Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria AP Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3399 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, passata in decisione all'udienza del 15/10/2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SCIROCCO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall' avv.to VIGLIOTTA CARLA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria AP Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del
15/04/2020 dell'intestato tribunale, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 09/09/1993 in CAPUA (CE) alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, ha chiesto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per la raggiunta indipendenza economica;
nulla a titolo di assegno divorzile;
vittoria Per_1 di spese e competenze di lite.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
determinare l' assegno divorzile in suo favore nella somma di € 1500,00 mensili o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
porre a carico del ricorrente l' assegno di €
500,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, specializzando e non autosufficiente, oltre al
100% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 15/10/2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente va rigettata.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio.
L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
La Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” -cfr Corte Cass. sent. n. 24795 del
16/09/2024-.
La Corte ha altresì precisato che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” - cfr Cass. Ord. n. 32354 del 13/12/2024-..
Orbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sussiste, invero, la disparità reddituale tra le parti poiché la resistente è casalinga, percepisce l'assegno di mantenimento del coniuge (Isee Anno 2019/2020/2021), è proprietaria dell'immobile in cui vive e della mansarda che durante il matrimonio fu locata -circostanza allegata dal ricorrente e non contestata;
solo nella comparsa conclusionale la resistente ha allegato che sarebbe priva dell'abitabilità-. Il ricorrente, invece, dottore commercialista, ha un reddito annuo di oltre €
40.000,00 ( CUD Anno 2022;), non è proprietario di immobili, è onerato dal canone di locazione di circa € 550,00. Dagli accertamenti della G.d.F., depositati dalla resistente, emerge che ricopre cariche presso molteplici società. Dunque, la resistente pur godendo di patrimonio statico, non gode di reddito dinamico – salvo quello potenziale derivante dalla locazione della mansarda-.
Non è contestato che la richiedente durante il matrimonio si sia dedicata alla famiglia -deve al riguardo presumersi l'accordo dei coniugi- e che ha reso disponibile la casa familiare in sua proprietà, contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge, il quale ha visto crescere negli anni la propria capacità reddituale. Sussiste, pertanto, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi. Occorre tuttavia accertare se tale squilibrio sia riconducibile all'organizzazione familiare nonostante il decorso di oltre dieci anni dalla separazione e se possa dunque attenuarsi la rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità -cr Cass. Ord. n.
32354 del 13/12/2024-.
Il ricorrente lamenta l'inerzia colpevole della moglie nella ricerca di lavoro retribuito, in particolare, la mancata presentazione della resistente ai colloqui di lavoro dallo stesso procurati. Al riguardo la resistente sostiene che tali opportunità non furono concordate e che le offerte non le pervennero. Le dichiarazioni rese dai testi indicati dal ricorrente, in particolare dalla teste e dal teste Testimone_1
, circa la disponibilità di alcune aziende ad assumere la resistente, la quale non si Testimone_2 sarebbe presentata ai colloqui, e le allegate ricevute di spedizione delle missive, in mancanza della prova a carico della resistente di ostacoli oggettivi alla ricezione -cambio di residenza o altro- , fanno presumere l'effettiva ricezione delle missive contenenti l'invito a presenziare ai colloqui di lavoro, ex art 1335 c.c.. La resistente ha genericamente allegato il mancato accordo tra le parti nella scelta delle aziende, senza tuttavia specificare le motivazioni che avrebbero determinato la decisione di non presenziare ai colloqui.
La resistente, inoltre, non ha provato di essersi attivata autonomamente nella ricerca di un lavoro.
Invero, nonostante il lungo tempo trascorso dalla separazione, che risale all'anno 2013, e il possesso di un titolo di studio, la ricorrente -che ha conseguito la licenza liceale, titolo di studio utile, come allegato dal ricorrente, allo svolgimento dell'attività lavorativa nel settore amministrativo delle aziende o di altri enti- non ha documentato di aver fattivamente cercato un lavoro retribuito, di aver partecipato a concorsi pubblici o, comunque, di essersi adoperata al fine di trovare lavoro. Non ha offerto la prova di aver tentato l' inserimento lavorativo e di non essere riuscita per causa a sé non imputabile. La ricorrente che ha capacità lavorativa, invero, la teste ha riferito che Testimone_3 la resistente nei primi anni di matrimonio svolse le funzioni di segretaria presso lo studio del marito, non ha provato, altresì, specifiche circostanze ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa. Le patologie documentate non importano inabilità assoluta al lavoro, ma impediscono esclusivamente i lavori pesanti, come emerge dalla relazione medica in atti.
In definitiva, il lungo lasso temporale decorso dalla separazione -risalente all'anno 2013-, durante il quale la resistente ha goduto dell'assegno di mantenimento, e l'inerzia non consentono di accertare che la causa dello squilibrio patrimoniale sia da rinvenire nel matrimonio.
Peraltro, l'attenuazione del principio di autoresponsabilità, espressione della solidarietà post- coniugale alla base dell'assegno divorzile perequtivo-assistenziale, non può essere dilatata oltre ragionevoli limiti, sino a deresponsabilizzare il coniuge richiedente e ad esonerarlo dall'osservanza del dovere solidaristico cui è parimenti tenuto.
La Corte di Cassazione ha chiarito, invero, seppur in materia di assegno di mantenimento, con motivazione estensibile anche all'assegno divorzile, che se il coniuge economicamente forte ha l'onere di prestare assistenza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento, sull'altro grava l'obbligo di non chiedere quanto può diligentemente procurarsi con il proprio lavoro, in violazione dei doveri che nascono dal matrimonio -cfr Cassa. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021-.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano tra le parti.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AP (CE) tra e;
Parte_1 CP_1
b) rigetta le domande spiegate da parte resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 24, parte UU, serie A,
Anno 1993);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria AP Vetere in camera di consiglio il 24/01/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso