Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.529/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella M.A. Cusimano ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta in Via Malta n.115
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo Parte_2
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile pari al 100% nonché lo stato di portatore di handicap grave art.3 comma 3 L.104/92.
R.G., si concludeva con la confermava al ricorrente della riduzione dell'invalidità civile all'80%, e lo stato di portatore di handicap da grave a lieve art.3 comma 1 L.104/92.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e i conseguenti benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_1
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Soggetto di anni 54 in scadenti
[...]
condizioni generali disartrico , disfagico affetto da emisindrome sensitivo-motoria ed emipiramidalismo destro da esiti di pregressa emorragia cerebrale in soggetto con ipertensione arteriosa in labile compenso” .
Il CTU ha evidenziato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Esaminando le patologie che ad oggi compongono il complesso morboso possiamo affermare con certezza che in atto esso determina una totale e permanente inabilità lavorativa 100% ed una condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3...
…Dalla documentazione in atti risulta che il periziando sin dal dicembre 2019 è affetto da emisindrome sensitivo-motoria ed emipiramidalismo destro da esiti di pregressa emorragia cerebrale in soggetto con ipertensione arteriosa in trattamento;
le condizioni cliniche erano tanto compromesse che la Commissione Medico – Legale in data 4/11/2020 non ha avuto dubbi nel CP_1 riconoscere l'odierno periziando invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.
Dal 2020 ad oggi il quadro clinico generale non si può certamente definire migliorato, ma certamente stabilizzato con esiti altamente invalidanti , così come evidenziato dall'esame clinico eseguito dallo scrivente e come evidente dalla documentazione clinica in atti che documentano la presenza di emiparesi destra in destrimano , ipertono piramidale a destra con arto superiore in flessione al gomito e polso , ipertono in flessione dei muscoli delle dita della mano a pugno chiuso;
difficoltà nell'articolare le parole ( disartria ) , difficoltà ad ingoiare i liquidi ( disfagia ) per paralisi del velu-pendulo , severa difficoltà nella deambulazione che avviene con appoggio a tripode con andatura falciante per ipertono in estensione dell'arto inferiore di destra e difficoltà nei cambi di postura .
Tale complesso patologico , così come detto in precedenza , ritenuto dalla Commissione Medica
, invalidante al 100% all'epoca della visita del 4/11/2020, con il passare degli anni , così CP_1
come sopra esposto , si è via via stabilizzato nella sua gravità , pertanto non si capisce come in data 22/11/2021 il ricorrente , sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Caltanissetta, viene giudicato migliorato e CP_1
quindi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80% revocando quindi i benefici pensionistici e della legge 104 art. 3 comma 3 fino ad allora goduti” .
Ha concluso, infine, il Consulente medico nominato che: “il complesso morboso accertato in sede peritale rende il periziando di anni 54 invalido nella misura del 100% ( Parte_1
centopercento) , nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 e quindi avente diritto alle prestazioni pensionistiche-assitenziali chieste con il presente giudizio;
la decorrenza di tale beneficio sarà a far data dal 22/11/2021 epoca in cui sono stati revocati i benefici pensionistici e della legge 104 articolo 3 comma 3”.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che Pt_1
è soggetto invalido nella misura del 100% e si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità
[...]
con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici a far data dal 22/11/2021 epoca in cui sono stati revocati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e scc. mod., nei valori minimi, per la fase ATP con distrazione in favore dell'erario attesa l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato mentre per il presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 22/11/2021, è soggetto invalido nella Parte_1
misura del 100% e pertanto può godere del relativo beneficio e si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92.
- condanna l' alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € CP_1
585,00, in favore dell'erario dello Stato, per la fase ATP, attesa l'ammissione del ricorrente al
Patrocinio a spese dello Stato ed € 2.697,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA ai sensi di legge, per la presente fase, a favore del ricorrente.
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 25 marzo 2025
Il GOP
Maria Zammito