Sentenza 13 settembre 2013
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La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù della "fictio iuris" postulata dall'art. 10 legge fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nell'eventuale conseguente procedura concorsuale.
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Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 06/08/2021), n.22449 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20921/2017 proposto da: V.S., V.M., nella qualità di ex soci della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avvocato Di Stefano Roberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Pellottieri Massimo, giusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2013, n. 21026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21026 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2013 |
Testo completo
M 21026/ 13 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reclamo avverso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiarazione di fallimento.PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9534/2012 Cron. 21026 - Presidente Dott. UGO VITRONE Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI Rep. CI -Ud. 27/06/2013 Rel. Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO Consigliere PU Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9534-2012 proposto da: IN EN (c.f. [...]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della CRETAROSSA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, CIVILE DELLA CORTE DI presso la CANCELLERIA e difeso dagli avvocati CASSAZIONE, rappresentato 2013 GUIDA ELENA MARIA, GUIDA ANGELO, giusta procura a 1143 margine del ricorso;
- ricorrente 1
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO DI CRETAROSSA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimate - avverso la sentenza n. 68/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. GUIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore assorbiti 女 Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e terzo, gli altri motivi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, avversO la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cretarossa Immobiliare in liquidazione, proposto da NN UA in nome di detta società. In particolare, la Corte di appello, premesso che la società era stata cancellata in data 20 gennaio 2011 dal registro delle imprese e che era stato l'ultimo liquidatore,NN UA ne Osservava che: 1) nel caso in cui sia chiesto il fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese e perciò estinta, secondo quanto prevede l'art. 2495 C.C., il liquidatore in carica al momento della cancellazione, così come gli eventuali suoi predecessori nel medesimo incarico e più in generale così come ogni soggetto cui potrebbero derivare conseguenze negative dal fallimento della società, è legittimato ad intervenire in nome proprio nel procedimento prefallimentare promosso nei confronti della società e ad impugnare, sempre in nome proprio, la sentenza con la quale la società sia stata eventualmente dichiarata fallita;
2) si deve, invece, escludere che l'ultimo liquidatore della società cancellata sia munito di poteri di intervento ed impugnazione quale legale rappresentante poiché un ente giuridicamente estinto non può stare in 3 giudizio comunque, avere propri rappresentanti organici, volontari о legali, che lo rappresentino in giudizio così come in qualsiasi rapporto giuridico. Infatti, da un lato, la formulazione dell'art. 2495 c.c., come modificato dalla riforma approvata con d. lgs. n. 6/2003, non consente di ipotizzare che la società cancellata dal registro delle imprese rimanga in vita soltanto ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo fallimento poiché, sul punto, la riforma ha inteso reagire all'orientamento giurisprudenziale che collegava l'estinzione delle società di capitali all'estinzione di tutti i rapporti giuridici che ad esse facevano capo. D'altro canto, la sopravvivenza della società, per un periodo indeterminabile, legato alla durata del procedimento prefallimentare e dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento, comporterebbe inammissibilmente sia il potere dei soci di sostituire il liquidatore sia l'obbligo della società di pagarne il compenso. NN UA, in proprio e quale ultimo liquidatore della s.r.
1. Cretarossa Immobiliare, propone ricorso per cassazione, deducendo sette motivi. Il fallimento e la s.p.a. LI SU, creditore istante, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia: A) considerare che egli, come risultava dal omesso di reclamo e dall'intestazione della stessa sentenza, aveva agito quale ex liquidatore, prospettando quindi contemporaneamente sia la sua veste di legale larappresentante della fallita società sia, comunque, sua veste di soggetto interessato a proporre in proprio 女 il reclamo;
B) ritenuto erroneamente che il ricorrente, quale ex liquidatore della società estinta, non fosse legittimato all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
in tal modo la Corte di appello, da un lato, aveva disatteso il disposto dell'art. 18, comma 1, 1. fall. secondo cui il reclamo può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato e, d'altro canto, coerentemente ma irragionevolmente e con violazione dei principi del giusto processo, aveva finito per escludere anche la legittimazione dell'ex liquidatore ad essere a comparire nella fase prefallimentare in convocato ed società, e ciò malgrado nella specie la nome della società fosse stata convocata e poi dichiarata fallita proprio in persona dell'ex liquidatore. Il primo profilo dei motivi è infondato poiché, come risulta dagli atti, il reclamo è stato inequivocabilmente proposto dalla SOC. Cretarossa Immobiliare s.r.l. in 5 liquidazione ... in persona dell' (ex) Liquidatore rag. NN UA» e non già da NN UA in proprio, quale ex liquidatore della società. Il secondo profilo dei motivi è fondato. La questione, è stata affrontata e risoltasia pure incidentalmente, dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, secondo cui la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 I. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro;
ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la Cass. 5 novembrerappresentava (si veda, in argomento, 2010, n. 22547). E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) ». A tale insegnamento deve essere data continuità affermando il seguente principio di diritto: «la società 6 estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù di una fictio iuris postulata dall'art. 10 1. fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale». Con i motivi dal quarto al settimo (lett. D-G), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la società Cretarossa Immobiliare s.r.l. in liquidazione sia dichiarata fallita malgrado l'inosservanza delstata 15, comma 3, 1. termine a comparire previsto dall'art. fall. I motivi sono inammissibili in quanto riguardano una questione che è rimasta assorbita nel giudizio di reclamo e che, seguito della a cassazione con rinvio, dovrà essere esaminata con tutti i motivi del reclamo proposto dalla società. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P . Q . M . tre motivi per quanto di ragione;
accoglie i primi inammissibili gli altri motivi;
cassa la dichiara accolti eimpugnata in relazione ai motivi sentenza rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. 7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2013. Sergio Hi Amato il cons. estensore il presidente Атобо Мог V. Клош Mo Depositato in a do, 13 SET 201 CANCELLE વીર સા 8