Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10427/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 02.05.2025;
Il Giudice, letti gli artt. 281 terdecies e 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con sentenza che si allega al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., Dott.ssa
Paola Caserta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10427/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Somministrazione, pendente
TRA
(C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Aversa (CE) alla Via E. Corcione n.28, presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Caivano alla via Gramsci Controparte_1 P.IVA_2
n.35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (c.f.: ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Piazza Municipio, Aversa, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nerone (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di accertamento negativo del Parte_1 credito preteso dal per consumi idrici. Al riguardo la S.C. ha più volte Controparte_2 affermato (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo".
Il ha prodotto le fatture relative al credito contestato e alcuni atti di messa in Controparte_2 mora.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale e quella biennale (dopo l'entrata in Parte_1 vigore della legge di bilancio 2018) del credito avanzato dal Controparte_2
Per quanto concerne la prescrizione quinquennale, si rileva che per giurisprudenza consolidata quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209). Ai sensi dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 cc il termine può essere interrotto dal titolare del credito con la notificazione di atto introduttivo del giudizio o con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ovvero dal medesimo, con riconoscimento del diritto.
Giova ricordare che, come sancito dalla corte di legittimità a Sezioni Unite, l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione è una
contro
-eccezione non assimilabile all'eccezione di prescrizione, che
è un'eccezione propria o in senso stretto: la controeccezione di interruzione del termine di prescrizione, di contro, è un'eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo purché il fatto interruttivo sia stato dedotto e provato nel rispetto dei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie: '..l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti..' (Cass. civ. SS.UU. n. 25661 del 27.07.2005; conf.:
Cass. civ. sez. L n. 9053 del 16.04.2007; Cass. civ. sez. L n. 16542 del 14.07.201; Cass. civ. sez. L n.
9226 del 13.04.2018). Il Tribunale osserva che il credito dedotto in giudizio è relativo a corrispettivi per contratto di somministrazione di acqua con erogazione continuativa e con pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, nella specie con fatturazione trimestrale, come si ricava dalle fatture stesse, relative a trimestri di consumo, onde il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc, come è del resto pacifico tra le parti. Le fatture azionate sono scadenti dal 2004 al 2018 e per il credito portato da ciascuna fattura il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza. L'unico valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dai documenti 4 e 4 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta del lettera-raccomandata Controparte_2 consegnata nelle mani della moglie dell'amministratore del condominio nel mese di dicembre 2019.
Di conseguenza, deve concludersi che è estinto per prescrizione il diritto di credito vantato dal portato dalle fatture azionate n. 7003 del 20/09/2004, n. 11955 del 01.12.2044, n. Controparte_2
8071 del 20.07.2005, n. 12229 del 07.12.2005, n. 4041 del 28.04.2006, n. 8329 del 09.10.2006, n.
4192 del 22.01.2007, n. 8697 del 07.05.2007, n. 13299 del 20.09.2007, n. 4503 del 05.03.2008, n.
9242 del 30.06.2008, n.14047 del 17.11.2008, n. 4673 del 02.01.2009, n. 9596 del 01.06.2009, n.
14541 del 01.08.2009, n. 19509 del 23.11.2009, n. 4799 del 08.03.2010, n. 9850 del 21.06.2010, n.
14973 del 03.12.2010, n. 4952 del 08.04.2011, n. 10116 del 04.07.2011, n. 10218 del 21.11.2011, n.
5168 del 14.03.2012, n. 10666 del 01.08.2012, n. 16192 del 08.10.2012.
Di contro, il credito portato dalle fatture n. 83538 del 10.12.2015, dell'importo di € 1.725,77, n.
20156103745 del 03.03.2017 di € 1.148,75, n. 20161103723 del 16.10.2017 di € 4.391,25; n.
20171103670 del 17.04.2018, di € 3.880,40; n. 20181103609 del 18.12.2018 di € 3.844,84, risulta non estinto per prescrizione, atteso che dette fatture sono scadute dal 2015 al 2018 e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla relativa data di scadenza è stato interrotto prima dalla messa in mora del dicembre 2019 e poi dal sollecito n. 1105/2020 e successivamente dalla notificazione a mezzo pec del 30.06.2021dell'avviso di accertamento n. 717/21.
Anche il credito portato dalla fattura n. 20191103571 del 25.09.2019 dell'importo di € 1.708,73 risulta non estinto per prescrizione, atteso che il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per quanto concerne le fatture n. 20192103529 del 30.06.2020 e n. 20201103469 del
11.01.2021, per le quali opera il termine prescrizionale biennale di cui alla legge di bilancio 2018, si osserva quanto segue. Al riguardo, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente: “[…]nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo (v. tra le tante Delibere ARERA n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n.
547/2019 con allegato B;
n. 311/2019). Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative. Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n.
1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni". Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare, secondo il
Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Secondo questa interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente". La regolazione vigente in materia richiamata da ARERA e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera
ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento. In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili, andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni. Occorre rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un del circondario. In particolare, il remittente chiedeva alla CP_2
Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio
2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n.
205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". E' evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n.
186/2020 ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio
2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”.( Cfr Tar Lombardia
1442/2021). Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare. Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al
1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. Tuttavia, l'ARERA con la delibera 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr all'art. 2 co. 3 ha specificato che “La prescrizione biennale di cui alla
Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. Chiarito quanto premesso, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del 23 dicembre 2015
655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3
bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4
bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6
bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc. Ne discende, che con riferimento all'utenza intestata al il era tenuto ad Parte_1 Controparte_2 emettere delle fatture per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale – atteso che il consumo annuale come si rileva dai documenti prodotti dal ricorrente è sempre superiore a 3000 mc all'anno – sicchè deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre. Ciò chiarito, il ricorrente, in particolare, ha eccepito la prescrizione integrale del credito indicato nelle fatture n. 20192103529 del
30.06.2020 e n. n. 20201103469 del 11.01.2021 entrambe in data successiva al 01.01.2020, riportate nell'estratto conto del 2.11.2023 e sollecitate a mezzo con avviso di accertamento Controparte_1
n. 1329/23, solo in data 20.10.2023. Invero, relativamente al precedente sollecito n. 2149/2022 del
16.11.2022, i resistenti non hanno depositato la prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente
, non risultando agli atti l'attestazione di consegna della pec. Parte_1
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, considerando che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica dell'avviso di accertamento del
20.10.2023, né tantomeno la prova della sola spedizione delle fatture n. 20192103529 del 30.06.2020
e n. 20201103469 del 11.01.2021, il credito per i consumi idrici relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto.
Di contro il credito portato dalla fattura n. 20211103414 del 29.10.2021 dell'importo di €
2.355,71 risulta, invece, non estinto per prescrizione, atteso che il termine biennale di prescrizione decorrente dalla relativa data di scadenza è stato interrotto prima dalla notificazione a mezzo pec del
20.10.2023 dell'avviso di accertamento n. 1329/2023.
Ancora il credito portato dalle fatture nn. 20212103380 del 21.03.2022 di € 3.972,03, n.
20221103333 del 28.09.2022 di € 1.104,54, n. 20222103288 del 31.05.2023 di € 96,50, risulta anch'esso non estinto per prescrizione, atteso che il termine biennale di prescrizione decorrente dalla relativa data di scadenza è stato interrotto prima dalla notificazione a mezzo pec del 20.10.2023 dell'avviso di accertamento n. 1329/2023, e poi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il Tribunale ritiene, invece, infondato il rilievo avente ad oggetto i vizi di forma e relativo alla mancanza delle prescrizioni dettate dalle delibere ARERA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non determina l'estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici. Quanto alle questioni formulate dal ricorrente rispetto alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al si osserva quanto segue. Risultano infondate le contestazioni relative alla Parte_1 effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il Parte_1 sul punto, ha lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente
[...] comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione. Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr. Cassazione civile sez. VI,
09/01/2020, n.297). Nel caso di specie il ricorrente, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente. Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nella prima pagina di ciascuna fattura ove si legge: Tariffa in vigore A seguito di delibera di Giunta Municipale con indicazione del numero della delibera e delle disposizioni vigenti, del Tipo Consumi e della fascia di consumo.
Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale (nel caso di specie 24) secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero, anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha formulato contestazioni specifiche.
Infine, quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28
(Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01). Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass.
Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento Controparte_2 del proprio sistema fognario al depuratore dei Regi Lagni (cfr. la convenzione con la CP_4
- all. 8 alla comparsa di costituzione della resistente) la resistente, di contro, non ha mai
[...] nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture prodotte dal ricorrente il quale, invece, ha specificamente contestato l'esistenza di tale tariffa avendo anche documentato di aver inoltrato all'ente specifica richiesta di accesso agli atti senza ottenere alcuna documentazione al riguardo (cfr. all. 1 e 2 al ricorso introduttivo). Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza (residente – non residente – esercente – domestica
– commerciale ecc.) – la cui stessa esistenza risulta contestata dal ricorrente – non può ritenersi che le parti resistenti abbiano fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal può essere almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli Parte_1 importi pretesi dal a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a Controparte_2 tutte le fatture oggetto del ricorso, nonché la prescrizione dei crediti indicati nelle fatture n. 7003 del
20/09/2004, n. 11955 del 01.12.2044, n. 8071 del 20.07.2005, n. 12229 del 07.12.2005, n. 4041 del
28.04.2006, n. 8329 del 09.10.2006, n. 4192 del 22.01.2007, n. 8697 del 07.05.2007, n. 13299 del
20.09.2007, n. 4503 del 05.03.2008, n. 9242 del 30.06.2008, n.14047 del 17.11.2008, n. 4673 del
02.01.2009, n. 9596 del 01.06.2009, n. 14541 del 01.08.2009, n. 19509 del 23.11.2009, n. 4799 del
08.03.2010, n. 9850 del 21.06.2010, n. 14973 del 03.12.2010, n. 4952 del 08.04.2011, n. 10116 del
04.07.2011, n. 10218 del 21.11.2011, n. 5168 del 14.03.2012, n. 10666 del 01.08.2012, n. 16192 del
08.10.2012, n. 20192103529 del 30.06.2020 e n. 20201103469 del 11.01.2021. In considerazione della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto dichiara non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri di depurazione e di fognatura;
Controparte_2
2) dichiara prescritto il credito del di cui alle fatture nn. 7003 del 20/09/2004, Controparte_2
n. 11955 del 01.12.2044, n. 8071 del 20.07.2005, n. 12229 del 07.12.2005, n. 4041 del 28.04.2006,
n. 8329 del 09.10.2006, n. 4192 del 22.01.2007, n. 8697 del 07.05.2007, n. 13299 del 20.09.2007, n.
4503 del 05.03.2008, n. 9242 del 30.06.2008, n.14047 del 17.11.2008, n. 4673 del 02.01.2009, n.
9596 del 01.06.2009, n. 14541 del 01.08.2009, n. 19509 del 23.11.2009, n. 4799 del 08.03.2010, n.
9850 del 21.06.2010, n. 14973 del 03.12.2010, n. 4952 del 08.04.2011, n. 10116 del 04.07.2011, n.
10218 del 21.11.2011, n. 5168 del 14.03.2012, n. 10666 del 01.08.2012, n. 16192 del 08.10.2012, n.
20192103529 del 30.06.2020 e n. 20201103469 del 11.01.2021;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, 02.05.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta