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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3591/2021 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ZISA ATTORE
Contro
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMELO FAILLA;
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dire e ritenere non dovuta alla la somma richiesta di euro 14.367,57 al Sig. CP_1 Parte_1
, quale unico erede del defunto , già titolare dell'utenza n°2320 per
[...] SO l'immobile sito in S.Croce Camerina Via R. Tariulo 10; disporre la rideterminazione del credito ancora vantato dalla previa dimostrazione del consumo effettuato nella predetta utenza CP_1
2320 ,con onere probatorio a carico della dire e ritenere obbligata la alla CP_1 CP_1 stipula del nuovo contratto di somministrazione con il Sig. per la fornitura Parte_1 dell'acqua all'unità immobiliare sita in S. Croce Camerina Via R. Tariulio n. 10, con il relativo servizio ingrato fognario. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ovvero con la parziale compensazione in via del tutto subordinata.
Per parte convenuta:
Dire, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande svolte dal signor nella qualità, nei confronti di per quanto esposto in Parte_1 CP_1 narrativa. Con il favore di spese e compensi di difesa. Salvo ogni altro diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.10.2021, evocava in giudizio Parte_1 la società domandando all'intestato Tribunale l'accertamento negativo della debenza CP_1
pagina 1 di 4 dei corrispettivi pretesi da quest'ultima a carico dell'attore, nella qualità di unico erede di SO
, per la fornitura idrica erogata all'utenza n.2320, servente l'immobile sito in Santa Croce
[...]
Camerina, via R. Tariulo n.10 nonché chiedendo di ritenere obbligata la società convenuta alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura idrica e fognaria per la medesima unità immobiliare.
A fondamento della domanda, l'attore - precisando di risiedere sin dal matrimonio, insieme con la propria moglie e le proprie figlie, presso altro immobile sito in Santa Croce Camerina nella via Nazario
Sauro n.
2 - deduceva:
- che l'intestatario dell'utenza n.2320 era stato il di lui padre , il quale aveva SO vissuto nel relativo immobile unitamente alla moglie e al figlio Controparte_2 CP
;
[...]
- che, tuttavia, deceduti tutti i propri congiunti – e precisamente il dì 1.4.2015, SO il 17.11.2016 ed, infine, il fratello RM in data 14.4.2019 - nell'anno 2020 Controparte_2 l'attore aveva appreso che questi ultimi in vita si erano resi morosi nel pagamento della fornitura idrica nei confronti di concessionaria del servizio di approvvigionamento idrico nel CP_1 territorio comunale di Santa Croce Camerina, e che, inoltre, era stata disposta la riduzione del flusso idrico;
- che, dunque, l'attore, a seguito di sua esplicita richiesta inviata alla società convenuta in data 27.8.2021, aveva ricevuto apposita missiva di riscontro in data 13.09.2021, in seno alla quale CP_1 gli comunicava di vantare, nei confronti del defunto , un credito pari ad €
[...] SO
14.489,57.
, pertanto, narrando un malfunzionamento dei contatori, eccepiva la prescrizione Parte_1 quinquennale del credito, trattandosi di fornitura erogata sino al mese di giugno 2016, assumendo nel contempo di vantare egli medesimo un diritto di “accertare l'eventuale debito ancora esigibile dalla con la volontà di estinguerlo” nonché il diritto alla sottoscrizione con la società convenuta CP_1 di un altro contratto di fornitura al fine di poter godere dell'uso dell'immobile in parola.
Costituitasi in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito;
segnatamente, assumeva:
- che, già in data 12.12.2011, aveva inoltrato alla società convenuta una SO richiesta di rateazione del debito e che, con missiva prot. n. 1889/2011 del 15.12.2011, quest'ultima ne aveva dato esito favorevole;
- che, in data 15.1.2016, stante il mancato adempimento del debitore al proprio obbligo di pagamento, aveva provveduto alla riduzione del flusso idrico ed altresì diffidato gli eredi di SO
, con missiva inviata a mezzo raccomandata in data 29.10.2018 (ricevuta da
[...] CP
), alla stipula del contratto di subentro;
[...]
- che, successivamente, e precisamente il 19.7.2021, l'odierno attore aveva proposto a CP_1 il pagamento rateale, a saldo e stralcio, dell'importo di € 7.000,00, ma siffatta proposta era stata rifiutata poiché non comprensiva dell'intero debito. Assumeva, inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la fornitura idrica fosse stata piuttosto erogata quantomeno sino al 2019 (e non sino a giugno 2016), ossia fino al decesso di
, il quale aveva continuato ad abitare nell'immobile de quo dopo la morte dei Controparte_3 genitori.
Ulteriormente, pur ritenendo il lamentato cattivo funzionamento dei contatori configurare una “mera suggestione” (siccome narrato solo nel corpo dell'atto introduttivo e non riportato nelle conclusioni), precisava, “per non mancare di difesa”, che i somministrati non avevano giammai contestato tale circostanza secondo le disposizioni del Regolamento comunale di distribuzione dell'acqua potabile né richiesto una verifica del contatore sicché erano da ritenersi decaduti da qualsivoglia possibilità di pagina 2 di 4 contestazione sul punto;
infine, si opponeva alla domandata stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione siccome l'attore non residente né avente la detenzione dell'immobile in scrutinio.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, il Giudice, con ordinanza in data 5.3.2025 rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice eccepisce la prescrizione quinquennale del credito preteso da CP_1
L'eccezione è infondata, avendo la società convenuta provato l'interruzione della prescrizione attraverso l'allegazione di molteplici atti: fatture, lettere di diffida, istanze del debitore di rateizzazione. In particolare, le fatture in scrutinio riguardano un periodo di somministrazione tra il 2008 e il 2020 per una utenza intestata al de cuius su un immobile sito in Santa Croce Camerina SO nella via R. Tariulo n.10.
Con gli allegati alla comparsa di risposta, la società convenuta versa in atti richiesta di rateizzazione del 12.12.2011 per un debito di € 2.016,59 nonché una proposta di rateizzazione a firma di Parte_1
, non contestata da quest'ultimo, del 19.7.2021 che, a parere di questo Giudice, sono da ritenersi
[...] configurare evidenti riconoscimenti di debito, tutti recepiti dalla società creditrice, come emerge evidente dagli atti.
La società convenuta ha inoltre depositato: lettera di avvio del procedimento di sospensione della rete idrica del 5.12.2014, diffida di pagamento del 28.1.2011, diffida del 10.7.2012, diffida del 25.9.2013, tutte pervenute all'indirizzo del destinatario, nonché diffida con preavviso di interruzione della fornitura del 29.10.2018, ricevuta il 31.12.2018 da . Controparte_3
A ciò si aggiunga che non ha specificamente contestato la deduzione di parte Parte_1 convenuta circa l'avvenuta erogazione della fornitura idrica quantomeno sino al 2019 sicché ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c. deve reputarsi provato il credito in favore di con CP_1 conseguente rigetto della domanda di parte attrice. Ad abundantiam poi si osservi che non ha contestato l'esecuzione delle relative SO prestazioni, limitandosi piuttosto ad offrire solamente una generica e non circostanziata allegazione circa un presunto malfunzionamento dei contatori che, dunque, appare non meritevole di esame;
peraltro la somma complessiva per cui è causa va riferita ad un arco di tempo superiore al decennio, sicchè non emerge evidente alcuna sproporzione della stessa rispetto ai presumibili consumi per uso abitazione. Com'è noto, infatti, la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato in maniera puntuale e dettagliata, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture emesse da sono da ritenersi CP_1 fondanti il credito vantato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, e tuttavia tale affermazione si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (Cass. sez. 3, sent. 22 novembre 2016 n. 23699). In particolare - si è sostenuto - deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi pagina 3 di 4 dell'art. 1218 cod. civ. (vds. in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 21 maggio 2019 n. 13605; Cass. sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020 n. 297). Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre
2023 n. 28984 che richiama oltre i precedenti sopra citati, anche Cass.. sez. 3, sent. 23699/2016, cit.;
Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19154). Si tratta di un criterio di ripartizione dell'onere probatorio fedele al principio c.d. di vicinanza della prova, che onera l'utente-debitore di denunciare l'inesattezza,
l'abnormità o straordinarietà dei consumi e che tale eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo (come il malfunzionamento del misuratore dell'energia consumata) e, dinanzi a tale puntuale allegazione, addossa al fornitore l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi era invece regolarmente funzionante.
Tuttavia, allegazioni del tutto generiche, puramente stilistiche, del tutto avulse dalla disamina dei dati riportati nelle fatture prodotte (disamina che, occorrendo, avrebbe potuto anche essere compiuta a campione, tanto essendo sufficiente per contrastarne in maniera plausibile la veridicità) - come ben possono definirsi quelle di - non sono evidentemente idonee a riversare sulla Parte_1 società convenuta la prova dell'effettiva corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto nella fattura ovvero, a fortiori, della corretta contabilizzazione dei corrispettivi pretesi.
Tanto detto, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di volta ad ordinare a SO parte convenuta la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura idrica, a fronte del conclamato inadempimento per il periodo pregresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile n. 3591/2021 R.G.,
RIGETTA le domande attoree. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
4.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, Iva e CPA.
Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3591/2021 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ZISA ATTORE
Contro
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMELO FAILLA;
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dire e ritenere non dovuta alla la somma richiesta di euro 14.367,57 al Sig. CP_1 Parte_1
, quale unico erede del defunto , già titolare dell'utenza n°2320 per
[...] SO l'immobile sito in S.Croce Camerina Via R. Tariulo 10; disporre la rideterminazione del credito ancora vantato dalla previa dimostrazione del consumo effettuato nella predetta utenza CP_1
2320 ,con onere probatorio a carico della dire e ritenere obbligata la alla CP_1 CP_1 stipula del nuovo contratto di somministrazione con il Sig. per la fornitura Parte_1 dell'acqua all'unità immobiliare sita in S. Croce Camerina Via R. Tariulio n. 10, con il relativo servizio ingrato fognario. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ovvero con la parziale compensazione in via del tutto subordinata.
Per parte convenuta:
Dire, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande svolte dal signor nella qualità, nei confronti di per quanto esposto in Parte_1 CP_1 narrativa. Con il favore di spese e compensi di difesa. Salvo ogni altro diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.10.2021, evocava in giudizio Parte_1 la società domandando all'intestato Tribunale l'accertamento negativo della debenza CP_1
pagina 1 di 4 dei corrispettivi pretesi da quest'ultima a carico dell'attore, nella qualità di unico erede di SO
, per la fornitura idrica erogata all'utenza n.2320, servente l'immobile sito in Santa Croce
[...]
Camerina, via R. Tariulo n.10 nonché chiedendo di ritenere obbligata la società convenuta alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura idrica e fognaria per la medesima unità immobiliare.
A fondamento della domanda, l'attore - precisando di risiedere sin dal matrimonio, insieme con la propria moglie e le proprie figlie, presso altro immobile sito in Santa Croce Camerina nella via Nazario
Sauro n.
2 - deduceva:
- che l'intestatario dell'utenza n.2320 era stato il di lui padre , il quale aveva SO vissuto nel relativo immobile unitamente alla moglie e al figlio Controparte_2 CP
;
[...]
- che, tuttavia, deceduti tutti i propri congiunti – e precisamente il dì 1.4.2015, SO il 17.11.2016 ed, infine, il fratello RM in data 14.4.2019 - nell'anno 2020 Controparte_2 l'attore aveva appreso che questi ultimi in vita si erano resi morosi nel pagamento della fornitura idrica nei confronti di concessionaria del servizio di approvvigionamento idrico nel CP_1 territorio comunale di Santa Croce Camerina, e che, inoltre, era stata disposta la riduzione del flusso idrico;
- che, dunque, l'attore, a seguito di sua esplicita richiesta inviata alla società convenuta in data 27.8.2021, aveva ricevuto apposita missiva di riscontro in data 13.09.2021, in seno alla quale CP_1 gli comunicava di vantare, nei confronti del defunto , un credito pari ad €
[...] SO
14.489,57.
, pertanto, narrando un malfunzionamento dei contatori, eccepiva la prescrizione Parte_1 quinquennale del credito, trattandosi di fornitura erogata sino al mese di giugno 2016, assumendo nel contempo di vantare egli medesimo un diritto di “accertare l'eventuale debito ancora esigibile dalla con la volontà di estinguerlo” nonché il diritto alla sottoscrizione con la società convenuta CP_1 di un altro contratto di fornitura al fine di poter godere dell'uso dell'immobile in parola.
Costituitasi in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito;
segnatamente, assumeva:
- che, già in data 12.12.2011, aveva inoltrato alla società convenuta una SO richiesta di rateazione del debito e che, con missiva prot. n. 1889/2011 del 15.12.2011, quest'ultima ne aveva dato esito favorevole;
- che, in data 15.1.2016, stante il mancato adempimento del debitore al proprio obbligo di pagamento, aveva provveduto alla riduzione del flusso idrico ed altresì diffidato gli eredi di SO
, con missiva inviata a mezzo raccomandata in data 29.10.2018 (ricevuta da
[...] CP
), alla stipula del contratto di subentro;
[...]
- che, successivamente, e precisamente il 19.7.2021, l'odierno attore aveva proposto a CP_1 il pagamento rateale, a saldo e stralcio, dell'importo di € 7.000,00, ma siffatta proposta era stata rifiutata poiché non comprensiva dell'intero debito. Assumeva, inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la fornitura idrica fosse stata piuttosto erogata quantomeno sino al 2019 (e non sino a giugno 2016), ossia fino al decesso di
, il quale aveva continuato ad abitare nell'immobile de quo dopo la morte dei Controparte_3 genitori.
Ulteriormente, pur ritenendo il lamentato cattivo funzionamento dei contatori configurare una “mera suggestione” (siccome narrato solo nel corpo dell'atto introduttivo e non riportato nelle conclusioni), precisava, “per non mancare di difesa”, che i somministrati non avevano giammai contestato tale circostanza secondo le disposizioni del Regolamento comunale di distribuzione dell'acqua potabile né richiesto una verifica del contatore sicché erano da ritenersi decaduti da qualsivoglia possibilità di pagina 2 di 4 contestazione sul punto;
infine, si opponeva alla domandata stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione siccome l'attore non residente né avente la detenzione dell'immobile in scrutinio.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, il Giudice, con ordinanza in data 5.3.2025 rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice eccepisce la prescrizione quinquennale del credito preteso da CP_1
L'eccezione è infondata, avendo la società convenuta provato l'interruzione della prescrizione attraverso l'allegazione di molteplici atti: fatture, lettere di diffida, istanze del debitore di rateizzazione. In particolare, le fatture in scrutinio riguardano un periodo di somministrazione tra il 2008 e il 2020 per una utenza intestata al de cuius su un immobile sito in Santa Croce Camerina SO nella via R. Tariulo n.10.
Con gli allegati alla comparsa di risposta, la società convenuta versa in atti richiesta di rateizzazione del 12.12.2011 per un debito di € 2.016,59 nonché una proposta di rateizzazione a firma di Parte_1
, non contestata da quest'ultimo, del 19.7.2021 che, a parere di questo Giudice, sono da ritenersi
[...] configurare evidenti riconoscimenti di debito, tutti recepiti dalla società creditrice, come emerge evidente dagli atti.
La società convenuta ha inoltre depositato: lettera di avvio del procedimento di sospensione della rete idrica del 5.12.2014, diffida di pagamento del 28.1.2011, diffida del 10.7.2012, diffida del 25.9.2013, tutte pervenute all'indirizzo del destinatario, nonché diffida con preavviso di interruzione della fornitura del 29.10.2018, ricevuta il 31.12.2018 da . Controparte_3
A ciò si aggiunga che non ha specificamente contestato la deduzione di parte Parte_1 convenuta circa l'avvenuta erogazione della fornitura idrica quantomeno sino al 2019 sicché ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c. deve reputarsi provato il credito in favore di con CP_1 conseguente rigetto della domanda di parte attrice. Ad abundantiam poi si osservi che non ha contestato l'esecuzione delle relative SO prestazioni, limitandosi piuttosto ad offrire solamente una generica e non circostanziata allegazione circa un presunto malfunzionamento dei contatori che, dunque, appare non meritevole di esame;
peraltro la somma complessiva per cui è causa va riferita ad un arco di tempo superiore al decennio, sicchè non emerge evidente alcuna sproporzione della stessa rispetto ai presumibili consumi per uso abitazione. Com'è noto, infatti, la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato in maniera puntuale e dettagliata, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture emesse da sono da ritenersi CP_1 fondanti il credito vantato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, e tuttavia tale affermazione si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (Cass. sez. 3, sent. 22 novembre 2016 n. 23699). In particolare - si è sostenuto - deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi pagina 3 di 4 dell'art. 1218 cod. civ. (vds. in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 21 maggio 2019 n. 13605; Cass. sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020 n. 297). Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre
2023 n. 28984 che richiama oltre i precedenti sopra citati, anche Cass.. sez. 3, sent. 23699/2016, cit.;
Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19154). Si tratta di un criterio di ripartizione dell'onere probatorio fedele al principio c.d. di vicinanza della prova, che onera l'utente-debitore di denunciare l'inesattezza,
l'abnormità o straordinarietà dei consumi e che tale eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo (come il malfunzionamento del misuratore dell'energia consumata) e, dinanzi a tale puntuale allegazione, addossa al fornitore l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi era invece regolarmente funzionante.
Tuttavia, allegazioni del tutto generiche, puramente stilistiche, del tutto avulse dalla disamina dei dati riportati nelle fatture prodotte (disamina che, occorrendo, avrebbe potuto anche essere compiuta a campione, tanto essendo sufficiente per contrastarne in maniera plausibile la veridicità) - come ben possono definirsi quelle di - non sono evidentemente idonee a riversare sulla Parte_1 società convenuta la prova dell'effettiva corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto nella fattura ovvero, a fortiori, della corretta contabilizzazione dei corrispettivi pretesi.
Tanto detto, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di volta ad ordinare a SO parte convenuta la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura idrica, a fronte del conclamato inadempimento per il periodo pregresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile n. 3591/2021 R.G.,
RIGETTA le domande attoree. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
4.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, Iva e CPA.
Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4