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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Musso Pt_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1
difeso dal funzionario delegato dott. Antonio Licata
- opposto -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.6 D.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta nei e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza dell'11.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.6.2021 ha impugnato le ordinanze – ingiunzione nn. Pt_1
20/0196 prot. 750, 20/0197 prot. 751, 20/0198 prot. 754, 20/0199 prot. 755, 20/0200 prot.
756, tutte del 22.1.2021 e notificate in data 26.4.2021 da Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”), relative al pagamento delle
[...] CP_1
sanzioni di:
- € 480,00 per avere violato l'art. 4, comma 2 D.lgs. 66/2003, modificato dal d.lgs. 213/2004 e dalla L. 183/2010, (ordinanza n. 20/0196); - € 14.400,00 per avere violato l'art.3, d.lgs. 12/2002, convertito con L.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, con riferimento alla dipendente (ordinanza n. 20/0197); Parte_2
- € 300,00 per avere violato l'art. 39, commi 1, 2 e 3 D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, (ordinanza n. 20/0198);
- € 3.000,00 per avere violato l'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito con
L.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.lgs. 151/2015 con riferimento alla dipendente (ordinanza n. 20/0199); Controparte_2
- € 6.666,64, per avere violato l'art. 1, comma 910, L.205/2017, (ordinanza n.
20/0200).
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Sciacca: “IN VIA PRELIMINARE la rimessione istruttoria, per la mancata traduzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. IN VIA
PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente Opposizione, dichiararsi
l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanze-ingiunzione impugnate;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori.”
si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha CP_1
chiesto il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 4.10.2023, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per mancata intimazione della teste entro il termine di 7 giorni prima dell'udienza del Pt_2
13.9.2023, ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della ordinanza, con conseguente inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, ai sensi dell'art. 6, comma 6
D.lgs. 150/2011.
Pag. 2 di 7 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato infatti presentato in data 15.6.2021, oltre il suddetto termine decadenziale, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, intervenuta in data 26.4.2021.
Il ricorrente a fondamento dell'istanza pone la mancata traduzione degli atti impugnati in una lingua a lui conosciuta con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui , “l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero, pur non costituendo vizio di legittimità (non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato) può giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III -
9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV, 19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n.
1321); e ancora “La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente non costituisca un vizio di illegittimità del provvedimento, ma, poiché, si tratta di disposizione posta a tutela della effettività del diritto di difesa, renda ammissibile la rimessione in termini”. (Tar Lazio II quater n. 8525 del 2013).
Ora, nel caso di specie difetta innanzitutto la prova che il ricorrente, all'epoca della notifica delle ordinanze, ignorasse la lingua italiana, non avendo questa fornito al riguardo alcun elemento dimostrativo e non potendo, all'evidenza, tale circostanza desumersi dal fatto che il ricorrente non sia italiano.
Del resto, la presenza dell'opponente nel territorio italiano dal 2012, attestata nel “Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione” della Guardia di Finanza del 16.10.2019, ove lo stesso veniva identificato a mezzo di carta di identità rilasciata dal Comune di Numero_1
Raffadali in data 12.3.2012 (cfr. deposito dell'11.1.2022, fascicolo di parte resistente), considerato il lasso di tempo trascorso, depone per la comprensibilità della lingua italiana alla data di notifica delle ordinanze.
Ma vi è di più: lo stesso ricorrente afferma di avere proposto ricorso gerarchico avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo, in data 25.10.2019, da cui muovono le ordinanze impugnate (cfr. all. 20, fascicolo resistente). Ciò consente di escludere che l'asserita mancata conoscenza della lingua italiana abbia concretamente arrecato un vulnus al proprio diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo.
In disparte tali trancianti considerazioni, solo per scrupolo motivazionale, va evidenziato come in ogni caso l'opposizione risulta infondata.
È innanzitutto infondata l'eccepita violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica dell'accertamento.
Pag. 3 di 7 Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce, in modo del tutto generico, il mancato rispetto del termine indicato dalla norma, non allegando alcuna specifica circostanza che possa consentire di qualificare come ingiustificata l'emissione del verbale oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa (Cass. 865/1999 richiamata da Cass. 27903/2019).
In difetto di alcuna prova idonea a dimostrare come privo di giustificazioni l'emissione del verbale oltre il termine di 90 giorni, la relativa eccezione va rigettata.
Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che i rilievi mossi al ricorrente scaturiscono da un accertamento ispettivo del Nucleo Carabinieri Ispettorato (N.I.L.) in servizio CP_1 presso l' di , che ha fatto seguito ad una relazione Controparte_1 CP_1
di servizio della Tenenza dei Carabinieri di Ribera trasmessa con nota prot. 95/336-1 dell'1.12.2018 al N.I.L. di . CP_1
In particolare, il personale del Comando Tenenza Carabinieri di Ribera, in data 29.11.2018, effettuava un controllo presso l'impresa individuale , sita a Ribera, corso Umberto I, Pt_1
28, ove veniva trovata al lavoro in qualità di commessa Controparte_2
Successivamente, in data 15.1.2019, veniva effettuato un accesso ispettivo all'interno della medesima attività commerciale e, al momento dell'accesso venivano identificati i seguenti lavoratori, ognuno intento a svolgere la mansione a fianco indicata:
1. Parte_2
[…], intenta a svolgere la mansione di commessa, al lavoro dal 01.10.2018 per un
[...] totale di giorni 87; 2. […] figlio del titolare, intento a svolgere la mansione di Per_1
cassiere, regolarmente assunto dal 02.10.2017”.
A seguito degli accertamenti, veniva emesso il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione (cfr. doc. 12, fascicolo di parte resistente) nel quale precisava CP_1 che “[…] dalle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo, dalla lavoratrice dalla consultazione degli archivi informatici Controparte_2 del Ministero del Lavoro e dalla documentazione aziendale […] è emerso quanto segue. La
Pag. 4 di 7 lavoratrice al momento del controllo da parte dei Carabinieri Controparte_2 di Ribera, risultava sconosciuta alla pubblica amministrazione e quindi “in nero” dal giorno
26.11.2018. […] La lavoratrice al momento dell'accesso Parte_2
ispettivo del 15.01.2019, risultava sconosciuta alla pubblica amministrazione quindi “in nero” dal giorno 01.10.2018 fino alla data del 31.01.2019 […] Si dà atto che la retribuzione di entrambe le lavoratrici veniva effettuata con denaro contante, in violazione del divieto di pagamento in contanti […]”.
Successivamente, in data 22.1.2021, in virtù delle irregolarità compendiate all'interno del detto Verbale Unico, provvedeva ad emettere nei confronti dell'odierno CP_1
ricorrente le ordinanze - ingiunzione nn. 20/0196, 20/0197, 20/0198, 20/0199, 20/0200.
Con le ordinanze nn. 20/0197 e 20/0199 veniva contestato a di avere impiegato, Pt_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici
[...]
e dal (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente). Parte_2 Controparte_2
Ciò premesso, in termini generali si osserva che l'articolo 6 comma 11 del d.lgs. 150 del 2011 stabilisce che: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 23 comma 12 della L. 689/1981, (norma oggi contenuta nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n. 5277/2007).
È, dunque, onere di nel presente giudizio fornire prova della subordinazione, CP_1
la quale costituisce il presupposto per poter comminare la sanzione irrogata nel caso concreto.
Nel caso di specie, deve ritenersi dimostrata la natura subordinata del rapporto instaurato da con le lavoratrici , senza preventiva comunicazione Pt_1 Parte_3 CP_2 dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
ha infatti dedotto che le lavoratrici hanno osservato un orario in misura fissa CP_1
dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30 con un giorno di riposo a settimana, espletato nel corso del rapporto di lavoro ovvero dal 1° ottobre
2018 ( ) e dal 6.2.2018 al 22.5.2018 e dal 26.11.2018 all'8.12.2018) che hanno Pt_2
percepito settimanalmente una retribuzione in misura fissa di € 90,00
Tali circostanze che non sono state contestate dal ricorrente nella prima memoria difensiva, e che pertanto devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trovano riscontro nella
Pag. 5 di 7 documentazione in atti e in particolare nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel corso della verifica ispettiva. ha infatti riferito di essere alle dipendenze della ditta di Parte_2 Pt_1 dall'1.10.2018 con qualifica di commessa e di osservare il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e di percepire una retribuzione settimanale pari ad € 90,00, corrisposta in contanti da . Riferiva Pt_1
inoltre agli Ispettori di non aver ricevuto in consegna la comunicazione di assunzione.
La ha poi riferito: “[…] conosco la signorina e lavorava già Pt_2 Controparte_2
in questo negozio quando ho iniziato a lavorare. Faceva circa lo stesso orario di lavoro mio ed ha finito di lavorare in questo negozio circa la metà del mese di dicembre 2018”.
Durante l'accertamento ispettivo, è stata sentita anche che ha Controparte_2
precisato di essere stata alle dipendenze della ditta dal 6.2.2017 al 22.5.2018 e dal Pt_1
26.11.2018 all'8.12.2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con un giorno di riposo a settimana che normalmente coincideva con la domenica.
Riferiva, altresì, di aver percepito, da febbraio 2017 a dicembre 2017, una retribuzione di €
90,00 e da gennaio 2018 a maggio 2018 di € 100,00 a settimana.
A.D.R. “ricordo che ho ricevuto solo due buste paga ma non ricordo a quale periodo si riferivano. Ho fatto 10 giorni calendariali di ferie nel 2017 se non ricordo male era il mese di ottobre 2017, però queste ferie non mi sono mai state retribuite”.
Nel periodo che va dal 26.11.2018 all'8.12.2018 ha percepito una retribuzione di € 100,00 a settimana. Riferiva inoltre agli Ispettori di non aver ricevuto in consegna il contratto di lavoro né le buste paga.
A.D.R. “Nell'ultimo periodo di lavoro, la retribuzione i è stata corrisposta in contanti dal figlio del titolare (cfr. doc. 5, fascicolo di parte resistente). Parte_4
Le circostanze emerse nel giudizio, tenuto conto delle mansioni alle quali erano adibite le lavoratrici (commesse), consentono di ritenere presuntivamente provato il requisito della eterodirezione caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. (cfr. ex multis, Cass.
n. 5645 del 2009), in relazione alla quale, deve rilevarsi che il ricorrente non ha invero neppure contestato la qualificazione del rapporto come operata da . In ricorso CP_1 [...]
ha anzi implicitamente confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro Pt_1
instaurato con le lavoratrici , avendo dedotto di avere proceduto Parte_5 all'assunzione (all'esito dell'accertamento ispettivo del 15.1.2019), di Parte_2 dall'1.10.2018 al 30.4.2019 e di dal 26.11.2018
[...] Controparte_2 all'8.12.2018 (cfr. docc. 4-5, fascicolo ricorrente).
Pag. 6 di 7 Per quanto sopra, dimostrata la natura subordinata del rapporto intercorso con le lavoratrici e , in assenza di preventiva comunicazione dell'inizio del rapporto, Pt_2 CP_2
vanno confermate le ordinanze in parola.
Parimenti risultano dimostrate le condotte sanzionate con le ordinanze nn. 20/0196 e 20/0198
e 20/0200. Anche in tal caso il ricorrente non ha esplicitamente contestato il superamento del limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, né il mediante pagamenti in contanti per un numero di mesi 4), circostanze che in ogni caso risultano provate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici.
In ragione di tutto quanto precede, le ordinanze-ingiunzione nn. 20/0196 prot. 750, 20/0197 prot. 751, 20/0198 prot. 754, 20/0199 prot. 755, 20/0200 prot. 756, del 22.1.2021 vanno confermate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M
55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione nn. 20/0196, 20/0197,
20/0198, 20/0199, 20/0200 del 22.1.2021; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate per Pt_1 complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA se dovute.
Sciacca, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Musso Pt_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1
difeso dal funzionario delegato dott. Antonio Licata
- opposto -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.6 D.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta nei e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza dell'11.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.6.2021 ha impugnato le ordinanze – ingiunzione nn. Pt_1
20/0196 prot. 750, 20/0197 prot. 751, 20/0198 prot. 754, 20/0199 prot. 755, 20/0200 prot.
756, tutte del 22.1.2021 e notificate in data 26.4.2021 da Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”), relative al pagamento delle
[...] CP_1
sanzioni di:
- € 480,00 per avere violato l'art. 4, comma 2 D.lgs. 66/2003, modificato dal d.lgs. 213/2004 e dalla L. 183/2010, (ordinanza n. 20/0196); - € 14.400,00 per avere violato l'art.3, d.lgs. 12/2002, convertito con L.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, con riferimento alla dipendente (ordinanza n. 20/0197); Parte_2
- € 300,00 per avere violato l'art. 39, commi 1, 2 e 3 D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, (ordinanza n. 20/0198);
- € 3.000,00 per avere violato l'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito con
L.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.lgs. 151/2015 con riferimento alla dipendente (ordinanza n. 20/0199); Controparte_2
- € 6.666,64, per avere violato l'art. 1, comma 910, L.205/2017, (ordinanza n.
20/0200).
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Sciacca: “IN VIA PRELIMINARE la rimessione istruttoria, per la mancata traduzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. IN VIA
PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente Opposizione, dichiararsi
l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanze-ingiunzione impugnate;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori.”
si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha CP_1
chiesto il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 4.10.2023, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per mancata intimazione della teste entro il termine di 7 giorni prima dell'udienza del Pt_2
13.9.2023, ai sensi degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della ordinanza, con conseguente inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, ai sensi dell'art. 6, comma 6
D.lgs. 150/2011.
Pag. 2 di 7 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato infatti presentato in data 15.6.2021, oltre il suddetto termine decadenziale, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, intervenuta in data 26.4.2021.
Il ricorrente a fondamento dell'istanza pone la mancata traduzione degli atti impugnati in una lingua a lui conosciuta con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui , “l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero, pur non costituendo vizio di legittimità (non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato) può giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III -
9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV, 19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n.
1321); e ancora “La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente non costituisca un vizio di illegittimità del provvedimento, ma, poiché, si tratta di disposizione posta a tutela della effettività del diritto di difesa, renda ammissibile la rimessione in termini”. (Tar Lazio II quater n. 8525 del 2013).
Ora, nel caso di specie difetta innanzitutto la prova che il ricorrente, all'epoca della notifica delle ordinanze, ignorasse la lingua italiana, non avendo questa fornito al riguardo alcun elemento dimostrativo e non potendo, all'evidenza, tale circostanza desumersi dal fatto che il ricorrente non sia italiano.
Del resto, la presenza dell'opponente nel territorio italiano dal 2012, attestata nel “Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione” della Guardia di Finanza del 16.10.2019, ove lo stesso veniva identificato a mezzo di carta di identità rilasciata dal Comune di Numero_1
Raffadali in data 12.3.2012 (cfr. deposito dell'11.1.2022, fascicolo di parte resistente), considerato il lasso di tempo trascorso, depone per la comprensibilità della lingua italiana alla data di notifica delle ordinanze.
Ma vi è di più: lo stesso ricorrente afferma di avere proposto ricorso gerarchico avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo, in data 25.10.2019, da cui muovono le ordinanze impugnate (cfr. all. 20, fascicolo resistente). Ciò consente di escludere che l'asserita mancata conoscenza della lingua italiana abbia concretamente arrecato un vulnus al proprio diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo.
In disparte tali trancianti considerazioni, solo per scrupolo motivazionale, va evidenziato come in ogni caso l'opposizione risulta infondata.
È innanzitutto infondata l'eccepita violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica dell'accertamento.
Pag. 3 di 7 Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce, in modo del tutto generico, il mancato rispetto del termine indicato dalla norma, non allegando alcuna specifica circostanza che possa consentire di qualificare come ingiustificata l'emissione del verbale oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa (Cass. 865/1999 richiamata da Cass. 27903/2019).
In difetto di alcuna prova idonea a dimostrare come privo di giustificazioni l'emissione del verbale oltre il termine di 90 giorni, la relativa eccezione va rigettata.
Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che i rilievi mossi al ricorrente scaturiscono da un accertamento ispettivo del Nucleo Carabinieri Ispettorato (N.I.L.) in servizio CP_1 presso l' di , che ha fatto seguito ad una relazione Controparte_1 CP_1
di servizio della Tenenza dei Carabinieri di Ribera trasmessa con nota prot. 95/336-1 dell'1.12.2018 al N.I.L. di . CP_1
In particolare, il personale del Comando Tenenza Carabinieri di Ribera, in data 29.11.2018, effettuava un controllo presso l'impresa individuale , sita a Ribera, corso Umberto I, Pt_1
28, ove veniva trovata al lavoro in qualità di commessa Controparte_2
Successivamente, in data 15.1.2019, veniva effettuato un accesso ispettivo all'interno della medesima attività commerciale e, al momento dell'accesso venivano identificati i seguenti lavoratori, ognuno intento a svolgere la mansione a fianco indicata:
1. Parte_2
[…], intenta a svolgere la mansione di commessa, al lavoro dal 01.10.2018 per un
[...] totale di giorni 87; 2. […] figlio del titolare, intento a svolgere la mansione di Per_1
cassiere, regolarmente assunto dal 02.10.2017”.
A seguito degli accertamenti, veniva emesso il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione (cfr. doc. 12, fascicolo di parte resistente) nel quale precisava CP_1 che “[…] dalle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo, dalla lavoratrice dalla consultazione degli archivi informatici Controparte_2 del Ministero del Lavoro e dalla documentazione aziendale […] è emerso quanto segue. La
Pag. 4 di 7 lavoratrice al momento del controllo da parte dei Carabinieri Controparte_2 di Ribera, risultava sconosciuta alla pubblica amministrazione e quindi “in nero” dal giorno
26.11.2018. […] La lavoratrice al momento dell'accesso Parte_2
ispettivo del 15.01.2019, risultava sconosciuta alla pubblica amministrazione quindi “in nero” dal giorno 01.10.2018 fino alla data del 31.01.2019 […] Si dà atto che la retribuzione di entrambe le lavoratrici veniva effettuata con denaro contante, in violazione del divieto di pagamento in contanti […]”.
Successivamente, in data 22.1.2021, in virtù delle irregolarità compendiate all'interno del detto Verbale Unico, provvedeva ad emettere nei confronti dell'odierno CP_1
ricorrente le ordinanze - ingiunzione nn. 20/0196, 20/0197, 20/0198, 20/0199, 20/0200.
Con le ordinanze nn. 20/0197 e 20/0199 veniva contestato a di avere impiegato, Pt_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici
[...]
e dal (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente). Parte_2 Controparte_2
Ciò premesso, in termini generali si osserva che l'articolo 6 comma 11 del d.lgs. 150 del 2011 stabilisce che: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 23 comma 12 della L. 689/1981, (norma oggi contenuta nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n. 5277/2007).
È, dunque, onere di nel presente giudizio fornire prova della subordinazione, CP_1
la quale costituisce il presupposto per poter comminare la sanzione irrogata nel caso concreto.
Nel caso di specie, deve ritenersi dimostrata la natura subordinata del rapporto instaurato da con le lavoratrici , senza preventiva comunicazione Pt_1 Parte_3 CP_2 dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
ha infatti dedotto che le lavoratrici hanno osservato un orario in misura fissa CP_1
dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30 con un giorno di riposo a settimana, espletato nel corso del rapporto di lavoro ovvero dal 1° ottobre
2018 ( ) e dal 6.2.2018 al 22.5.2018 e dal 26.11.2018 all'8.12.2018) che hanno Pt_2
percepito settimanalmente una retribuzione in misura fissa di € 90,00
Tali circostanze che non sono state contestate dal ricorrente nella prima memoria difensiva, e che pertanto devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trovano riscontro nella
Pag. 5 di 7 documentazione in atti e in particolare nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel corso della verifica ispettiva. ha infatti riferito di essere alle dipendenze della ditta di Parte_2 Pt_1 dall'1.10.2018 con qualifica di commessa e di osservare il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e di percepire una retribuzione settimanale pari ad € 90,00, corrisposta in contanti da . Riferiva Pt_1
inoltre agli Ispettori di non aver ricevuto in consegna la comunicazione di assunzione.
La ha poi riferito: “[…] conosco la signorina e lavorava già Pt_2 Controparte_2
in questo negozio quando ho iniziato a lavorare. Faceva circa lo stesso orario di lavoro mio ed ha finito di lavorare in questo negozio circa la metà del mese di dicembre 2018”.
Durante l'accertamento ispettivo, è stata sentita anche che ha Controparte_2
precisato di essere stata alle dipendenze della ditta dal 6.2.2017 al 22.5.2018 e dal Pt_1
26.11.2018 all'8.12.2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con un giorno di riposo a settimana che normalmente coincideva con la domenica.
Riferiva, altresì, di aver percepito, da febbraio 2017 a dicembre 2017, una retribuzione di €
90,00 e da gennaio 2018 a maggio 2018 di € 100,00 a settimana.
A.D.R. “ricordo che ho ricevuto solo due buste paga ma non ricordo a quale periodo si riferivano. Ho fatto 10 giorni calendariali di ferie nel 2017 se non ricordo male era il mese di ottobre 2017, però queste ferie non mi sono mai state retribuite”.
Nel periodo che va dal 26.11.2018 all'8.12.2018 ha percepito una retribuzione di € 100,00 a settimana. Riferiva inoltre agli Ispettori di non aver ricevuto in consegna il contratto di lavoro né le buste paga.
A.D.R. “Nell'ultimo periodo di lavoro, la retribuzione i è stata corrisposta in contanti dal figlio del titolare (cfr. doc. 5, fascicolo di parte resistente). Parte_4
Le circostanze emerse nel giudizio, tenuto conto delle mansioni alle quali erano adibite le lavoratrici (commesse), consentono di ritenere presuntivamente provato il requisito della eterodirezione caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. (cfr. ex multis, Cass.
n. 5645 del 2009), in relazione alla quale, deve rilevarsi che il ricorrente non ha invero neppure contestato la qualificazione del rapporto come operata da . In ricorso CP_1 [...]
ha anzi implicitamente confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro Pt_1
instaurato con le lavoratrici , avendo dedotto di avere proceduto Parte_5 all'assunzione (all'esito dell'accertamento ispettivo del 15.1.2019), di Parte_2 dall'1.10.2018 al 30.4.2019 e di dal 26.11.2018
[...] Controparte_2 all'8.12.2018 (cfr. docc. 4-5, fascicolo ricorrente).
Pag. 6 di 7 Per quanto sopra, dimostrata la natura subordinata del rapporto intercorso con le lavoratrici e , in assenza di preventiva comunicazione dell'inizio del rapporto, Pt_2 CP_2
vanno confermate le ordinanze in parola.
Parimenti risultano dimostrate le condotte sanzionate con le ordinanze nn. 20/0196 e 20/0198
e 20/0200. Anche in tal caso il ricorrente non ha esplicitamente contestato il superamento del limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, né il mediante pagamenti in contanti per un numero di mesi 4), circostanze che in ogni caso risultano provate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici.
In ragione di tutto quanto precede, le ordinanze-ingiunzione nn. 20/0196 prot. 750, 20/0197 prot. 751, 20/0198 prot. 754, 20/0199 prot. 755, 20/0200 prot. 756, del 22.1.2021 vanno confermate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M
55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione nn. 20/0196, 20/0197,
20/0198, 20/0199, 20/0200 del 22.1.2021; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate per Pt_1 complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA se dovute.
Sciacca, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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