consumatore, in quanto il rapporto contrattuale è da considerarsi all'evidenza strumentale all'attività di impresa esercitata dal Sig. CP_1
titolare di un salone da parrucchiere.
[...]
Ad abundantiam, si osserva che la clausola penale è stata comunque oggetto di doppia sottoscrizione.
Per quanto riguarda, invece, l'eccessiva onerosità lamentata dalla resistente, occorre osservare che la funzione della clausola penale è quella di risarcimento forfettario del danno, essendo intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente.
Nella fattispecie in esame, il valore della penale contrattualmente stabilito all'art. 8 corrisponde esattamente all'interesse della ricorrente al corretto ed integrale adempimento del contratto.
4 E' appena il caso di osservare che, a fronte del contratto stipulato tra le parti, avrebbe dovuto Pt_1 farsi carico, a sua volta, dell'approvvigionamento della merce da consegnare a sostenendo le CP_1
relative spese.
A fronte di tale circostanza, è evidente il pregiudizio che subisce la ricorrente a seguito dell'anticipato ed ingiustificato recesso da parte di nell'ambito della organizzazione della propria azienda e CP_1
della programmazione della sua attività commerciale.
Inoltre, tenuto conto della limitata durata temporale del contratto per il solo anno 2024 stesso, non si ritiene che la penale sia manifestamente eccessiva.
Ne consegue il rigetto della domanda di riduzione ex art. 1384 c.c..
La ricorrente assume poi di essere creditrice dell'importo di € 2.614,42, a titolo di ulteriori forniture di prodotti e servizi prestati non ricompresi nel contratto.
A tale riguardo ha prodotto le fatture emesse per tali prestazioni, deducendo che sono rimaste parzialmente impagate e il modulo di adesione ad un corso sottoscritto dalla resistente.
Parte resistente non ha contestato alcunché in merito alla pretesa di pagamento di € 2.614,42, somma che dunque appare dovuta.
Né la convenuta ha contestato, al riguardo, la consegna dei prodotti, la prestazione dei servizi come dedotto da né la sottoscrizione del modulo di adesione. Pt_1
*
4. Sull'eccessiva onerosità del contratto
Per completezza si esamina l'ulteriore argomento dedotto dalla convenuta, sebbene mai compiutamente argomentato, né riportato nelle conclusioni.
Deve rigettarsi l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. formulata dalla resistente.
L'eccezione è anzitutto inammissibile in quanto genericamente proposta, né avanzata in via di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale al fine di paralizzare la domanda di pagamento avversaria.
L'eccezione risulta altresì infondata in quanto nella fattispecie non sussiste alcuna circostanza sopravvenuta, posto che al momento della sottoscrizione del contratto era a conoscenza della CP_1
propria situazione finanziaria asseritamente critica, nemmeno dimostrata dai bilanci prodotti per le annualità 2023 e 2024, da cui -al più- emerge una flessione di fatturato, tuttavia non significativa e dunque non apprezzabile ex art. 1467 c.c..
5 *
5. Conclusioni
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Ne consegue la condanna di parte convenuta a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di €
13.349,20, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a far data dalla proposizione della domanda (1.7.2024), come richiesto nelle conclusioni, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di legge di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 13.349,20, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 1.7.2024 al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025
Il giudice
(Federico ME)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così testualmente a pag. 4 della comparsa di costituzione
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ME, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
PI , con gli avv.ti Federico Marini Balestra e Alessandro Berti Arnoaldi Parte_1 P.IVA_1
Veli
-ricorrente- contro
, P.I , con l'avv. Generoso Benigni Controparte_1 P.IVA_2
-resistente-
Conclusioni
Per Parte_1
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con sede in Avellino (AV), via G. Carducci, 41, P.IVA , C.F. , del P.IVA_2 C.F._1 complessivo importo di € 13.349,20 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;
e per l'effetto condannare la , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di della predetta somma di € 13.349,20 o di quella maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
*
Per Controparte_1
Il convenuto impugna ancora una volta la domanda attorea e tutte le richieste, documenti CP_1
e difese proposte e prodotte dalla controparte riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione ed
1 alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, quindi, conclude perché venga rigettata dal Tribunale adito la domanda attorea per le ragioni espresse dettagliatamente nella memoria di costituzione;
voglia in via subordinata ridurre drasticamente, qualora ritenesse parzialmente fondata la domanda attorea, la misura risarcitoria in quanto eccessiva manifestamente, il tutto ai sensi dell'art. 1384 c.c. Conclude infine per la condanna di controparte alle spese e/o in via subordinata chiede che conclude per la compensazione integrale delle spese stante l'evidente tentativo speculativo perpetrato dalla che pretende Parte_1 una somma cospicua a fronte di una fornitura non effettuata a favore del concludente né dallo stesso utilizzata.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
In data 15.11.2023 ha sottoscritto un contratto di partnership e Controparte_1 Controparte_1 fornitura di prodotti con impegnandosi ad acquistare, nell'anno 2024, un quantitativo Parte_1
minimo di merce. deduce di aver ricevuto, in data 18.02.2024, comunicazione di recesso dal contratto da parte Parte_1
della resistente.
Ritenuto il recesso illegittimo in quanto facoltà non prevista nelle pattuizioni contrattuali, con l'odierna azione la ricorrente ha chiesto il pagamento del complessivo importo di € 13.349,20, di cui:
- € 2.785,26, quale acconto per il primo trimestre del 2024;
- € 7.949,52 di cui ai prodotti che si era impegnata ad acquistare, somma asseritamente CP_1 dovuta ai sensi dell'art. 8 del contratto a titolo di penale per la risoluzione anticipata;
- € 2.614,42, relativi ad ulteriori forniture e servizi prestati dalla ricorrente, non ricompresi nel contratto.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto in via principale il rigetto della domanda della CP_1
ricorrente.
Invero, a suo dire, la sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente sarebbe avvenuta in un momento successivo e non sarebbero stati sottoscritti tutti i fogli.
Inoltre, ha proposto eccezione riconvenzionale per nullità ed eccessiva onerosità del contratto1, lamentando la vessatorietà delle condizioni contrattuali e in particolare della clausola penale, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
*
2. Sul contratto tra le parti
Il contratto di fornitura di prodotti risulta concluso per adesione, mediante la sottoscrizione del modulo predisposto unilateralmente dalla ricorrente.
L'eccezione di nullità del contratto formulata da parte resistente risulta infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Deduce al riguardo la resistente che la sottoscrizione da parte della ricorrente sarebbe avvenuta in un momento successivo rispetto alla data indicata sul contratto.
Tale circostanza -peraltro non dimostrata avendo la resistente prodotto delle e-mail dalle quali si evince unicamente la mera richiesta di copia del contratto firmato- risulta irrilevante ai fini della validità dello stesso.
Quanto invece alla lamentata falsità dell'apposizione della firma da parte della ricorrente, nulla è stato allegato in merito.
Priva di pregio è altresì l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione su tutte le pagine del contratto, essendo sufficiente la sottoscrizione sull'ultima pagina in quanto i fogli formano, all'evidenza, un documento logicamente e materialmente unitario.
Il contratto, dunque, risulta valido ed efficace.
*
3. Sulla pretesa di pagamento avanzata da parte ricorrente
Con la sottoscrizione del contratto, parte resistente si è impegnata “irrevocabilmente ad acquistare, nell'anno 2024, un quantitativo minimo di prodotti (“Prodotti”) e il Training and Marketing Pt_1
Pack, Secondo quanto dettagliato nell'allegato 1”.
Il contratto non prevede dunque alcuna facoltà di recesso anticipato che, pertanto, deve ritenersi illegittimo.
In conseguenza dell'illegittima risoluzione anticipata del vincolo contrattuale, risultano dovute alla ricorrente le somme richieste con l'odierna azione.
3 E' anzitutto dovuto il pagamento della somma di € 2.785,26, corrispondente alle prime tre rate mensili del 2024, come contrattualmente previsto (rata fissa di € 761,00 mensile oltre iva) e in assenza di contestazione da parte della resistente.
Risulta inoltre dovuto l'ulteriore importo di € 7.949,52 corrispondente alla somma di tutti i prodotti che la resistente si era impegnata ad acquistare, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 del contratto.
Ed infatti, l'art. 8 del contratto prevede che “In caso di risoluzione o cessazione anticipata del Contratto per qualsivoglia ragione, fermo restando il diritto di di ottenere il risarcimento dei maggiori Pt_1
danni subiti, il sottoscritto o la sottoscritta Società sarà tenuto/a a corrispondere immediatamente a
in un'unica soluzione, tutti gli importi ancora dovuti come risultanti dall'allegato 1, a titolo Pt_1 di penale”.
Appare poi destituita di fondamento l'eccezione di vessatorietà ed eccessiva onerosità dell'anzidetta clausola.
Anzitutto, quanto alla dedotta vessatorietà, deve rilevarsi che l'art. 1341 c.c. non contempla tra le clausole vessatorie la clausola penale.
In merito alla natura della clausola penale, la Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto di specifica approvazione” (cfr. Cass. sentenza n. 18550/2021).
Peraltro, è da escludersi che la resistente rivesta la qualità di consumatore, in quanto il rapporto contrattuale è da considerarsi all'evidenza strumentale all'attività di impresa esercitata dal Sig. CP_1
titolare di un salone da parrucchiere.
[...]
Ad abundantiam, si osserva che la clausola penale è stata comunque oggetto di doppia sottoscrizione.
Per quanto riguarda, invece, l'eccessiva onerosità lamentata dalla resistente, occorre osservare che la funzione della clausola penale è quella di risarcimento forfettario del danno, essendo intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente.
Nella fattispecie in esame, il valore della penale contrattualmente stabilito all'art. 8 corrisponde esattamente all'interesse della ricorrente al corretto ed integrale adempimento del contratto.
4 E' appena il caso di osservare che, a fronte del contratto stipulato tra le parti, avrebbe dovuto Pt_1 farsi carico, a sua volta, dell'approvvigionamento della merce da consegnare a sostenendo le CP_1
relative spese.
A fronte di tale circostanza, è evidente il pregiudizio che subisce la ricorrente a seguito dell'anticipato ed ingiustificato recesso da parte di nell'ambito della organizzazione della propria azienda e CP_1
della programmazione della sua attività commerciale.
Inoltre, tenuto conto della limitata durata temporale del contratto per il solo anno 2024 stesso, non si ritiene che la penale sia manifestamente eccessiva.
Ne consegue il rigetto della domanda di riduzione ex art. 1384 c.c..
La ricorrente assume poi di essere creditrice dell'importo di € 2.614,42, a titolo di ulteriori forniture di prodotti e servizi prestati non ricompresi nel contratto.
A tale riguardo ha prodotto le fatture emesse per tali prestazioni, deducendo che sono rimaste parzialmente impagate e il modulo di adesione ad un corso sottoscritto dalla resistente.
Parte resistente non ha contestato alcunché in merito alla pretesa di pagamento di € 2.614,42, somma che dunque appare dovuta.
Né la convenuta ha contestato, al riguardo, la consegna dei prodotti, la prestazione dei servizi come dedotto da né la sottoscrizione del modulo di adesione. Pt_1
*
4. Sull'eccessiva onerosità del contratto
Per completezza si esamina l'ulteriore argomento dedotto dalla convenuta, sebbene mai compiutamente argomentato, né riportato nelle conclusioni.
Deve rigettarsi l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. formulata dalla resistente.
L'eccezione è anzitutto inammissibile in quanto genericamente proposta, né avanzata in via di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale al fine di paralizzare la domanda di pagamento avversaria.
L'eccezione risulta altresì infondata in quanto nella fattispecie non sussiste alcuna circostanza sopravvenuta, posto che al momento della sottoscrizione del contratto era a conoscenza della CP_1
propria situazione finanziaria asseritamente critica, nemmeno dimostrata dai bilanci prodotti per le annualità 2023 e 2024, da cui -al più- emerge una flessione di fatturato, tuttavia non significativa e dunque non apprezzabile ex art. 1467 c.c..
5 *
5. Conclusioni
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Ne consegue la condanna di parte convenuta a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di €
13.349,20, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a far data dalla proposizione della domanda (1.7.2024), come richiesto nelle conclusioni, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di legge di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 13.349,20, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 1.7.2024 al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025
Il giudice
(Federico ME)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così testualmente a pag. 4 della comparsa di costituzione
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