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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1418/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2016 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, in C.F._5 virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, e elettivamente domiciliati in Nuoro, Via
Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio dell'avv. Grazietta Farina;
-attori-
c/
Controparte_1
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Randaccio, elettivamente domiciliata in Nuoro, via
Monsignor Melas n. 44, presso lo studio dell'avv. Marcello Costaggiu;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria
All'udienza del 06.06.2025, il Giudice la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
Voglia il giudice:
- A) accertare e dichiarare la responsabilità della iniziale convenuta per i fatti per CP_2 cui è causa e, in particolare, l'inadempimento della convenuta stessa alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con la signora Persona_1
e con la richiesta di assistenza medico-ospedaliera dalla stessa formulata e, in particolare, dichiarare l'inadempimento agli obblighi di informazione e di chiarimenti alla paziente ed ai suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
- B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte della convenuta Sanitaria Liquidatoria quale successore della Controparte_3 CP_2
e della;
Parte_6
- C) dichiarare tenuta e condannare la convenuta Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale
e/o legislativo - e sia iure hereditatis, sia iure proprio e, specificamente del danno per perdita della vita e dei danni non patrimoniali con riferimento alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, parentali e morali per le sofferenze patite, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi della signora sia in Persona_1 proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione della decuius o di maggiore durata ovvero di migliore qualità della vita;
- D) determinare detti danni nell'importo di €.250.000,00= (euro duecentocinquantamila) ovvero con valutativa equitativa quanto ai danni iure hereditatis da ripartire tra gli attori ex art. 581 codice civile e determinare invece i danni iure proprio nell'importo di €.300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuno degli attori, per un totale complessivo di €.1.750.000,00* (euro unmilionesettecentocinquantamila); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
- E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., oltre il lucro cessante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
pagina 2 di 18 - F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla mediazione ex D.Lgs 28/2010.
Nell'interesse della convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Confermata la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n.58/2024,
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE procedere al rinnovo della CTU (sia principale che integrativa) in ragione della loro nullità assoluta ed insanabile per inosservanza del disposto di cui all'art. 15 della Legge Gelli-Bianco, laddove l'incarico di espletare la CTU non è stato conferito ad un Collegio peritale formato anche dalla figura del Medico Legale, nonché per le rappresentate ulteriori ragioni di merito che ne inficiano irrimediabilmente l'attendibilità ed il suo stesso utilizzo e che inficerebbero di nullità assoluta anche la sentenza che, sulla predetta Consulenza, fondasse il convincimento espresso.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo SInor Giudice rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, e per l'effetto assolvere l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata dagli attori, ridurre le relative pretese nella misura ritenuta Per_ di giustizia, nonché accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla SInora ha concorso a determinare ex art. 1227 c.c. il danno subito, riducendo proporzionalmente il risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto dovuto.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni attori, in proprio e in qualità di eredi legittimi di hanno Persona_1 convenuto in giudizio l , al fine di sentir dichiarare, previo accertamento della Parte_6 responsabilità sanitaria della struttura citata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al decesso dalla propria coniuge e madre, ascrivibile all'errato approccio terapeutico dei sanitari dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU medico – legale, per l'espletamento della quale, con provvedimento del 17.04.2018, è stato nominato il collegio pagina 3 di 18 peritale formato dai dottori e . Persona_2 Persona_3
Contr A seguito dell'intervenuta soppressione dell' è stata dichiarata l'interruzione del CP_2 processo, poi ritualmente riassunto da parte attrice a mezzo di atto di citazione depositato il
5.05.2022.
All'udienza del 29.06.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 58/2024 del 30.01.2024, ritenuta necessaria un'integrazione istruttoria, indispensabile all'accertamento del danno biologico differenziale sofferto dalla SI.ra e alla conseguente quantificazione e liquidazione del danno da perdita Persona_1 anticipata della vita, il tribunale ha emesso il seguente dispositivo:
1) dichiara la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta per la morte anticipata di
[...]
e, per l'effetto, condanna l' Persona_1 Controparte_4
al pagamento a favore di , della somma di euro
[...] Controparte_5
130.000,00, a , della somma di euro 130.000,00 a , Parte_5 Parte_3
e , della somma di euro 100.000,00 ciascuno, a titolo di Parte_4 Parte_2 risarcimento del danno, iure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale con la congiunta;
Persona_1
2) riporta la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine Per_ all'accertamento del danno biologico differenziale sofferto dalla e la determinazione del danno da perdita anticipata della vita e il danno morale liquidabile agli eredi.
Con separata ordinanza, resa nella medesima data, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo per la formulazione del quesito e il conferimento dell'incarico al collegio peritale, invitando le parti a valutare attentamente la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia.
Verificata l'indisponibilità dell'ente convenuto a raggiungere un accordo, con ordinanza del
30.06.2024, il giudice ha disposto un supplemento di perizia, volto ad accertare il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente.
Espletate le operazioni peritali, acquisita la relazione integrativa in data 13.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In ordine alle ragioni per le quali è stata dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria pagina 4 di 18 convenuta in ordine all'evento per cui è causa è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza non definitiva n. 58/2024 alla quale ci si riporta integralmente.
Richiamando sinteticamente le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia indicata, ritiene questo giudice che non possa revocarsi in dubbio che la condotta omissiva e negligente dei sanitari della struttura ospedaliera del San Francesco di Nuoro sia eziologicamente connessa all'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella perdita Persona_1 anticipata della vita, ossia nella possibilità concreta (stimata in una percentuale del 78%) di evitare il prematuro decesso prima dei 5 anni.
L'omessa somministrazione della terapia da parte del personale medico del nosocomio nuorese, per il tempo in cui la malattia della LI ha iniziato la propria progressione (nella specie,
“raddoppiamento dei linfociti” - referto del 25.01.2011 del Presidio Ospedaliero di Nuoro), ha infatti compromesso il risultato, “certo o altamente probabile”, di una maggiore durata della sua esistenza.
Per le ragioni già ampiamente illustrate nella sentenza non definitiva del 30.01.2024, si ritiene che il caso in esame debba essere inquadrato nella fattispecie di c.d. perdita anticipata della vita e non di mera perdita di chance di sopravvivenza, sulla scorta del fatto che, in caso di corretta diagnosi e di conseguente anticipazione del trattamento, la paziente sarebbe certamente, o con ragionevole probabilità, rientrata nell'ambito della percentuale di quei pazienti che sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi.
Sulla base dei dati statistici evincibili dalle linee guida e dalla letteratura scientifica richiamate nella consulenza tecnica espletata, nonché sulla base dei dati clinici e temporali relativi all'iter terapeutico seguito della paziente, delle sue condizioni generali, e segnatamente della tipologia e aggressività della patologia da cui era affetta, nonché del grado di efficacia delle cure omesse, le risultanze istruttorie consentono di acclarare, secondo la regola del “più probabile che non”, che la tempestività nella somministrazione della terapia avrebbe evitato il rischio di anticipato decesso, consentendo alla paziente di rientrare in quella probabilità del 78% di sopravvivenza a 5 anni, ottenuto raffrontando l'impossibilità di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti dalla medesima patologia (0%) detratta dalla percentuale che, invece, ha questa possibilità in caso di somministrazione di cure per il tempo di progressione della patologia.
Sulla scorta di tali ragioni, si ritiene sussistente la responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta per la morte anticipata della paziente, con conseguente obbligo per l'ente convenuto di pagina 5 di 18 risarcire il danno dalla medesima sofferto, che nella specie deve essere individuato, come già accennato, nella sua duplice dimensione di danno biologico differenziale (peggioramento della qualità di vita) e danno morale (sofferenze psichiche subite dalla paziente a causa della condotta negligente dei medici).
In ordine alle diverse voci di danno risarcibili in relazione alla fattispecie in esame, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui: “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita (…) Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, Pers dopo il tempo (certo) dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia) (Cass. Civ., sez. III, n. 26851/2023).
Ai fini di accertare la sussistenza, la natura e l'entità dei postumi temporanei e permanenti sulla persona della paziente causalmente connessi alla mancata somministrazione della terapia e determinare il danno biologico differenziale sofferto, è stata disposta una integrazione peritale sulla base dei seguenti quesiti:
pagina 6 di 18 «esaminati gli atti e la documentazione prodotta, sentiti gli eventuali CTP, e assunte, se del caso, informazioni da terzi o richiesti chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 c.p.c.,
1. accertino i CC.TT.UU. quale sia stata\ l'invalidità permanente totale o parziale sofferta dalla Per_ nel periodo antecedente la morte, avendo cura di distinguere l'entità percentuale di tale invalidità nei seguenti periodi: 1) alla data della diagnosi;
2) alla data in cui avrebbe dovuto iniziare la terapia;
3) alla data in cui ha effettivamente iniziato la terapia e fino alla sua morte;
2. accertino i CC.TT.UU., il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente, inteso quale differenza, in termini percentuali, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e una corretta terapia;
danno da accertarsi sia con riferimento al tempo della morte (ossia al periodo di vita effettivamente vissuto), che al periodo di vita cui la stessa avrebbe potuto aspirare (5 anni)». Per_
3. chiariscano i CC.TT.UU., se la abbia avuto il tempo e la lucidità per rendersi conto della propria condizione (danno terminale) nel periodo antecedente alla morte, avendo cura di precisare la durata di tale periodo di tempo.
In disparte ogni considerazione in ordine all'eccezione di nullità della c.t.u. espletata, sulla quale il giudice si è già ampiamente pronunciato, e tralasciando le ulteriori contestazioni sollevate dall' convenuta in ordine alla composizione del collegio peritale incaricato del Controparte_1 supplemento di perizia, preme in questa sede sottolineare unicamente come il richiamo alla recente pronuncia delle sezioni unite n. 15594 del 2025 non appare conferente al caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha espressamente stabilito che il principio di diritto in essa enunciato trovi applicazione solo con riguardo ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della Legge “Gelli Bianco” n.24/2017 e con riguardo ad ipotesi nelle quali non venga rispettato il principio di necessaria collegialità della perizia in materia di responsabilità sanitaria.
Nella fattispecie in esame, non sussiste alcuna delle condizioni indicate, in quanto il giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della Legge 24/2017 e il requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica d'ufficio risulta ampiamente rispettato.
Tanto premesso, con riguardo agli accertamenti svolti, all'esito delle operazioni peritali, è emerso quanto segue.
In primo luogo, gli ausiliari del giudice, dopo aver precisato che il modello di valutazione sanitaria utilizzato per la stima dei pazienti affetti da patologia è ancorato a diversi parametri
(qualità della vita, limitazione delle attività del soggetto, capacità di cura di sé stessi e capacità di pagina 7 di 18 autodeterminazione), hanno chiarito che: «L'insieme di tali parametri costituisce e definisce il
PERFORMANCE STATUS e viene espresso in percentuali secondo il seguente schema: - 100% assenza di sintomi di malattia;
- 80% segni di malattia lievi/ridotta capacità lavorativa;
- 50% necessità di assistenza e cure;
- 40% disabile al lavoro;
- 20% fase avanzata di malattia/misure intensive alla vita.
Applicando tali parametri al caso di specie, il collegio peritale ha accertato che: «sulla base di quanto riportato in precedenza è possibile indicare, con un grado di elevata probabilità, come la
SI.ra , nella prima fase diagnostica della mostrasse una performance status Persona_1 Pt_7 identificabile con assenza di sintomi della malattia. Per_ Nella fase successiva, identificata dai CC.TT.UU. nel gennaio del 2011, la SI.ra mostrava segni di malattia lievi con raddoppiamento dei linfociti e lieve astenia, quest'ultima, nel febbraio del medesimo anno, era identificata come astenia associata a prurito alla pianta dei piedi.
Successivamente si assiste ad una ulteriore evoluzione della malattia che diventa progressiva nelle sue manifestazioni (adenopatia laterocervicale, epatomegalia, astenia in peggioramento, e nel mese successivo sudorazioni notturne). Si giunge al febbraio del 2012 ove viene certificata la grave patologia, e l'inizio di una terapia salvavita. La mancata risposta alla terapia e la ulteriore progressione della malattia condussero alla decisione di un trattamento farmacologico più aggressivo fino a quando nel settembre 2012 si presentò una grave neutropenia e si resero necessarie delle trasfusioni. Questa è la fase dove i CC.TT.UU. identificano la piena e lucida consapevolezza della Convenuta del Suo stato di condizione».
Tanto premesso, il collegio peritale ha concluso come segue:
1) a All'epoca della diagnosi 18-08-2009- il grado di I.P. era del tutto modesto se non assente in quanto non veniva riportata alcuna particolare sintomatologia;
gli esami ematochimici e citofluorometrici, che avevano consentito la diagnosi, erano infatti funzionali ad un controllo periodico.
b Alla data del 25.01.2011 epoca in cui la signora avrebbe dovuto iniziare la terapia il grado di
I.P. era indicativamente pari al 20% sulla base della sintomatologia riferita, cioé prurito alla pianta dei piedi astenia sudorazioni. Per_ c Alla data in cui la signora ha iniziato effettivamente la terapia 14.02.2012 come definita dagli stessi curanti terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante e fino all'epoca della morte il grado di IP era pari all'80%
pagina 8 di 18 2) il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente inteso quale differenza in termini percentuali tra le condizioni di vita effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state favorite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia, è da valutarsi nella misura del 60% (sessanta) con riferimento al periodo di tempo effettivamente vissuto – del 25%
(venticinque) con riferimento al periodo di vita al quale la medesima avrebbe potuto aspirare nell'ipotesi di un trattamento tempestivo e corretto». Per_ 3) è verosimile che la signora stante quanto il costante quanto sensibile aggravamento della sintomatologia, unito alla consapevolezza della assenza di apprezzabili miglioramenti indotti dalle terapie negli ultimi cinquantadue giorni della sua esistenza abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte.
Integrando le conclusioni assunte, a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, gli ausiliari del giudice hanno così precisato: «I CC.TT.UU. ritengono che vi sia una I.T.P. al
20% pari a giorni 120 fino al 24.05.2011; dal 25.05.2011 al 12.06.2011 I.T.P. al 25%; dal
13.06.2011 al 13.10.2011 I.T.P. al 30%; dal 14.10.2011 al 13.01.2012 I.T.P. al 40%; dal
13.01.2012 al 14.02.2012 I.T.P. al 50%; dal 15.02.2012 al 12.04.2012 I.T.P. al 60%; dal
13.05.2012 al 12.09.2012 I.T.P. al 70%; I.T.P. 80% dal 13.09.2012 fino alla data dell'exitus.
Sulla base dell'integrazione peritale espletata, avendo i periti accertato la sussistenza di un danno biologico differenziale, nella misura del 60%, per il periodo di tempo effettivamente vissuto, la domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata della vita, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, sulla base delle indagini peritali svolte, risulta provato in causa che - in caso di cure tempestive – le probabilità per la LI di sopravvivere a 5 anni dalla diagnosi sarebbero state molte elevate, pari al 78%.
Partendo da tale dato, considerato che la malattia è stata diagnostica in data 18.08.2009 e che la
LI avrebbe avuto una ragionevole probabilità (78%) di sopravvivenza a 5 anni, con conseguente exitus, presumibilmente, ad agosto 2014, deve ritenersi che l'omessa somministrazione della terapia abbia anticipato il decesso, intervenuto a novembre 2012, comportando una riduzione anticipata della vita della paziente di quasi due anni (novembre 2012
– agosto 2014) rispetto all' exitus previsto.
Sulla scorta di tale ineludibile premessa, avuto riguardo all'autorevole orientamento della
Suprema Corte secondo cui è risarcibile, iure hereditatis, il danno non patrimoniale sofferto dalla pagina 9 di 18 defunta per la riduzione delle sue aspettative di vita, non pare revocabile in dubbio che la struttura convenuta debba essere condannata a risarcire ai ricorrenti i danni sofferti dalla LI in ragione della perdita anticipata della vita.
Ai fini del risarcimento di tale danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, deve tenersi conto delle maggiori sofferenze patite dalla paziente a causa del ritardo nelle cure ricevute.
Costituisce, infatti, principio consolidato, sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta
e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita. Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto. In siffatti termini occorre, quindi, precisare che: a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla
pagina 10 di 18 condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita”, potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto.
Dunque, in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo ( Cass. civ. 2861/2025):
Sulla scorta di quanto sopra esposto, considerato che nel caso di specie, risulta eziologicamente provato che la condotta dei medici ha provocato la morte anticipata della paziente, la quale avrebbe avuto – in caso di cure tempestive - una seria e concreta possibilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, deve ritenersi risarcibile agli eredi il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, danno inteso quale differenza in termini percentuali tra le condizioni di vita effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state favorite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia, oltre al danno da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, a far data da tale intervenuta consapevolezza.
Sul piano, poi, della liquidazione, equitativa, dei pregiudizi in esame la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare che: il danno biologico differenziale dovrà essere liquidato in base ai criteri della causalità giuridica e, dunque, con riferimento alla percentuale complessiva del danno da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico.
Con riguardo al danno biologico differenziale, inteso quali maggiori sofferenze patite, i periti del giudice riferiscono che:
• alla data del 25.01.2011, epoca in cui la signora avrebbe dovuto iniziare la terapia il grado di I.P. era indicativamente pari al 20% sulla base della sintomatologia riferita, ossia prurito alla pianta dei piedi, astenia, sudorazioni;
Per_
• alla data in cui la signora ha iniziato effettivamente la terapia (14.02.2012), definita dagli stessi curanti come terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante,
pagina 11 di 18 e fino all'epoca della morte il grado di IP era pari all'80%;
• il danno biologico differenziale sofferto è stato stimato, pertanto, nella misura del 60% con riferimento al maggior grado di sofferenze patite per il periodo di tempo effettivamente vissuto (dal 25.01.2011 al novembre 2012), pari a 656 giorni e nel 25% con riferimento al periodo di vita al quale la medesima avrebbe potuto aspirare nell'ipotesi di un trattamento tempestivo e corretto.
Orbene, richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
15350 del 2015) secondo cui deve essere esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (c.d. "danno tanatologico" in senso stretto), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, risultando risarcibile il solo danno biologico differenziale per le maggiori sofferenze patite, avendo i periti del giudice accertato detto danno biologico nella misura del
60%, calcolata quale differenza tra la percentuale di invalidità permanente dell'80%, sofferta in conseguenza delle omesse cure, e quella del 20% presente al momento in cui la terapia doveva essere iniziata, si ritiene congruo stimare detto risarcimento, sulla base delle tabelle di Milano attualmente vigenti in materia di danno da premorienza, nella misura di euro 56.793,00 per il primo e secondo anno.
Deve inoltre essere riconosciuto un risarcimento con riguardo al danno morale c.d. catastrofale sofferto, quale lucida consapevolezza di una fine imminente.
Sotto tale profilo, non appaiono condivisibili le considerazioni della struttura ospedaliera secondo Per_ cui la avrebbe avuto sin da subito piena consapevolezza dell'inevitabile exitus, atteso che alcuna informazione risulta comunicata in tal senso dalla struttura ospedaliera nuorese, mentre non pare revocabile in dubbio che, solo dopo l'inizio delle terapie c.d. salva vita e la mancata Per_ risposta a queste ultime da parte della , la stessa abbia avuto chiara e lucida consapevolezza della fine imminente.
Ai fini della quantificazione di tale danno, da liquidarsi in via equitativa, si ritengono applicabili, per analogia, le tabelle di Milano con riguardo al danno terminale o catastrofale, e conseguentemente congrua la somma di euro 44.582,00 con riguardo ai 52 giorni accertati in c.t.u. di lucida consapevolezza della propria anticipata morte.
Sulla scorta di quanto sopra , il risarcimento per il danno da perdita anticipata della vita deve essere liquidato nell'importo complessivo di euro 101.375,00. Sulla complessiva somma così
pagina 12 di 18 calcolata spetteranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.
***
La domanda risarcitoria deve essere accolta anche con riguardo al pregiudizio derivante dalla violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente, in virtù delle seguenti motivazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione", nonché come
"la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute". (Cass. n. 28985/2019; n.
11269/2018).
Quanto al profilo del danno alla salute deve rilevarsi che, contrariamente alle allegazioni di parte Per_ convenuta, dall'esame della cartella clinica della non può dirsi provata la prospettazione di alcun trattamento chemioterapico tra i mesi da settembre a dicembre 2011, né in occasione della visita del 13 gennaio 2012 (doc. 42 di parte attrice) malgrado nel referto in atti si legga “... chiede di differire ancora l'inizio del trattamento per motivi familiari e si concorda che comunque in caso di accentuazione dei sintomi o di peggioramento del quadro ematologico si inizierà la
pagina 13 di 18 terapia”, ciò specie alla luce della scelta della stessa paziente di rivolgersi, per essere assistita, all'Ospedale Binaghi di Cagliari, presso il quale – a seguito di diagnosi di “grave patologia
(leucemia linfatica cronica con 225.000/mmc globuli bianchi)” (referto del 14 febbraio 2012, doc. 46) - ha iniziato in data 20.02.2012 la terapia salvavita “temporaneamente e/o parzialmente invalidante”.
Sul punto occorre rammentare il diritto del paziente a che venga prestato, riguardo le terapie a cui va sottoposto, un valido consenso informato dunque un consenso che deve risultare per iscritto, non essendo valido un consenso prestato verbalmente e che deve basarsi su informazioni dettagliate.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità: “per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno la Corte d'appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò.”
(Cass. Civ. Sez. 3 n. 1936/2023)
Invero, posto che nel presente giudizio alcun modulo di acquisizione del consenso/diniego informato al trattamento sanitario è stato prodotto, né risulta sottoscrizione alcuna del referto clinico attestante il discostamento della paziente dalla asserita prospettazione informata in merito alla possibilità di essere sottoposta a terapie salvavita, né risultano fornite adeguate informazioni in merito ai rischi connessi alla prosecuzione del percorso di follow-up in luogo delle terapie chemioterapiche, la circostanza per cui se la paziente fosse stata debitamente informata si sarebbe sottoposta alla cura appare, in virtù di giudizio di probabilità logica, da un lato, presumibile dalla scelta di rivolgersi presso il presidio ospedaliero di Cagliari ove in data 20.02.2012 ha iniziato le predette terapie (dopo solo circa un mese dall'emissione del referto del 13.01.2012 anzidetto) e, dall'altro, dal dato di comune esperienza per cui, trattandosi di soggetto affetto da patologia mortale, se avesse avuto conoscenza delle possibili conseguenze letali, avrebbe acconsentito alle terapie salvavita.
Pertanto, posto che secondo i recenti approdi giurisprudenziali, nel caso di “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il
pagina 14 di 18 risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.” e che, nel caso di specie, appare soddisfatto l'onere posto in capo agli attori sia in ordine alla prova del nesso causale tra mancata informativa e danno causato dalla condotta medica la quale ha, dunque, leso il diritto all'autodeterminazione della paziente negandole la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno a chemioterapia, sia in ordine alla prova che, qualora prospettata si sarebbe sottoposta alla terapia “salvavita” (e che avrebbe, dunque, rifiutato l'approccio del ) con ciò ledendo il diritto alla salute della paziente, Controparte_6 la domanda attorea deve essere accolta.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al
2024, sulla base del parametro del danno all'autodeterminazione di grave entità, deve essere determinato nella somma di euro 10.000,00, richiesta dagli attori.
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La domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. non può viceversa trovare accoglimento.
Invero, l'art. 1284 c.c, al quarto comma, stabilisce che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Parte attrice invoca l'applicabilità della disposizione citata sul presupposto che la stessa sarebbe riferibile (con evidenti finalità “deflattive” del contenzioso giudiziario) a tutti i casi di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, a prescindere dalla natura delle obbligazioni dedotte in giudizio, comprese quelle di derivanti da fatto illecito.
Tuttavia, per quanto le argomentazioni degli attori non siano del tutto prive di pregio e la questione debba ritenersi controversa, non essendosi ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 cc non possa trovare applicazione con riferimento alle obbligazioni sorte a seguito di inadempimento contrattuale, dovendo applicarsi alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte originaria in un contratto (c.d. debiti di valuta).
Ciò in quanto, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido, che necessita di una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i pagina 15 di 18 principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935).
Inoltre, anche a voler accogliere l'opposta interpretazione secondo cui la disposizione indicata avrebbe portata generale, astrattamente applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, non può sottacersi il fatto che è lo stesso art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), a precisare che tali interessi “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018,
Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in mancanza di coordinate ermeneutiche più chiare e della prova del maggior danno da ritardo, si ritiene che la disposizione invocata non possa trovare applicazione al caso in esame.
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Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dagli attori, posto che la condotta processuale della società convenuta, per quanto non pienamente collaborativa, non ha assunto tuttavia connotati tali da integrare i presupposti della malafede o colpa grave richiesti dalla norma.
La responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone infatti, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, mentre la mera prospettazione di tesi giuridiche errate o ricostruzioni non corrette, non costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà e fedeltà cui ciascuna parte è tenuta, non essendo sufficiente a integrare i presupposti normativamente richiesti dall'art. 96 c.p.c.
La mera difesa in giudizio non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire alla fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla complessità della materia trattata, non appaiono ravvisabili quelle condotte tipizzate dalla giurisprudenza, quali la colpevole insistenza in tesi giuridiche manifestamente infondate o contrarie ai principi del diritto vivente, tali da giustificare la richiesta di condanna della convenuta per lite temeraria. Nel caso di specie, peraltro, le pretese risarcitorie pagina 16 di 18 non risultano integralmente accolte, circostanza che consente di escludere che la resistenza della parte convenuta possa qualificarsi come un abuso dello strumento processuale. La domanda deve essere pertanto rigettata.
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Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data sino alla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.
Al fine del calcolo degli interessi dovuti, occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata, pari complessivamente a euro 111.375,00, e procedere alla rivalutazione di anno in anno dalla data dell'illecito fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulle somme finali rivalutate (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 1 comma, c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell' _6
, come liquidate in dispositivo, anche con riguardo alle voci di danno riconosciute con la
[...] sentenza non definitiva.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e dell'attività effettivamente svolta, secondo valori medi indicati per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
520.000,00 a euro 1.000,00,00.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna l'ente convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro
111.375,00, a titolo di danno da perdita anticipata della vita e da violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino pagina 17 di 18 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al rimborso delle spese legali in favore degli attori che liquida complessivamente in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA, CPA
- pone le spese della C.T.U. a carico della;
Parte_8
Così deciso in Nuoro, 03.09.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca
Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2016 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, in C.F._5 virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, e elettivamente domiciliati in Nuoro, Via
Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio dell'avv. Grazietta Farina;
-attori-
c/
Controparte_1
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Randaccio, elettivamente domiciliata in Nuoro, via
Monsignor Melas n. 44, presso lo studio dell'avv. Marcello Costaggiu;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria
All'udienza del 06.06.2025, il Giudice la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
Voglia il giudice:
- A) accertare e dichiarare la responsabilità della iniziale convenuta per i fatti per CP_2 cui è causa e, in particolare, l'inadempimento della convenuta stessa alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con la signora Persona_1
e con la richiesta di assistenza medico-ospedaliera dalla stessa formulata e, in particolare, dichiarare l'inadempimento agli obblighi di informazione e di chiarimenti alla paziente ed ai suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
- B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte della convenuta Sanitaria Liquidatoria quale successore della Controparte_3 CP_2
e della;
Parte_6
- C) dichiarare tenuta e condannare la convenuta Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale
e/o legislativo - e sia iure hereditatis, sia iure proprio e, specificamente del danno per perdita della vita e dei danni non patrimoniali con riferimento alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, parentali e morali per le sofferenze patite, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi della signora sia in Persona_1 proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione della decuius o di maggiore durata ovvero di migliore qualità della vita;
- D) determinare detti danni nell'importo di €.250.000,00= (euro duecentocinquantamila) ovvero con valutativa equitativa quanto ai danni iure hereditatis da ripartire tra gli attori ex art. 581 codice civile e determinare invece i danni iure proprio nell'importo di €.300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuno degli attori, per un totale complessivo di €.1.750.000,00* (euro unmilionesettecentocinquantamila); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
- E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., oltre il lucro cessante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
pagina 2 di 18 - F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla mediazione ex D.Lgs 28/2010.
Nell'interesse della convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
Confermata la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n.58/2024,
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE procedere al rinnovo della CTU (sia principale che integrativa) in ragione della loro nullità assoluta ed insanabile per inosservanza del disposto di cui all'art. 15 della Legge Gelli-Bianco, laddove l'incarico di espletare la CTU non è stato conferito ad un Collegio peritale formato anche dalla figura del Medico Legale, nonché per le rappresentate ulteriori ragioni di merito che ne inficiano irrimediabilmente l'attendibilità ed il suo stesso utilizzo e che inficerebbero di nullità assoluta anche la sentenza che, sulla predetta Consulenza, fondasse il convincimento espresso.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo SInor Giudice rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, e per l'effetto assolvere l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata dagli attori, ridurre le relative pretese nella misura ritenuta Per_ di giustizia, nonché accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla SInora ha concorso a determinare ex art. 1227 c.c. il danno subito, riducendo proporzionalmente il risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto dovuto.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni attori, in proprio e in qualità di eredi legittimi di hanno Persona_1 convenuto in giudizio l , al fine di sentir dichiarare, previo accertamento della Parte_6 responsabilità sanitaria della struttura citata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al decesso dalla propria coniuge e madre, ascrivibile all'errato approccio terapeutico dei sanitari dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU medico – legale, per l'espletamento della quale, con provvedimento del 17.04.2018, è stato nominato il collegio pagina 3 di 18 peritale formato dai dottori e . Persona_2 Persona_3
Contr A seguito dell'intervenuta soppressione dell' è stata dichiarata l'interruzione del CP_2 processo, poi ritualmente riassunto da parte attrice a mezzo di atto di citazione depositato il
5.05.2022.
All'udienza del 29.06.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 58/2024 del 30.01.2024, ritenuta necessaria un'integrazione istruttoria, indispensabile all'accertamento del danno biologico differenziale sofferto dalla SI.ra e alla conseguente quantificazione e liquidazione del danno da perdita Persona_1 anticipata della vita, il tribunale ha emesso il seguente dispositivo:
1) dichiara la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta per la morte anticipata di
[...]
e, per l'effetto, condanna l' Persona_1 Controparte_4
al pagamento a favore di , della somma di euro
[...] Controparte_5
130.000,00, a , della somma di euro 130.000,00 a , Parte_5 Parte_3
e , della somma di euro 100.000,00 ciascuno, a titolo di Parte_4 Parte_2 risarcimento del danno, iure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale con la congiunta;
Persona_1
2) riporta la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine Per_ all'accertamento del danno biologico differenziale sofferto dalla e la determinazione del danno da perdita anticipata della vita e il danno morale liquidabile agli eredi.
Con separata ordinanza, resa nella medesima data, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo per la formulazione del quesito e il conferimento dell'incarico al collegio peritale, invitando le parti a valutare attentamente la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia.
Verificata l'indisponibilità dell'ente convenuto a raggiungere un accordo, con ordinanza del
30.06.2024, il giudice ha disposto un supplemento di perizia, volto ad accertare il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente.
Espletate le operazioni peritali, acquisita la relazione integrativa in data 13.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In ordine alle ragioni per le quali è stata dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria pagina 4 di 18 convenuta in ordine all'evento per cui è causa è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza non definitiva n. 58/2024 alla quale ci si riporta integralmente.
Richiamando sinteticamente le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia indicata, ritiene questo giudice che non possa revocarsi in dubbio che la condotta omissiva e negligente dei sanitari della struttura ospedaliera del San Francesco di Nuoro sia eziologicamente connessa all'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella perdita Persona_1 anticipata della vita, ossia nella possibilità concreta (stimata in una percentuale del 78%) di evitare il prematuro decesso prima dei 5 anni.
L'omessa somministrazione della terapia da parte del personale medico del nosocomio nuorese, per il tempo in cui la malattia della LI ha iniziato la propria progressione (nella specie,
“raddoppiamento dei linfociti” - referto del 25.01.2011 del Presidio Ospedaliero di Nuoro), ha infatti compromesso il risultato, “certo o altamente probabile”, di una maggiore durata della sua esistenza.
Per le ragioni già ampiamente illustrate nella sentenza non definitiva del 30.01.2024, si ritiene che il caso in esame debba essere inquadrato nella fattispecie di c.d. perdita anticipata della vita e non di mera perdita di chance di sopravvivenza, sulla scorta del fatto che, in caso di corretta diagnosi e di conseguente anticipazione del trattamento, la paziente sarebbe certamente, o con ragionevole probabilità, rientrata nell'ambito della percentuale di quei pazienti che sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi.
Sulla base dei dati statistici evincibili dalle linee guida e dalla letteratura scientifica richiamate nella consulenza tecnica espletata, nonché sulla base dei dati clinici e temporali relativi all'iter terapeutico seguito della paziente, delle sue condizioni generali, e segnatamente della tipologia e aggressività della patologia da cui era affetta, nonché del grado di efficacia delle cure omesse, le risultanze istruttorie consentono di acclarare, secondo la regola del “più probabile che non”, che la tempestività nella somministrazione della terapia avrebbe evitato il rischio di anticipato decesso, consentendo alla paziente di rientrare in quella probabilità del 78% di sopravvivenza a 5 anni, ottenuto raffrontando l'impossibilità di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti dalla medesima patologia (0%) detratta dalla percentuale che, invece, ha questa possibilità in caso di somministrazione di cure per il tempo di progressione della patologia.
Sulla scorta di tali ragioni, si ritiene sussistente la responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta per la morte anticipata della paziente, con conseguente obbligo per l'ente convenuto di pagina 5 di 18 risarcire il danno dalla medesima sofferto, che nella specie deve essere individuato, come già accennato, nella sua duplice dimensione di danno biologico differenziale (peggioramento della qualità di vita) e danno morale (sofferenze psichiche subite dalla paziente a causa della condotta negligente dei medici).
In ordine alle diverse voci di danno risarcibili in relazione alla fattispecie in esame, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui: “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita (…) Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, Pers dopo il tempo (certo) dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia) (Cass. Civ., sez. III, n. 26851/2023).
Ai fini di accertare la sussistenza, la natura e l'entità dei postumi temporanei e permanenti sulla persona della paziente causalmente connessi alla mancata somministrazione della terapia e determinare il danno biologico differenziale sofferto, è stata disposta una integrazione peritale sulla base dei seguenti quesiti:
pagina 6 di 18 «esaminati gli atti e la documentazione prodotta, sentiti gli eventuali CTP, e assunte, se del caso, informazioni da terzi o richiesti chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 c.p.c.,
1. accertino i CC.TT.UU. quale sia stata\ l'invalidità permanente totale o parziale sofferta dalla Per_ nel periodo antecedente la morte, avendo cura di distinguere l'entità percentuale di tale invalidità nei seguenti periodi: 1) alla data della diagnosi;
2) alla data in cui avrebbe dovuto iniziare la terapia;
3) alla data in cui ha effettivamente iniziato la terapia e fino alla sua morte;
2. accertino i CC.TT.UU., il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente, inteso quale differenza, in termini percentuali, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e una corretta terapia;
danno da accertarsi sia con riferimento al tempo della morte (ossia al periodo di vita effettivamente vissuto), che al periodo di vita cui la stessa avrebbe potuto aspirare (5 anni)». Per_
3. chiariscano i CC.TT.UU., se la abbia avuto il tempo e la lucidità per rendersi conto della propria condizione (danno terminale) nel periodo antecedente alla morte, avendo cura di precisare la durata di tale periodo di tempo.
In disparte ogni considerazione in ordine all'eccezione di nullità della c.t.u. espletata, sulla quale il giudice si è già ampiamente pronunciato, e tralasciando le ulteriori contestazioni sollevate dall' convenuta in ordine alla composizione del collegio peritale incaricato del Controparte_1 supplemento di perizia, preme in questa sede sottolineare unicamente come il richiamo alla recente pronuncia delle sezioni unite n. 15594 del 2025 non appare conferente al caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha espressamente stabilito che il principio di diritto in essa enunciato trovi applicazione solo con riguardo ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della Legge “Gelli Bianco” n.24/2017 e con riguardo ad ipotesi nelle quali non venga rispettato il principio di necessaria collegialità della perizia in materia di responsabilità sanitaria.
Nella fattispecie in esame, non sussiste alcuna delle condizioni indicate, in quanto il giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della Legge 24/2017 e il requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica d'ufficio risulta ampiamente rispettato.
Tanto premesso, con riguardo agli accertamenti svolti, all'esito delle operazioni peritali, è emerso quanto segue.
In primo luogo, gli ausiliari del giudice, dopo aver precisato che il modello di valutazione sanitaria utilizzato per la stima dei pazienti affetti da patologia è ancorato a diversi parametri
(qualità della vita, limitazione delle attività del soggetto, capacità di cura di sé stessi e capacità di pagina 7 di 18 autodeterminazione), hanno chiarito che: «L'insieme di tali parametri costituisce e definisce il
PERFORMANCE STATUS e viene espresso in percentuali secondo il seguente schema: - 100% assenza di sintomi di malattia;
- 80% segni di malattia lievi/ridotta capacità lavorativa;
- 50% necessità di assistenza e cure;
- 40% disabile al lavoro;
- 20% fase avanzata di malattia/misure intensive alla vita.
Applicando tali parametri al caso di specie, il collegio peritale ha accertato che: «sulla base di quanto riportato in precedenza è possibile indicare, con un grado di elevata probabilità, come la
SI.ra , nella prima fase diagnostica della mostrasse una performance status Persona_1 Pt_7 identificabile con assenza di sintomi della malattia. Per_ Nella fase successiva, identificata dai CC.TT.UU. nel gennaio del 2011, la SI.ra mostrava segni di malattia lievi con raddoppiamento dei linfociti e lieve astenia, quest'ultima, nel febbraio del medesimo anno, era identificata come astenia associata a prurito alla pianta dei piedi.
Successivamente si assiste ad una ulteriore evoluzione della malattia che diventa progressiva nelle sue manifestazioni (adenopatia laterocervicale, epatomegalia, astenia in peggioramento, e nel mese successivo sudorazioni notturne). Si giunge al febbraio del 2012 ove viene certificata la grave patologia, e l'inizio di una terapia salvavita. La mancata risposta alla terapia e la ulteriore progressione della malattia condussero alla decisione di un trattamento farmacologico più aggressivo fino a quando nel settembre 2012 si presentò una grave neutropenia e si resero necessarie delle trasfusioni. Questa è la fase dove i CC.TT.UU. identificano la piena e lucida consapevolezza della Convenuta del Suo stato di condizione».
Tanto premesso, il collegio peritale ha concluso come segue:
1) a All'epoca della diagnosi 18-08-2009- il grado di I.P. era del tutto modesto se non assente in quanto non veniva riportata alcuna particolare sintomatologia;
gli esami ematochimici e citofluorometrici, che avevano consentito la diagnosi, erano infatti funzionali ad un controllo periodico.
b Alla data del 25.01.2011 epoca in cui la signora avrebbe dovuto iniziare la terapia il grado di
I.P. era indicativamente pari al 20% sulla base della sintomatologia riferita, cioé prurito alla pianta dei piedi astenia sudorazioni. Per_ c Alla data in cui la signora ha iniziato effettivamente la terapia 14.02.2012 come definita dagli stessi curanti terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante e fino all'epoca della morte il grado di IP era pari all'80%
pagina 8 di 18 2) il danno biologico differenziale sofferto dalla paziente inteso quale differenza in termini percentuali tra le condizioni di vita effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state favorite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia, è da valutarsi nella misura del 60% (sessanta) con riferimento al periodo di tempo effettivamente vissuto – del 25%
(venticinque) con riferimento al periodo di vita al quale la medesima avrebbe potuto aspirare nell'ipotesi di un trattamento tempestivo e corretto». Per_ 3) è verosimile che la signora stante quanto il costante quanto sensibile aggravamento della sintomatologia, unito alla consapevolezza della assenza di apprezzabili miglioramenti indotti dalle terapie negli ultimi cinquantadue giorni della sua esistenza abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte.
Integrando le conclusioni assunte, a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, gli ausiliari del giudice hanno così precisato: «I CC.TT.UU. ritengono che vi sia una I.T.P. al
20% pari a giorni 120 fino al 24.05.2011; dal 25.05.2011 al 12.06.2011 I.T.P. al 25%; dal
13.06.2011 al 13.10.2011 I.T.P. al 30%; dal 14.10.2011 al 13.01.2012 I.T.P. al 40%; dal
13.01.2012 al 14.02.2012 I.T.P. al 50%; dal 15.02.2012 al 12.04.2012 I.T.P. al 60%; dal
13.05.2012 al 12.09.2012 I.T.P. al 70%; I.T.P. 80% dal 13.09.2012 fino alla data dell'exitus.
Sulla base dell'integrazione peritale espletata, avendo i periti accertato la sussistenza di un danno biologico differenziale, nella misura del 60%, per il periodo di tempo effettivamente vissuto, la domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata della vita, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, sulla base delle indagini peritali svolte, risulta provato in causa che - in caso di cure tempestive – le probabilità per la LI di sopravvivere a 5 anni dalla diagnosi sarebbero state molte elevate, pari al 78%.
Partendo da tale dato, considerato che la malattia è stata diagnostica in data 18.08.2009 e che la
LI avrebbe avuto una ragionevole probabilità (78%) di sopravvivenza a 5 anni, con conseguente exitus, presumibilmente, ad agosto 2014, deve ritenersi che l'omessa somministrazione della terapia abbia anticipato il decesso, intervenuto a novembre 2012, comportando una riduzione anticipata della vita della paziente di quasi due anni (novembre 2012
– agosto 2014) rispetto all' exitus previsto.
Sulla scorta di tale ineludibile premessa, avuto riguardo all'autorevole orientamento della
Suprema Corte secondo cui è risarcibile, iure hereditatis, il danno non patrimoniale sofferto dalla pagina 9 di 18 defunta per la riduzione delle sue aspettative di vita, non pare revocabile in dubbio che la struttura convenuta debba essere condannata a risarcire ai ricorrenti i danni sofferti dalla LI in ragione della perdita anticipata della vita.
Ai fini del risarcimento di tale danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, deve tenersi conto delle maggiori sofferenze patite dalla paziente a causa del ritardo nelle cure ricevute.
Costituisce, infatti, principio consolidato, sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta
e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita. Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto. In siffatti termini occorre, quindi, precisare che: a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla
pagina 10 di 18 condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita”, potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto.
Dunque, in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo ( Cass. civ. 2861/2025):
Sulla scorta di quanto sopra esposto, considerato che nel caso di specie, risulta eziologicamente provato che la condotta dei medici ha provocato la morte anticipata della paziente, la quale avrebbe avuto – in caso di cure tempestive - una seria e concreta possibilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, deve ritenersi risarcibile agli eredi il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, danno inteso quale differenza in termini percentuali tra le condizioni di vita effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state favorite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia, oltre al danno da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, a far data da tale intervenuta consapevolezza.
Sul piano, poi, della liquidazione, equitativa, dei pregiudizi in esame la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare che: il danno biologico differenziale dovrà essere liquidato in base ai criteri della causalità giuridica e, dunque, con riferimento alla percentuale complessiva del danno da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico.
Con riguardo al danno biologico differenziale, inteso quali maggiori sofferenze patite, i periti del giudice riferiscono che:
• alla data del 25.01.2011, epoca in cui la signora avrebbe dovuto iniziare la terapia il grado di I.P. era indicativamente pari al 20% sulla base della sintomatologia riferita, ossia prurito alla pianta dei piedi, astenia, sudorazioni;
Per_
• alla data in cui la signora ha iniziato effettivamente la terapia (14.02.2012), definita dagli stessi curanti come terapia salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidante,
pagina 11 di 18 e fino all'epoca della morte il grado di IP era pari all'80%;
• il danno biologico differenziale sofferto è stato stimato, pertanto, nella misura del 60% con riferimento al maggior grado di sofferenze patite per il periodo di tempo effettivamente vissuto (dal 25.01.2011 al novembre 2012), pari a 656 giorni e nel 25% con riferimento al periodo di vita al quale la medesima avrebbe potuto aspirare nell'ipotesi di un trattamento tempestivo e corretto.
Orbene, richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
15350 del 2015) secondo cui deve essere esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita (c.d. "danno tanatologico" in senso stretto), in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, risultando risarcibile il solo danno biologico differenziale per le maggiori sofferenze patite, avendo i periti del giudice accertato detto danno biologico nella misura del
60%, calcolata quale differenza tra la percentuale di invalidità permanente dell'80%, sofferta in conseguenza delle omesse cure, e quella del 20% presente al momento in cui la terapia doveva essere iniziata, si ritiene congruo stimare detto risarcimento, sulla base delle tabelle di Milano attualmente vigenti in materia di danno da premorienza, nella misura di euro 56.793,00 per il primo e secondo anno.
Deve inoltre essere riconosciuto un risarcimento con riguardo al danno morale c.d. catastrofale sofferto, quale lucida consapevolezza di una fine imminente.
Sotto tale profilo, non appaiono condivisibili le considerazioni della struttura ospedaliera secondo Per_ cui la avrebbe avuto sin da subito piena consapevolezza dell'inevitabile exitus, atteso che alcuna informazione risulta comunicata in tal senso dalla struttura ospedaliera nuorese, mentre non pare revocabile in dubbio che, solo dopo l'inizio delle terapie c.d. salva vita e la mancata Per_ risposta a queste ultime da parte della , la stessa abbia avuto chiara e lucida consapevolezza della fine imminente.
Ai fini della quantificazione di tale danno, da liquidarsi in via equitativa, si ritengono applicabili, per analogia, le tabelle di Milano con riguardo al danno terminale o catastrofale, e conseguentemente congrua la somma di euro 44.582,00 con riguardo ai 52 giorni accertati in c.t.u. di lucida consapevolezza della propria anticipata morte.
Sulla scorta di quanto sopra , il risarcimento per il danno da perdita anticipata della vita deve essere liquidato nell'importo complessivo di euro 101.375,00. Sulla complessiva somma così
pagina 12 di 18 calcolata spetteranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.
***
La domanda risarcitoria deve essere accolta anche con riguardo al pregiudizio derivante dalla violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente, in virtù delle seguenti motivazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione", nonché come
"la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute". (Cass. n. 28985/2019; n.
11269/2018).
Quanto al profilo del danno alla salute deve rilevarsi che, contrariamente alle allegazioni di parte Per_ convenuta, dall'esame della cartella clinica della non può dirsi provata la prospettazione di alcun trattamento chemioterapico tra i mesi da settembre a dicembre 2011, né in occasione della visita del 13 gennaio 2012 (doc. 42 di parte attrice) malgrado nel referto in atti si legga “... chiede di differire ancora l'inizio del trattamento per motivi familiari e si concorda che comunque in caso di accentuazione dei sintomi o di peggioramento del quadro ematologico si inizierà la
pagina 13 di 18 terapia”, ciò specie alla luce della scelta della stessa paziente di rivolgersi, per essere assistita, all'Ospedale Binaghi di Cagliari, presso il quale – a seguito di diagnosi di “grave patologia
(leucemia linfatica cronica con 225.000/mmc globuli bianchi)” (referto del 14 febbraio 2012, doc. 46) - ha iniziato in data 20.02.2012 la terapia salvavita “temporaneamente e/o parzialmente invalidante”.
Sul punto occorre rammentare il diritto del paziente a che venga prestato, riguardo le terapie a cui va sottoposto, un valido consenso informato dunque un consenso che deve risultare per iscritto, non essendo valido un consenso prestato verbalmente e che deve basarsi su informazioni dettagliate.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità: “per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno la Corte d'appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò.”
(Cass. Civ. Sez. 3 n. 1936/2023)
Invero, posto che nel presente giudizio alcun modulo di acquisizione del consenso/diniego informato al trattamento sanitario è stato prodotto, né risulta sottoscrizione alcuna del referto clinico attestante il discostamento della paziente dalla asserita prospettazione informata in merito alla possibilità di essere sottoposta a terapie salvavita, né risultano fornite adeguate informazioni in merito ai rischi connessi alla prosecuzione del percorso di follow-up in luogo delle terapie chemioterapiche, la circostanza per cui se la paziente fosse stata debitamente informata si sarebbe sottoposta alla cura appare, in virtù di giudizio di probabilità logica, da un lato, presumibile dalla scelta di rivolgersi presso il presidio ospedaliero di Cagliari ove in data 20.02.2012 ha iniziato le predette terapie (dopo solo circa un mese dall'emissione del referto del 13.01.2012 anzidetto) e, dall'altro, dal dato di comune esperienza per cui, trattandosi di soggetto affetto da patologia mortale, se avesse avuto conoscenza delle possibili conseguenze letali, avrebbe acconsentito alle terapie salvavita.
Pertanto, posto che secondo i recenti approdi giurisprudenziali, nel caso di “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il
pagina 14 di 18 risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.” e che, nel caso di specie, appare soddisfatto l'onere posto in capo agli attori sia in ordine alla prova del nesso causale tra mancata informativa e danno causato dalla condotta medica la quale ha, dunque, leso il diritto all'autodeterminazione della paziente negandole la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno a chemioterapia, sia in ordine alla prova che, qualora prospettata si sarebbe sottoposta alla terapia “salvavita” (e che avrebbe, dunque, rifiutato l'approccio del ) con ciò ledendo il diritto alla salute della paziente, Controparte_6 la domanda attorea deve essere accolta.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al
2024, sulla base del parametro del danno all'autodeterminazione di grave entità, deve essere determinato nella somma di euro 10.000,00, richiesta dagli attori.
*
La domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. non può viceversa trovare accoglimento.
Invero, l'art. 1284 c.c, al quarto comma, stabilisce che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Parte attrice invoca l'applicabilità della disposizione citata sul presupposto che la stessa sarebbe riferibile (con evidenti finalità “deflattive” del contenzioso giudiziario) a tutti i casi di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, a prescindere dalla natura delle obbligazioni dedotte in giudizio, comprese quelle di derivanti da fatto illecito.
Tuttavia, per quanto le argomentazioni degli attori non siano del tutto prive di pregio e la questione debba ritenersi controversa, non essendosi ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 cc non possa trovare applicazione con riferimento alle obbligazioni sorte a seguito di inadempimento contrattuale, dovendo applicarsi alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte originaria in un contratto (c.d. debiti di valuta).
Ciò in quanto, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido, che necessita di una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i pagina 15 di 18 principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935).
Inoltre, anche a voler accogliere l'opposta interpretazione secondo cui la disposizione indicata avrebbe portata generale, astrattamente applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, non può sottacersi il fatto che è lo stesso art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), a precisare che tali interessi “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018,
Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in mancanza di coordinate ermeneutiche più chiare e della prova del maggior danno da ritardo, si ritiene che la disposizione invocata non possa trovare applicazione al caso in esame.
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Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dagli attori, posto che la condotta processuale della società convenuta, per quanto non pienamente collaborativa, non ha assunto tuttavia connotati tali da integrare i presupposti della malafede o colpa grave richiesti dalla norma.
La responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone infatti, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, mentre la mera prospettazione di tesi giuridiche errate o ricostruzioni non corrette, non costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà e fedeltà cui ciascuna parte è tenuta, non essendo sufficiente a integrare i presupposti normativamente richiesti dall'art. 96 c.p.c.
La mera difesa in giudizio non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire alla fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla complessità della materia trattata, non appaiono ravvisabili quelle condotte tipizzate dalla giurisprudenza, quali la colpevole insistenza in tesi giuridiche manifestamente infondate o contrarie ai principi del diritto vivente, tali da giustificare la richiesta di condanna della convenuta per lite temeraria. Nel caso di specie, peraltro, le pretese risarcitorie pagina 16 di 18 non risultano integralmente accolte, circostanza che consente di escludere che la resistenza della parte convenuta possa qualificarsi come un abuso dello strumento processuale. La domanda deve essere pertanto rigettata.
*
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data sino alla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.
Al fine del calcolo degli interessi dovuti, occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata, pari complessivamente a euro 111.375,00, e procedere alla rivalutazione di anno in anno dalla data dell'illecito fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulle somme finali rivalutate (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 1 comma, c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell' _6
, come liquidate in dispositivo, anche con riguardo alle voci di danno riconosciute con la
[...] sentenza non definitiva.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e dell'attività effettivamente svolta, secondo valori medi indicati per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
520.000,00 a euro 1.000,00,00.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna l'ente convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro
111.375,00, a titolo di danno da perdita anticipata della vita e da violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino pagina 17 di 18 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna l'azienda sanitaria convenuta al rimborso delle spese legali in favore degli attori che liquida complessivamente in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA, CPA
- pone le spese della C.T.U. a carico della;
Parte_8
Così deciso in Nuoro, 03.09.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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