Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026REG.PROV.COLL.
N. 00323/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2024, proposto dal signor DO OS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, FO Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
SA AU, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 359 del 29 gennaio 2024, con cui il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso n. 1495/2022 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza e di Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale e di FO Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera LA La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene appellata la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento a) quanto al ricorso introduttivo:
- del D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23 dicembre 2021 (modificato con D.D.G. n.117 del 21 gennaio 2022), per la selezione di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia (profilo specialista mercato e servizi lavoro – CPISML);
- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta del suddetto concorso, nella parte in cui non ha incluso l’odierno ricorrente;
- dell'esito della suddetta prova scritta e della scheda di attribuzione del punteggio individuale al ricorrente, che gli ha riconosciuto il punteggio totale di 20,9/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova;
- del questionario somministrato al ricorrente, con riferimento al quesito n. 34 ivi contenuto;
- dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al predetto quesito n. 34;
- dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75, l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale e il conseguente inserimento nella graduatoria definitiva dei vincitori;
nonché per la condanna
dell'intimata amministrazione, in forma specifica ex art. 30, c. 2, c.p.a., all'adozione del provvedimento di ammissione, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- dell'avviso di FO Pa recante l'invito ai candidati vincitori di scelta della sede di destinazione tra quelle disponibili;
- della graduatoria pubblicata in data 3 novembre 2022 sul sito di FO Pa, di assegnazione alle varie sedi di destinazione dei candidati vincitori;
nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, con riproposizione delle medesime ulteriori domande di accertamento e di condanna.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso introduttivo e conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti basato su vizi di illegittimità derivata; inoltre ha ritenuto che l'infondatezza della domanda di annullamento di parte ricorrente comportasse il rigetto della domanda risarcitoria, avente come presupposto l'illegittimità degli atti impugnati esclusa nel caso di specie.
2. L’appello è affidato al seguente motivo:
« erroneità della sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dei principi in materia di selezione pubblica e del dpr 487/1994. Eccesso di potere per presupposto erroneo – Errata/ambigua formulazione del quiz n. 34 – irragionevolezza e illogicità, arbitrarietà e travisamento del fatto - violazione principi di legalità, buon andamento ed imparzialità- omessa e/o errata istruttoria – difetto di motivazione e violazione art. 3 legge 241/1990 - contraddittorietà tra atti e violazione della par condicio e della lex specialis».
L’appellante ritiene che nella formulazione del quesito n. 34, relativo al profilo Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML) siano state adottate espressioni equivoche e soluzioni non univoche, in relazione alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento che lo hanno indotto in errore impedendogli di completare la prova in modo favorevole. In pratica ritiene che tra le tre risposte multiple che il candidato avrebbe potuto barrare ce ne siano due ugualmente esatte di cui lui ne ha barrata una, ritenuta poi errata dalla commissione, e conseguentemente reputa di aver subito nel punteggio un’indebita sottrazione di - 0,15. Laddove, invece, all’appellante fosse stato attribuito il punteggio relativo al predetto quesito (0,50) senza l’applicazione della penalità per risposta errata (- 0,15) lo stesso avrebbe superato la soglia minima di punti 21/30 prevista dal bando, con conseguente ammissione alla successiva fase di valutazione.
L’appellante avanza istanza ex art. 41 c.p.a. per l’eventualità che il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite nei confronti dei controinteressati individuati, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.
3. Le amministrazioni appellate si sono costituite sostenendo il difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza della Regione Siciliana, mentre nel merito hanno eccepito l’assoluta infondatezza dell’appello, atteso che il quesito n. 34 è formulato esattamente e la risposta corretta è soltanto una, mentre appare del tutto illogica la tesi secondo cui sarebbero due le risposte esatte.
4. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Parte appellante ha partecipato al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia”, bandito con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 (e ss.mm.), gestito da FO PA, sostenendo la relativa prova scritta in data 26 maggio 2022 nella quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 20,90, di pochissimo inferiore rispetto alla soglia di 21,30 punti necessaria per accedere alle fasi successive del concorso.
L’appellante impugna la sentenza deducendo i vizi di eccesso di potere per erroneo presupposto, irragionevolezza e travisamento del fatto e violazione dei principi di legalità e buon andamento e difetto di motivazione in riferimento alla dedotta censura di ambigua formulazione del quesito n. 34, e reclama l'assegnazione, per la risposta da egli opzionata nel concorso, di 0,50 punti e la contestuale eliminazione della decurtazione di - 0,15 disposta dalla Commissione.
5.1. Il quesito n. 34 era così formulato: « ai sensi dell’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: a) 100 dipendenti. b) 50 dipendenti. c) 30 dipendenti ».
L’appellante ha barrato la risposta “meno di 30 dipendenti” mentre la risposta corretta era “meno di 50 dipendenti”.
Secondo l'appellante il quesito sarebbe connotato da ambiguità e, come tale, illegittimo, giacché anche la risposta sub c) risulterebbe corretta, posto che il quesito, così come formulato, imponeva al candidato di indicare quale fosse, tra quelle indicate, la dimensione occupazionale delle imprese sociali tenute ad assumere un solo lavoratore disabile a seguito della stipulazione di apposite convenzioni con gli uffici competenti. Il candidato ritiene che per come è formulata la legge fra tali imprese rientrino sia quelle che occupano meno di 50 dipendenti sia quelle che occupano meno di 30 dipendenti (nel più sta il meno). Pertanto il menzionato quesito prevedeva due risposte corrette, atteso che i datori di lavoro, tanto nell’ipotesi di meno di trenta dipendenti assunti, quanto nell’ipotesi di meno di cinquanta dipendenti assunti, non potrebbero comunque stipulare le convenzioni in parola con riguardo a più di un lavoratore disabile.
Il T.a.r nella parte motiva pur ritenendo (erroneamente per l’appellante) condivisibile l’assunto che l’ente datore di lavoro con trenta (o meno) dipendenti sia tenuto ad assumere un solo lavoratore disabile, ha ritenuto che non si spiegherebbe cosa accada nelle ipotesi in cui tale ente datore di lavoro abbia un numero di dipendenti che va da 31 a 50.
5.2. L’art. 12, comma 1, della legge n. 68/1999 dispone quanto segue: « Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti ».
Detto articolo in modo inequivoco sancisce che le citate convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti.
Quindi la norma non fa riferimento a unità lavorativa massima per fasce numeriche, ma stabilisce espressamente una soglia legale: 50 dipendenti.
L’argomentazione dell’appellante per la quale anche se il lavoratore occupa meno di 30 dipendenti il massimo resta comunque di 1 lavoratore, seppure comprensibile, è giuridicamente errata.
Il quesito n. 34 chiede quale sia la soglia normativa prevista dalla legge e la risposta corretta è meno di 50 dipendenti e non qualunque altro numero minore di 50, vero che “nel più sta il meno” e che 30 rientra nel caso del datore di lavoro che occupa meno di 50 dipendenti, ma 30 non è il valore identificato dalla legge come limite.
L’appellante inverte i termini della domanda che non è volta a conoscere per quali aziende il lavoratore massimo sia 1, ma più correttamente quale sia la soglia legale che determina quel limite.
In pratica la risposta deve richiamare il dato normativo (meno di 50 dipendenti), il fatto, poi, che anche per un datore di lavoro con meno di trenta dipendenti valga ugualmente il limite di un lavoratore è soltanto una conseguenza applicativa.
La risposta corretta rimane meno di 50 che è la soglia legale fissata dall’art. 12 della l. n. 68/1999 a cui si riferisce il quesito n. 34.
5.3. Il riferimento all’ordinanza n. 382/2022 del CGA è del tutto fuorviante atteso che si riferisce a una fattispecie (relativa alla fase preliminare di valutazione dei titoli) diversa da quella in esame la cui vicenda processuale è stata definita con la sentenza n. 1412/2023 di rigetto, confermata in appello con la sentenza n. 674/2025.
6. Attesa l’infondatezza dell’appello e la conferma della sentenza gravata non si ravvisa la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello proposto lo respinge.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante e sono liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
LA La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La AN | BE OL |
IL SEGRETARIO