TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Giudici
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 94 dell'anno2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. GRASSI SAMANTHA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
: avv.ti NOVO BARBARA e BERTAGLIA CLARITA
[...]
- PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Sulle seguenti conclusioni:
P a g . 1 | 11 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Parte_1
“il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e Per_1 collocamento presso la madre nella casa familiare sita in MO (MS), Via Vignola n. 9, Loc. Stelo. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé; • il padre, libero di frequentare e sentire il minore in ogni momento, nel rispetto delle esigenze di studio e di svago dello stesso, possa tenerlo con sé a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato (o dalle 10.00 quando non vi è scuola) fino alle ore 20.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane a conclusione delle quali il padre terrà il figlio per il week end lo stesso potrà tenere con sé anche un pomeriggio infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14.30 quando non vi è scuola) fino alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane a conclusione delle quali il padre non trascorrerà il week end con figlio egli potrà trascorrere col medesimo un pomeriggio infrasettimanale (in mancanza di accordo il martedì) dall'uscita di scuola (o dalle 14.30 quando non c'è scuola) alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso la madre ed un ulteriore pomeriggio con OT (in mancanza di accordo il venerdì) dall'uscita di scuola (o dalle 14.30 quando non c'è scuola) con accompagnamento a scuola il giorno successivo (o in mancanza di scuola presso l'abitazione della madre entro le 10.00 ). In occasione delle vacanze natalizie il minore trascorra ad anni alterni con entrambi i genitori il periodo 24-30 dicembre ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio;
il primo anno in mancanza di accordo la facoltà di scelta spetterà alla madre;
il minore trascorra la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
il primo anno in mancanza di accordo la facoltà di scelta spetterà al padre. Le restanti festività non domenicali siano trascorse col criterio dell'alternanza ( es: 25 aprile con un genitore, 1 maggio con l'altro e così via alternativamente ); in occasione della prima festività, in mancanza di accordo, la scelta spetterà al padre. In occasione del periodo delle vacanze scolastiche ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi;
le parti si comunicheranno i relativi periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i due periodi dovessero coincidere prevarrà ad anni alterni la scelta dell'uno e quella dell'altro; il primo anno prevarrà la scelta della madre;
il minore trascorrerà la festa del papà con il padre dall'uscita da scuola al riaccompagnamento a scuola il giorno dopo e la festa della mamma con la mamma dalle 11,00 della domenica al riaccompagno a scuola il lunedì dopo;
festeggerà con ciascun genitore il relativo compleanno dalle 13,00 del giorno stesso alle 13,00 del 15,00 giorno successivo;
• la casa familiare, costituita dall'unità per civile abitazione sita in Comune di MO (MS), Via Vignola n. 9, Loc. Stelo, di proprietà del Sig. rappresentata all'Agenzia del Territorio di Lucca – Catasto Fabbricati del Comune CP_1 di MO (G870) (MS) nel Foglio 152 Particella 493 Subalterno 4, Categoria A/4a), Classe 4, Consistenza 8 vani, superficie catastale 276 m2 , Rendita E. 301,61, oltre a giardino e aree scoperte, resta assegnata alla madre collocataria del figlio minore, unitamente ai beni mobili ed agli arredi che la corredano;
• stabilire che come contributo al mantenimento ordinario dei figli, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 600,00 (€ CP_1 Parte_1 Per_ 300,00 per ciascun figlio, minorenne e maggiorenne non economicamente Per_1
P a g . 2 | 11 autosufficiente), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
• stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) da intendersi come da Protocollo adottato dal Tribunale di Massa in data 22.10.2019, cui si rimanda integralmente per relationem anche con riferimento all'individuazione di quelle da concordare tra i genitori nonché alle modalità di restituzione al genitore anticipatario;
• l'AUU (Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% dai genitori, anche con riferimento ad eventuali importi arretrati;
• la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF e quella per il figlio sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%; • le parti, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso al nulla osta per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto nonché per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio
. • stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, Per_1 essendo titolari di adeguati redditi propri;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via provvisoria ed urgente e - in merito al collocamento - previa audizione del minore da parte del Giudice o un suo delegato nella persona di uno neuropsichiatra infantile o comunque di un esperto in modifica dell'ordinanza del 05.02.2024 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, addebitando la separazione alla moglie 2. affidare ad entrambi i genitori il figlio minore il quale manterrà la residenza Per_1 anagrafica nella casa familiare sita in MO (MS), località Vignola Stelo n. 9, 3. collocare il figlio minore prevalentemente presso il padre;
4. disporre che la madre potrà tenere Per_1 con sé il figlio ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita scuola sino alle ore 19 della domenica successiva, oltre due pomeriggi infrasettimanale, nel periodo in cui non trascorrerà con il bambino il fine settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19, allorquando sarà riaccompagnato presso l'abitazione paterna;
durante le vacanze Natalizie verrà seguito il principio dell'alternanza e perciò dal giorno 25 dicembre alle ore 10.00 sino al 30 dicembre alle ore 18.00 il bambino resterà con un genitore mentre dal 30 dicembre alle ore 18.00 sino al 6 gennaio con l'altro genitore. Il principio dell'alternanza verrà iniziato dal sig. il quale terrà con sé il figlio nel primo periodo delle vacanze natalizie 2024; durante CP_1 le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico verrà seguito il principio dell'alternanza, che verrà iniziato dalla madre per quanto riguarda il 2024; anche durante i ponti festivi verrà seguito il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico la madre rimarrà insieme al figlio per un periodo di 15 giorni nel mese di settembre. La madre comunicherà entro il 30 aprile di ogni anno al signor le modalità con cui trascorrere CP_1 le vacanze con il bambino;
in occasione dei periodi di vacanza, che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno col minore;
5. assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, a quest'ultimo unitamente agli arredi, in quanto collocatario Per_ del figlio minore e della figlia;
6. porre a carico della signora il versamento Parte_1 della somma mensile di € 300,00 per ogni figlio, a titolo di assegno di mantenimento in favore
P a g . 3 | 11 Per_ dei due figli e , oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche urgenti e Per_1 straordinarie/ludiche come da Protocollo del Tribunale di Massa;
7. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale in quanto entrambi autosufficienti economicamente;
in subordine e salvo gravame, nell'ipotesi di mancato collocamento prevalente presso il padre 8. ferma l'autorizzazione ai coniugi di vivere separati con l'obbligo del reciproco, rispetto con addebito alla moglie, e dell'assegnazione della casa fagliare al marito con tutto quanto l'arreda, disporre l'affidamento congiunto del minore con Per_1 Per_ collocazione paritaria tra i due coniugi prevedendo che e vivano con la madre Per_1 un mese e con il padre il mese successivo consentendo al genitore che non li ha con sé in quel mese di poter godere della loro vicinanza a week end alterni dal sabato mattina alle 9 alla domenica sera alle 20. Per quanto attiene al periodo il minore starà sino al 23 con il Per_3 genitore con cui abitano rispettando il turno e poi divideranno il periodo di vacanze dal 24 al 30 e dal 31 al 6 gennaio alternandolo negli anni, così pure per il periodo Pasquale. Nella collocazione paritaria nessuno genitore dovrà versare all'altro alcun contributo per il mantenimento ordinario in quanto ogni genitore dovrà provvedere alle spese di mantenimento Per_ alimentare, di vestiario e quant'altro occorra al minore ed a nel periodo in cui i figli sono con il genitore. Entrambi i genitori dovranno concorrere nella misura del 50% alle spese extra secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Massa.
9. Assegnare la casa coniugale al padre proprietario con tutto ciò che l'arreda 10. stabilire che ciascun Controparte_1 coniuge provvederà al proprio mantenimento personale in quanto entrambi autosufficienti economicamente;
in estremo subordine solo in punto di visite del padre e contributo di mantenimento e salvo gravame: disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola, oltre due pomeriggi infrasettimanali così definiti: nel periodo in cui non trascorrerà con il bambino il fine settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalla fine della scuola, con pernottamento sino all'accompagnamento del figlio a scuola il giorno seguente;
nel periodo in cui trascorrerà con il bambino il fine settimana, preferibilmente il mercoledì dalla fine della scuola, con pernottamento sino all'accompagnamento del figlio a scuola il giovedì mattina. durante le vacanze Natalizie verrà seguito il principio dell'alternanza e perciò dal giorno 25 dicembre alle ore 10.00 sino al 30 dicembre alle ore 18.00 il bambino resterà con un genitore mentre dal 30 dicembre alle ore 18.00 sino al 6 gennaio con l'altro genitore. Il principio dell'alternanza verrà iniziato dal sig. il quale terrà con sé il figlio nel primo periodo CP_1 delle vacanze natalizie 2024 durante le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico verrà seguito il principio dell'alternanza, che verrà iniziato dalla madre per quanto riguarda il 2024; anche durante i ponti festivi verrà seguito il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico la madre rimarrà insieme al figlio per un periodo di 15 giorni nel mese di settembre. La madre comunicherà entro il 30 aprile di ogni anno al signor le modalità con cui trascorrere le vacanze con il bambino;
in occasione CP_1 dei periodi di vacanza, che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici,delle località in cui si recheranno col minore;
- determinare il contributo di mantenimento del padre in favore del Per_ solo figlio nella misura di euro 150 al mese, posto che lavora ed è Per_1 economicamente autosufficiente In via istruttoria: 1.- disporre un'indagine per il tramite della guarda di finanza per accertare i reali redditi della signora e ordinare a quest'ultima Parte_1
l'esibizione ex art 210 cpc dell'ultima dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto corrente
P a g . 4 | 11 leggibili. Si chiede sino da adesso l'interrogatorio formale della ricorrente, nonché la prova per testimoni sui capitoli già esposti in fatto da considerare qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “ E' vero che “, espunti pareri e con i seguenti testi: Parte_2 Per_4
, , ,
[...] Parte_3 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
Dott. /o Immobilnova, Sig. c/o Immobilnova, le maestre e Per_9 Pt_4 Persona_10 [...]
con riserva di altri indicarne con le compiute generalità, quali la mamma di Per_11 Per_12
la mamma di il papà e la mamma di la mamma di
[...] Persona_13 Persona_14 la mamma di i genitori di .
2. Qualora Parte_5 Persona_15 Persona_16
Tribunale non abbia già provveduto, si chiede che il minore venga sentito dal Giudice o un suo delegato nella persona di uno neuropsichiatra infantile o di altro esperto in merito al collocamento e che venga nominato un curatore speciale e si chiede venga esperita una CTU per stabilire la capacità genitoriale della madre. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.1.2024 adiva l'intestato Tribunale affinché Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale da , con cui si era unita in Controparte_1 matrimonio in data 14.9.1997, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune Per_ al n. 32, parte II, Serie A. Dalla loro unione nascevano (09.12.2004) e Per_1
(07.01.2014).
Con decreto del 19.1.2024 il Giudice originariamente delegato adottava i provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., disponendo l'affido condiviso del minore, con la collocazione dello stesso presso la madre;
inoltre, disponeva l'assegnazione dell'abitazione familiare sita a MO, loc. Stelo, via Vignola 9, censita al catasto del Comune di MO al fg. 152 mapp. 493 sub. 4 alla Parte_1
In data 1.2.2024, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione personale, che, anzi, faceva propria, né alla richiesta di affidamento condiviso. Tuttavia, chiedeva l'assegnazione della abitazione familiare (di sua proprietà) e la collocazione del minore presso di lui, oltre alla corresponsione da parte della di contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio di € 300,00, nonché il 50% delle spese straordinarie come Per_1 da protocollo in uso presso il Tribunale di Massa. In subordine, chiedeva la collocazione paritaria tra i due genitori del minore, allegando, infine, piano di esercizio del diritto di visita, qualora il minore fosse collocato prevalentemente presso la madre.
Con ordinanza del 5.2.2024 venivano confermati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 15, salva l'integrazione circa le modalità di visita del minore da parte di quale genitore CP_1 non collocatario, come di seguito: “dispone che il padre, libero di frequentare e sentire il minore in ogni momento, nel rispetto delle esigenze di studio e di svago dello stesso, possa tenerlo con sé a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato ( o dalle 10.00 quando non vi è scuola ) fino alle ore 20.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane a conclusione delle quali il padre terrà il figlio per il week end lo stesso potrà tenere con sé anche un pomeriggio infrasettimanale ( in mancanza di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola ( o dalle ore 14.30 quando non vi è scuola ) fino alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre;
nelle settimane a conclusione delle quali il padre non trascorrerà il week end con figlio egli potrà trascorrere col medesimo un pomeriggio infrasettimanale ( in mancanza di accordo il martedì ) dall'uscita di scuola ( o P a g . 5 | 11 dalle 14.30 quando non c'è scuola ) alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso la madre ed un ulteriore pomeriggio con OT ( in mancanza di accordo il venerdì ) dall'uscita di scuola ( o dalle 14.30 quando non c'è scuola ) con accompagnamento a scuola il giorno successivo ( o in mancanza di scuola presso l'abitazione della madre entro le 10.00 ). Dispone che in occasione delle vacanze natalizie il minore trascorra ad anni alterni con entrambi i genitori il periodo 24-30 dicembre ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio;
il primo anno in mancanza di accordo la facoltà di scelta spetterà alla madre;
dispone che il minore trascorra la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
il primo anno in mancanza di accordo la facoltà di scelta spetterà al padre dispone che le restanti festività non domenicali siano trascorse col criterio dell'alternanza ( es: 25 aprile con un genitore, 1 maggio con l'altro e così via alternativamente ); in occasione della prima festività, in mancanza di accordo, la scelta spetterà al padre. Dispone che in occasione del periodo delle vacanze scolastiche ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi;
le parti si comunicheranno i relativi periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i due periodi dovessero coincidere prevarrà ad anni alterni la scelta dell'uno e quella dell'altro; il primo anno prevarrà la scelta della madre”.
Con ordinanza del 26.3.2024 era rigettata l'istanza di nomina del curatore speciale del minore avanza dal resistente.
All'udienza del 19.4.2024, il Giudice sottoponeva alle parti proposta conciliativa nei seguenti termini: “Conferma di tutto quanto stabilito in sede di provvedimenti indifferibili;
Obbligo a carico dell' di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di €400, 00 (€ 200, 00 per figlio) e suddivisione dell'assegno unico nella misura del 50%. Spese straordinarie ripartite nella misura del 50% con modalità di cui al protocollo cnf”. La aderiva alla proposta formulata dal Parte_1
Giudice, mentre dichiarava di non accettare. CP_1
Con ordinanza del 22.4.2024 era previsto in capo ad in via temporanea e urgente, CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro il cinque di ogni mese la somma mensile di euro Parte_1
150,00 a titolo di contributo al mantenimento di , nonché l'obbligo di versare Per_1 direttamente alla figlia – maggiorenne –150,00 euro, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità previste dal protocollo CNF. Era altresì nominato CTU la dott.ssa al fine di Persona_17 valutare la capacità di discernimento di , rispetto al quale la CTU concludeva: “il Per_1 minore dispone di un grado di maturità sufficiente per potere valutare in Persona_18 modo consapevole i propri interessi in relazione alle decisioni che dovranno essere assunte in materia di collocamento e frequentazioni con l'eventuale genitore non collocatario e che, ad oggi, non presenta aspetti riconducibili a particolari condizionamenti esterni. […] Ad oggi il minore, come sopra delineato, non presenta elementi che possano condurre ad ipotizzare conseguenze pregiudizievoli per la sua psiche e la sua serenità interiore derivanti da un suo ascolto da parte del Giudice in relazione ai fatti di causa, condotto, naturalmente, con le accortezze del caso”.
Con provvedimento del 12.7.2024, era parzialmente modificata l'ordinanza del 5.2.2024, prevedendo quanto segue: “in assenza di impegni scolastici il padre nei giorni di propria spettanza potrà prelevare il figlio alle ore 12.00 anziché alle ore 14.30. In occasione dei fine
P a g . 6 | 11 settimana di propria spettanza il padre potrà prelevare il figlio alle ore 19.00 del venerdì anziché il sabato mattina. (modifica valida anche fuori dal periodo estivo).”
Per_ In data 1.10.2025 erano ascoltati e Persona_18
Il fascicolo era poi riassegnato con provvedimento del 21.10.24 in conseguenza del trasferimento del Giudice delegato ad altro ufficio. All'udienza del 12.9.2025 la causa veniva rimessa in decisione. In tale sede, la parte resistente rappresentava di aver chiesto autorizzazione al deposito di relazione investigativa relativa al giugno 2025, circa i movimenti e le frequentazioni della a cui controparte si opponeva, ritenendola tardiva e Parte_1 superflua. Anche sull'ammissibilità della relazione, il Giudice riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
È evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno l'affectio coniugalis, anche tenuto conto delle rispettive condotte processuali, e risultando pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a mente dell'art. 151 c.c..
Sull'ammissibilità della relazione investigativa
Come noto, il thema decidendum viene fissato con la precisazione delle conclusioni, alla quale, nel rito antecedente alla novella di cui al d.lgs. 149/2022, era riservata apposita udienza, con la conseguenza dell'improducibilità, dopo di essa, di ulteriori documenti sopravvenuti (cfr. in proposito Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13163 del 2013). Solo successivamente la causa, dunque, entra nella fase decisoria, con rimessione, per quanto ci occupa, al Collegio. In tal modo, il contraddittorio è garantito proprio dallo scambio delle successive memorie ex art. 190.
Ora, non può non evidenziarsi che la diversa scansione processuale propria del rito regolato dal Tit.IV bis del Libro II prevede tre memorie “a ritroso”, con precisazione delle conclusioni non più in udienza, ma in memoria ex art. 473 bis.28 n.
1. Ne consegue, pertanto, che, pur definendosi il thema decidendum in tale prima memoria, il contraddittorio tra le parti è garantito sino all'udienza di rimessione della causa in decisione, successiva, dopo la quale la causa entra, propriamente, nella fase decisoria. Nondimeno, non può ritenersi ammissibile la produzione di nuova documentazione in limine di detta udienza, cioè, come nel caso in esame, il 9.9.2025 (vale a dire solo tre giorni prima della rimessione della causa in decisione).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che il contenuto della stessa (sostanzialmente un resoconto degli spostamenti della nel giugno 2025, come evidenziato da entrambe le
Parte_1 parti) non risulta di alcun rilievo ai fini della decisione, posto che la stessa ha, sin
Parte_1 dall'atto introduttivo, dichiarato di essere coadiuvata dalla madre nella gestione del figlio minore e di lavorare come autonoma. Pertanto, è ben possibile che, in orario pomeridiano, quando la donna si assentava per andare al lavoro (es. mercoledì 11.6.2025) il figlio fosse affidato alla nonna;
nulla può dirsi neppure in ordine ai week end in cui la avrebbe
Parte_1 dormito fuori, posta l'operatività del criterio dell'alternanza nei fine settimana (come peraltro immediatamente rappresentato in udienza dal difensore della .
Parte_1
Ciò che invece incontrovertibilmente emerge da detta condotta processuale è l'accesa conflittualità tra le parti, evidente nel corso dell'intero processo.
P a g . 7 | 11 Affidamento del figlio minore
Non vi sono ragioni per non confermare l'affidamento condiviso disposto in via provvisoria, peraltro richiesto da entrambe le parti.
Collocamento del figlio minore e regime delle visite
Entrambe le parti chiedono il collocamento prevalente del minore. In subordine, CP_1 chiede un collocamento paritario.
Sul punto, deve trovare conferma la previsione di cui all'ordinanza del 5.2.2024, con le modifiche di cui al 12.7.2024 e le successive precisazioni.
Invero, devono essere in questa sede richiamate e condivise le motivazioni espresse nelle summenzionate ordinanze, e, in particolare, il fatto che l' (prima del pensionamento) CP_1 trascorresse lunghi periodi fuori casa, la necessità, quindi, di garantire, per quanto possibile, la serenità e stabilità del minore, abituato a trascorrere più tempo con la madre e con la nonna materna, con la quale, pure, è emersa l'instaurazione di un forte legame affettivo, nonché, Per_ infine, il rilievo per cui risulta particolarmente legato alla sorella maggiore che, Per_1
a propria volta, vive con la madre.
Quanto sopra ha trovato conferma nell'audizione di . Per_1
OV premette che “L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione […]” (Sez. 3 - , Sentenza n. 34560 del 11/12/2023). Ora, se, da un lato, il miglior interesse del minore non si sovrappone automaticamente con i suoi desiderata, nondimeno, delle risultanze dell'ascolto non può non tenersi debitamente conto, tanto più che, nel caso in esame, ha espresso in modo coerente la propria preferenza Per_1 per l'attuale collocamento presso la oltre all'attaccamento per le altre figure del Parte_1 nucleo familiare di cui sopra si è detto.
D'altra parte, è doveroso per il genitore prevalentemente collocatario adoperarsi per la promozione relazionale tra il figlio e l'altro genitore. Tenuto conto che del rilievo per cui l' dispone, attualmente, di maggior tempo libero della madre, deve prevedersi, CP_1 dunque, il seguente regime delle frequentazioni:
⎯ fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato (o dalle 10.00 quando non vi è scuola) fino alle ore 21.00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre (cena con il padre); in occasione dei fine settimana di propria spettanza il padre potrà prelevare il figlio alle ore 19.00 del venerdì anziché il sabato mattina (modifica valida anche fuori dal periodo estivo) previo accordo con la madre;
⎯ nelle settimane a conclusione delle quali il padre terrà il figlio per il week end lo stesso potrà tenere con sé anche un pomeriggio infrasettimanale (in mancanza di Per_1 accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 12.00 quando non vi è scuola, con pranzo presso il padre) fino alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre (cena dalla madre);
P a g . 8 | 11 ⎯ nelle settimane a conclusione delle quali il padre non trascorrerà il week end con figlio egli potrà trascorrere col medesimo due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il lunedì e il martedì) dall'uscita di scuola (o dalle 12.00 quando non c'è scuola, con pranzo presso il padre) alle ore 19.30 quando lo accompagnerà presso la madre (cena con la madre) e un ulteriore pomeriggio con OT (in mancanza di accordo il venerdì) dall'uscita di scuola (o dalle 12.00 quando non c'è scuola) con accompagnamento a scuola il giorno successivo (o in mancanza di scuola presso l'abitazione della madre entro le 10.00). Abitazione familiare
L'assegnazione della casa familiare risponde esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi della prole a permanere nel medesimo ambiente in cui è cresciuta (sul punto si vedano, ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006) e, pertanto, “[…] la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 32151/2023).
Ne consegue automaticamente la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla prevalente collocataria di . Parte_1 Per_1
Profili economici
Per_ In primo luogo, deve darsi conto che, dall'ascolto di oggi ventunenne, è emerso che la stessa è ormai introdotta nel mondo del lavoro. La ragazza ha infatti riferito di aver in precedenza lavorato a tempo determinato e di essere attualmente impiegata con contratto a chiamata in una pizzeria della zona, attività da cui ritrae circa € 700 mensili, oltre a svolgere il servizio civile, percependo ulteriori € 500 mensili.
Ora, come noto, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 5177/2024; Cass. 17183/2020). Per_ Nel caso in esame, non consta che abbia deciso di proseguire gli studi;
anzi, ella stessa ha riferito di aver in precedenza già lavorato come dipendente a tempo determinato e la ricorrente (cfr. pag. 1 punto 3 del ricorso) afferma che ella ha ormai terminato il proprio corso di studi. Pertanto, ne è accertata la sopravvenuta autonomia economica: è stata, infatti, raggiunta un'adeguata capacità lavorativa, con conseguente inserimento nel mondo del lavoro, di talché
“l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che preluda ad una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, comporta la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore” (Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6509). Finanche la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comportano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
P a g . 9 | 11 Per_ Tanto premesso, non deve disporsi alcun contributo in favore di
Diversamente è a dirsi rispetto a . Per_1
Ora, è conduttore di un immobile sito in via Europa (censito NCEU Massa Carrara CP_1 foglio 160, particella 3547, sub, 1), ove attualmente vive, per il quale versa un canone di locazione pari a € 500,00 (doc. 21 e 22 parte resistente) e di cui è comproprietario, unitamente ai fratelli e . Per_7 Per_8
Parte ricorrente, in proposito, ha allegato una stima, effettuata dall'agenzia immobiliare Immobilnova di MO, la da cui emergerebbe che, considerato il valore del suddetto immobile, il canone di locazione di mercato dovrebbe attestarsi in circa € 350,00 mensili, arrivando fino a un massimo di € 450,00 mensili, in caso di adeguamento degli impianti e delle condizioni generali.
Quanto ai rispettivi redditi, risultano:
- per CP_1
730/2023: € 24.398 lordi da lavoro dipendente (o assimilato)
730/2022: € 27.827 lordi da lavoro dipendente (o assimilato)
730/2021: € 25.460 lordi da lavoro dipendente (o assimilato)
730/2020: € 26.157 lordi da lavoro dipendente (o assimilato)
- per Parte_1
dichiarazione 2023: € 20.791 (reddito netto)
dichiarazione 2022: € 19.993 (reddito netto)
dichiarazione 2021; € 26.048 (reddito netto)
dichiarazione 2020: € 29.455 (reddito netto) sostanzialmente, pertanto, anche tenuto conto delle spese di entrambi (risultando documentato sia l'esborso da parte dell' per il pagamento del canone di locazione - € 500 mensili - CP_1
e nulla potendosi dire in ordine a una sua effettiva minore entità, non essendo dirimente, sul punto, la relazione depositata dalla ricorrente, svolta da agenzia immobiliare su incarico della stessa, sia l'accensione di finanziamento da parte della per l'acquisto dell'auto CP_2 Parte_1
– rate mensili di € 195-) le rispettive situazioni economiche risultano pressoché equivalenti (da ultima dichiarazione, detratte tali spese: € 18.398 l' € 18.991 la . CP_1 Parte_1
Considerato che, quindi, vi è la presenza di un solo figlio non economicamente autonomo, si stima equo destinarvi circa il 25% delle risorse di entrambi i genitori. L'art. 337 ter c.c. prevede un principio di proporzionalità nella ripartizione della quota di reddito da destinare ai figli. La somma da spendere per il mantenimento dei figli va quindi posta in capo a ciascun genitore in modo che il rapporto tra gli oneri corrisponda al rapporto tra i rispettivi redditi. Tale rapporto va determinato tenendo conto del reddito effettivamente disponibile tra le parti (ossia il reddito netto detratte le spese conseguenti alla separazione): in altri termini vanno sommati i redditi effettivi delle parti e determinato in percentuale quanto ciascuno dei due contribuisce al totale. Nel caso di collocazione non paritetica, il genitore che tiene di meno il figlio è tenuto a versare un contributo al mantenimento del figlio al genitore collocatario prevalente: da tale contributo
P a g . 10 | 11 va detratta la quota parte di mantenimento diretto che il genitore non collocatario, comunque, deve fornire per i periodi in cui il figlio si trova presso di lui. Tanto premesso, tenuto conto della prevalente collocazione del minore dalla la madre, la somma da corrispondersi a titolo di mantenimento ordinario di da parte del padre è determinata in € 300 mensili, oltre Per_1 rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il termine e con le modalità già fissate in sede di provvedimenti provvisori, vale a dire entro il cinque di ogni mese, oltre spese straordinarie al 50% come da protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, applicabile per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi.
Spese di lite
In ragione della parziale soccombenza reciproca in ordine all'assegnazione della casa familiare e al contributo per il mantenimento della prole – attesa l'adesione da parte del resistente sia alla domanda di separazione che di affidamento condiviso di -, le spese di lite devono Per_1 essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 94 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da ei confronti di osì provvede: Parte_1 Controparte_1 dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 affida congiuntamente a entrambi i genitori il figlio minore Persona_18 dispone in punto di collocamento della prole minorenne, regime delle frequentazioni e profili economici come in parte motiva;
assegna la casa familiare sita in Comune di MO (MS), via Vignola n. 9, Loc. Stelo, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di MO (MS) nel Foglio 152 Particella 493 Subalterno 4 e relative pertinenze come individuata in atti, a;
Parte_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione all'ufficiale dello Stato civile ove il matrimonio fu trascritto.
Così deciso in Massa, li 15/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 11 | 11